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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/09/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 05/09/2025, alle ore 12,13 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. Domenica La Torre per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte resistente si riporta ai propri atti ed evidenzia che la stessa parte ricorrente nelle note autorizzate dà atto di essere stato assunto regolarmente dal 27/02/2024; l'avv. La Torre rileva, quindi, che, per essere considerato il rapporto di lavoro regolare, occorre il contratto di lavoro, che pertanto è esistente, tant'è che sono state emesse regolarmente le busta paga ed è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione. Parte ricorrente rappresenta che nei propri atti non è mai stato scritto “regolarmente assunto”, così come sostenuto da parte resistente ma che il sig. IT non ha mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e che in base al principio di vicinanza della prova era onere della società datrice di lavoro provvedere alla produzione documentale di questo asserito contratto di lavoro che al IT, si ribadisce, non è mai stato fatto sottoscrivere né tantomeno consegnato. Parte resistente richiama la memoria difensiva di controparte datata 14 agosto, pag. 1, ove si legge quanto sopra verbalizzato.
1 L'avv. Angelone precisa che non è stato fatto un ricorso per rivendicare la natura non ufficializzata del rapporto di lavoro de quo, fatto sta che è stato allegato al ricorso il modello C2 del lavoratore e le buste paga del lavoratore. Si ribadisce che al IT non è stato mai fatto sottoscrivere il contratto di assunzione.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,26.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 753 /2024 promossa da:
2
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Controparte_1
rappresentato da Avv.ti DOMENICA LA TORRE e GIANFRANCO
LOMONACO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30-09-2024 Parte_1 deduceva che aveva lavorato dal 27-02-24 al 31-08-24 alle dipendenze della senza sottoscrivere Controparte_1 alcun contratto che disciplinasse il suo rapporto;
che
Cont nel Giugno 2024 certo per conto di lo CP_2 aveva invitato a non presentarsi più al lavoro dal giorno successivo;
che aveva chiesto la motivazione di tale disposizione e, nel contempo, le buste paga mai ricevute, nonché copia del contratto di assunzione;
che aveva ricevuto la copia delle buste paga e la copia di un contratto a tempo determinato da lui non firmato;
che seguiva un periodo di malattia dal 01/07/2024 fino al 16/08/2024, data dalla quale si metteva a disposizione per la ripresa del lavoro con messaggio whatsapp;
che il 31/08/2024 veniva informato verbalmente che il suo rapporto doveva ritenersi risolto.
Il lavoratore chiedeva: 1) Accertarsi e dichiararsi che il rapporto costituitosi di fatto sin dal Febbraio 2024 doveva qualificarsi ex lege a tempo indeterminato full time. 2)
Dichiararsi l'interruzione del rapporto e quindi il provvedimento di licenziamento per mancanza di forma Pt_2 scritta e comunque illegittimo. 3) Disporsi la reintegra con il pagamento di tutte le mensilità (indicate ciascuna in € 2.324,69) oltre alla copertura contributiva.
Parte resistente deduceva che il 26.02.24 aveva inviato al lavoratore attraverso un suo impiegato amministrativo (tale
), utilizzando WHATSAPP, il contratto a tempo Persona_2
3 determinato da sottoscrivere;
che il 27.02.24 IT, sempre attraverso whatsapp, aveva trasmesso alla società copia del contratto a termine firmato con gli altri documenti richiesti dalla società.
La società depositava una consulenza di parte che certificava che i files estratti dal dispositivo in analisi
(poi depositati dalla società) provenivano dal numero di telefono del e che i riferimenti temporali erano Pt_1 corretti in quanto certificati dall'orario dello smartphone sincronizzato in automatico dalla rete mobile.
In via subordinata, la società nel caso in cui il rapporto fosse da qualificarsi come a tempo indeterminato, eccepiva come il provvedimento interruttivo dello stesso, comunicato dal nel Giugno 2024, non fosse stato impugnato CP_2 nei successivi 60 giorni.
Alla prima udienza il lavoratore contestava che la firma apposta al contratto a termine prodotto dalla società gli appartenesse, negando anche di aver mai inviato il contratto firmato e dichiarava di mettere a disposizione il dispositivo mobile.
Parte ricorrente chiedeva inoltre di produrre 2 messaggi whatsapp, uno del 4/06/2024 ed uno del 11/06/2024.
Parte resistente chiedeva la verificazione della firma e l'ordine al IT di depositare l'originale del contratto inviato su whatsapp.
Indi, all'udienza del 14/03/2025, veniva disposto il deposito in cancelleria del cellulare con utenza
393271897228 intestata a utilizzato nel periodo Parte_1 di causa, in vista della espletanda CTU.
Con nota depositata il 31.03.2025, il difensore del Sig. Pt_1 rappresentava che la dichiarazione di messa a disposizione dell'apparecchio telefonico era avvenuta all'udienza del
20.11.24 e che il ricorrente successivamente, nel dicembre
4 2024, a seguito del guasto del cellulare, lo aveva rottamato e sostituito.
Tali circostanze non sono state comprovate da documenti e non sono stati formulati mezzi di prova al riguardo.
Pertanto, tale presa di posizione deve essere interpretata come indisponibilità del ricorrente a fornire il cellulare per l'espletamento di accertamenti informatici e calligrafici.
Da evidenziare che non è stata contestata dal ricorrente la ricezione del contratto da firmare alla propria utenza telefonica mediante WA.
Secondo la CTP informatica a firma del consulente Per_3
(v. All. 3 fasc. resistente), i file multimediali
[...]
IMG-20240322-WA0019.JPG e IMG-20240322-WA022. JPG (v. doc. 4 bis.rar e 4.zip allegati alla memoria di costituzione) sono stati trasmessi debitamente sottoscritti in data 27.02.2024 dall'utenza di a quella della in Pt_1 Controparte_1 uso a . Persona_2
In effetti tra gli altri "attachments" depositati nella cartella denominata “WhatsApp_Maurizio IT” di cui all' allegato 4 zip della memoria di costituzione troviamo un file pdf denominato "extraction report" dal quale si evince che il contratto da firmare è stato inviato dalla società al ricorrente il 26-02-24 alle 18,40; dal doc. 4 ter.rar si rileva un messaggio WA del ricorrente del 26-02-24 h. 18,54:
"domattina lo stampo e ve lo reinvio grazie buona sera", nonchè l'invio mediante WA del c.t. firmato in data 27/02/2024 alle ore 06:33, e, quindi, prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
Inoltre, la scheda anagrafica professionale e le buste paga riportano un contratto a tempo determinato dal 27-02-24 al 31-
08-24.
Si consideri poi il messaggio WA del 11-06-24 depositato da parte ricorrente con nota del 04-03-25 inviato a CP_2
, capo del personale, da cui risulta che IT ha
[...]
5 richiesto copia del contratto già firmato dal medesimo:
“mandami le buste paga e il contratto firmato da me e non capisco perché non me lo avete mandato fino ad ora…”.
Il ricorrente ha riconosciuto di aver firmato il contratto e di averlo inviato.
Si comprende, quindi, il motivo della indisponibilità a fornire il cellulare per gli accertamenti peritali.
In base a tali indizi gravi, precisi e concordanti può desumersi che effettivamente il ricorrente ha inviato tramite
WA dal suo cellulare il contratto a tempo determinato col contenuto e la firma desumibili dai doc. 4 bis.rar e CP_3 allegati alla memoria di costituzione.
Da evidenziare come non rilevi che una “impiegata senza nome”
(v. copia del messaggio W.A. del 04.06.24.pdf depositato da parte ricorrente con nota del 04-03-25) abbia scritto
“Buongiorno signor IT non mi risulta il suo contratto firmato”, sia perché il messaggio dell'11-06-24 con cui IT ha riconosciuto di aver firmato il contratto è successivo, sia perché il mancato reperimento del documento stampato non toglie rilievo alle circostanze che il contratto scritto
(requisito ad substantiam) sia stato firmato e portato conoscenza di parte convenuta, con conseguente conclusione dello stesso (art. 1326 c.c.) e che il contratto sia documentato in atti.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, occorre premettere che l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale e che per la verificazione della firma non si richiede il deposito dell'originale del documento, né
l'assunzione di specifiche prove.
Cfr. Cass., sez. III, 7 agosto 2023, n. 23959:
In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt.
216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione
6 dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
Cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/11/2022, n. 32169 che ha statuito: "…la costante giurisprudenza di legittimità … ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (così, da ultimo, Cass. 4538/2021).”
Orbene, l'invio del documento da parte dell'utenza del ricorrente, che non ha mai allegato di averne perso la disponibilità nel periodo di causa, comporta necessariamente la paternità della firma in capo al predetto.
Peraltro, depone nello stesso senso il confronto tra la stessa e la sottoscrizione della procura ad litem in atti.
Pertanto, è stato assunto con contratto di Parte_1 lavoro a tempo pieno e determinato con decorrenza dal
27.02.2024 e scadenza al 31.08.2024; nel contratto è stato espressamente stabilito che alla data di scadenza il contratto si sarebbe estinto automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni (v. All. 4 zip e 4 bis fasc. resistente).
Dai bonifici prodotti in corso di causa da parte ricorrente risulta che il predetto è stato retribuito fino alla scadenza contrattuale.
Quindi, deve concludersi che il rapporto si è giuridicamente risolto alla scadenza naturale del contratto il 31-08-2024 e che il recesso orale intimato dal capo del personale CP_2 il 18 giugno 2024 è privo di effetti ed irrilevante in
7 giudizio, in quanto dallo stesso conseguirebbe in ipotesi soltanto l'obbligo di risarcire il danno fino alla scadenza del contratto, danno da escludersi nella fattispecie in esame stante l'avvenuta corresponsione della retribuzione fino al
31-08-24 e, comunque, non oggetto di specifica domanda subordinata.
Quindi il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le peculiarità del caso in esame inducono a compensare le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Massa, 05/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte resistente si riporta ai propri atti ed evidenzia che la stessa parte ricorrente nelle note autorizzate dà atto di essere stato assunto regolarmente dal 27/02/2024; l'avv. La Torre rileva, quindi, che, per essere considerato il rapporto di lavoro regolare, occorre il contratto di lavoro, che pertanto è esistente, tant'è che sono state emesse regolarmente le busta paga ed è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione. Parte ricorrente rappresenta che nei propri atti non è mai stato scritto “regolarmente assunto”, così come sostenuto da parte resistente ma che il sig. IT non ha mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e che in base al principio di vicinanza della prova era onere della società datrice di lavoro provvedere alla produzione documentale di questo asserito contratto di lavoro che al IT, si ribadisce, non è mai stato fatto sottoscrivere né tantomeno consegnato. Parte resistente richiama la memoria difensiva di controparte datata 14 agosto, pag. 1, ove si legge quanto sopra verbalizzato.
1 L'avv. Angelone precisa che non è stato fatto un ricorso per rivendicare la natura non ufficializzata del rapporto di lavoro de quo, fatto sta che è stato allegato al ricorso il modello C2 del lavoratore e le buste paga del lavoratore. Si ribadisce che al IT non è stato mai fatto sottoscrivere il contratto di assunzione.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,26.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 753 /2024 promossa da:
2
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Controparte_1
rappresentato da Avv.ti DOMENICA LA TORRE e GIANFRANCO
LOMONACO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30-09-2024 Parte_1 deduceva che aveva lavorato dal 27-02-24 al 31-08-24 alle dipendenze della senza sottoscrivere Controparte_1 alcun contratto che disciplinasse il suo rapporto;
che
Cont nel Giugno 2024 certo per conto di lo CP_2 aveva invitato a non presentarsi più al lavoro dal giorno successivo;
che aveva chiesto la motivazione di tale disposizione e, nel contempo, le buste paga mai ricevute, nonché copia del contratto di assunzione;
che aveva ricevuto la copia delle buste paga e la copia di un contratto a tempo determinato da lui non firmato;
che seguiva un periodo di malattia dal 01/07/2024 fino al 16/08/2024, data dalla quale si metteva a disposizione per la ripresa del lavoro con messaggio whatsapp;
che il 31/08/2024 veniva informato verbalmente che il suo rapporto doveva ritenersi risolto.
Il lavoratore chiedeva: 1) Accertarsi e dichiararsi che il rapporto costituitosi di fatto sin dal Febbraio 2024 doveva qualificarsi ex lege a tempo indeterminato full time. 2)
Dichiararsi l'interruzione del rapporto e quindi il provvedimento di licenziamento per mancanza di forma Pt_2 scritta e comunque illegittimo. 3) Disporsi la reintegra con il pagamento di tutte le mensilità (indicate ciascuna in € 2.324,69) oltre alla copertura contributiva.
Parte resistente deduceva che il 26.02.24 aveva inviato al lavoratore attraverso un suo impiegato amministrativo (tale
), utilizzando WHATSAPP, il contratto a tempo Persona_2
3 determinato da sottoscrivere;
che il 27.02.24 IT, sempre attraverso whatsapp, aveva trasmesso alla società copia del contratto a termine firmato con gli altri documenti richiesti dalla società.
La società depositava una consulenza di parte che certificava che i files estratti dal dispositivo in analisi
(poi depositati dalla società) provenivano dal numero di telefono del e che i riferimenti temporali erano Pt_1 corretti in quanto certificati dall'orario dello smartphone sincronizzato in automatico dalla rete mobile.
In via subordinata, la società nel caso in cui il rapporto fosse da qualificarsi come a tempo indeterminato, eccepiva come il provvedimento interruttivo dello stesso, comunicato dal nel Giugno 2024, non fosse stato impugnato CP_2 nei successivi 60 giorni.
Alla prima udienza il lavoratore contestava che la firma apposta al contratto a termine prodotto dalla società gli appartenesse, negando anche di aver mai inviato il contratto firmato e dichiarava di mettere a disposizione il dispositivo mobile.
Parte ricorrente chiedeva inoltre di produrre 2 messaggi whatsapp, uno del 4/06/2024 ed uno del 11/06/2024.
Parte resistente chiedeva la verificazione della firma e l'ordine al IT di depositare l'originale del contratto inviato su whatsapp.
Indi, all'udienza del 14/03/2025, veniva disposto il deposito in cancelleria del cellulare con utenza
393271897228 intestata a utilizzato nel periodo Parte_1 di causa, in vista della espletanda CTU.
Con nota depositata il 31.03.2025, il difensore del Sig. Pt_1 rappresentava che la dichiarazione di messa a disposizione dell'apparecchio telefonico era avvenuta all'udienza del
20.11.24 e che il ricorrente successivamente, nel dicembre
4 2024, a seguito del guasto del cellulare, lo aveva rottamato e sostituito.
Tali circostanze non sono state comprovate da documenti e non sono stati formulati mezzi di prova al riguardo.
Pertanto, tale presa di posizione deve essere interpretata come indisponibilità del ricorrente a fornire il cellulare per l'espletamento di accertamenti informatici e calligrafici.
Da evidenziare che non è stata contestata dal ricorrente la ricezione del contratto da firmare alla propria utenza telefonica mediante WA.
Secondo la CTP informatica a firma del consulente Per_3
(v. All. 3 fasc. resistente), i file multimediali
[...]
IMG-20240322-WA0019.JPG e IMG-20240322-WA022. JPG (v. doc. 4 bis.rar e 4.zip allegati alla memoria di costituzione) sono stati trasmessi debitamente sottoscritti in data 27.02.2024 dall'utenza di a quella della in Pt_1 Controparte_1 uso a . Persona_2
In effetti tra gli altri "attachments" depositati nella cartella denominata “WhatsApp_Maurizio IT” di cui all' allegato 4 zip della memoria di costituzione troviamo un file pdf denominato "extraction report" dal quale si evince che il contratto da firmare è stato inviato dalla società al ricorrente il 26-02-24 alle 18,40; dal doc. 4 ter.rar si rileva un messaggio WA del ricorrente del 26-02-24 h. 18,54:
"domattina lo stampo e ve lo reinvio grazie buona sera", nonchè l'invio mediante WA del c.t. firmato in data 27/02/2024 alle ore 06:33, e, quindi, prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
Inoltre, la scheda anagrafica professionale e le buste paga riportano un contratto a tempo determinato dal 27-02-24 al 31-
08-24.
Si consideri poi il messaggio WA del 11-06-24 depositato da parte ricorrente con nota del 04-03-25 inviato a CP_2
, capo del personale, da cui risulta che IT ha
[...]
5 richiesto copia del contratto già firmato dal medesimo:
“mandami le buste paga e il contratto firmato da me e non capisco perché non me lo avete mandato fino ad ora…”.
Il ricorrente ha riconosciuto di aver firmato il contratto e di averlo inviato.
Si comprende, quindi, il motivo della indisponibilità a fornire il cellulare per gli accertamenti peritali.
In base a tali indizi gravi, precisi e concordanti può desumersi che effettivamente il ricorrente ha inviato tramite
WA dal suo cellulare il contratto a tempo determinato col contenuto e la firma desumibili dai doc. 4 bis.rar e CP_3 allegati alla memoria di costituzione.
Da evidenziare come non rilevi che una “impiegata senza nome”
(v. copia del messaggio W.A. del 04.06.24.pdf depositato da parte ricorrente con nota del 04-03-25) abbia scritto
“Buongiorno signor IT non mi risulta il suo contratto firmato”, sia perché il messaggio dell'11-06-24 con cui IT ha riconosciuto di aver firmato il contratto è successivo, sia perché il mancato reperimento del documento stampato non toglie rilievo alle circostanze che il contratto scritto
(requisito ad substantiam) sia stato firmato e portato conoscenza di parte convenuta, con conseguente conclusione dello stesso (art. 1326 c.c.) e che il contratto sia documentato in atti.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, occorre premettere che l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale e che per la verificazione della firma non si richiede il deposito dell'originale del documento, né
l'assunzione di specifiche prove.
Cfr. Cass., sez. III, 7 agosto 2023, n. 23959:
In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt.
216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione
6 dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
Cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/11/2022, n. 32169 che ha statuito: "…la costante giurisprudenza di legittimità … ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (così, da ultimo, Cass. 4538/2021).”
Orbene, l'invio del documento da parte dell'utenza del ricorrente, che non ha mai allegato di averne perso la disponibilità nel periodo di causa, comporta necessariamente la paternità della firma in capo al predetto.
Peraltro, depone nello stesso senso il confronto tra la stessa e la sottoscrizione della procura ad litem in atti.
Pertanto, è stato assunto con contratto di Parte_1 lavoro a tempo pieno e determinato con decorrenza dal
27.02.2024 e scadenza al 31.08.2024; nel contratto è stato espressamente stabilito che alla data di scadenza il contratto si sarebbe estinto automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni (v. All. 4 zip e 4 bis fasc. resistente).
Dai bonifici prodotti in corso di causa da parte ricorrente risulta che il predetto è stato retribuito fino alla scadenza contrattuale.
Quindi, deve concludersi che il rapporto si è giuridicamente risolto alla scadenza naturale del contratto il 31-08-2024 e che il recesso orale intimato dal capo del personale CP_2 il 18 giugno 2024 è privo di effetti ed irrilevante in
7 giudizio, in quanto dallo stesso conseguirebbe in ipotesi soltanto l'obbligo di risarcire il danno fino alla scadenza del contratto, danno da escludersi nella fattispecie in esame stante l'avvenuta corresponsione della retribuzione fino al
31-08-24 e, comunque, non oggetto di specifica domanda subordinata.
Quindi il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le peculiarità del caso in esame inducono a compensare le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Massa, 05/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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