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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2954/2018 tra
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 12.20 innanzi al dott. Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice l'avv.to Maria Barbara Gradini per delega dell'avv.to Lucia Peccia la quale si riporta a tutti gli scritti alle memorie conclusionali e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
l'avv.to Gradini conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2954/2018 R.G. e vertente tra
(p.i. dichiarato con sentenza del Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
in persona del curatore avv.to Alessandra Fabrizio con studio in Sorsa alla via Parte_2
Cittadella 67 autorizzata a promuovere il presente giudizio dalla dott.ssa Parte_3
giusto provvedimento del 19.11.2017 rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Peccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Petrarca 5. Pt_2
Attore
E
CUIT ) con sede in Lote 26 Manz. D CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(3560) Santa Fe Argentina;
[...]
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale in via principale e nel merito CP_1
accertare e dichiarare la debitrice della CP_1 Parte_4
dell'importo di euro 35.000 e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di CP_1
euro 35.000,00 a favore della curatela del con vittoria di spese e Parte_5
compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
A fondamento della domanda ha dedotto: che la svolgeva attività di fornitura merci e servizi nonché di manutenzione e revisione a Pt_1
favore di in particolare effettuava revisione di macchinari c/o lo stabilimento di CP_1
Pietramelara; che per tale attività emetteva la fattura 781/14 come da estratto autentico del registro vendita a firma del Notaio del 1.6.2017. Persona_1 pagina 2 di 5 che la fattura rimaneva impagata;
che in data 20.12.2016 venivano richiesti gli importi di cui alla fattura mediante formale messa in mora.
Ha concluso come in premessa.
Non si è costituita in giudizio sebbene regolarmente citata. CP_1
Mutato il rito e concessi i termini 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 30 aprile 2025 all'esito della quale è stata decisa. In primo l uogo deve osservarsi che, secondo i prin cipi generali afferm ati dall a Suprema C ort e in tema di onere della prova dell'inadempimento, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto ( contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento , o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, t ra l e alt re, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Invero, secondo i suddetti pri nci pi, al credi tore che agi sce per l a ri soluzi one contrattual e, il ris arcim ento dei danni o l'inadem pim ento incom be solo l'onere di provare l a font e del propri o di ritto (cont rat to o disposi zione di legge) ed all egare la circost anza de ll 'inadempim ento del la contropart e (e il nesso causal e t ra l a viol azione del cont ratto e i danni), m e nt re grava sul debitore convenut o l 'onere di provare l a non imput abili tà dell 'inadem pimento, o dell 'inesatt o adem piment o (cfr. C ass. SS.UU. n.
13533/01, co nfermat a, tra l e alt re, da C ass. n. 2387/ 04 e n. 3373/10).
I pri nci pi appena ri chi am ati vanno ulteriorm ent e coordinati con il principi o di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che i mpone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole ci rcost anze e contestarl e speci fi camente al fine di evitare che, alt r im ent i, i fat ti si ritengano am messi e provati .
In base ai princ ipi s opra ri chi am ati , che presi edono al riparto dell 'onere dell a prov a, spet ta dunqu e al creditore pr ovare l'esist enza del r apport o contratt ual e di com praven dit a ed all egare l 'i nadempim ento d ell a contropart e.
Nel caso di specie si rileva che a sostegno della domanda di pagamento parte attrice ha prodotto fatture e libri contabili.
pagina 3 di 5 Quanto al valore probatorio dell a fattura la giurisprudenza consoli dat a riti ene che, trattandosi di document azione unilateral e proveni ent e dal creditore , e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, e non determina nemmeno l'inversione dell'onere della prova;
per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione- nel caso di specie- la consegna della merce, dal momento che quando vi è contestazione, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito né la sua liquidità ed esigibilità (crf. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1823 del 23/05/1969 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22401 del 29/11/2004 ; ed in tema di rapporti tra imprenditori, cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8664 del 25/06/2001 la quale ha stabilito che:
“In tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime”).
Ciò posto nel caso di specie si rileva che la produzione della sola fattura commerciale non è di per sé idonea ad assolvere all'onere probatorio relativo all'esistenza e al contenuto del rapporto contrattuale sorto con la controparte, considerato che il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. opera nei confronti delle parti costituite in giudizio e non può in caso di contumacia sopperire all'onere probatorio che incombeva su parte attrice che si è affermata creditrice di una prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per una attività svolta in favore della convenuta. Né del resto alcun elemento di prova può rinvenirsi dalle scritture contabili considerato che le scritture contabili, in base al disposto di cui 2709 c.c. fanno prova contro l'imprenditore.
Infine si osserva che alcuna rilevanza probatoria può avere la documentazione allegata nella prima memoria ex art 183 c.p.c. relativa alla corrispondenza ricevuta ed effettuata da considerato Pt_1
che non è dato comprendere in quanto non allegato e provato lo scambio di corrispondenza sia avvenuto con soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società convenuta né risulta allegato e dedotto l'incarico che rivestiva all'interno della la persona con la quale è avvenuto lo CP_1
scambio di corrispondenza.
Per tali ragioni in mancanza di una adegu at a prova dei fatti costi tutiv i dell a pret es a creditoria deve ritenersi , all a l uce dei princi pi gi uri sprudenzi ali ri chi am ati, che i l creditore non abbi a as solt o al proprio probatorio in ordi ne all a conclusione del contratto .
In definitiva la domanda di pagamento proposta dalla Curatela del Fallimento di non può Pt_1
essere accolta non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine all'esistenza e alla debenza del credito nei confronti della convenuta.
pagina 4 di 5 Nulla per le spese essendo rimasta contumace. CP_1
P.Q.M
.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- Dichiara la contumacia di CP_1
2- Rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione,
3- Nulla per le spese.
Così deciso in Cassino, 30.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2954/2018 tra
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 12.20 innanzi al dott. Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice l'avv.to Maria Barbara Gradini per delega dell'avv.to Lucia Peccia la quale si riporta a tutti gli scritti alle memorie conclusionali e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
l'avv.to Gradini conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2954/2018 R.G. e vertente tra
(p.i. dichiarato con sentenza del Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
in persona del curatore avv.to Alessandra Fabrizio con studio in Sorsa alla via Parte_2
Cittadella 67 autorizzata a promuovere il presente giudizio dalla dott.ssa Parte_3
giusto provvedimento del 19.11.2017 rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Peccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Petrarca 5. Pt_2
Attore
E
CUIT ) con sede in Lote 26 Manz. D CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(3560) Santa Fe Argentina;
[...]
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale in via principale e nel merito CP_1
accertare e dichiarare la debitrice della CP_1 Parte_4
dell'importo di euro 35.000 e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di CP_1
euro 35.000,00 a favore della curatela del con vittoria di spese e Parte_5
compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
A fondamento della domanda ha dedotto: che la svolgeva attività di fornitura merci e servizi nonché di manutenzione e revisione a Pt_1
favore di in particolare effettuava revisione di macchinari c/o lo stabilimento di CP_1
Pietramelara; che per tale attività emetteva la fattura 781/14 come da estratto autentico del registro vendita a firma del Notaio del 1.6.2017. Persona_1 pagina 2 di 5 che la fattura rimaneva impagata;
che in data 20.12.2016 venivano richiesti gli importi di cui alla fattura mediante formale messa in mora.
Ha concluso come in premessa.
Non si è costituita in giudizio sebbene regolarmente citata. CP_1
Mutato il rito e concessi i termini 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 30 aprile 2025 all'esito della quale è stata decisa. In primo l uogo deve osservarsi che, secondo i prin cipi generali afferm ati dall a Suprema C ort e in tema di onere della prova dell'inadempimento, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto ( contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento , o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, t ra l e alt re, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Invero, secondo i suddetti pri nci pi, al credi tore che agi sce per l a ri soluzi one contrattual e, il ris arcim ento dei danni o l'inadem pim ento incom be solo l'onere di provare l a font e del propri o di ritto (cont rat to o disposi zione di legge) ed all egare la circost anza de ll 'inadempim ento del la contropart e (e il nesso causal e t ra l a viol azione del cont ratto e i danni), m e nt re grava sul debitore convenut o l 'onere di provare l a non imput abili tà dell 'inadem pimento, o dell 'inesatt o adem piment o (cfr. C ass. SS.UU. n.
13533/01, co nfermat a, tra l e alt re, da C ass. n. 2387/ 04 e n. 3373/10).
I pri nci pi appena ri chi am ati vanno ulteriorm ent e coordinati con il principi o di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che i mpone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole ci rcost anze e contestarl e speci fi camente al fine di evitare che, alt r im ent i, i fat ti si ritengano am messi e provati .
In base ai princ ipi s opra ri chi am ati , che presi edono al riparto dell 'onere dell a prov a, spet ta dunqu e al creditore pr ovare l'esist enza del r apport o contratt ual e di com praven dit a ed all egare l 'i nadempim ento d ell a contropart e.
Nel caso di specie si rileva che a sostegno della domanda di pagamento parte attrice ha prodotto fatture e libri contabili.
pagina 3 di 5 Quanto al valore probatorio dell a fattura la giurisprudenza consoli dat a riti ene che, trattandosi di document azione unilateral e proveni ent e dal creditore , e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, e non determina nemmeno l'inversione dell'onere della prova;
per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione- nel caso di specie- la consegna della merce, dal momento che quando vi è contestazione, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito né la sua liquidità ed esigibilità (crf. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1823 del 23/05/1969 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22401 del 29/11/2004 ; ed in tema di rapporti tra imprenditori, cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8664 del 25/06/2001 la quale ha stabilito che:
“In tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime”).
Ciò posto nel caso di specie si rileva che la produzione della sola fattura commerciale non è di per sé idonea ad assolvere all'onere probatorio relativo all'esistenza e al contenuto del rapporto contrattuale sorto con la controparte, considerato che il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. opera nei confronti delle parti costituite in giudizio e non può in caso di contumacia sopperire all'onere probatorio che incombeva su parte attrice che si è affermata creditrice di una prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per una attività svolta in favore della convenuta. Né del resto alcun elemento di prova può rinvenirsi dalle scritture contabili considerato che le scritture contabili, in base al disposto di cui 2709 c.c. fanno prova contro l'imprenditore.
Infine si osserva che alcuna rilevanza probatoria può avere la documentazione allegata nella prima memoria ex art 183 c.p.c. relativa alla corrispondenza ricevuta ed effettuata da considerato Pt_1
che non è dato comprendere in quanto non allegato e provato lo scambio di corrispondenza sia avvenuto con soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società convenuta né risulta allegato e dedotto l'incarico che rivestiva all'interno della la persona con la quale è avvenuto lo CP_1
scambio di corrispondenza.
Per tali ragioni in mancanza di una adegu at a prova dei fatti costi tutiv i dell a pret es a creditoria deve ritenersi , all a l uce dei princi pi gi uri sprudenzi ali ri chi am ati, che i l creditore non abbi a as solt o al proprio probatorio in ordi ne all a conclusione del contratto .
In definitiva la domanda di pagamento proposta dalla Curatela del Fallimento di non può Pt_1
essere accolta non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine all'esistenza e alla debenza del credito nei confronti della convenuta.
pagina 4 di 5 Nulla per le spese essendo rimasta contumace. CP_1
P.Q.M
.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- Dichiara la contumacia di CP_1
2- Rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione,
3- Nulla per le spese.
Così deciso in Cassino, 30.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 5 di 5