Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l'autore del fatto abbia dotato l'autovettura utilizzata per il trasporto di stupefacente di una telecamera che consente il monitoraggio dell'ambiente esterno,benché momentaneamente disattivata).
Commentario • 1
- 1. Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
Perché sia configurabile il delitto di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che ciascun partecipe offra un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato: la presenza, il toccatmento del seno della persona offesa e la realizzazione di un video dei fatti criminali, manifesta una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso dello stesso. Neppure è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale. Basta la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2015, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 6 6/ 1 6 66 84 Sent. n.2247 . REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2/12/2015 r LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R.G.N. 44602/2015 Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott SAVERIO FELICE MANNINO Presidente Dott.ssa ELISABETTA ROSI Consigliere Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott. ENRICO MENGONI Consigliere Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15.9.2015 del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 15.9.2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa dell'indagato PP IU avverso l'ordinanza, con la quale era stata rigetta l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, resa il 9.5.2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari. Nei confronti di LU GI era stata elevata l'imputazione cautelare di cui all'art. 73 comma 1 D.p.r. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.p.r. 309/90, illecitamente trasportava e deteneva ai fini di cessioni a terzi sostanza stupefacente del tipo eroina per complessivi Kg 5,100, sostanza stupefacente che per tempo, modo e luogo non appariva destinata all'uso esclusivamente personale. In Roseto Capo Spulico il 13.12.2014. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, articolando un unico motivo: Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 bis e 299 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Giudice dell'appello, nel ritenere non suscettibile di sostituzione la misura cautelare della custodia in carcere, aveva offerto una motivazione apparente e basata su argomentazioni congetturali. Deduce, in particolare, che il Tribunale aveva desunto la sussistenza del pericolo di commissione di condotte recidivanti dalla valutazione della non occasionalità della condotta, dimostrata dal quantitativo significativo della sostanza stupefacente (5 chilogrammi suddivisi in dieci panetti del peso di grica gr. 500 ciascuno) e dalla presenza di una telecamera installata sul paraurti anteriore della autovettura sulla quale veniva trasportata la sostanza stupefacente. Tale ultimo elemento, invece, risultava errato perché dal contenuto della ordinanza di convalida dell'arresto emergeva come la telecamera in questione non risultasse collegata ad alcun monitor e, quindi, non fosse funzionante. Inoltre, con riferimento alla personalità del LU, il Tribunale aveva rimarcato i suoi precedenti specifici, senza considerare che essi afferivano a condotte delittuose poste in essere intorno all'anno 2000. Argomenta, poi, che il Tribunale aveva offerto una motivazione apparente in ordine alla esclusione della applicabilità della misura degli arresti domiciliari con l'ausilio degli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., senza tener conto del luogo di arresto (Sant'Eufemia d'Aspromonte), molto lontano da quello in cui aveva avuto inizio la condotta delittuosa (Torino), e dello stato di prolungata ed ininterrotta detenzione carceraria. ! 2 Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa ha, poi, depositato in data 27.11.2015 memoria difensiva, nella quale ha ulteriormente argomentato in merito ai motivi proposti e concluso come da ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ཁ ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Ciò vale certamente per l'individuazione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del h provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Di Donato, Rv.204014). Rigorosamente entro tale perimetro, pertanto, possono essere esaminate le doglianze del ricorrente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale, per quel che attiene alla valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) ed ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari. Va, poi, osservato che, in tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del devolutum, come avvenuto nella specie, integrare la motivazione del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio (cfr. Sez.1, Sentenza n. 27677, dep. 07/07/2009, Rv. 244718, Cass. 6^ 3 marzo 2000, Galluccio, RV 215849; Cass. 3^ 3 agosto 1999, Valenza, RV 216558; Cass. 5^ 6 maggio 1999, Lezzi, RV 213766).
3. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato nè la sola personalità dell'indagato (gravato da precedenti specifici), ma ha espressamente 3 richiamato la significativa capacità a delinquere testimoniata dalle modalità del fatto e dal carattere di non occasionalità della condotta (trasporto quale corriere di circa 5 Kg di eroina, utilizzando autovettura, dichiarata in suo uso esclusivo, con telecamera installata nel paraurti anteriore, e successiva cessione della sostanza, indici dell'inserimento del prevenuto in un più vasto circuito criminogeno dedito a tale illecito traffico). Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013)- secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Il Tribunale, in particolare, ha dato adeguato rilievo alla presenza di una telecamera installata nel paraurti anteriore dell'auto collegata all'abitacolo, considerata circostanza espressiva del carattere non occasionale della condotta di corriere. Tale valutazione è corretta. Infatti, detta modalità dell'azione evidenzia come il LU avesse dotato r l'autovettura utilizzata per la sua attività criminosa con una strumentazione stabile, finalizzata al monitoraggio dell'ambiente esterno, in questo modo obiettivizzando l'intenzione di reiterare nel tempo la condotta criminosa, con la creazione di un ggettivo pericolo di recidiva. Non è rilevante, di contro, la contestazione della difesa in ordine alla circostanza che la telecamera installata non fosse collegata ad un monitor e che, quindi, non fosse funzionante. Ciò che importa, infatti, ai fini della valutazione del pericolo di recidivanza, è che l'autovettura fosse, comunque, dotata di una installazione permanente ed idonea alla funzione di monitoraggio dell'ambiente esterno, tale da poter essere resa concretamente funzionante in ogni momento. Pertanto, può essere affermato il seguente principio di diritto: costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l'autore del fatto doti l'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente di una telecamera che consenta il monitoraggio dell'ambiente esterno, rimanendo irrilevante la momentanea disattivazione di quanto sa) essendo possibile in ogni momento il ripristino della sua funzionalità.essa Neppure è fondata la censura relativa alla mancata considerazione da parte del Tribunale che i precedenti specifici del LU afferivano a condotte delittuose poste in essere nell'anno 2000. 4 Il Tribunale, infatti, correttamente ha dato rilievo unitario ai precedenti penali (gravi e specifici), e tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della formulazione della necessaria prognosi il giudice deve tenere conto sia delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto che porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, a tale fine, della recidiva nel reato ( Sez.5, Sentenza n. 21441, dep. 22/05/2009, Rv.243887 Cass., Sez. 4^ penale, 26 marzo 2003 12 giugno 2003, n. 25421, CED 225600 Cass., Sez. 1^ penale, 1 agosto 1995 - 8 agosto 1995, n. 4310, CED 202197) Il Tribunale, inoltre, ha tenuto conto e confutato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare, matrimonio dell'indagato), che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ha argomentato che: appare neutra la circostanza del matrimonio dell'indagato e non rilevante per ritenere affievolite le esigenze cautelari;
non assume, di per sé solo, valenza significativa il mero decorso del tempo dall'inizio della applicazione della misura. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191, Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763).
4. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla specificazione delle ragioni ostative alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod. proc. pen Il Tribunale ha congruamente motivato in merito alla sussistenza delle ragioni ostative all'adozione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, argomentand specificamente, anche in relazione alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1 cod. proc. pen,. . . 5 Sul punto, viene specificato che non si ravvisano concreti e sicuri elementi sintomatici di un mutamento dell'iniziale quadro cautelare e che, conseguentemente, non può formularsi in capo al prevenuto una prognosi positiva circa l'osservanza delle prescrizioni connesse alla esecuzione della misura gradata richiesta. Tale motivazione è esente da vizi logici e si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge, inoltre, si rivelano orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. c.p.p. Così deciso il 2/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi Saverio Felice Mannino Свршиме DEPOSITATA IN CANCELLERIA : PL 14 GEN 2016 L Auan : 6