Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
L'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motivazione quando ritenga che dagli altri parametri normativi (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell'azione) si debba escludere una destinazione ad un uso non esclusivamente personale, pur in presenza del superamento dei suddetti limiti massimi.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 39017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39017 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
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39 0 17 /08 Sentenza n. 1957
Registro generale n. 41119/2007
Udienza C.C. 18.9.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Nicola MILO presidente
Arturo CORTESE 66
IPPOLITO (rel.) Francesco
Massimo DOGLIOTTI 66
Vincenzo ROTUDNDO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna
nel procedimento penale nei confronti di
AD Gianluca, n. a Forlì il 26.4.1969
avverso la sentenza del g.u.p. del tribunale di Ravenna, emessa in data 8.7.2007
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore dell'imputato, avv. G. Lombardo, che si è associato alla richiesta del P.G.
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Il AD era stato chiamato a rispondere della illecita detenzione di fr. 33,48 di hashish che, per quantità di principio attivo (pari a 2, 603 grammi, peso superiore di al quantitativo massimo di 1.000 mg. Previsto dal D.M. 11.4.2006), per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo, nonché alle complessive circostanze dell'azione, appariva destinato ad uso non esclusivamente personale.
Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu reperita (il AD, richiesto da agenti della Guardia di Finanza se detenesse stupefacenti, dichiarò di non averne con sé ma di farne abitualmente uso, condusse gli agenti nella sua casa, consegnando un panetto di hashish), la spontanea consegna, l'assenza di indici di trasporto, il non frazionamento o confezionamento in dosi, la mancanza di ogni strumento o materiale solitamente utilizzato per la preparazione allo spaccio, escludevano la destinazione a terzi.
2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 49/2006, che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, prevede una presunzione relativa circa la destinazione illecita della sostanza stupefacente. "L'imputato secondo il ricorrente avrebbe dovuto fornire idonei elementi comprovanti che l'intero quantitativo dell'hashish rinvenuto nella sua abitazione fosse destinato al suo esclusivo uso personale, non essendo allo scopo sufficienti le sue mere dichiarazioni spontanee circa l'abituale uso della droga".
3. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la modificazione al testo dell'art.73 dalla L. 49/06 non ha introdotto a carico dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile (artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.), né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv 239932; id. n.
19788/08, rv 239963).
2 L'onere della prova ricade, secondo le generali regole di garanzia processuale, sull'accusa ed il giudice deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell'azione), con un dovere di più rigorosa motivazione nel caso in cui ritenga che dagli altri parametri normativi si debba escludere una destinazione “ad un uso non esclusivamente personale”, pur in presenza del superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale.
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta interpretazione e applicazione dell'art. 73, comma 1-bis, dPR 309/90, come modificato dalla L. 49/06, escludendo la destinazione ad uso non esclusivamente personale con motivazione adeguata, sulla quale peraltro nessun rilievo è stato formulato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 18 settembre 2008 presidente consigliere est. Il presidente of Ippolito, N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Il Procuratore generale di Bologna ricorre per cassazione, deducendo万