Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria ; ne consegue che l'impedimento a comparire, quantunque documentato, non assume alcun rilievo al fine della celebrazione della udienza sempre che l'interessato non abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2001, n. 25891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25891 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 17/04/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 2829
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 029558/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IE N. IL 02/01/1967
avverso ORDINANZA del 14/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (inammissibilità);
Osserva in fatto e in diritto.
Il tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 14.3.2000, revocava la libertà controllata applicata a DI ER con provvedimento 19.4.1999 del magistrato di sorveglianza e convertiva la parte non eseguita della sanzione sostitutiva nella corrispondente pena detentiva a far tempo dalla violazione del 26.7.1999, sul rilievo che in questa data e in quella successiva del 17.9.1999 era stata accertata la presenza del condannato in Sesto Calende e in Gavirate anziché nel comune di soggiorno di Varese, comportamento questo incompatibile per la sua gravità con la prosecuzione della sanzione.
Il ER ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza deducendo con un unico motivo di gravame la violazione del contraddittorio: la sua assenza all'udienza camerale era stata determinata da fatto a lui non imputabile consistente nella tardiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza ad allontanarsi a quel fine dal comune di Varese, notificatagli solo alle ore 15 del 14.3.2000.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e pretestuoso poiché, non essendo la partecipazione del condannato all'udienza del tribunale di sorveglianza necessaria, il suo impedimento assoluto a comparire, quantunque documentato, è irrilevante al fine della rituale celebrazione dell'udienza medesima, quando - come nel caso concreto - non vi sia stata una preventiva richiesta del condannato di essere sentito personalmente (Cass., Sez. 1^, 14.11.1996, Guarnieri, rv. 206243; Sez. 6^, 12.1.1996, D'Alessandro, rv. 204529).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001