Articolo 26 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 25Articolo 27
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23 novembre 1961
Art. 26.
Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F e L dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 , in corrispondenza del soprannumero, che consegue all'applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle G e M dello stesso allegato I alla citata legge n. 119.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961