Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Viola il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" il giudice che, nell'accertare la responsabilità di imputato pregiudicato, adotti modalità diverse da quelle adoperate nei confronti di imputato incensurato, in quanto gli effetti giuridici dei precedenti incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ma non anche sulle caratteristiche dell'accertamento e della correlata motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati,nel senso di agevolarla ponendo una sorta di presunzione relativa di fondatezza dell'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2015, n. 32328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32328 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2521
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 41861/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR AN N. IL 08/10/1967;
avverso la sentenza n. 1470/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto riguarda la pena;
udito il difensore avv. Guglielmi Gigliola di Varese. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2013 la Corte d'appello di Milano, a seguito di appello proposto dal PM e da LL MA AN avverso sentenza del 25 novembre 2009 con cui il Tribunale di Varese lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e Euro 2000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per illecita detenzione di hashish (quarantacinque dosi suddivise in cinque pezzi), rideterminava alla pena in due anni di reclusione e Euro 3000 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia vizio motivazionale sui fatti addebitati e/o violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p., art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, e il secondo motivo adduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di integrazione dell'istruttoria dibattimentale con audizione di cinque testimoni.
I due motivi sono ampiamente illustrati in modo unitario. Si lamenta in sostanza il fondamento di una valutazione di colpevolezza sulla base di una incompleta, erronea e/o contraddittoria valutazione delle prove che si riflette in vizio motivazionale. In particolare, il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto, a proposito del fine terapeutico-antidolorifico dell'utilizzazione dello stupefacente che la difesa aveva prospettato, del fatto che l'imputato in un infortunio sul lavoro del 22 luglio 2005 aveva riportato gravissime lesioni da cui gli erano derivati postumi permanenti fonti di fortissimi dolori non alleviabili con i tradizionali medicinali. Ciò sarebbe stato accertato anche dal Tribunale di Varese, dopo l'audizione della testimone Dott.ssa SA Marinella, nella sentenza 22 luglio 2008 acquisita nel giudizio di primo grado;
e pure la sentenza di primo grado avrebbe "fatte proprie" le dichiarazioni sull'uso terapeutico del ricorrente. Inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato che a carico del ricorrente "non vi è mai stata alcuna segnalazione in relazione a cessione o vendita" di stupefacenti, avendo peraltro dato atto dell'assenza di precedenti per tale ipotesi di reato. La sostanza stupefacente sarebbe, poi, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la stessa della precedente sentenza del 22 luglio 2008, differenziandosi solo per la diversa modalità di utilizzo. Peraltro, il giudice d'appello avrebbe negato la necessità di terapia "in modo contraddicono" cioè individuando "un presunto e non dimostrato e/o dichiarato collegamento tra la cessazione dell'infermità (che avrebbe consentito una possibilità della ripresa del lavoro, seppure non è dato sapere quale, ovvero se sedentario o meno) e la cessazione totale e/o in larga misura del dolore", non tenendo conto neppure del fatto che, a seguito dei gravissimi postumi dell'infortunio riconosciuti dall'Inail, l'imputato è stato riconosciuto invalido civile al 30%. Criticabile sarebbe la motivazione pure laddove lamenta "una presunta ed asserita mancata collaborazione" dell'imputato durante le operazioni di perquisizione effettuate dai carabinieri nella sua abitazione, che il ricorrente adduce non essere stata "originariamente rivolta alla ricerca di stupefacenti, ma conseguente ad una presunta e mai dimostrata aggressione con minacce nei confronti di un terzo" e, come dichiarato da un teste (il carabiniere Mingolla), rivolta invece alla ricerca di armi: non è comprensibile, ad avviso del ricorrente, "per quale motivo, se non richiesto, il LL si sarebbe dovuto affrettare ad indicare sostanze stupefacenti, il cui uso, a titolo terapeutico da parte del ricorrente, era assolutamente noto agli operanti in quanto gli stessi erano stati sentiti nel precedente procedimento conseguente alla coltivazione di marijuana" da cui era derivata la sentenza del Tribunale di Varese del 2008; ne è sostenibile, sempre nella prospettazione del ricorrente, che la circostanza che l'imputato fosse "nervoso nell'ambito dell'intervento improvviso dei Carabinieri" sia stata considerata - come nell'impugnata sentenza - "elemento anomalo o indice di una qualche colpevolezza". Quanto poi all'argomentazione della corte territoriale sulla suddivisione dello stupefacente e sul suo occultamento come dimostrazione della detenzione per spaccio, il ricorrente, in sostanza, la qualifica illogica, da un lato perché le porzioni di hashish non sarebbero state occultate, e dall'altro perché, essendo detenuto lo stupefacente a scopo terapeutico, l'imputato avrebbe avuto necessità di reperirlo nell'immediatezza del bisogno. Censura altresì il ricorrente che il bilancino rinvenuto nell'appartamento sia idoneo a suddividere dosi di stupefacenti, tra l'altro non essendo stati assunti i testi a difesa neppure sulle sue caratteristiche;
asserisce inoltre che "nell'ambito del giudizio è emersa chiaramente la volontà di rappresentare il LL come un soggetto negativo, capace di qualunque nefandezza a causa dei suoi precedenti", e ciò anche in relazione alla presunta aggressione segnalata da tale BA AR, da cui sarebbe derivata la perquisizione, ma che non sarebbe mai stata seguita da una formale denuncia, nonostante ciò il giudice d'appello ponendola a fondamento della sentenza di condanna. Emergerebbe, infine, dalla sentenza anche la violazione del principio per cui la condanna deve pronunciarsi solo se la responsabilità risulta accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533 c.p.p.. Quanto poi all'istanza di rinnovazione di istruttoria dibattimentale, la Corte d'appello l'avrebbe erroneamente disattesa fornendo al riguardo una motivazione insufficiente e/o contraddittoria, e tra l'altro non considerando che i testi della difesa erano stati addotti anche sulle condizioni di salute dell'imputato, il quale, tutt'al più, meriterebbe - così conclude il ricorso - il minimo di pena. In data 19 maggio 2015 sono stati depositati motivi aggiunti, ancora relativi, peraltro, al vizio motivazionale sui fatti addebitati con violazione delle stesse norme invocate nel primo motivo del ricorso, nonché al vizio motivazionale sulla mancata rinnovazione istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
I motivi possono essere accorpati nel vaglio, in quanto tutti, a ben guardare, pur con alcune intrusioni direttamente fattuali nell'ambito della loro illustrazione, afferiscono all'esposizione motivazionale del percorso accertativo seguito dal giudice di secondo grado e alla pretesa emersione di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza ex art. 533 c.p.p.. 3.1 Preliminarmente, per meglio comprendere la sentenza della corte territoriale è opportuno sintetizzare il contenuto della sentenza di primo grado e dei relativi appelli.
Il Tribunale di Varese aveva dato atto che, a seguito di perquisizione dell'auto e della abitazione dell'imputato, erano stati trovati cinque pezzi di hashish, pari a quarantacinque dosi, che l'imputato aveva ammesso di detenere. Il Tribunale richiamava una precedente condanna dell'imputato per la coltivazione di trentadue piante di marijuana pronunciata dallo stesso Tribunale di Varese in data 22 luglio 2008, e dava altresì atto che l'imputato si era difeso sostenendo di detenere lo stupefacente non per spaccio, bensì per fini terapeutici antidolorifici. Il Tribunale dichiarava di non avere ammesso alcuni testi della difesa proprio perché riteneva vero "questo fatto", aggiungendo però che l'uso di stupefacente in quantità superiore a quella normativamente consentita è comunque proibito e che l'imputato poteva avvalersi di ancor più potenti antidolorifici. In tal modo - non ritenendo accertato, implicitamente ma inequivocamente, che lo stupefacente fosse detenuto a fini di spaccio - il primo giudice è giunto alla condanna.
Nell'appello del PM si adduceva poi - come lo sintetizza la stessa sentenza impugnata - che lo spaccio era il reale fine della detenzione dello stupefacente, ed era attestato dalla suddivisione della sostanza in dosi, dall'occultamento di essa in più parti della casa e in auto, nonché dal rinvenimento di un bilancino di precisione. A ciò si aggiungeva che non si sarebbero dovute riconoscere all'imputato le attenuanti generiche e si sarebbe dovuto "fare migliore uso dei criteri" ex art. 133 c.p., tenendo conto anche del fatto che l'imputato, recidivo specifico, non aveva collaborato al rinvenimento dello stupefacente e non aveva confessato. Nell'appello proposto nell'interesse dell'imputato - sempre come lo sintetizza la corte territoriale - si chiedeva in via istruttoria l'accoglimento delle istanze disattese in primo grado, in via principale l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, e in subordine il trattamento sanzionatorio più favorevole con tutti i benefici di legge. In particolare, l'appellante ribadiva che lo stupefacente era destinato all'uso personale per finalità terapeutiche, avendo il 22 luglio 2005 l'imputato riportato gravissime lesioni per un incidente sul lavoro, conseguendone dolori che soltanto quello stupefacente poteva lenire. Osservava altresì che il preteso bilancino di precisione sarebbe stato in realtà una piccola bilancia da cucina che non può pesare al di sotto 100 grammi, e che lo stupefacente era sì sparso in luoghi differenti, ma non occultato;
inoltre non erano state rinvenute somme di denaro, annotazioni con nomi di fornitori o clienti, contabilità o alcunché di collegabile allo spaccio. Puntualizzava infine la difesa dell'imputato che questi aveva tenuto un comportamento processuale corretto e che le sue condizioni di salute risultavano documentate agli atti.
3.2 La corte territoriale ha immediatamente qualificato infondati tutti gli assunti difensivi con un mero, drastico asserto ("Gli assunti difensivi sono tutti infondati"). Dopodiché, dato atto che la detenzione non è stata negata dall'imputato, ha enunciato che "deve escludersi per una serie di convergenti ragioni che l'hashish detenuto fosse destinato all'uso terapeutico dell'imputato". Non si può non rilevare, fin d'ora, che l'impostazione appena descritta non è corretta. Invero, il superamento dei limiti tabellari nella detenzione di stupefacente non fa insorgere un onere probatorio dell'imputato di dimostrare l'uso personale, dovendo essere il giudice a valutare, sulla base del complessivo compendio probatorio, se sussiste la prova dell'uso non personale (assai chiaro al riguardo è l'insegnamento di Cass. sez. 6, 12 febbraio 2009 n. 12146: "il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 - bis, lett. a), ... non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione"; sulla stessa linea, Cass. sez. 3, 9 ottobre 2014 n. 46610, Cass. sez. 6, 19 settembre 2013 n. 39977, Cass. sez. 6, 10 gennaio 2013 n. 6575, Cass. sez. 6, 1 ottobre 2008 n. 40575, Cass. sez. 6, 18 settembre 2008 n. 39017 e Cass. sez. 6, 29 gennaio 2008 n. 17899). Quel che perciò doveva accertare la corte territoriale e poi spiegare con una correlata motivazione esaustiva e logica non era tanto l'infondatezza della prospettazione difensiva dell'uso terapeutico, quanto piuttosto la concreta finalizzazione ad un uso non personale della sostanza stupefacente, non potendosi d'altronde presumere, una volta fatta venir meno la prospettazione difensiva, che ciò comportasse un "automatico" accertamento dell'uso non personale. La corte, invece, dedica quasi tutta la motivazione a "smontare" la prospettazione difensiva dell'uso terapeutico.
Adduce anzitutto il giudice d'appello la diversità del caso in esame rispetto alla sentenza 22 luglio 2008 relativa alla coltivazione di marijuana, e afferma che dalla documentazione medica agli atti risulta che la infermità conseguente all'infortunio sul lavoro del luglio 2005 e alle successive complicanze (osteomielite), secondo il certificato Inail, era cessata - per cui l'infortunato, era in grado di riprendere il lavoro - il 9 agosto 2007 ovvero "era cessata da oltre un anno" rispetto all'accertamento dei fatti oggetto della imputazione, cioè al settembre 2008. Secondo il giudice d'appello, ciò significa "che anche la sintomatologia dolorosa era cessata o comunque a tal punto scemata da consentire la ripresa del lavoro" per cui "poteva essere agevolmente fronteggiata con un blando analgesico". Questi rilievi sono ritenuti dalla corte territoriale sufficienti ad escludere che la detenzione dell'hashish avesse finalità terapeutiche.
Peraltro, subito dopo avere affermato ciò, la corte ritiene di dover fornire ulteriori elementi di conferma: il fatto che, se le finalità fossero state terapeutiche, l'imputato lo avrebbe dichiarato subito a chi gli perquisiva la casa e non si sarebbe, nel corso dell'interrogatorio delegato, avvalso della facoltà di non rispondere;
il fatto che l'imputato, quando intervenne la polizia giudiziaria, avrebbe invece "tenuto un comportamento rivelatore della sua consapevolezza di versare senza plausibili giustificazioni nell'illecito" perché il teste Mingolla, uno dei carabinieri che aveva effettuato la perquisizione, lo aveva qualificato "molto nervoso" durante questa e aveva altresì osservato che l'imputato non aveva facilitato la ricerca e non aveva, tantomeno, consegnato spontaneamente lo stupefacente a chi era venuto a perquisire la sua abitazione.
Un ulteriore elemento di conferma dell'assenza di uso terapeutico è poi individuato dal giudice d'appello nella "diversificata collocazione" dello stupefacente in parte sull'auto, in parte in un locale attiguo al giardino, in parte nel soggiorno nell'abitazione, il che sarebbe "poco compatibile con l'uso asserito, meglio soddisfatto da una detenzione concentrata in un unico luogo all'interno dell'abitazione" e sarebbe invece, piuttosto, finalizzato "a rendere difficoltoso il suo reperimento".
Fin d'ora non può non osservarsi che, sulla idoneità di tale diversificata collocazione a rendere difficoltoso il reperimento, la corte territoriale non offre, in realtà, alcun elemento specifico di supporto, così da superare la genericità dell'asserto: infatti non indica se gli involucri, nel luogo in cui sono stati trovati, erano o meno occulti;
anzi, dell'unico involucro di cui specifica il collocamento (quello trovato in auto), l'occultamento, e dunque il preteso fine di rendere difficoltoso il reperimento emergono come inesistenti da quel che la corte espone, poiché l'involucro è stato trovato "appoggiato alla cuffia del cambio": il che significa tutt'altro che nascosto, bensì immediatamente percepibile al primo sguardo nell'abitacolo della vettura (criticità motivazionali, queste, come si è visto, che sono state evidenziate nel ricorso).
3.3 A questo punto, "eliminato" lo scopo terapeutico, la corte passa finalmente a dimostrare che lo scopo vero della detenzione dello stupefacente era lo spaccio. Ciò deriverebbe, peraltro (a dimostrazione del fatto che il giudice d'appello ha impostato, in sostanza, come già più sopra si rilevava, la motivazione non in senso positivo/costruttivo come diretta a provare lo scopo dell'uso non personale, bensì, quantomeno in assoluta prevalenza, nel senso negativo di confutare la prospettazione difensiva, come se dovesse accertare un inadempimento di onere della prova), da due soli elementi: la detenzione parcellizzata e il rinvenimento di un bilancino nel garage. La corte smentisce che il bilancino potesse pesare solo entità non inferiore a 100 grammi, avendo l'imputato dichiarato spontaneamente che poteva comunque pesare "quantitativi non inferiori a 5 grammi", avendolo gli operanti nel verbale di sequestro qualificato "bilancino elettronico di precisione" e avendolo ancora il teste Mingolla definito bilancino elettrico di precisione, carico con le batterie. Secondo la corte, il fatto che avesse le batterie inserite, "l'esclusione di un suo uso domestico" - questo non si vede da dove derivi in quanto appena esposto dalla stessa corte - e il luogo di rinvenimento (garage) "riscontrarne l'ipotesi accusatoria come l'unica plausibile"; vale a dire, è sufficiente a eliminare ogni ragionevole dubbio.
Subito dopo, tuttavia, la motivazione fa una sorta di retromarcia, ulteriormente dimostrativa della impostazione erronea sopra evidenziata: ritorna ancora sulla questione della finalità terapeutica, affrontata, questa volta, in relazione all'istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale. In primo grado, afferma la corte, la difesa dell'imputato avrebbe chiesto l'assunzione come testimoni di cinque persone, quattro sui fatti contestati e la quinta (SA SA) sulle condizioni di salute dell'imputato. Solo quest'ultima sarebbe stata ammessa, e, avendone poi il giudice disposto l'accompagnamento curativo, la difesa avrebbe rinunciato alla sua audizione. La corte ritiene che "le prove respinte, relative genericamente ai fatti di cui all'imputazione, siano superflue, essendo i fatti chiari" e che non decisiva sia la testimonianza, a suo tempo rinunciata, della SA SA "attesa la copiosa documentazione medica prodotta in atti" - alla quale però, come si è visto, la corte territoriale fa riferimento esclusivamente per determinare quando l'Inail ritenne cessata l'infermità da infortunio sul lavoro - (peraltro, secondo il ricorrente - pagina 17 del ricorso - pure gli altri testimoni erano stati indicati per deporre (anche) sulle condizioni di salute dell'imputato). E quindi, senza null'altro aggiungere sulla fondatezza dell'accusa di detenzione per spaccio - e senza confutare, pertanto, in alcun modo quello che aveva al riguardo evidenziato l'appellante, tra cui, come si è visto, il mancato rinvenimento di somme di denaro, di annotazioni con nominativi di fornitori e di clienti, o comunque di contabilità o di altri elementi relativi allo spaccio: tutti elementi che la corte aveva già liquidato all'inizio della motivazione con la già riportata frase: "gli assunti difensivi sono tutti infondati" -, la corte passa al trattamento sanzionatorio.
3.4 Ed è significativo anche l'approccio a questo profilo, dal momento che conferma indirettamente come (e, si è visto, il ricorso lo ha denunciato;
si approfondirà ciò anche in seguito) la convinzione della corte in ordine a una personalità negativa dell'imputato abbia inciso sull'accertamento della fondatezza dell'accusa a lui rivolta.
La corte, infatti, definisce il comportamento processuale dell'imputato "tutt'altro che collaborativo" evidentemente perché "le sue condizioni di salute sono state strumentalizzate in chiave difensiva". Ora, non è facilmente comprensibile come si possa equiparare una linea difensiva priva di qualunque caratteristica ostruzionistica o defatigatoria (ma anzi, dotata di una oggettiva sponda nella certificazione medica che la stessa corte aveva definito "copiosa") a una condotta "tutt'altro che collaborativa", come se un ordinario esercizio del diritto di difesa, esente da qualunque caratteristica di abuso, possa costituire il presupposto di una sanzione più severa in quanto - a questo punto - solo una condotta confessoria non sarebbe censurabile.
A ciò si aggiunga il peculiare rilievo che immediatamente dopo il giudice d'appello effettua, asserendo che poco prima della perquisizione l'imputato "si era reso responsabile di un'aggressione ai danni di BA AR (a dimostrazione di una ritrovata baldanza fisica)". È ignoto, a chi legge la sentenza, da dove deriva questo accertamento di responsabilità.
Nessuna menzione ne è fatta nella sentenza di primo grado. La corte territoriale non indica i dati di alcun giudicato formatosi su tale episodio;
ne' si offre ad illustrarlo, soltanto affermando che dimostra "una ritrovata baldanza fisica", ma non specificando in che cosa effettivamente sarebbe consistito e quindi quale performance corporea l'imputato abbia potuto manifestarvi. Nonostante queste evidenti indeterminatezze - segnalate, come già si è riportato, anche nel ricorso (pagina 14), ove altresì si asserisce che non vi sarebbe mai stata neppure "una formale denuncia da parte del BA" -, l'elemento viene utilizzato come certo per aggravare il trattamento sanzionatorio.
E infine, quel che probabilmente è la vera origine (di cui ben si rende conto il ricorrente - pagina 13 del ricorso - laddove afferma che dal giudizio "è emersa chiaramente la volontà di rappresentare il LL come un soggetto negativo, capace di qualunque nefandezza a causa dei suoi precedenti") dell'approccio della corte territoriale ai fatti contestati e della conformazione particolarmente severa verso l'imputato dell'apparato motivativo (al punto di dare per indiscutibilmente certa, come si è appena visto, la sua responsabilità per un reato di cui non risulta alcun accertamento come la pretesa aggressione, e deducendone addirittura una altrettanto certa "baldanza fisica" di un soggetto che secondo il suo ricorso sarebbe invalido civile al 30%, ma che comunque, lo riconosce pure la sentenza impugnata, ha subito un infortunio sul lavoro con complicanze di gravità tale da far ritenere cessata l'infermità più di due anni dopo): i precedenti penali di "significativa gravità" del ricorrente, risalenti al 1999 e alla sentenza relativa alla coltivazione della marijuana nell'agosto del 2007, precedenti dimostrativi, appunto, della classica personalità negativa, giacché, osserva la corte territoriale, l'imputato "ha continuato a delinquere, commettendo il reato che qui ci occupa, rivelandosi dunque insensibile alla risposta penale nelle sue componenti sia retributive, che rieducative". Nessuno di questi precedenti, peraltro, attiene a reati di spaccio, come ha evidenziato anche il ricorrente.
3.5 È ben comprensibile, a questo punto, la fondatezza del ricorso laddove denuncia la inidoneità dell'apparato motivazionale con cui la corte territoriale, oltre a disattendere l'appello dell'imputato, ha sostenuto la sua riforma in pejus della sentenza di primo grado. Le manifesta illogicità della motivazione, infatti, si presentano anzitutto per quanto riguarda la confutazione della prospettazione difensiva, effettuata con modalità assertive e superficiali, in particolare pretermettendo che la cessazione di una infermità non significa l'insussistenza di postumi permanenti, onde, per valutare l'effettiva condizione fisica di una persona che è stata affetta da infermità, è notoriamente necessario, anziché arrestarsi alla formale dichiarazione di cessazione della infermità - che significa semplicemente stabilizzazione della situazione fisica -, determinare appunto se la persona reca postumi, e, in caso positivo, la natura e l'entità degli stessi.
Nel ricorso, peraltro, il ricorrente adduce che, dalla documentazione medica che la stessa corte territoriale aveva ritenuto esaustiva, risultava che l'infortunio sul lavoro non solo aveva dato luogo alla osteomielite come complicanza, ma aveva lasciato, appunto, importanti postumi permanenti, così che gli fu riconosciuta dall'Inail un'invalidità del 30%, con riconoscimento di rendita a titolo di pensione di invalidità. Considerati i postumi che secondo il ricorrente emergerebbero dalla documentazione ("accorciamento dell'arto inferiore destro con anchilosi del piede", "riduzione della articolarità della spalla sinistra" nonché "esiti cicatriziali plurimi") sarebbe parimenti del tutto illogico, ancora alla luce del notorio, affermare - come afferma il giudice d'appello - che gli eventuali accessi dolorifici potessero essere "agevolmente" risolti "con un blando analgesico" (motivazione, pagina 5); e a favore di quanto adduce il ricorrente sulla gravità dei postumi non si può non notare che, invece, significativamente il giudice di prime cure, pur escludendo anch'esso, con una motivazione peraltro scarna, la necessità di utilizzare lo stupefacente a scopo terapeutico- antidolorifico, aveva fatto riferimento alla possibilità di sostituirli con "antidolorifici potentissimi".
Altrettanto privo di illogicità alla luce del notorio è l'ulteriore argomento della corte territoriale - sempre rientrante nell'ordito motivazionale diretto a dimostrare l'assenza di finalità terapeutiche dello stupefacente - sulla condotta dell'imputato quando gli fu perquisita la casa. A prescindere ovviamente dalle considerazioni fattuali che il ricorrente ha mescolato negli argomenti con cui critica la motivazione (cioè che la perquisizione sarebbe stata diretta alla ricerca di armi e i carabinieri sarebbero già stati informati dell'uso a titolo terapeutico che l'imputato faceva degli stupefacenti in quanto sentiti nel processo precedente relativo alla coltivazione della marijuana), va osservato che il ricorso evidenzia come il fatto che l'imputato fosse "nervoso" durante la perquisizione "non dovrebbe essere considerato elemento anomalo o indice di una qualche colpevolezza" essendo "del tutto comune e comprensibile" che un soggetto "non si rallegri" di una perquisizione dei carabinieri a casa sua. Questi logici rilievi con cui, correttamente, il ricorrente censura l'ordito motivazionale devono essere rapportati non solo all'affermazione della responsabilità dell'imputato di un'aggressione (formalmente utilizzata a proposito del trattamento sanzionatorio, come si è visto) di cui sopra si è già detto, ma altresì alla manifestamente illogica qualificazione di conferma dell'assenza di utilizzo terapeutico dello stupefacente attribuita dal giudice d'appello alle dichiarazioni del teste Mingolla: ad avviso del giudice di secondo grado, infatti, l'imputato avrebbe dovuto, quando gli operanti vennero a perquisirne la casa (ma non per trovare stupefacenti, secondo il ricorrente;
sul motivo della perquisizione la corte tace, ed è in effetti singolare che non si indichi da che cosa è sortita l'operazione dei carabinieri), immediatamente e spontaneamente cominciare a difendersi sull'uso della droga, non essere affatto nervoso, facilitare la ricerca dello stupefacente e magari consegnarlo direttamente lui ai carabinieri in modo spontaneo. Tale ragionamento è, appunto, illogico, anche in considerazione (alla luce del notorio) dell'ordinaria condotta di chi subisce una improvvisa perquisizione della casa, e tanto più se si considera che dalla motivazione in esame non emerge che l'intervento dei carabinieri sia derivato da alcuna iniziativa di cessione di hashish da parte dell'imputato o sia stato innescato da una "soffiata" su attività di spaccio dell'imputato stesso, oppure, ancora, sia stato effettuato nell'ambito di un'operazione complessiva relativa a reati di spaccio. Come già più sopra si accennava, rimane invece del tutto indeterminato il motivo per cui i carabinieri vennero a perquisire.
3.6 Se questi sono i passi motivazionali in cui la corte argomenta per quello che, come si è visto, in effetti è il suo primario obiettivo, cioè la confutazione della linea difensiva, ancor più inadeguato, perché affetto da una evidente insufficienza e quindi da apoditticità, è il settore della motivazione che espone l'accertamento della destinazione dello stupefacente allo spaccio. Questo, infatti, consiste nella affermazione che supportano la convinzione di tale destinazione due elementi: "la detenzione parcellizzata e il rinvenimento del bilancino nel locale garage". Anzitutto è illogico ritenere che una detenzione parcellizzata possa supportare un'attività di spaccio se lo stupefacente non è anche occultato: e dalla motivazione della sentenza impugnata, l'occultamento risulta solo parzialmente affermato laddove si adduce che la diversificata collocazione dello stupefacente è "finalizzata a rendere difficoltoso il suo deperimento", ma per nulla descritto o comunque dimostrato, dal momento che le modalità di collocamento e la correlativa visibilità dei vari involucri non è indicata, con l'unica eccezione dell'involucro trovato nell'auto, che, come sopra si è già detto, in quanto collocato sulla cuffia del cambio era ben visibile. Nè può ritenersi che la mancanza di occultamento sia logicamente irrilevante, considerato il fatto che l'imputato, come ha evidenziato la corte territoriale, era un pregiudicato, e quindi poteva ben aspettarsi, se realmente aveva intrapreso un'attività criminosa, un qualche accesso di controllo nella sua casa da parte delle forze dell'ordine.
In questo contesto, allora, non si comprende come la presenza di un bilancino in garage (a parte ogni considerazione fattuale sulle sue reali caratteristiche, su cui ampiamente ha argomentato il ricorrente) sia sufficiente a integrare il dato precedente nel senso di dimostrare la destinazione dello stupefacente allo spaccio, non avendo, tra l'altro, la corte territoriale dato atto del rinvenimento di alcuno degli ulteriori riscontri che notoriamente si trovano nei luoghi che sono in disponibilità degli spacciatori - e che l'appellante aveva richiamato nel gravame - , come "somme di denaro, annotazioni con nominativi di fornitori o clienti, contabilità" o altri oggetti propri dell'attività di spaccio (così in sostanza richiedeva l'imputato nell'appello, come riporta la stessa corte a pagina 3 della motivazione); ne', d'altronde, si nota ormai ad abundantiam, la corte territoriale aggiunge alcun riferimento a un mercato o una "piazza" di spaccio in prossimità della residenza dell'imputato cui la finalità illecita dell'imputato stesso avrebbe potuto correlarsi.
3.7 In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata presenta manifeste illogicità e asserti generici, e pertanto apodittici (quest'ultima caratteristica significando apparenza motivazionale);
appare pertanto condivisibile l'ulteriore doglianza del ricorrente nel senso che la corte territoriale è incorsa pure nella violazione del principio della necessaria assenza di ragionevole dubbio. E ciò tanto più considerando che l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio - riflesso evidente di principi costituzionali e sovranazionali e confine del libero convincimento del giudice in quanto criterio razionale di scelta della versione dei fatti tra quelle possibili "in rerum natura" (cfr. Cass. sez. 2, 19 dicembre 2014-21 gennaio 2015 n. 2548; Cass. sez. 2, 19 settembre 2013 n. 42482; Cass. sez. 1, 18 aprile 2013 n. 44324; Cass. sez. 1, 3 marzo 2010 n. 17921) - deve essere effettuato con identiche accurate modalità tanto nel caso in cui l'imputato sia un incensurato, quanto nel caso in cui sia un pregiudicato, dal momento che i precedenti hanno sì effetti giuridici, ma questi non coinvolgono appunto le caratteristiche dell'accertamento e della correlata motivazione in ordine alla loro responsabilità per i reati contestati (nel senso di agevolarle ponendo una sorta di presunzione, seppure ovviamente relativa, di fondatezza dell'accusa) bensì incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Nel caso in esame, invece, tirando le fila di quanto sopra esposto, deve darsi atto che la corte - tra l'altro ponendosi in difformità rispetto alla sentenza di primo grado, il che avrebbe dovuto rendere particolarmente accurata la sentenza d'appello quanto ad apparato motivativo, proprio per spegnere ogni ragionevole dubbio (cfr. S.U. 12 luglio 2005 n. 33748; Cass. sez. 5, 5 maggio 2008 n. 35762; Cass. sez. 4, 7 luglio 2008 n. 37094; Cass. sez. 6, 29 aprile 2009 n. 22120, Cass. sez. 5, 6 maggio 2014 n. 21008) - perviene ad aggiungere alla detenzione dello stupefacente una finalità di spaccio da parte dell'imputato, senza identificare però nulla di adeguatamente specifico al riguardo, ne' sotto il profilo dei fornitori, ne' sotto il profilo dei clienti, ne' sotto il profilo dei riscontri inequivoci che ordinariamente si rinvengono in casi del genere (appunti, conteggi, somme in contanti, cellulari), bensì sorreggendo la condanna (intendendo ora globalmente l'apparato motivativo, anche se, in realtà, come si è visto, in prevalenza è diretto a confutare la tesi difensiva) su elementi come la mancata confessione, la mancata consegna spontanea dello stupefacente ai carabinieri venuti per perquisire (ma, sembrerebbe, non in ricerca di stupefacente), la suddivisione in cinque parti sparse tra casa e pertinenze (di cui però non si attesta l'occultamento, anzi risultando il contrario per la parte trovata in auto), un bilancino la cui idoneità ad essere realmente di precisione appare discutibile, l'assenza della prova di uno scopo terapeutico prospettato dall'imputato come difesa, assenza quest'ultima asserita in modo quanto mai apodittico, considerate le valutazioni sulla "baldanza fisica" dell'imputato e della sua necessità di un mero blando analgesico di cui sopra si è fatta menzione, e considerato altresì l'assoluto silenzio sui postumi permanenti del suo infortunio sul lavoro già di per sè desumibili dalla lunga durata dello stato di infermità. E, accanto a queste argomentazioni espressamente dirette all'accertamento della responsabilità, nella sentenza impugnata si colloca, in via indiretta, un quadro della personalità dell'imputato tale da lasciare intendere una impostazione non adeguata anche nell'accertamento suddetto, laddove si qualifica la sua prospettazione difensiva come una "strumentalizzazione" e soprattutto laddove lo si da per responsabile di una aggressione sulla quale non risulta essere stato fatto alcun accertamento giurisdizionale, qualificandolo poi come un delinquente di professione pur non avendo nessun precedente in materia di spaccio di stupefacenti. Per quanto si è rilevato, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015