CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2023, n. 37102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37102 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: UR LU ON, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 21 marzo 2023 del Tribunale per il riesame di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi la inarnmissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37102 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Torino rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Torino, che procede nei confronti del ricorrente per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alle contraffazioni funzionali alle frodi;
il G.i.p. aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, con prescrizioni notturne, in corso di esecuzione, ravvisando inalterata gravità del quadro indiziario di carattere associativo e persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura non detentiva in essere, attese le modalità dei fatti iterati e professionali, il pregresso stato di latitanza e la necessità di escludere contatti tra l'appellante e gli altri soggetti attivi nella sodalità. 2. Con i motivi di ricorso si deduce: 2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario fondante solo su scarne tracce documentali malintese nella valutazione del merito cautelare;
2.2. i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate come ancora attuali, per avere il Tribunale valorizzato elementi astratti, atteso il tempo decorso dai fatti e dalla originaria iniziativa cautelare, oltre che l'attuale libertà degli altri sodali, ben più gravati del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un petitum vasto ed alternativo, fondando sia sulla censurata valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza che sulla insussistenza attuale di esigenze cautelari, tutelabili solo attraverso il presidio non detentivo in corso di esecuzione. 3.2. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il ricorrente è stato infatti attinto, nell'ambito di un coacervo associativo del quale è stato ritenuto partecipe, dalla misura (prima inasprita a causa della latitanza all'estero e poi gradata, una volta consegnato dalle autorità tedesche, per scadenza del termine di fase) oggi in corso di esecuzione, perché ritenuto versato nel settore di esercizio delle attività del sodalizio, tanto da offrire il proprio apporto consulenziale e mettere in contatto i sodali con altri esperti. La richiesta diversa valutazione degli elementi indiziari, già stimati come connotati da gravità atta a sostenere il titolo coercitivo, non è pertanto ammissibile nella sede di legittimità, risolvendosi nella 2 prospettazione di motivi di merito giustificati dal novum costituito da una memoria personale versata agli atti del procedimento. Del resto, la deduzione promiscua ed indifferenziata dei tre vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta) spendibili con il ricorso per cassazione (art. 606, comma 1, lett e, cod. proc. pen.) non è ammessa, per difetto di specificità. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, DO ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 3.3. Ciò posto, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo più blando grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, 3 Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 3.4. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ed adeguatezza della restrizione territoriale (art. 275 cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando gli aspetti rilevanti dei fatti (commessi nel corso di un cospicuo intervallo cronologico con modalità professionali) da parte di soggetto già latitante. I profili cautelari risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio, in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. 4.1. La pronta soluzione dei problemi posti con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consentono di redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi la inarnmissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37102 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Torino rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Torino, che procede nei confronti del ricorrente per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alle contraffazioni funzionali alle frodi;
il G.i.p. aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, con prescrizioni notturne, in corso di esecuzione, ravvisando inalterata gravità del quadro indiziario di carattere associativo e persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura non detentiva in essere, attese le modalità dei fatti iterati e professionali, il pregresso stato di latitanza e la necessità di escludere contatti tra l'appellante e gli altri soggetti attivi nella sodalità. 2. Con i motivi di ricorso si deduce: 2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario fondante solo su scarne tracce documentali malintese nella valutazione del merito cautelare;
2.2. i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate come ancora attuali, per avere il Tribunale valorizzato elementi astratti, atteso il tempo decorso dai fatti e dalla originaria iniziativa cautelare, oltre che l'attuale libertà degli altri sodali, ben più gravati del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un petitum vasto ed alternativo, fondando sia sulla censurata valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza che sulla insussistenza attuale di esigenze cautelari, tutelabili solo attraverso il presidio non detentivo in corso di esecuzione. 3.2. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il ricorrente è stato infatti attinto, nell'ambito di un coacervo associativo del quale è stato ritenuto partecipe, dalla misura (prima inasprita a causa della latitanza all'estero e poi gradata, una volta consegnato dalle autorità tedesche, per scadenza del termine di fase) oggi in corso di esecuzione, perché ritenuto versato nel settore di esercizio delle attività del sodalizio, tanto da offrire il proprio apporto consulenziale e mettere in contatto i sodali con altri esperti. La richiesta diversa valutazione degli elementi indiziari, già stimati come connotati da gravità atta a sostenere il titolo coercitivo, non è pertanto ammissibile nella sede di legittimità, risolvendosi nella 2 prospettazione di motivi di merito giustificati dal novum costituito da una memoria personale versata agli atti del procedimento. Del resto, la deduzione promiscua ed indifferenziata dei tre vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta) spendibili con il ricorso per cassazione (art. 606, comma 1, lett e, cod. proc. pen.) non è ammessa, per difetto di specificità. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, DO ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 3.3. Ciò posto, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo più blando grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, 3 Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 3.4. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ed adeguatezza della restrizione territoriale (art. 275 cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando gli aspetti rilevanti dei fatti (commessi nel corso di un cospicuo intervallo cronologico con modalità professionali) da parte di soggetto già latitante. I profili cautelari risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio, in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. 4.1. La pronta soluzione dei problemi posti con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consentono di redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.