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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE UI (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 7878 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 15 maggio 2023, nei confronti di IG NA, in relazione al reato di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili, di AN AE SA. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica. In sintesi, per quanto qui di interesse, il fatto oggetto di addebito provvisorio riguardava gli accadimenti occorsi nella notte del 13 maggio 2023, che avevano visto il ricorrente, guardia giurata, fronteggiarsi in un alterco con il sacerdote SQ De SI, quindi colpirlo con un pugno sul volto. Intervenuti in ausilio gli amici del prelato, ivi compreso SA, che stigmatizzavano il gesto violento del ricorrente, quest'ultimo si era diretto verso la sua autovettura e, prelevata la sua pistola, esplodeva alcuni colpi all'indirizzo di SA che veniva colpito alle gambe ma che, ciò nonostante, approfittando dell'inceppamento dell'arma stessa, era riuscito a disarmare NA che si allontanava. 2.1. La provvista indiziaria era costituita in primo luogo dalle dichiarazioni della vittima, AN AE SA che aveva ricostruito nel dettaglio lo snodarsi degli eventi, dalla lite tra NA e De SI sino alla sparatoria, precisando sia che il gesto di armarsi era stato preannunciato verbalmente da NA, sia che questi, una volta armatosi, aveva puntato all'altezza del torace. Tale narrazione era complessivamente confermata, ciascuno per la parte a sua conoscenza, dalle dichiarazioni dei presenti e, segnatamente, lo stesso SQ De SI, gli amici UC EO e ZO TO, nonché da quanto registrato dalle telecamere di sicurezza dei limitrofi esercizi commerciali che riprendevano l'intera dinamica degli eventi. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e l'idoneità della misura di massimo rigore, valorizzando la gravità della condotta a fronte della gratuità dell'aggressione con un arma da fuoco, sintomo della propensione dell'indagato a risolvere dinamiche interpersonali con la violenza, nonché il contegno serbato dall'indagato dopo la commissione del reato, caratterizzato da un tentativo di garantirsi l'impunità denunciando di essere stato aggredito e derubato della propria arma. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 3.1. Con il primo, articolato motivo la difesa, dopo avere ampiamento riprodotto stralci dell'ordinanza impugnata, lamenta vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia trascurato dati obiettivi favorevoli all'indagato e, tra questi, la circostanza che le immagini videoregistrate confermano che De SI provò a colpire per primo NA che, dunque, si limitò a reagire, esplodendo i colpi con la pistola puntata verso il basso, evidenziando che si trattava di un tiratore esperto;
ciò che escluderebbe la sussistenza dell'animus necandi. A tal fine il ricorso ripercorre la dinamica dei fatti, anche attraverso l'inserimento di fotogrammi estratti dai video delle telecamere a circuito chiuso, censurando la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto di superare le contraddizioni nel narrato di SA, reputandole semplici distonie del tutto giustificabili e, comunque, prive di rilievo sulla attendibilità del narrato. 3.2. Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione. Lamenta in particolare il ricorso alla misura cautelare massima, sebbene avverte la stessa sia stata già modificata con quella degli arresti domiciliari. 4. In data 19 dicembre 2023 il ricorrente, con atto a sua firma, autenticata dai difensori di fiducia avv. Zagarese e avv. Trento, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stata dichiarata, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in data 16 novembre 2023, la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si espongono di seguito. 2 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente vi ha rinunciato, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con provvedimento in data 16 novembre 2023, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, Olindo, Rv. 232744; Sez. 1, n. 4620 12 luglio 1996, Fucci). È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev'essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso - ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 19 dicembre 2023) - è stata svolta personalmente da parte di IG NA, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, e la sua firma è stata autenticata dai difensori. 3. Alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della CA delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale, posto che la sopravvenuta carenza d'interesse è derivata da causa a lui non imputabile (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 7878 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 15 maggio 2023, nei confronti di IG NA, in relazione al reato di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili, di AN AE SA. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica. In sintesi, per quanto qui di interesse, il fatto oggetto di addebito provvisorio riguardava gli accadimenti occorsi nella notte del 13 maggio 2023, che avevano visto il ricorrente, guardia giurata, fronteggiarsi in un alterco con il sacerdote SQ De SI, quindi colpirlo con un pugno sul volto. Intervenuti in ausilio gli amici del prelato, ivi compreso SA, che stigmatizzavano il gesto violento del ricorrente, quest'ultimo si era diretto verso la sua autovettura e, prelevata la sua pistola, esplodeva alcuni colpi all'indirizzo di SA che veniva colpito alle gambe ma che, ciò nonostante, approfittando dell'inceppamento dell'arma stessa, era riuscito a disarmare NA che si allontanava. 2.1. La provvista indiziaria era costituita in primo luogo dalle dichiarazioni della vittima, AN AE SA che aveva ricostruito nel dettaglio lo snodarsi degli eventi, dalla lite tra NA e De SI sino alla sparatoria, precisando sia che il gesto di armarsi era stato preannunciato verbalmente da NA, sia che questi, una volta armatosi, aveva puntato all'altezza del torace. Tale narrazione era complessivamente confermata, ciascuno per la parte a sua conoscenza, dalle dichiarazioni dei presenti e, segnatamente, lo stesso SQ De SI, gli amici UC EO e ZO TO, nonché da quanto registrato dalle telecamere di sicurezza dei limitrofi esercizi commerciali che riprendevano l'intera dinamica degli eventi. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e l'idoneità della misura di massimo rigore, valorizzando la gravità della condotta a fronte della gratuità dell'aggressione con un arma da fuoco, sintomo della propensione dell'indagato a risolvere dinamiche interpersonali con la violenza, nonché il contegno serbato dall'indagato dopo la commissione del reato, caratterizzato da un tentativo di garantirsi l'impunità denunciando di essere stato aggredito e derubato della propria arma. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 3.1. Con il primo, articolato motivo la difesa, dopo avere ampiamento riprodotto stralci dell'ordinanza impugnata, lamenta vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia trascurato dati obiettivi favorevoli all'indagato e, tra questi, la circostanza che le immagini videoregistrate confermano che De SI provò a colpire per primo NA che, dunque, si limitò a reagire, esplodendo i colpi con la pistola puntata verso il basso, evidenziando che si trattava di un tiratore esperto;
ciò che escluderebbe la sussistenza dell'animus necandi. A tal fine il ricorso ripercorre la dinamica dei fatti, anche attraverso l'inserimento di fotogrammi estratti dai video delle telecamere a circuito chiuso, censurando la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto di superare le contraddizioni nel narrato di SA, reputandole semplici distonie del tutto giustificabili e, comunque, prive di rilievo sulla attendibilità del narrato. 3.2. Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione. Lamenta in particolare il ricorso alla misura cautelare massima, sebbene avverte la stessa sia stata già modificata con quella degli arresti domiciliari. 4. In data 19 dicembre 2023 il ricorrente, con atto a sua firma, autenticata dai difensori di fiducia avv. Zagarese e avv. Trento, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stata dichiarata, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in data 16 novembre 2023, la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si espongono di seguito. 2 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente vi ha rinunciato, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con provvedimento in data 16 novembre 2023, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, Olindo, Rv. 232744; Sez. 1, n. 4620 12 luglio 1996, Fucci). È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev'essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso - ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 19 dicembre 2023) - è stata svolta personalmente da parte di IG NA, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, e la sua firma è stata autenticata dai difensori. 3. Alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della CA delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale, posto che la sopravvenuta carenza d'interesse è derivata da causa a lui non imputabile (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore