Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 7766
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., nella condotta del giudice che, scaduti i termini previsti dalla legge, non depositi le motivazioni delle sentenze penali assegnategli, persistendo in tale omissione anche dopo i solleciti verbali e scritti del presidente del tribunale, in quanto il rifiuto non deve essere espresso in modo solenne o formale, ma può concretizzarsi anche in una inerzia silente, protratta senza giustificazione (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).

Le disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che definiscono le ipotesi di diniego di giustizia nell'ambito della materia sulla responsabilità civile dei magistrati, non sono state abrogate dalla nuova formulazione dell'art. 328 cod. pen., modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha eliminato la specifica ipotesi di omissione, rifiuto o ritardo dell'atto di ufficio da parte del magistrato, ma le due normative devono essere coordinate tra esse, al fine di stabilire, avuto riguardo alla struttura del reato di rifiuto di atti di ufficio, la disciplina applicabile in relazione alla specificità delle diverse situazioni (in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che: a) ai sensi dell'art. 328 cod. pen., l'indebito rifiuto di provvedimento da parte del giudice integra di per sè il concetto di denegata giustizia contemplato nella disciplina speciale e non necessita, pertanto, della previa istanza di parte di cui all'art. 3 della legge n. 117/1998; b) il mancato compimento dell'atto senza esporre le ragioni dell'omissione per oltre trenta giorni dalla richiesta assume rilievo penale solo nel momento in cui, integrati tutti i requisiti posti dalla legge speciale e perfezionatosi il diniego di giustizia, sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla messa in mora, attivata dopo la scadenza dei termini previsti per il compimento dell'atto, unica ipotesi questa in cui sussiste un rapporto di presupposizione necessaria tra l'art. 3 della legge n. 117/1998 e l'art. 328 comma secondo cod. pen.).

La natura ordinatoria dei termini di deposito delle sentenze non esclude la sussistenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., in quanto l'atto dovuto, nella specie la motivazione, deve considerarsi urgente ed indifferibile, dal momento che l'urgenza è insita nella natura stessa della motivazione, che deve essere adottata in un determinato contesto temporale, e la sua indifferibilità sorge nel momento in cui, decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comporto, il giudice, senza alcuna giustificazione, prolunghi la propria condotta omissiva, nonostante le esplicite sollecitazioni provenienti da altri soggetti (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).

Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio, nella condotta del giudice che non depositi le motivazioni delle sentenze penali nei termini previsti dalla legge, è indifferente che la tardiva adozione della motivazione non incida sull'efficacia della sentenza, in quanto il ritardo del giudice comunque influisce negativamente su beni costituzionalmente protetti, in particolare sulla ragionevole durata del processo, posto che la parte interessata non viene neppure messa in condizione di impugnare la decisione, sul diritto di difesa, che rimane paralizzato a causa della protratta e ingiustificata inerzia del giudice, con riflessi negativi sulla situazione sostanziale del soggetto interessato e, infine, sulla stessa potestà punitiva dello Stato, in relazione all'esercizio dell'azione penale, che rischia di essere vanificata dal decorso del termine di prescrizione del reato (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).

La condotta del magistrato che rifiuti od ometta di redigere la sentenza può configurare il reato previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., ma non quello di interruzione di un ufficio o servizio pubblico di cui all'art. 340 cod. pen., in quanto deve escludersi che tale condotta sia idonea ad incidere sul sistema organizzativo dell'ufficio giudiziario inteso nel suo complesso, in modo da paralizzarlo, ovvero da determinare una parziale discontinuità del servizio, anche solo circoscritta ad un determinato settore (nel caso in esame, la Corte ha escluso ogni ipotesi di concorso formale tra i due reati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 7766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7766
Data del deposito : 9 dicembre 2002

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