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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5394/2019 posta in deliberazione il giorno 8.1.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;
( ) CP_1 C.F._2
( Controparte_2 C.F._3
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. D'ADAMO EMANUELA
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1712/2019 emessa dal Tribunale di Latina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. , e , hanno proposto appello avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2
la sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ rigetta la querela di falso proposta da
[...]
, e ,- condanna i querelanti al pagamento CP_2 Parte_1 CP_1 di una pena pecuniaria di €.20,00; - condanna , Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_3
che liquida in €. 800,00 per la fase studio €.700,00 per la fase introduttiva, €.1000,00
[...] per la fase istruttoria e €.1000,00 per la fase decisoia, oltre Iva, spese generali c.p.a-; condanna , e , in solido tra loro al Controparte_2 Parte_1 CP_1 pagamento, in favore di , della somma di €.3000,00. -pone Controparte_3
definitivamente le spese della CTU a carico dei querelanti.”
Si è costituito in giudizio nstando per il rigetto dell'appello e chiedendo Controparte_3
la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza.
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art281 sexies c.p.c.,
. Pecon lettura della sentenza in udienza
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata che deve intendersi riportata.
2. L'appello di è fondato. Parte_1
Effettivamente la non aveva proposto querela di falso, né gli appellati ne avevano CP_2
mai chiesto la condanna alla rifusione delle spese, come hanno ribadito in grado di appello, sicchè la menzione di costei come soggetto la cui querela era stata rigettata, con i conseguenti capi condannatori , è del tutto equiparabile ad un errore materiale.
Ciò comporta la compensazione delle spese di lite nei confronti degli appellati considerando l'atteggiamento processuale di questi ultimi che non ne avevano chiesto la condanna, come da essi ribadito in appello.
3.Gli altri appelli sono manifestamente infondati.
Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, anche se per fatto non imputabile al querelante, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso, determinandone il rigetto.
Ciò, a differenza del giudizio del giudizio di verificazione della autenticità della sottoscrizione
, ove l'onere probatorio è opposto, in quanto l'insufficienza della prova della autenticità si riflette sfavorevolmente per colui che abbia assunto l'autenticità della stessa.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita
2 dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, la prova della falsità sia insufficiente, la querela di falso non può essere accolta.
Tutto l'atto di appello si incentra infatti sulla asserita valutazione operata dal ctu della autenticità della sottoscrizioni di e ma tutte le Controparte_2 CP_1
controdeduzioni al riguardo, meramente riproduttive di contestazioni già formulate in primo grado, infondate, come già ampiamente, condivisibilmente evidenziato dal ctu in replica alle osservazioni che si intendono qui ritrascritte, e dal tribunale , potrebbero in pura ipotesi portare ad esprimere un giudizio di incertezza della falsificazione, con il conseguente eguale rigetto della querela di falso.
Incertezza che permarrebbe anche a volere dare un minimo credito alle dichiarazioni “ Con autoaccusatorie di irrituali e inattendibili , dato il rapporto di parentela. Parte_1
Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto al riguardo:
“ II.
4. Venendo alla eccepita riconducibilità delle firme dei sigg.ri e CP_1 [...]
“alla mano” della Sig.ra parte appellante arriva a sostenere CP_2 Parte_1 (a pag 6 dell'atto di appello) che non sia possibile ritenere attendibile il giudizio peritale del CTU “..soprattutto se esiste un soggetto ( che innanzi al Giudice di primo Parte_1 grado, all'udienza del 18.12.18, ha dichiarato di essere l'autore materiale del falso..”. La vicenda ha veramente dell'assurdo! In pratica, controparte, al termine del giudizio di primo grado e precisamente in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni (quindi fuori da ogni termine processuale!), non condividendo le conclusioni alle quali era giunto il CTU (che aveva dichiarato l'autenticità di entrambe le firme in verifica), non avendo più altri “mezzi” per sostenere la falsità delle firme, dichiarava che le stesse erano state apposte dalla sig.ra figlia e moglie Parte_1 rispettivamente dei Sigg.ri
[...]
e . Controparte_2 CP_1
Detta dichiarazione, oltre a non aver pregio giuridico, dimostra – ove mai ce ne fosse ancora bisogno – tutta la “temerarietà e pretestuosità” tanto dell'azione in primo grado quanto, oggi, dell'appello di cui è causa. Va da sé che la CTU aveva ad oggetto l'accertamento dell'autenticità o meno delle firme in verifica e non la riconducibilità di dette firme alla mano di una terza persona (questione, peraltro, giammai contestata in giudizio). Sotto altro aspetto, lo stesso CTU, in perizia, rispondendo all'osservazione sollevata ex adverso secondo cui lo stesso non avrebbe valutato la possibilità che la firma sia stata il frutto di una imitazione a mano libera (lasciando intendere che la stessa sia stata apposta da altro soggetto), precisava quanto segue: “..É noto a tutti – dovrebbe essere noto anche alla CTP – che un imitatore, per quanto abile possa essere, potrà riprodurre le forme esteriori del grafismo di un'altra persona, ma non le «modulazioni personalizzanti» di un altro soggetto, perché dette modulazioni, proprio perché personalizzanti, derivano dalla specifica funzionalità neuromuscolare individuale ed a nessun imitatore è possibile scrivere con la struttura neuromuscolare di un altro soggetto.
3 Ne consegue che il sottoscritto CTU per l'identificazione del grafismo del sig. CP_1 ha utilizzato le componenti gestuali individuali del grafismo e non gli elementi esteriori, come asserito dalla CTP. Ne consegue altresì che la firma in verifica a nome , che per la CTP sarebbe di CP_1 facile imitazione – al contrario – è di difficile imitazione, perché è prodotta con una gestualità neuromuscolare che passa dagli allunghi accentuati di tracciato alle riduzioni delle ampiezze con dinamismi sbrigativi non imitabili.
Punto 4°: Secondo la CTP, «l'imitazione della firma in verifica viene facilitata dalla variabilità grafica dello scrivente e dal basso grado di difficoltà imitativa di elementi del grafismo appariscenti, ma di agevole esecuzione» (cfr. pag. 20, osservazioni).
Quando si muove una contestazione si dovrebbe prima dare dimostrazione della fattibilità e della oggettività di quanto viene asserito. La CTP asserisce, senza dimostrarlo, che
«l'imitazione della firma in verifica viene facilitata dalla variabilità grafica dello scrivente e dal basso grado di difficoltà imitativa di elementi del grafismo appariscenti, ma di agevole esecuzione».
Trattasi di una asserzione assurda, che poteva nascere solo dalla sprovvedutezza e da contestazioni fini a se stesse.
L'imitazione è facilitata quando le grafie da imitare sono calme, lente, monotone e di esecuzione piatta, sicché diventa difficile distinguere la firma imitata da quella vera, stante la lentezza comune”.
4.Va infine accolta l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall' appellato.
Esattamente questi ha infatti sostenuto: “ Riguardo alla determinazione della condanna per lite temeraria (ex art 96 comma 3 cpc) si propone istanza affinché l'Ill.ma Corte di Appello di
Roma Voglia provvedere alla correzione di un errore materiale presente nella sentenza n.
1712/2019 del Tribunale di Latina oggi appellata. Nel
P.Q.M.
del citato provvedimento, il
Tribunale - dopo aver condannato i querelanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. , quantificate in € 3.500,00 (800,00+700,00+1.000,00+1000,00) Controparte_3
oltre accessori di legge nel determinare la somma dovuta per lite temeraria (ex art 96 comma
3 cpc), statuiva quanto segue: “Condanna , e Controparte_2 Parte_1 CP_1
, in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Controparte_3
3.000,00”. Detta sentenza contiene, pertanto, un errore manifesto. In particolare, nella motivazione della sentenza (all'ultimo capoverso), il Tribunale aveva precisato quanto segue:
“Ai fini della liquidazione equitativa dell'ammontare della condanna emessa ai sensi dell'art
96 comma III, deve ritenersi che quest'ultima possa essere determinata in misura pari al doppio delle spese legali liquidate, avuto riguardo alle ragioni della condanna medesima, e alla gravità del comportamento processuale dei querelanti ….”. Quindi il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di condanna ex art 96 comma
III cpc, NON la somma di € 3.000,00 (come risulta erroneamente indicato nel
PQM
), ma il diverso importo di € 7.000,00, che corrisponde alla “..misura pari al doppio delle spese legali liquidate ” ( € 3.500,00 + € 3.500,00). È palese che il minore importo di € 3.000,00 liquidato
4 nel
PQM
della Sentenza rappresenta un mero errore materiale e/o di calcolo, per cui la presente difesa chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Roma Voglia procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi rilevato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 287 ss cpc, e dichiarare la condanna al pagamento, in favore di , della (diversa) somma di € 7.000,00. Controparte_3
5. Le spese del grado seguono come da dispositivo ( scaglione per cause di valore indeterminabile di complessità media )
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza ,annulla le statuizioni ivi contenute concernenti
[...]
e compensa in tale rapporto processuale le spese di lite. Parte_1
Conferma per il resto l'impugnata sentenza , correggendo la condanna ex art 96 III co.c.p.c in
€ 7.000,00 ( anziché 6.000,00) e condanna e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese del grado in favore di he liquida in € 9.000,00, Controparte_3
per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 in relazione agli appellanti soccombenti .
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5394/2019 posta in deliberazione il giorno 8.1.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;
( ) CP_1 C.F._2
( Controparte_2 C.F._3
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. D'ADAMO EMANUELA
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1712/2019 emessa dal Tribunale di Latina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. , e , hanno proposto appello avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2
la sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ rigetta la querela di falso proposta da
[...]
, e ,- condanna i querelanti al pagamento CP_2 Parte_1 CP_1 di una pena pecuniaria di €.20,00; - condanna , Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_3
che liquida in €. 800,00 per la fase studio €.700,00 per la fase introduttiva, €.1000,00
[...] per la fase istruttoria e €.1000,00 per la fase decisoia, oltre Iva, spese generali c.p.a-; condanna , e , in solido tra loro al Controparte_2 Parte_1 CP_1 pagamento, in favore di , della somma di €.3000,00. -pone Controparte_3
definitivamente le spese della CTU a carico dei querelanti.”
Si è costituito in giudizio nstando per il rigetto dell'appello e chiedendo Controparte_3
la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza.
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art281 sexies c.p.c.,
. Pecon lettura della sentenza in udienza
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata che deve intendersi riportata.
2. L'appello di è fondato. Parte_1
Effettivamente la non aveva proposto querela di falso, né gli appellati ne avevano CP_2
mai chiesto la condanna alla rifusione delle spese, come hanno ribadito in grado di appello, sicchè la menzione di costei come soggetto la cui querela era stata rigettata, con i conseguenti capi condannatori , è del tutto equiparabile ad un errore materiale.
Ciò comporta la compensazione delle spese di lite nei confronti degli appellati considerando l'atteggiamento processuale di questi ultimi che non ne avevano chiesto la condanna, come da essi ribadito in appello.
3.Gli altri appelli sono manifestamente infondati.
Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, anche se per fatto non imputabile al querelante, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso, determinandone il rigetto.
Ciò, a differenza del giudizio del giudizio di verificazione della autenticità della sottoscrizione
, ove l'onere probatorio è opposto, in quanto l'insufficienza della prova della autenticità si riflette sfavorevolmente per colui che abbia assunto l'autenticità della stessa.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita
2 dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, la prova della falsità sia insufficiente, la querela di falso non può essere accolta.
Tutto l'atto di appello si incentra infatti sulla asserita valutazione operata dal ctu della autenticità della sottoscrizioni di e ma tutte le Controparte_2 CP_1
controdeduzioni al riguardo, meramente riproduttive di contestazioni già formulate in primo grado, infondate, come già ampiamente, condivisibilmente evidenziato dal ctu in replica alle osservazioni che si intendono qui ritrascritte, e dal tribunale , potrebbero in pura ipotesi portare ad esprimere un giudizio di incertezza della falsificazione, con il conseguente eguale rigetto della querela di falso.
Incertezza che permarrebbe anche a volere dare un minimo credito alle dichiarazioni “ Con autoaccusatorie di irrituali e inattendibili , dato il rapporto di parentela. Parte_1
Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto al riguardo:
“ II.
4. Venendo alla eccepita riconducibilità delle firme dei sigg.ri e CP_1 [...]
“alla mano” della Sig.ra parte appellante arriva a sostenere CP_2 Parte_1 (a pag 6 dell'atto di appello) che non sia possibile ritenere attendibile il giudizio peritale del CTU “..soprattutto se esiste un soggetto ( che innanzi al Giudice di primo Parte_1 grado, all'udienza del 18.12.18, ha dichiarato di essere l'autore materiale del falso..”. La vicenda ha veramente dell'assurdo! In pratica, controparte, al termine del giudizio di primo grado e precisamente in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni (quindi fuori da ogni termine processuale!), non condividendo le conclusioni alle quali era giunto il CTU (che aveva dichiarato l'autenticità di entrambe le firme in verifica), non avendo più altri “mezzi” per sostenere la falsità delle firme, dichiarava che le stesse erano state apposte dalla sig.ra figlia e moglie Parte_1 rispettivamente dei Sigg.ri
[...]
e . Controparte_2 CP_1
Detta dichiarazione, oltre a non aver pregio giuridico, dimostra – ove mai ce ne fosse ancora bisogno – tutta la “temerarietà e pretestuosità” tanto dell'azione in primo grado quanto, oggi, dell'appello di cui è causa. Va da sé che la CTU aveva ad oggetto l'accertamento dell'autenticità o meno delle firme in verifica e non la riconducibilità di dette firme alla mano di una terza persona (questione, peraltro, giammai contestata in giudizio). Sotto altro aspetto, lo stesso CTU, in perizia, rispondendo all'osservazione sollevata ex adverso secondo cui lo stesso non avrebbe valutato la possibilità che la firma sia stata il frutto di una imitazione a mano libera (lasciando intendere che la stessa sia stata apposta da altro soggetto), precisava quanto segue: “..É noto a tutti – dovrebbe essere noto anche alla CTP – che un imitatore, per quanto abile possa essere, potrà riprodurre le forme esteriori del grafismo di un'altra persona, ma non le «modulazioni personalizzanti» di un altro soggetto, perché dette modulazioni, proprio perché personalizzanti, derivano dalla specifica funzionalità neuromuscolare individuale ed a nessun imitatore è possibile scrivere con la struttura neuromuscolare di un altro soggetto.
3 Ne consegue che il sottoscritto CTU per l'identificazione del grafismo del sig. CP_1 ha utilizzato le componenti gestuali individuali del grafismo e non gli elementi esteriori, come asserito dalla CTP. Ne consegue altresì che la firma in verifica a nome , che per la CTP sarebbe di CP_1 facile imitazione – al contrario – è di difficile imitazione, perché è prodotta con una gestualità neuromuscolare che passa dagli allunghi accentuati di tracciato alle riduzioni delle ampiezze con dinamismi sbrigativi non imitabili.
Punto 4°: Secondo la CTP, «l'imitazione della firma in verifica viene facilitata dalla variabilità grafica dello scrivente e dal basso grado di difficoltà imitativa di elementi del grafismo appariscenti, ma di agevole esecuzione» (cfr. pag. 20, osservazioni).
Quando si muove una contestazione si dovrebbe prima dare dimostrazione della fattibilità e della oggettività di quanto viene asserito. La CTP asserisce, senza dimostrarlo, che
«l'imitazione della firma in verifica viene facilitata dalla variabilità grafica dello scrivente e dal basso grado di difficoltà imitativa di elementi del grafismo appariscenti, ma di agevole esecuzione».
Trattasi di una asserzione assurda, che poteva nascere solo dalla sprovvedutezza e da contestazioni fini a se stesse.
L'imitazione è facilitata quando le grafie da imitare sono calme, lente, monotone e di esecuzione piatta, sicché diventa difficile distinguere la firma imitata da quella vera, stante la lentezza comune”.
4.Va infine accolta l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall' appellato.
Esattamente questi ha infatti sostenuto: “ Riguardo alla determinazione della condanna per lite temeraria (ex art 96 comma 3 cpc) si propone istanza affinché l'Ill.ma Corte di Appello di
Roma Voglia provvedere alla correzione di un errore materiale presente nella sentenza n.
1712/2019 del Tribunale di Latina oggi appellata. Nel
P.Q.M.
del citato provvedimento, il
Tribunale - dopo aver condannato i querelanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. , quantificate in € 3.500,00 (800,00+700,00+1.000,00+1000,00) Controparte_3
oltre accessori di legge nel determinare la somma dovuta per lite temeraria (ex art 96 comma
3 cpc), statuiva quanto segue: “Condanna , e Controparte_2 Parte_1 CP_1
, in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Controparte_3
3.000,00”. Detta sentenza contiene, pertanto, un errore manifesto. In particolare, nella motivazione della sentenza (all'ultimo capoverso), il Tribunale aveva precisato quanto segue:
“Ai fini della liquidazione equitativa dell'ammontare della condanna emessa ai sensi dell'art
96 comma III, deve ritenersi che quest'ultima possa essere determinata in misura pari al doppio delle spese legali liquidate, avuto riguardo alle ragioni della condanna medesima, e alla gravità del comportamento processuale dei querelanti ….”. Quindi il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di condanna ex art 96 comma
III cpc, NON la somma di € 3.000,00 (come risulta erroneamente indicato nel
PQM
), ma il diverso importo di € 7.000,00, che corrisponde alla “..misura pari al doppio delle spese legali liquidate ” ( € 3.500,00 + € 3.500,00). È palese che il minore importo di € 3.000,00 liquidato
4 nel
PQM
della Sentenza rappresenta un mero errore materiale e/o di calcolo, per cui la presente difesa chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Roma Voglia procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi rilevato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 287 ss cpc, e dichiarare la condanna al pagamento, in favore di , della (diversa) somma di € 7.000,00. Controparte_3
5. Le spese del grado seguono come da dispositivo ( scaglione per cause di valore indeterminabile di complessità media )
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza ,annulla le statuizioni ivi contenute concernenti
[...]
e compensa in tale rapporto processuale le spese di lite. Parte_1
Conferma per il resto l'impugnata sentenza , correggendo la condanna ex art 96 III co.c.p.c in
€ 7.000,00 ( anziché 6.000,00) e condanna e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese del grado in favore di he liquida in € 9.000,00, Controparte_3
per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 in relazione agli appellanti soccombenti .
IL PRESIDENTE EST.
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