Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 803
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Massime4

Nel procedimento di prevenzione la mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in tanto può assumere rilievo in quanto questi abbia chiesto di essere sentito personalmente. Ne consegue che, in mancanza di una siffatta richiesta, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere anche dalla sussistenza di un legittimo impedimento.

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - con riferimento al luogo in cui, al momento della proposta o, più precisamente, al momento della decisione, la pericolosità medesima si manifesti. In particolare, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame ed esse si verifichino, altresì, in luoghi diversi, competente a stabilire in ordine all'applicazione delle misure richieste è il giudice del luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza.

In virtù dell'art.2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì debbono riguardare solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. Ne consegue che non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, "ab origine" risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite; esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.

Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa chiamata del terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso la ordinanza del giudice, che delibera sull'incidente medesimo.

Commentario1

  • 1Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2024

    1. La questione: il terzo interessato Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato mentre, dal canto suo, il Tribunale di Milano lo condannava, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro. Orbene, a fronte di ciò, il difensore di un terzo presentava istanza di restituzione e, con ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni fermo restando che, a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse sempre del terzo interessato, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 803
Data del deposito : 2 marzo 1999

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