Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 2
In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti e psicotrope detenibili, previsti dall'art. 73, comma primo bis, lett. a) del d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, non determina la presunzione circa la destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale, bensì impone soltanto al giudice un dovere accentuato di motivazione nella valutazione del parametro della "quantità".
In materia di stupefacenti, l'art. 73, comma primo bis, lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, indica parametri, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, tra loro non reciprocamente autonomi, sicché non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante. Ne consegue che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere valutate dal giudice "altre circostanze dell'azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale.
Commentari • 8
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Sia la L. 395/1923, sia il Codice Rocco del 1930 non prevedevano e non punivano, in una fattispecie tipica, l'uso personale di stupefacenti. In effetti, tanto nella predetta normazione del 1923 quanto in quella del 1930, la tossicomania, sotto il profilo della ratio, era qualificata alla stregua di una malattia psico-fisica. Soltanto la L. 1041/1953 sanzionava la detenzione di droghe ed il consumo, personale o meno che fosse. Dopo anni di incertezze ermeneutiche, la L. 685/1975 affermò la punibilità tassativa dello spacciatore, mentre non era considerato come perseguibile il tossicodipendente colto in possesso di una “modica quantità” di sostanza illecita. Per approfondire: La disciplina …
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La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 17899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17899 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 283
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15014/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
Nei confronti di:
CC AN;
avverso la ordinanza in data 20 marzo 2007 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per l'indagato l'avv. FUSCO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 16 febbraio 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di nola con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti di AN CC in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertato in Napoli il 14 febbraio 2007, in relazione alla detenzione di gr. 51 di cocaina.
2. Rilevava il Tribunale che non erano riscontrabili sicuri indizi di una detenzione finalizzata allo spaccio, posto che il presumibile reddito del UC e la circostanza che egli era venuto a Napoli, a notevole distanza dal luogo di residenza, rendevano attendibile la tesi sostenuta dall'indagato di un acquisto di una scorta di cocaina destinata a esclusivo consumo personale.
Non poteva condividersi la tesi interpretativa avanzata dall'Ufficio appellante con riferimento al dettato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto sia superiore a quello tabellare debba ritenersi la destinazione allo spaccio.
3. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, denunciando la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 71, comma 1 bis, (recte, art. 73, comma 1 bis) osservando che la lettera della disposizione impone di ritenere che, una volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari, la condotta di detenzione deve ritenersi finalizzata a un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante.
DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato.
2. L'assunto dell'Ufficio ricorrente, secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari, la condotta di detenzione deve ritenersi, sulla base di una presunzione assoluta stabilita dal legislatore, finalizzata a un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante, non può essere condivisa.
3. Stando al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1 bis, lett. a), inserito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale". La Corte ritiene che la previsione, rettamente intesa, non contenga elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'"uso personale". Erano allora quindi punibili, al pari di ora, condotte di detenzione di sostanze stupefacenti che non "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"; fermo restando che allora (come ora) la detenzione della parte destinata a uso personale non poteva (e non può) essere assoggettata a sanzione penale.
Per il vero, la fattispecie incriminatrice di cui si discute (comma 1 bis, lett. a), indica ora dei parametri sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale": e cioè, la "quantità", le "modalità di presentazione" o "altre circostanze dell'azione". Ma si tratta di indici che già in passato venivano giudiziariamente impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta, e quindi di meri criteri probatori idonei a orientare la valutazione del giudice e, prima ancora, quella della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;
dovendosi peraltro notare che l'ultimo di essi, per la sua vaghezza, rende di per se inane l'intento di rigida tipizzazione formalizzato nella norma. Potrebbe a prima vista opinarsi che i tre parametri della "quantità" o delle "modalità di presentazione" o delle "altre circostanze dell'azione" siano reciprocamente autonomi, sicché basterebbe che uno solo di essi sia accertato perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante.
Ma non può essere in via di stretta logica così da intendersi, perché l'oggetto dell'accertamento penale (diversamente da quanto derivava dal combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, precedentemente al referendum popolare del 1993, allora ancorato al concetto di "dose media giornaliera") resta esclusivamente quello di una detenzione destinata "ad un uso non esclusivamente personale"; sicché, pur in presenza di date "quantità" o di "modalità di presentazione", di per sè tali da autorizzare l'ipotesi di una destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale ipotesi può bene essere smentita sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali, è bene precisare, non potrebbe non essere compreso l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droghe), considerate dalla norma paritariamente rispetto ai primi due indici, non potendosi considerare ermeneuticamente significativo, come invece vorrebbe l'Ufficio ricorrente, il fatto che i tre parametri siano sintatticamente separati nella disposizione normativa dalla disgiuntiva "ovvero".
Così, pur in presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, o di entrambe le situazioni, potrebbero essere apprezzate "altre circostanze dell'azione" tali da radicalmente escludere un uso non strettamente personale (ad esempio, potrebbe risultare accertato indiscutibilmente che il detentore, forte consumatore di droga, fosse solito acquistarla in quantitativi non modesti frazionatamente preconfezionati).
4. Resta da stabilire cosa intenda il legislatore nella parte in cui, indicando il parametro della "quantità", specifica che di esso debba tenersi conto in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia". In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2006, sono stati appunto indicati i "limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale" (QMD: "quantitativi massimi detenibili"). Escluso che ciò valga a invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o a introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta a uso non personale, a pena di violazione del principio di stretta riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., comma 2) nonché di quello di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., comma 2), va osservato come la locuzione in particolare", posta a incipit dell'inciso, riveli chiaramente che l'intento del legislatore sia solo quello di imporre al giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere accentuato di motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a "un uso esclusivamente personale".
5. Ciò posto in linea di diritto, va osservato che nella specie i giudici del merito cautelare hanno valutato vari elementi che deponevano per la plausibilità della tesi difensiva di un uso personale, quali il livello reddituale dell'indagato e la circostanza che egli, consumatore abituale di cocaina, si fosse recato per acquistare la droga a Napoli, sensibilmente distante dal luogo di residenza, dal che derivava una antieconomicità dell'operazione, in rapporto al quantitativo detenuto, ove la droga fosse destinata anche in parte ad un uso non personale.
Questi apprezzamenti in punto di fatto non sono stati sottoposti al vaglio della Corte quanto alla loro logicità e completezza, posto che l'Ufficio ricorrente non se ne è doluto, ne' in sede di appello nè con il presente ricorso, riversando le sue critiche alla decisione esclusivamente sul profilo della errata applicazione della legge, sulla base di una interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008