Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 17899
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti e psicotrope detenibili, previsti dall'art. 73, comma primo bis, lett. a) del d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, non determina la presunzione circa la destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale, bensì impone soltanto al giudice un dovere accentuato di motivazione nella valutazione del parametro della "quantità".

In materia di stupefacenti, l'art. 73, comma primo bis, lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, indica parametri, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, tra loro non reciprocamente autonomi, sicché non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante. Ne consegue che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere valutate dal giudice "altre circostanze dell'azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2008, n. 17899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17899
Data del deposito : 29 gennaio 2008

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