Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2015, n. 1166
CASS
Sentenza 2 dicembre 2015

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Massime1

Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l'autore del fatto abbia dotato l'autovettura utilizzata per il trasporto di stupefacente di una telecamera che consente il monitoraggio dell'ambiente esterno,benché momentaneamente disattivata).

Commentario1

  • 1Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Perché sia configurabile il delitto di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che ciascun partecipe offra un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato: la presenza, il toccatmento del seno della persona offesa e la realizzazione di un video dei fatti criminali, manifesta una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso dello stesso. Neppure è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale. Basta la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2015, n. 1166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1166
Data del deposito : 2 dicembre 2015

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