Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 4
Nel procedimento di prevenzione la mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in tanto può assumere rilievo in quanto questi abbia chiesto di essere sentito personalmente. Ne consegue che, in mancanza di una siffatta richiesta, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere anche dalla sussistenza di un legittimo impedimento.
Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - con riferimento al luogo in cui, al momento della proposta o, più precisamente, al momento della decisione, la pericolosità medesima si manifesti. In particolare, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame ed esse si verifichino, altresì, in luoghi diversi, competente a stabilire in ordine all'applicazione delle misure richieste è il giudice del luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza.
In virtù dell'art.2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì debbono riguardare solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. Ne consegue che non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, "ab origine" risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite; esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.
Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso la ordinanza del giudice, che delibera sull'incidente medesimo.
Commentario • 1
- 1. Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2024
1. La questione: il terzo interessato Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato mentre, dal canto suo, il Tribunale di Milano lo condannava, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro. Orbene, a fronte di ciò, il difensore di un terzo presentava istanza di restituzione e, con ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni fermo restando che, a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse sempre del terzo interessato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.3.1999
1.Dott. CE Romano Consigliere SENTENZA
2.Dott. BR Oliva " N. 803
3.Dott. CE Trifone " REGISTRO GENERALE
4.Dott. Eugenio Amari " N. 31503/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AB PP, IA RU, IA PP, CO NU, IC CE, AB OV, AB OM, IA AN, IC EO (cl. 41), IC EO (cl. 62)
avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 28.11.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. V. Verderosa che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di NZ OR ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi, con ogni altra conseguenza di legge;
Lette le memorie difensive degli Avv.ti S. Furfaro ed A. Managò, presentate nell'interesse dei ricorrenti NN CO e ME MO (cl. 55);
Osserva in
Fatto e diritto
Su proposta in data 1^ ottobre 1993 del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri, il tribunale di Reggio Calabria, con decreto in data 28.9.1995, applicava la misura personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di cauzione, nei confronti di SE MO, BR e SE CO, NZ OR, EO e CE MO, VA MO.
Con il medesimo provvedimento il tribunale disponeva la confisca di beni di CE MO (appartamento in Africo e due autovetture), ME MO, cl. 55, (due fondi in Africo ed un'autovettura), BR CO (terreno edificabile in località Artarusa di Africo), SE CO ( due autovetture e due moto), rigetta le richieste del P.M. di confisca degli altri beni, sequestrati nei confronti degli stessi e degli altri proposti, revocandone il disposto sequestro.
Avverso il decreto proponeva impugnazione il P.M. in ordine al capo relativo al dissequestro nonché al fine di ottenere la confisca nei confronti di VA MO, cl. 50 (limitatamente al terreno con fabbricato, cointestato anche alla moglie RI CO), di ME MO, cl. 57, (limitatamente all'immobile intestato alla madre IA LI) e di SE MO, cl. 34 (relativamente a dieci autovetture variamente intestate;
al terreno intestato alla figlia ON;
agli immobili intestati alla figlia FR;
agli immobili intestati alla moglie IA LI;
agli immobili intestati allo stesso proposto).
L'appello veniva anche proposto dai prevenuti e da taluni dei terzi interessati, al fine della revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali adottate dal tribunale.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto deliberato il 28.11.1997 e depositato il 9.1.1998, rigettava le impugnazioni del P.G. nei confronti di SE, VA e ME MO;
confermava la misura personale di prevenzione con obblighi nei confronti di SE MO, BR e SE CO, NZ OR, CE e EO MO, VA MO;
confermava, altresì, il provvedimento di confisca adottato nei confronti di BR e SE CO, CE MO, ME MO. Avvero il decreto suddetto è stato proposto ricorso per cassazione. SE MO denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere il giudice di merito valutato compiutamente la sua posizione, circa la ipotizzata pericolosità sociale, in rapporto alle sentenze di assoluzione (della Corte di appello di Reggio Calabria, del tribunale di Palmi, della Corte di assise di Lecce e della Corte di appello di Bologna) emesse nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari;
alla natura calunniosa delle accuse, che in altri processi hanno determinato la sua condanna, nonché al rigetto di precedente richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, secondo decisione del 28.2.1992 del tribunale di Reggio Calabria. BR CO deduce la violazione del diritto di difesa, essendogli stata negata la possibilità di partecipazione diretta al procedimento di primo grado, stante la sua condizione di detenuto fuori della circoscrizione del giudice procedente;
la violazione di legge e la manifesta illogicità del provvedimento, circa la ritenuta sua pericolocità in base soltanto a due lontani precedenti penali ed a due procedimenti in corso;
la violazione di legge e la illogicità della motivazione del decreto della corte territoriale in ordine alla confisca.
SE CO censura il provvedimento impugnato, siccome emesso in primo grado da giudice territorialmente incompetente (essendo esso ricorrente residente a Milano); adottato in violazione di legge ed erroneamente motivato quanto alla presunta sua pericolosità sociale, basata su remoti precedenti penali e sulla pendenza attuale di due procedimenti in corso;
erroneamente applicativo della misura patrimoniale in base a dati congetturali e contraddittori. La violazione di legge ed il vizio di motivazione costituiscono i motivi di ricorso proposti dal difensore comune nell'interesse di VA MO (cl. 1950) (per il quale si contesta il requisito della attualità della pericolosità sociale, in assenza di fatti nuovi successivi alla condanna penale del 1990, e s'invoca la riduzione della durata della misura e della entità della cauzione) e di NZ OR (per il quale si allega la insufficienza degli elementi addotti a giustificazione della attuale pericolosità e della entità complessiva della misura di prevenzione personale). CE MO e EO MO (cl. '41), quanto alla confisca dell'appartamento (intestato al secondo e ritenuto, invece, nella proprieta' di fatto del primo), chiedono l'annullamento dell'impugnato provvedimento, siccome emesso in violazione dell'art.4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 666 c.p.p., in relazione all'art. 178, lett. c), stesso codice (per omessa citazione in grado di appello di esso EO MO) nonché in violazione dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 (per erroneo giudizio circa la ritenuta fittizia intestazione dell'immobile).
EO MO (cl. 62) con ricorso personale denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere il giudice di merito confermato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale sulla scorta soltanto dei suoi procedenti penali, il cui valore sintomatico non rivelava una attuale sua pericolosità in assenza di altri dati idonei.
ME MO (cl. 55) e NN CO, infine, con ricorso congiunto, nella loro qualità di coniugi e con riferimento alla confisca della metà del fabbricato (insistente sul fondo rustico sito in località Artarusa, alla partita 728, fol. 30, partt. 22 e 309, indicato sub 2 alla pagina 53 dell'impugnato decreto), deducono la violazione dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 e dell'art.1 della legge n. 55 del 1990, per non avere il giudice di merito valutato che detto immobile era stato realizzato già nell'anno 1986, con gli introiti anche di essa NN CO, moglie convivente, e con il ricavato della vendita di altro immobile era stato realizzato già nell'anno 1986, con gli introiti anche di essa NN CO, moglie convivente, e con il ricavato della vendita di altro immobile e di animali caprini ed ovini nonché con le "regalie" in danaro in occasione del loro matrimonio;
con riferimento, invece, al fondo rustico in località Artarusa ed alle due autovetture i ricorrenti assumono trattasi di cespite di scarso valore economico e di veicoli usati, il cui acquisto doveva essere ritenuto del tutto compatibile con le possibilità di reddito della famiglia.
Tutti i ricorsi - ad eccezione di quello congiuntamente proposto da ME MO e NN CO in tema di misura patrimoniale - debbono essere rigettati.
Preliminarmente, vanno esaminate le questioni di rito, riproposte da BR CO, quanto alla negata possibilità della sua partecipazione al procedimento di primo grado;
da SE CO, quanto alla incompetenza territoriale del giudice di primo grado, essendo esso ricorrente residente a Milano;
da EO MO (cl. '41), quanto alla omessa sua citazione in appello.
Tutte le suddette censure sono infondate.
In tema di misure di prevenzione questo giudice di legittimita' ha già ritenuto che l'osservanza delle forme previste dall'art. 4, 5^ comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, comporta che il richiamo agli artt. 636 e 637 c.p.p. (1930) abrogato debba intendersi ora come riferito all'art. 678 c.p.p. (1988) vigente, che a sua volta richiama l'art. 666, e che, pertanto, nel procedimento di prevenzione - come del resto nel procedimento di sorveglianza o di esecuzione - a differenza di quanto accade nel procedimento di cognizione dibattimentale, la mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in tanto può assumere rilievo in quanto questi abbia chiesto di essere sentito personalmente.
Ne consegue che, in mancanza di una siffatta richiesta, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere anche dalla sussistenza di un legittimo impedimento.
Nel caso in esame BR CO - siccome si precisa nel provvedimento impugnato - non aveva formulato alcuna specifica richiesta di essere sentito personalmente dal tribunale e nei suoi confronti, soggetto detenuto fuori della circoscrizione del giudice, era stata attuata la procedura di cui al quarto comma dell'art. 666 c.p.p., conforme alla previsione dell'art. 127, 3^ comma, stesso codice, per la quale la proposta censura di incostituzionalità è stata dalla corte territoriale dichiarata manifestamente infondata, esattamente rilevandosi a riguardo che il procedimento in camera di consiglio non è caratterizzato in via ordinaria da una attività istruttoria, quale è quella tipica del dibattimento, per cui la trattazione si riduce alla discussione tecnica delle parti sulla base della documentazione in atti, onde l'assenza del proponendo non lede alcuna reale esigenza di difesa una volta che allo stesso sia stata assicurata la difesa tecnica con la possibilità di indicare, tramite la sua audizione, eventuali utili temi difensivi.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Reggio Calabria, devesi ribadire, secondo l'indirizzo pacifico espresso da questo giudice di legittimità (Cass. pen., Sez. Un., 17 luglio 1996, n. 18, P.G. in proc. Simonelli, m. CED 205.259), che nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina - in stretta correlazione con il criterio della attualità della pericolosità sociale - con riferimento al luogo in cui, al momento della proposta o, più precisamente, al momento della decisione, la pericolosità medesima si manifesti, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame ed esse si verifichino, altresì, in luoghi diversi, competente a stabilire in ordine alla applicazione delle misure richieste è il giudice del luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.
Di conseguenza, correttamente è stata dichiarata la competenza del tribunale di Reggio Calabria, nonostante il dato della residenza anagrafica in Milano del ricorrente, avendo il giudice di merito stabilito che la maggioranza delle frequentazioni sospette con altri pregiudicati era avvenuta in un arco di tempo di circa sette anni, siano al 1993, nella Locride, luogo abitualmente frequentato da SE CO, imputato, peraltro, di associazione finalizzata al narcotraffico operante nel territorio calabrese.
Del pari infondata è la eccezione di EO MO (cl. 41), relativa alla nullità del provvedimento di confisca (emesso in danno di CE MO, siccome nel possesso dell'immobile sequestrato) per omessa citazione nel procedimento di secondo grado, nonostante la sua qualità di appellante del decreto in primo grado del tribunale. Il procedimento di prevenzione - secondo quanto pure questa Corte suprema ha già precisato - ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, per cui l'omessa "chiamata" del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto cui può essere imposta la misura. Ne consegue che la mancata sua citazione non comporta la nullità del procedimento, ma una irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, alla esecuzione della misura disposta nei confronti, del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso la ordinanza del giudice, che delibera sull'incidente medesimo.
Altra conseguenza è che il terzo pretermesso dal procedimento in primo grado innanzi al tribunale, poiché nei suoi confronti il provvedimento di confisca non produce alcuna efficacia ablativa diretta, è privo di interesse alla impugnazione della misura patrimoniale adottata nei confronti del proposto, sicché, qualora unitamente a quest'ultimo proponga congiunta impugnazione alla Corte di appello, esso terzo non assume perciò la qualità di parte necessaria del giudizio di gravame, nel quale non deve essere citato e del cui decreto conclusivo neppure è legittimato alla impugnazione.
Nel caso di specie il decreto di confisca dell'immobile venne emesso dal tribunale con riguardo alla sola posizione del proposto CE MO, senza la partecipazione al procedimento di primo grado di EO MO (cl. 41) e, comunque, senza pregiudizio diretto dello stesso, onde la censura svolta con il ricorso per cassazione non è fondata.
Nel merito, in ordine alla disposta applicazione delle misure di prevenzione personali, è il caso di premettere che questa Suprema Corte, in giurisprudenza costante, ha stabilito che al giudice è demandato l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto e non della sua penale responsabilità, con la conseguenza che l'autonomia del procedimento di prevenzione consente la utilizzazione degli indizi, anche quanto non abbiano i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 192 c.p.p., purché essi siano non meramente soggettivi, ma rivelatori della pericolosità sociale, legittimamente desumibile anche dai precedenti penali e giudiziari, da recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita e dalla frequentazione assidua di pregiudicati.
È stato pure precisato che, quantunque sia applicabile al procedimento di prevenzione il principio del "ne bis in idem", tuttavia, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, elementi indizianti, già in precedenza valutati negativamente ai fini della applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura. In detta prospettiva, inoltre, sono stati ritenuti utilizzabili elementi desumibili addirittura da sentenze di proscioglimento, specie se emesse a norma del comma 2 dell'art. 530 c.p.p. sempre che si tratti di elementi concreti, autonomamente apprezzabili dal giudice della prevenzione (Cass. pen., Sez. Un., 17 luglio 1996, n. 18, P.G. in proc. Simonelli, n. CED 205.261). Dei principi suddetti il giudice di merito, nelle ipotesi di specie, ha fatto esatta e puntuale applicazione in riferimento alle singole posizioni. In particolare:
La attuale pericolosità sociale di SE MO la corte territoriale ha confermato in base alle reiterate misure di prevenzione personali disposte negli anni dal 1973 al 1985; alla più recente ordinanza di custodia cautelare in carcere del 1993 per il delitto associativo di narcotraffico;
alla condanna in primo grado per associazione mafiosa;
alle indicazioni che per lo stesso provenivano da diverse aree geografiche di capo di potente sodalizio criminale;
agli specifici elementi emergenti dalle sentenze di assoluzione, in virtù dei quali non si escludeva la sua qualità di capo di associazione criminale;
alla relazione di polizia circa la frequentazione in Milano con persona coinvolta nel traffico internazionale di droga;
al lungo periodo di latitanza, ancora persistente al momento della pronuncia del decreto impugnato. È evidente come il coacervo dei suddetti elementi risulti del tutto prevalente rispetto alle sentenze di assoluzione, che il ricorrente invoca a suo favore, mentre, per il resto, ogni altra censura è inammissibile, in quanto essa si riferisce a vizio di motivazione, non deducibile per cassazione nel procedimento di prevenzione, ammesso solo per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, 10^ comma, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata, di cui alla legge n. 575 del 1965. Per BR CO e SE CO il giudice di merito ha valutato, per il primo, i suoi precedenti penali di condanna per reati gravi di varia specie, la pendenza a suo carico di altri procedimenti in corso, la assidua sua frequentazione con pregiudicati, il tenore di vita incompatibile con il lavoro saltuario di operaio forestale, il possesso non giustificato di banconote estere di grosso taglio;
per il secondo, le frequentazioni con pregiudicati inseriti nel crimine organizzato di Reggio Calabria, la sottoposizione nel 1982 a misura di prevenzione personale nonché il coinvolgimento in procedimenti penali per traffico internazionale di stupefacenti e per associazione finalizzata ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Per entrambi la misura patrimoniale della confisca è stata correttamente disposta nella considerazione della assoluta insufficienza o carenza di redditi leciti, idonei a giustificare non solo il livello di vita, ma anche il reinvestimento di somme, sicché certamente ammissibile e convincente ne è risultata la conclusione circa la provenienza dei capitali di acquisto dei beni confiscati dalle loro condotte delittuose.
Per VA MO, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. nel 1975 e nel 1982, la corte di merito ha evidenziato come lo stesso non aveva mai interrotto i suoi legami con gli ambienti criminali di Africo Nuovo;
aveva commesso nel 1990 i reati di detenzione e porto di pistola con matricola abrasa;
aveva continuato a frequentare noti soggetti pregiudicati e pericolosi, in particolare BR CO quando costui era stato colto in possesso di banconote straniere di grosso taglio. Sicché risultano indicati idonei elementi;
successivi alla condanna per i fatti del 1990, comprovanti la attuale sua pericolosità sociale, adeguati alla quale sono stati considerati la durata e gli obblighi imposti dal decreto del tribunale.
Analoghe considerazioni valgono per NZ OR, la cui sociale pericolosità è stata desunta dalla valutazione congiunta di precedente sottoposizione alla stessa misura;
di condanne varie per delitti di oltraggio, furto e detenzione illegale di armi;
di persistenti frequentazioni con pregiudicati;
di pendenza di procedimenti penali anche per associazione mafiosa;
onde la misura disposta dal primo giudice è stata reputata adeguata alla sua pericolosità.
La infondatezza della impugnazione di EO MO (cl. 62), che denuncia la errata applicazione della misura di prevenzione personale sulla scorta soltanto dei suoi precedenti penali, deriva dal fatto che il giudice di merito non ha tenuto conto soltanto delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti - particolarmente sintomatica della elevata pericolosità sociale quella della Corte di appello in data 26.9.1995 per detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacente - ma ha indicato anche altre significative e gravi circostanze (arresto per droga nel 1992; partecipazione a sequestro di persona nel quadro di attività estorsive in occasione di appalti del porto di Bova Marina) nonché le accertate sue sospette frequentazioni.
Quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'appartamento nel possesso di CE MO, il motivo di impugnazione dallo stesso proposto - secondo cui sarebbe assolutamente carente la motivazione circa la fittizia intestazione del bene in capo al genitore EO MO (cl. '41) - e' del tutto infondato, avendo in proposito il giudice di merito evidenziato come in sede di pignoramento intervenuto il 21.4.1994 ad istanza del Monte dei Paschi di Siena in danno di EO MO l'appartamento oggetto in questa sede di confisca era stato sottratto alla procedura esecutiva immobiliare proprio perché di pertinenza di esso CE MO, che non avrebbe potuto averne l'acquisita disponibilità se non con il reimpiego degli illeciti proventi del lucroso traffico di droga. Di conseguenza, le impugnazioni dei suddetti ricorrenti SE MO, BR e SE CO, NZ OR, CE MO, EO MO (cl. 62), VA MO e EO MO (cl. 41) debbono essere rigettate, con la conseguente condanna degli stessi, in via solidale, a pagare le spese del procedimento. Deve, invece, essere annullato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla medesima Corte di appello di Reggio Calabria, il decreto impugnato quanto alla misura patrimoniale disposta in danno di ME MO relativamente alla metà del fabbricato, innanzi indicato in narrativa.
Il giudice di merito ha accertato, in fatto, che il costo della porzione di fabbricato confiscato al MO è stato di circa 135 milioni;
che la costruzione venne realizzata negli anni compresi tra il 1980 ed il 1990; che è ragionevole presumere che il MO abbia tratto consistenti guadagni dalla sua illecita attività nell'arco di tempo che va dal 1988 al 1992; che NN CO ricavò 25 milioni di lire nel gennaio 1985 dalla vendita di un immobile ed altri 20 milioni di lire nel 1986 - 1987 dalla cessione di animali;
che la somma di lire 25 milioni potrebbe giustificare l'acquisto del terreno sul quale venne realizzata la costruzione;
che è soltanto plausibile che l'altro importo di lire 20 milioni circa sia stato destinato all'acquisto delle autovetture intestate alla CO e non utilizzato, invece, per la costruzione. Questa Suprema Corte, in indirizzo costante, ha sempre ribadito il principio secondo cui, in virtù della norma dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personale, bensì debbono riguardare solo quelli di essi che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego;
per cui, dato che un indiziato di mafia può avere anche un patrimonio acquisito legittimamente, si impone al giudice di merito, per l'applicazione di misure patrimoniali, una indagine che deve essere condotta su ogni singolo bene e che deve portare alla dimostrazione cronologica e logica della provenienza di ogni bene sequestrato da quella illecità o dal suo reimpiego attraverso la individuazione del nesso di causalità fra condotta mafiosa ed illecito profitto. Ad ulteriore specificazione del principio di cui innanzi, questo giudice di legittimità ha altresì stabilito (Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 1995, ric. Laudani, n. CED 201.198) che - se non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, "ab origine" risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite - esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il precetto costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.
Ai criteri interpretativi suddetti il giudice di merito non si è esattamente uniformato, in quanto:
a) non ha valutato quanta parte del fabbricato fosse stata realizzata prima dell'anno 1988, dal quale soltanto, come sembra, il MO ha iniziato a trarre i consistenti guadagni della sua attività illecita;
b) non ha calcolato in quale misura l'acquisto lecito del suolo (operato col ricavato di lire 25.000.000 dalla vendita effettuata da NN CO) doveva contribuire a limitare la confisca del bene nella sua interezza;
c) non ha chiaro per quali motivi il ricavato della vendita degli animali debba essere imputato all'acquisto di beni mobili consumabili - dei quali non si evince l'epoca esatta dell'acquisto medesimo - e non piuttosto all'investimento immobiliare.
Occorre, perciò, che la medesima Corte di appello di Reggio Calabria proceda a nuovo giudizio rispettoso dei criteri e dei limiti innanzi enunciati.
P.T.M.
annulla l'impugnato decreto nei confronti di MO ME (cl. 55) e di CO NN limitatamente alla misura patrimoniale della confisca e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi di MO SE, CO BR, CO SE, OR NZ, MO CE, MO EO (cl. 62), MO VA e MO EO (cl. 41), che condanna in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 1999