Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL CANCELLIERE 6070 / 0 1 dal Sig. R.O.C REPUBBLICA per diritti L. 6000 27.0401 IN NOME DEL POP il LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente Ud 6/12/00 - Consigliere rel. Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO Con 13.219 66 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2209 Dott. Giandonato NAPOLET ANO . Dott. Matteo IACUBINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig SOLE 24.QRE. per diritti L. 000 sul ricorso iscritto al n. 1165/99 R.G. proposto OGGETTO. il IL CANCELLIERE SERVITU FER da DESTINAZIONE DEZ PADRE DI CARAMELLA ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. FAMILIA. Vico n. 29, presso lo studio dell'Avv. Piero D'Amelio che, con l'Avv. CANCELLERIA Daniela Marcucci Pilli, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
OL AN e OL RL, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n, 19, presso lo studio dell'Avv. Ornella D0674074 Manfredini che, con gli Avv. Maurizio Rudalli e Giannotto Ulivi, li 2014/00 CORTE SUPREM. DI CASSAZIONE UFFICI COPIE Richiesta copia studio difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dal Sig.MANFREDIN 6000 per diritti L controricorrenti 21 SET. 2001 IL CANCELLIERE per la cassazione della sentenza 17 febbraio-27 aprile 1998 n. 541/98 della Corte d'appello di Firenze. CANCELLERIA Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Daniela Marcucci Pilli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino ER Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1981 ER CA convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Firenze, AN e RL LI, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù di passo pedonale e carrabile a favore di un fondo di sua proprietà, sito nella Via S. Vito di Firenze, e a carico di un fondo contiguo di proprietà dei predetti LI, servitù già fatta oggetto di un procedimento possessorio che aveva avuto esito positivo per esso attore. I convenuti si costituirono, contestando il fondamento della pretesa avversaria. All'esito dell'istruttoria, articolatasi con la produzione di documenti, con l'espletamento di c. t. u. e con l'acquisizione del fascicolo riguardante il pregresso giudizio possessorio, il Tribunale 2 fiorentino, con sentenza dell'11.5.1994 - dato atto preliminarmente che la parte finale della strada costituente il passaggio apparteneva a tal AS UE, ma che ciò non determinava un litisconsorzio necessario ed implicava soltanto che gli effetti dell'accertamento non pregiudicavano detto UE -, accolse la domanda, dichiarando che la servitù, avente i requisiti dell'apparenza, era sorta per destinazione del padre di famiglia “quando i comproprietari avevano separato i fondi". Proposte impugnazioni da entrambe le parti, la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza precisata in epigrafe, in accoglimento del gravame dei LI, ha riformato totalmente la decisione di prime cure, dichiarando l'inesistenza della servitù. Ha accertato in punto di fatto la Corte toscana: che, in virtù di atto notarile del 14.7.1959 (di divisione e vendita di quote tra i germani UE), AS UE era divenuto proprietario del fondo costituito dalle particelle 70, 71, 105, 107 e 106 del foglio 91, avente accesso pedonale da Via S. Vito e dotato di due strade poderali una delle quali corrispondente a quella in controversia;
che il fondo suddetto, ad eccezione delle particelle 70/a e 107/a "che rappresentavano la mezzeria dello stradello in oggetto", era stato poi venduto dal UE ai coniugi De O-, dandosi atto nel relativo rogito in data 3.8.1963 che l'accesso all'immobile venduto avveniva attraverso il vialetto colorato in celeste nella planimetria 3 allegata, accesso costruito ex novo dal venditore;
che il 21.10.1967 AN AN, alla quale il De LE aveva ceduto nel frattempo la propria quota di proprietà, aveva venduto il fondo ad ER CA, dando atto dell'esistenza della servitù attiva di passo oggetto di contestazione;
che con rogito del 18.1.1973 “i UE” avevano venduto a AN e RL LI “la porzione del podere e casa colonica", rimanendo proprietari della particella 70/a; che dalla tavola 2 allegata alla c. t. u. si rilevava che la proprietà CA fruiva di un accesso pedonale e di un accesso carrabile colorato in azzurro dal civico 17 di Via S. Vito;
che il passaggio richiesto dal CA era quello colorato in viola che, partendo dall'aia LI, si addentrava tra i campi, svoltava a sinistra, compiva un altro tratto interessando anche la particella rimasta di proprietà UE e, infine, con ulteriore svolta a sinistra, immetteva, attraverso un vetusto cancello, nella proprietà di esso CA, vicino al termine del nuovo accesso colorato in celeste. Premesso tutto quanto sopra, precisato, altresì, che restava ferma l'impossibilità di una pronuncia che pregiudicasse il UE, estraneo al giudizio, ha osservato il giudice d'appello essere evidente che non poteva esistere una servitù per destinazione del padre di famiglia poiché l'unico proprietario originario AS UE, all'atto di vendere parte del fondo ai De O-, danti causa del CA, aveva fatto venir meno lo stato di cose dal quale risultava il presunto passaggio, realizzando un nuovo stradello di accesso carrabile dalla Via S. Vito n. 17 e dandone atto nel rogito di vendita, nonché evitando di cedere le particelle interessate allo stradello in contestazione;
né vi era il requisito dell'apparenza, indispensabile per il sorgere della servitù ex art. 1062 cod. civ., poiché dalle fotografie prodotte si rilevava la presenza di impronte di ruote in alcuni tratti, mentre in altri il manto erboso appariva quasi intatto, per cui doveva escludersi l'esistenza di segni inequivocamente apprezzabili come opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio. Ricorre per cassazione ER CA sulla base di cinque motivi, poi illustrati con memoria, ai quali AN e RL LI replicano con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con il primo motivo denunziandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si censura come “palesemente errata” e del tutto immotivata l'affermazione della Corte fiorentina secondo cui l'appellante CA non poteva ottenere una pronuncia che pregiudicasse il لمانا entia non parte in causa, come a dire che una sentenza di accoglimento della domanda sarebbe stata "inutiliter data" per non aver partecipato al giudizio un litisconsorte necessario. Si deduce al riguardo che in materia di actio confessoria servitutis, allorquando la servitù di cui si pretende il riconoscimento 5 interessi più fondi serventi, non esiste litisconsorzio necessario fra tutti i proprietari degli stessi, dovendo essa venire proposta solo nei confronti di chi contesti l'esistenza della servitù, sicché nel caso di specie "il UE”, quand'anche fosse stato un comproprietario dei fondi asserviti ovvero il proprietario esclusivo di una sola mezzeria della stradella su cui doveva esercitarsi il passaggio, non avrebbe mai potuto rivestire la qualità di litisconsorte necessario. Si deduce, inoltre, che la Corte d'appello non ha tenuto in alcun conto le risultanze processuali dalle quali emergeva chiaramente che anche la particella 70, costituente la mezzeria della strada poderale oggetto di causa a confine con la proprietà CA, si apparteneva in realtà ai LI e che solo per un errore tecnico, al quale si stava rimediando, essa era ancora formalmente intestata a AS UE. La censura è inammissibile per difetto di interesse, essendo essa il frutto di un travisamento delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte fiorentina, invero, non ha affatto ritenuto che il UE fosse un litisconsorte necessario, altrimenti avrebbe dovuto riconoscere la non integrità ab initio del contraddittorio e rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., ma, al contrario, ha negato, proprio come aveva fatto il Tribunale, l'esistenza di una situazione del genere ed ha coerentemente precisato che una eventuale sentenza la quale accertasse l'esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo CA e a carico del fondo LI non avrebbe potuto, ovviamente, estendere i suoi effetti sulla mezzeria della stradella risultante ancora di proprietà del suddetto UE che non era parte in causa, con ciò intendendo dire che nei confronti di costui il CA avrebbe dovuto e potuto agire in separata sede per chiedere il riconoscimento della servitù su quella striscia di terreno. Quanto, poi, alla dedotta erroneità della intestazione al UE della particella 70, è evidente che la deduzione, anche a prescindere dalla sua novità (visto che la sentenza impugnata non ne fa alcun accenno, né il ricorrente fornisce la benché minima indicazione sul come e sul quando l'avrebbe avanzata in sede di merito), è del tutto irrilevante, stante la già evidenziata estraneità al giudizio di AS UE di cui si contesta la qualità di proprietario di quella particella. -Con il secondo motivo denunziandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062, comma 2°, cod. civ., violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e omessa motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si lamenta che la Corte fiorentina, per escludere la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, abbia dato rilievo alla circostanza che l'unico proprietario UE, nel vendere parte dei fondi ai danti causa del CA, aveva realizzato un nuovo stradello di accesso carrabile dalla Via S. Vito n. 7 e ne aveva dato atto nel relativo rogito, 7 circostanze, invece, del tutto irrilevanti, perché ciò che unicamente contava era il fatto che il UE nulla aveva detto e fatto in relazione alla servitù in controversia;
ed è principio consolidato che la volontà impeditiva del sorgere della servitù ex art. 1062 cod. civ. non può desumersi da facta concludentia. - denunziandosi violazione e falsa Con il terzo motivo applicazione dell'art. 1062 cod. civ. e dell'art. 1350 stesso codice, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, in relazione -all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si lamenta che il giudice d'appello, dopo aver richiamato con esattezza il susseguirsi degli atti di trasferimento, abbia erroneamente ed immotivatamente indicato AS UE come "unico proprietario" cui imputare una pretesa volontà contraria, nel rogito CI del 1963, alla costituzione della servitù, mentre così non era poiché, in realtà, tale costituzione risaliva al rogito BO del 14.7.1959 con cui il predetto, prima comproprietario del fondo con ER e FR UE, era divenuto unico proprietario di quella parte di esso poi venduta al Di LE e alla AN e da quest'ultima al CA. Sin da allora, infatti, si era attuata la separazione dei fondi dell'unico pater ed era sorta la servitù, in presenza della situazione di fatto esistente, lasciata inalterata, e in assenza, nel suddetto rogito BO, di qualsiasi disposizione relativa alla servitù stessa, sicché non poteva esplicare alcun effetto una 8 supposta diversa volontà manifestata da AS UE nel successivo rogito del 1963 tra lui e i Di O-; né la servitù, sorta sin dal 1959, poteva ritenersi estinta in base a semplici presunzioni, sia pure ricavate da documenti scritti, per cui non si poteva dare rilievo alla realizzazione di un nuovo passaggio e al mancato trasferimento ai De O- della particella 70 costituente la mezzeria di un piccolo tratto di sedime stradale. -Con il quarto motivo denunziandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1062, 1° e 2° comma, cod. civ., violazione delle norme sul giudicato formatosi a seguito del giudizio possessorio, violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e omessa motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si censura la sentenza impugnata 11 nella parte in cui ha escluso il requisito dell'apparenza della servitù sulla base di alcune fotografie scattate nel 1987, mentre la situazione di fatto alla quale fare riferimento doveva essere quella esistente all'epoca della separazione dei fondi, cioè nel 1959. Si lamenta, quindi, che non siano stati presi in esame gli altri documenti prodotti in causa (planimetrie catastali dei luoghi anteriori al 1959, planimetrie allegate ai vari rogiti, fotografie scattate in anni di gran lunga antecedenti al 1987, verbale di sopralluogo del RE in sede possessoria, sentenza che aveva deciso sull'azione possessoria, ecc.), dai quali si desumeva agevolmente la prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti (viottolo e cancello) destinate all'esercizio della servitù, opere andate via via scomparendo o divenute vetuste, come il cancello, a causa dell'impedimento opposto sin dal 1973 dai LI alla loro utilizzazione. Si lamenta, inoltre, che nessun rilievo sia stato attribuito all'esplicita reciproca presa d'atto della situazione di legittima servitù in corso contenuta nel rogito di vendita 21.10.1967 intercorso tra la AN e il CA. Con il quinto motivo denunziandosi ancora violazione e falsa- applicazione degli artt. 1062, 1350 e 1362 cod. civ., omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver riconosciuto che la cessazione della servitù non può desumersi da facta concludentia, ha affermato che, tuttavia, il mancato trasferimento da parte di AS UE ai Di LE- AN, con il rogito CI del 1963, della particella 70, costituente la mezzeria dello stradello, dimostrava la volontà del venditore di non procrastinare la servitù stessa. - è erronea perché erroneo è 26 Tale argomentazione si deduce il suo presupposto per le ragioni già esposte nei motivi precedenti (necessità di fare riferimento al rogito BO del 1959 e non a quello CI del 1963, avvenuto trasferimento anche della part. 70 ai Di LE AN, anche se ancora formalmente intestata per un disguido 10 al UE, impossibilità di far cessare unilateralmente la servitù). Dei su esposti motivi, ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il quarto riguardante il requisito dell'apparenza della servitù. Il motivo è infondato. Come si desume chiaramente dal combinato disposto degli artt. 1061 e 1062 cod. civ., la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per segni manifesti ed univoci, concretantisi in opere visibili e permanenti, in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, espressa o tacita, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. In altri termini, la stato di subordinazione e di asservimento deve essere ricercato non già nella mera supponibile intenzione dell'unico proprietario originario, bensì nella natura dell'opera oggettivamente considerata, in quanto essa, nel suo uso normale, determini il permanente assoggettamento di uno dei fondi o frazioni di fondo separati al peso di una servitù a vantaggio dell'altro (v. sent. 25.3.1971 n. 857, 16.5.1975 n. 1896, 15.5.1992 n. 5801, 2.12.1997 n. 12197). Orbene, la Corte fiorentina, con accertamento di fatto adeguatamente motivato e, come tale, non suscettibile di sindacato in 11 questa sede di legittimità, ha escluso che le risultanze processuali fornissero la prova di una situazione di fatto nel senso detto testé, osservando che le fotografie esistenti agli atti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, mostravano soltanto dei segni di ruote più o meno marcati dipartentisi dall'aia del fondo LI o addirittura una piana col manto erboso quasi intatto e che la visibilità si verificava soltanto in corrispondenza di un vetusto cancello. Vero è che la documentazione fotografica presa in esame è quella allegata alla relazione di consulenza tecnica e rappresenta, quindi, lo stato dei luoghi all'epoca di tale consulenza redatta nel 1987, e non quello, il solo rilevante, esistente al momento della separazione dei fondi avvenuta nell'anno 1959 o, come oggi si sostiene, nel 1963, ma è altrettanto vero che lo stesso ricorrente - sul quale, in quanto attore invocante il riconoscimento della servitù ex art. 1062 cod. civ., incombeva l'onere probatorio al riguardo non deduce affatto di avere - offerto o articolato prove in sede di merito circa l'esistenza del requisito dell'apparenza con riferimento alle date suddette, limitandosi ad allegare possibili mutamenti dei luoghi dovuti al passare del tempo e a lamentare l'omesso esame di dati e documenti del tutto inidonei a dare contezza dell'effettivo e concreto stato di fatto fisicamente riscontrabile nei fondi interessati (come le planimetrie catastali e quelle allegate ai vari rogiti di trasferimento), oppure rispecchianti una situazione ambientale risalente tutt'al più al 1973 (come le fotografie scattate nel 12 corso della controversia possessoria instaurata dal CA e il verbale del sopralluogo eseguito in quell'occasione dal RE ) e giammai quella esistente all'epoca, ben più remota (anno 1959 o 1963 che sia), di frazionamento della proprietà UE. Non ha senso, poi, invocare il giudicato possessorio, neppure nel senso improprio, prospettato nella odierna memoria del ricorrente, di valore vincolante degli accertamenti di fatto compiuti e delle prove espletate in quella sede, sia perché, ai fini della tutela possessoria di una servitù, non è affatto necessario che si accerti la presenza di segni visibili e permanenti del suo esercizio, essendo sufficiente la prova che tale esercizio è di fatto avvenuto, per cui il requisito dell'apparenza non costituisce in alcun modo premessa necessaria ed indefettibile di quella tutela, sia perché, quand'anche un siffatto accertamento fosse superfluamente avvenuto con riferimento alla data dello spoglio o della turbativa del possesso, esso, come si è già detto, riguarderebbe un'epoca di molto posteriore a quella della asserita costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Né ha maggior consistenza la pretesa che fosse valorizzato quanto scritto e descritto, in ordine alla servitù di passaggio, nel rogito 21.10.1967 col quale AN AN aveva venduto al CA il 06 fondo pervenutole da AS UE, trattandosi all'evidenza di res inter alios rispetto agli attuali resistenti LI, come tale inopponibile agli stessi e del tutto inidonea a costituire prova 13 dell'esistenza di una servitù di passo validamente sorta a carico del loro fondo ex art. 1062 cod. civ.. Il rigetto del motivo in esame, lasciando ferma l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata rappresentata dalla ritenuta mancanza di prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti che connotassero l'asservimento di un fondo all'altro all'atto della loro separazione, rende superfluo l'esame del secondo, terzo e quinto motivo, tutti volti a confutare l'altra autonoma ratio decidendi consistente nell'aver ritenuto che il pater familias, all'atto di separare i fondi, non avesse lasciato le cose nello stato dal quale risultava la servitù ed avesse comunque disposto in senso contrario all'asservimento. E' evidente, infatti, che l'eventuale fondatezza di tali motivi varrebbe a rimettere in discussione il significato attribuito dalla Corte di merito al fatto che AS UE, nel vendere parte del fondo ai De O- col rogito del 1963, avesse dichiarato, con corrispondente presa d'atto dei venditori, che l'accesso alla porzione venduta avveniva attraverso il vialetto, da lui appositamente realizzato ex novo, colorato in celeste nell'allegata planimetria e al fatto che lo stesso UE avesse trattenuto per sé, omettendo di cederle a chicchessia, le particelle 70/a e 107/a costituenti la mezzeria dello stradello assertivamente adibito al contestato passaggio, ma lascerebbe fermo l'insormontabile ostacolo al sorgere della servitù per destinazione 14 del padre di famiglia rappresentato dalla mancanza di prova dell'indispensabile requisito dell'apparenza di tale servitù al momento della separazione dei fondi. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2000. IL PRESIDENTI V CONSIGLIERE ESTENSORE C ust IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 APR. 2001 A . . M IL CANCELLIERE C e O 6 ri R Lelezco p 0 3 E 0 T 0 3 i A 2 z i R 46 _ v T r e G f N 80000 S U I u a D L e A r a o t n i i i 3 A z z O i - . a o 330000 o v I r n r t t 0 o G n C a e C r 3 I e t C a F e i g s c C i i r l 5 F r b a A g i 1 a U e e R M D s 3 n r . R o . M p p . . s r e D ( e t D R ( (li l I 15