Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, l'art. 73, comma primo - bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, indica i parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, sicché non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante; ne consegue che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, potrebbero essere valutate dal giudice "altre circostanze dell'azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale.
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Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40575 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
a. 73/14 BAR.308/80 40575 /08 M Sentenza n.7224 Registro Generale n. 11185-08 udienza pubblica dell'1-10-08 (n. 8 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: Presidente
dott. Nicola Milo
dott. Franco Ippolito
Consigliere
dott. Giovanni Conti
Consigliere
dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere
dott. Massimo Dogliotti
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento avverso la sentenza emessa in data 8-11-07 dal GUP presso il Tribunale di Trento nei confronti di SI RA, nato a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. RA Iacoviello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito l'avv. Antonio Caimi, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 8-11-07, il GUP presso il Tribunale di Trento ha assolto SI RA dal reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 a lui ascritto per insussistenza del fatto.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 1 bis, DPR 309/90.
Rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe basata essenzialmente su due affermazioni, e cioè in primo luogo che nella detenzione di sostanze stupefacenti il superamento del parametro quantitativo non è sufficiente a fare ritenere automaticamente la destinazione ad uso non esclusivamente personale, e, in secondo luogo, che, in presenza di tale superamento quantitativo, "quand'anche gli altri parametri normativi, ulteriori rispetto a quello quantitativo (confezionamento e circostanze dell'azione), non confortino una destinazione ad uso esclusivamente personale, deve ritenersi non provato che la droga detenuta appaia non destinata esclusivamente ad uso personale (formula letterale utilizzata dal legislatore), in assenza di ulteriori elementi a supporto del dato quantitativo". Ne deriverebbe la necessità, anche in assenza di allegazione da parte dell'imputato dell'uso esclusivamente personale ed in assenza di elementi che inducano a ritenere tale uso esclusivo, che l'accusa provi ulteriormente quella apparenza di destinazione ad uso non esclusivamente personale indicata dal legislatore. Il ricorrente (dopo avere proceduto ad una accurata esegesi della nuova normativa in materia di stupefacenti, introdotta dalla legge n. 49 del 2001), condivide la conclusione del Tribunale che il superamento dei quantitativi di principio attivo stabiliti dal decreto interministeriale non determini di per sé la rilevanza penale della condotta, sottolineando che il criterio quantitativo è solo uno dei tre parametri (quantità; confezionamento;
circostanze dell'azione) indicati dal comma 1 bis, lettera a), dell'art. 73 DPR 309/90 per valutare se la sostanza stupefacente appaia hanno in linea astratta un ugual peso e che sarà solo la valutazione da effettuare caso per caso, И
o meno destinata ad usi non esclusivamente personali. Aggiunge che i tre parametri suindicati
Ne deriverebbe, a suo avviso, che il primo dei parametri di valutazione (quello quantitativo) sarebbe nella fattispecie "indiscutibile", mentre il secondo (il confezionamento) sarebbe "nel caso concreto quanto meno non favorevole all'imputato". In presenza del parametro quantitativo, poiché nel caso di specie nessuno degli altri due parametri sarebbe in grado, per stessa ammissione del Tribunale, di neutralizzarne la conducenza, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la apparenza di destinazione ad un uso non esclusivamente personale, richiesta dalla legge.
2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'assunto dell'Ufficio ricorrente, secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari, e una volta che nessuno dei due residui parametri (confezionamento e circostanze dell'azione) sarebbe nel caso concreto in grado di neutralizzarne la conducenza, la condotta di detenzione deve ritenersi per il solo fatto del superamento dei quantitativi minimi automaticamente finalizzata a un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante, non può essere condiviso. Come questa Corte ha già chiarito (sez. 6, sentenza n. 17899 del 29/01/2008, rv. 239932, P.M. in proc. Cortucci), stando al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1 bis, lett. a), inserito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale". Tale previsione, rettamente intesa, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'uso personale". Erano allora quindi punibili, al pari di ora, condotte di detenzione di sostanze stupefacenti che non "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"; fermo restando che allora (come ora) la detenzione della parte destinata a uso personale non poteva (e non può) essere assoggettata a sanzione penale.
Per il vero, la fattispecie incriminatrice di cui si discute (comma 1 bis, lett. a), indica ora dei parametri sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale": e cioè, la "quantità", le "modalità di presentazione" o "altre circostanze dell'azione". Ma si tratta di indici che già in passato venivano giudiziariamente impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta, e quindi di meri criteri probatori idonei a orientare la valutazione del Giudice e, prima ancora, quella della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero;
dovendosi peraltro notare che l'ultimo di essi, per la sua vaghezza, rende di per se inane l'intento di rigida tipizzazione formalizzato nella norma. Potrebbe a prima vista opinarsi che i tre parametri della "quantità" o delle "modalità di presentazione" o delle "altre circostanze dell'azione" siano reciprocamente autonomi, sicché basterebbe che uno solo di essi sia accertato perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante. Ma non può essere in via di stretta logica così da intendersi, perché l'oggetto dell'accertamento penale (diversamente da quanto derivava dal combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, precedentemente al referendum popolare del 1993, allora ancorato al concetto di "dose media giornaliera") resta esclusivamente quello di una detenzione destinata "ad un uso non esclusivamente personale"; sicché, purin presenza di date "quantità" o di "modalità di presentazione", di per sé tali da autorizzare l'ipotesi di una destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale ipotesi può bene essere smentita sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali, è bene precisare, non potrebbe non essere compreso l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droghe), considerate dalla norma paritariamente rispetto ai primi due indici, non potendosi
2 considerare ermeneuticamente significativo, come invece vorrebbe l'Ufficio ricorrente, il fatto che i tre parametri siano sintatticamente separati nella disposizione normativa dalla disgiuntiva "ovvero". Così, pur in presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, o di entrambe le situazioni, potrebbero essere apprezzate "altre circostanze dell'azione" tali da radicalmente escludere un uso non strettamente personale (ad esempio, potrebbe risultare accertato indiscutibilmente che il detentore, forte consumatore di droga, fosse solito acquistarla in quantitativi non modesti frazionatamente preconfezionati). Resta da stabilire cosa intenda il legislatore nella parte in cui, indicando il parametro della "quantità", specifica che di esso debba tenersi conto in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia". In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2006, sono stati appunto indicati i "limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale" (QMD: "quantitativi massimi detenibili"). Escluso che ciò valga a invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o a introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta a uso non personale, a pena di violazione del principio di stretta riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., comma 2) nonché di quello di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., comma 2), va osservato come la locuzione in particolare", posta a incipit dell'inciso, riveli chiaramente che l'intento del legislatore sia solo quello di imporre al giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere accentuato di motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a "un uso esclusivamente personale". Ciò posto in linea di diritto, va osservato che nella specie i giudici del merito hanno valutato vari elementi che deponevano per la plausibilità di un uso personale, quali il fatto che la droga non era preconfezionata in dosi pronte per la cessione, l'atteggiamento dell'imputato non indicativo di attività di spaccio, il mancato ritrovamento di strumenti per la suddivisione in dosi della sostanza e la modesta quantità di denaro rinvenuta, compatibile con la condizione economica della famiglia del prevenuto.
Questi apprezzamenti in punto di fatto non sono stati sottoposti al vaglio della Corte quanto alla loro logicità e completezza, posto che l'Ufficio ricorrente non se ne è doluto, riversando le sue critiche alla decisione esclusivamente sul profilo della errata applicazione della legge, sulla base di una interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in data 1-10-08. Il Consigliere estensore Vincenso Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia O
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Seace
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