Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 5
È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., nella condotta del giudice che, scaduti i termini previsti dalla legge, non depositi le motivazioni delle sentenze penali assegnategli, persistendo in tale omissione anche dopo i solleciti verbali e scritti del presidente del tribunale, in quanto il rifiuto non deve essere espresso in modo solenne o formale, ma può concretizzarsi anche in una inerzia silente, protratta senza giustificazione (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).
Le disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che definiscono le ipotesi di diniego di giustizia nell'ambito della materia sulla responsabilità civile dei magistrati, non sono state abrogate dalla nuova formulazione dell'art. 328 cod. pen., modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha eliminato la specifica ipotesi di omissione, rifiuto o ritardo dell'atto di ufficio da parte del magistrato, ma le due normative devono essere coordinate tra esse, al fine di stabilire, avuto riguardo alla struttura del reato di rifiuto di atti di ufficio, la disciplina applicabile in relazione alla specificità delle diverse situazioni (in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che: a) ai sensi dell'art. 328 cod. pen., l'indebito rifiuto di provvedimento da parte del giudice integra di per sè il concetto di denegata giustizia contemplato nella disciplina speciale e non necessita, pertanto, della previa istanza di parte di cui all'art. 3 della legge n. 117/1998; b) il mancato compimento dell'atto senza esporre le ragioni dell'omissione per oltre trenta giorni dalla richiesta assume rilievo penale solo nel momento in cui, integrati tutti i requisiti posti dalla legge speciale e perfezionatosi il diniego di giustizia, sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla messa in mora, attivata dopo la scadenza dei termini previsti per il compimento dell'atto, unica ipotesi questa in cui sussiste un rapporto di presupposizione necessaria tra l'art. 3 della legge n. 117/1998 e l'art. 328 comma secondo cod. pen.).
La natura ordinatoria dei termini di deposito delle sentenze non esclude la sussistenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., in quanto l'atto dovuto, nella specie la motivazione, deve considerarsi urgente ed indifferibile, dal momento che l'urgenza è insita nella natura stessa della motivazione, che deve essere adottata in un determinato contesto temporale, e la sua indifferibilità sorge nel momento in cui, decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comporto, il giudice, senza alcuna giustificazione, prolunghi la propria condotta omissiva, nonostante le esplicite sollecitazioni provenienti da altri soggetti (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).
Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio, nella condotta del giudice che non depositi le motivazioni delle sentenze penali nei termini previsti dalla legge, è indifferente che la tardiva adozione della motivazione non incida sull'efficacia della sentenza, in quanto il ritardo del giudice comunque influisce negativamente su beni costituzionalmente protetti, in particolare sulla ragionevole durata del processo, posto che la parte interessata non viene neppure messa in condizione di impugnare la decisione, sul diritto di difesa, che rimane paralizzato a causa della protratta e ingiustificata inerzia del giudice, con riflessi negativi sulla situazione sostanziale del soggetto interessato e, infine, sulla stessa potestà punitiva dello Stato, in relazione all'esercizio dell'azione penale, che rischia di essere vanificata dal decorso del termine di prescrizione del reato (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).
La condotta del magistrato che rifiuti od ometta di redigere la sentenza può configurare il reato previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., ma non quello di interruzione di un ufficio o servizio pubblico di cui all'art. 340 cod. pen., in quanto deve escludersi che tale condotta sia idonea ad incidere sul sistema organizzativo dell'ufficio giudiziario inteso nel suo complesso, in modo da paralizzarlo, ovvero da determinare una parziale discontinuità del servizio, anche solo circoscritta ad un determinato settore (nel caso in esame, la Corte ha escluso ogni ipotesi di concorso formale tra i due reati).
Commentari • 2
- 1. Omicidio colposo: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se innescano un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Sentenza depositata in ritardo è omissione atti di ufficio (Cass. 43903/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 7766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7766 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
M. (328 c. p. - p. 2-8, 360 ep.p 65
ITALIANA 7 7 8 8/ 0 3 REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente Ud. Camera di Cons.
del 09/12/02 1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
SENTENZA 2. " Nicola Milo Cons. Relatore
3. " Francesco Ippolito Consigliere N. 2925
R.G.N..23082/02 4. " Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
2) Masi Vito, nato a
Sant'Anastasia 1'1/1/1946; avverso la ordinanza 17/5/2002 del Tribunale di
Salerno;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il UFFICIO COPIE ricorso,
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Richiesta copia studio Consigliere dr Nicola Milo;
dal Sig. GGE Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. per diritti € 1,55 Iadecola che ha concluso per il rigetto dei 11 4/04/03 ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'AVV. ===== IL CANCELLIERE
Udito il difensore, avv. Giovanni Zagarese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'imputato e rigetto di quello del P.M.;
1- Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 17/5/2002, decidendo sull'appello del P.M. avverso il provvedimento del precedente 20 aprile del Gip dello stesso Tribunale, che aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio nei confronti di Vito Masi, magistrato in servizio presso il
Tribunale di Rossano e imputato (v'era stato esercizio dell'azione penale) dei reati di cui agli art. 81 cpv.-328/1° (capo a) e 340-61 n. 9 c.p. (capo b), disponeva la detta misura in relazione al secondo reato, mentre rigettava il gravame, per ritenuto difetto dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., con riferimento al primo.
In particolare, al Masi si addebita di avere, nella qualità di magistrato addetto al settore penale del Tribunale di Rossano, omesso di depositare le motivazioni relative a n. 277 sentenze dibattimentali pronunciate tra il maggio 2000 e il 19/2/2002, di avere persistito indebitamente in tale rifiuto, nonostante i reiterati solleciti rivoltigli dal Presidente del
Tribunale verbalmente e con note formali del 23/11/00, 14/2/01, 19/7/01, 31/12/01 e
22/1/02, e di avere in tale maniera turbato la regolarità dell'ufficio, impedendo il normale svolgersi della giurisdizione.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno e l'imputato, per il tramite del proprio difensore.
Il primo ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 328/1° c.p., la cui struttura doveva ritenersi integrata dalla condotta di rifiuto tenuta dall'imputato, per avere la stessa inciso negativamente sul decorso del termine di prescrizione del reato e determinato, quindi, un ineliminabile effetto dannoso;
ha aggiunto che la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti non determina disparità di trattamento tra omissioni più o meno protratte nel tempo, posto che la rilevanza penale delle medesime non può che essere apprezzata soltanto in presenza del necessario elemento psicologico.
Il secondo ha dedotto: a) violazione ed errata interpretazione dell'art. 340 c.p., in relazione agli art. 287 e 289 c.p.p., e connesso vizio di motivazione, sotto il profilo della inapplicabilità della misura interdittiva che, nel caso specifico, non trattandosi di reato c.d.
"proprio", commesso da pubblico ufficiale contro la P.A., non consentiva deroghe ai limiti di pena previsti dall'art. 287 c.p.p.; b) erronea interpretazione dell'art. 340 c.p. e connesso vizio di motivazione circa la configurabilità dell'illecito che, in quanto reato di evento, implica un effettivo pregiudizio per la continuità e regolarità dell'Ufficio, visto come
Servizio Giustizia nel suo complesso, ipotesi questa da escludersi nel caso concreto, posto
1 che egli, costantemente presente nella sede di lavoro, aveva continuato ad assolvere i suoi molteplici compiti di magistrato;
c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
3- I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Si procederà all'esame dei due distinti addebiti mossi all'imputato, per verificare se, allo stato degli atti, sulla base della ricostruzione in fatto operata dal Giudice a quo, sussistano o no i gravi indizi di colpevolezza.
4 La ritenuta non configurabilità, nella condotta ascritta all'imputato, dell'ipotizzato delitto di cui all'art. 328/1° c.p. riposa su una errata interpretazione di tale norma, la cui previsione viene svuotata di contenuto, tradendosene la ratio, non cogliendosene l'essenza e privilegiandosi il mero dato formale rispetto a quello sostanziale.
Il Tribunale parte dalla corretta premessa circa il significato da attribuire al termine
"rifiuto", nel senso che questo non presuppone necessariamente la previa richiesta di altri e non si identifica con il concetto di “inottemperanza" a questa.
Il termine “rifiuto", infatti, non ha il solo significato di risposta negativa ad una richiesta altrui, ma è parola polisensa, la quale denota anche altri atteggiamenti psicologici del soggetto quali il “lasciare, eliminare, scartare, negare, non volere, non accettare” – che ben possono essere svincolati da sollecitazioni soggettive, sicché appare legittimo ampliare il tradizionale significato del detto termine, facendolo, in sostanza, coincidere con l'omissione.
Di fronte al radicale mutamento, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 86/'90, del quadro normativo di riferimento della condotta tipica, il rifiuto rileva in presenza di situazioni di pericolo che incombono per lo più su beni collettivi, la cui neutralizzazione non può certo dipendere da richieste individuali o collettive. La nozione più ristretta e tradizionale di “rifiuto" implicherebbe che la tutela del bene protetto, quando questo coincida con un interesse di natura diffusa, sarebbe rimessa "all'iniziativa occasionale ed improbabile di un quivis de populo", il che è fuori di ogni ragionevolezza: non ha alcun senso, invero, andare alla ricerca di una specifica sollecitazione, quando è in pericolo la giustizia, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'igiene o la sanità, nel cui ambito deve incidere, con assoluta priorità, l'attività funzionale dell'agente, la quale assume, pertanto, una particolare qualificazione.
D'altra parte, il sistema conosce ipotesi in cui è lo stesso legislatore a postulare il “rifiuto" come risposta ad una "richiesta”: è il caso delle previsioni criminose di cui agli art. 329 e
651 c.p.; ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit.
2 вод La conferma autentica della bontà della tesi propugnata si trova nella relazione “Battello" sul disegno di legge n. 2078: “il primo comma sanziona il rifiuto (che evidentemente, a fronte del dovere di agire senza ritardo, assorbe anche l'ipotesi del ritardo) in casi di particolare rilevanza. Tale rifiuto, in presenza della clausola (fuori dei casi preveduti dal primo comma) d'inizio del secondo comma, non implica necessariamente previa richiesta”.
Conclusivamente, il dovere di compiere l'atto qualificato senza ritardo sorge non per effetto di una richiesta, ma in forza dell'avveramento di una situazione corrispondente a quella astrattamente prevista dalla specifica norma giuridica: è la legge che, in funzione della natura dell'interesse da soddisfare, impone di adottare l'atto senza ritardo, perché già il mero mancato tempestivo compimento determina un'offesa allo specifico interesse protetto. E' il connotato di indifferibilità dell'atto che qualifica la nozione di rifiuto penalmente rilevante.
Il rifiuto, quindi, è integrato anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o, se del caso, di decadenza. L'inerzia omissiva del p.u. assume intrinsecamente valenza di rifiuto e integra quindi la condotta punita dall'art. 328/1° non soltanto quando ricorra una sollecitazione soggettiva, ma anche quando si verifichi comunque una emergenza di natura oggettiva, che imponga l'adozione dell'atto, senza ulteriore temporeggiamento.
A margine di quanto si è venuto esponendo, non va sottaciuto che, nella specie, per quanto accertato in sede di merito, il rifiuto risulta essere stato correlato anche a ripetute sollecitazioni formali rivolte al prevenuto dal capo dell'ufficio (ipotesi da non confondersi con quella della messa in mora da parte del terzo estraneo alla P.A.).
5- Altro profilo imprescindibile per la configurabilità del reato in esame è quello, già accennato, della indifferibilità dell'atto qualificato, requisito questo che il Giudice a quo ha negato esistere per gli atti rifiutati (od “omessi") dall'imputato e riconducibili pacificamente a "ragioni di giustizia”.
L'urgenza dell'atto va riferita non al generico dovere di diligenza del p.u., ma piuttosto alla connotazione oggettiva dell'atto medesimo in funzione dell'interesse perseguito dalla P.A., intesa in senso lato.
L'indifferibilità dell'atto va accertata in base all'ordinamento (al cui interno sono individuabili al di là di una eventuale previsione esplicita - le condizioni di non
-
rinviabilità dell'atto stesso) con riferimento all'entità del danno che il ritardo potrebbe potenzialmente provocare: il che significa che l'atto deve essere compiuto senza ritardo quando, per espressa previsione ovvero per emergenze oggettive insite nella sua natura
3 strutturale, non può essere differito, proprio per garantire il perseguimento dello scopo cui
è preordinato e gli effetti ad esso concretamente ricollegabili. Può la stessa legge prevedere una scadenza esplicita per l'adozione dell'atto, ma ciò non significa che il ritardo integri automaticamente il reato, ove la mancata osservanza del termine, anche perentorio, fissato magari per ragioni estranee alla sostanza degli effetti che con l'atto s'intendono raggiungere, non abbia determinato, in concreto, la compromissione del bene protetto;
all'opposto, l'assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l'atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, per dare concretezza e specificità alla formula utilizzata dal legislatore ("... deve essere compiuto senza ritardo”), è sufficiente verificare se il tardivo compimento dell'atto doveroso determini un effettivo pericolo per lo specifico interesse tutelato che, nella specie, è il bene “giustizia”: l'espressione “senza ritardo” va intesa come sinonimo di “immediatezza", la quale si materializza come dovere incombente sul p.u. in relazione a tutte le circostanze del caso concreto.
E' opportuno ribadire che rileva il solo danno potenziale, il quale può essere di tipo naturalistico o giuridico, non essendo necessario il danno effettivo.
6- Il rifiuto deve avvenire “indebitamente”, avverbio questo che indica un requisito di illiceità speciale che tende a dare rilievo penale a quelle sole forme di rifiuto che non trovano una giustificazione nella legge e nelle norme amministrative che disciplinano i doveri di agire del p.u. e si pongono anzi in contrasto con le medesime leggi e norme amministrative.
7- Con particolare riferimento alla posizione del magistrato, va rilevato che la formulazione del nuovo testo dell'art. 328 c.p., a differenza della previgente, ha espressamente eliminato ogni distinzione tra l'illecito compiuto dal magistrato e quello realizzato dagli altri pubblici ufficiali e ha dettato una disciplina unica e generalizzata delle due condotte previste al primo e secondo comma.
Po
Giova, al riguardo, ricordare che, nel disegno di legge, figurava anche un terzo comma, che riproduceva esattamente il secondo comma del previgente art. 328 ("se il p.u. è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia”); tale terzo comma, però, fu soppresso sul duplice rilievo che la sua introduzione, da un lato, avrebbe finito per costituire un duplicato dell'art. 3 della legge n. 117/'88 (sulla responsabilità civile dei magistrati), dall'altro, avrebbe contraddetto la volontà del legislatore di dettare una disciplina generale ed unitaria
4 nei confronti di tutti i pubblici ufficiali (cfr. resoconto della seduta 23/1/'90 della
Commissione Giustizia della Camera).
Rimane comunque il problema di correlare, per il magistrato, la disciplina dell'art. 328 c.p. con la legge n. 117/'88 e in particolare con l'art. 3, che definisce le ipotesi di diniego di giustizia.
Ritiene la Corte che la richiamata legge speciale non sia stata abrogata, come pure da più parti si ritiene, dalla successiva entrata in vigore della novella dell'art. 328, solo perché è scomparsa in questo la specifica disposizione per i magistrati.
Occorre individuare, avuto riguardo alla struttura del vigente art. 328 c.p., la disciplina applicabile in relazione alla specificità delle singole situazioni: a) l'indebito rifiuto di provvedimento qualificato indifferibile (comma 1°) integra di per sé il concetto di
"denegata giustizia” e non abbisogna, quindi, della previa istanza di parte, ex art. 3 della legge n. 117/'88, finalizzata ad attivare il procedimento: né ciò implica l'anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a quella civile, posto che la responsabilità civile in questo caso, in quanto connessa a fatto costituente già di per sé reato, è regolata dalle norme ordinarie (art. 13 legge n. 117/'88); b) il mancato compimento dell'atto senza esporre le ragioni dell'omissione per oltre trenta giorni dalla richiesta (messa in mora di cui al comma 2°) assume rilievo penale soltanto nel momento in cui, integrati tutti i requisiti posti dalla legge speciale e perfezionatosi, quindi, il diniego di giustizia, il termine di trenta giorni dalla messa in mora, attivata dopo la scadenza dei termini previsti per il compimento dell'atto di ufficio, sia inutilmente decorso: in questa ipotesi e soltanto in questa, sussiste un rapporto di presupposizione necessaria tra il diniego di giustizia di cui all'art. 3 della legge n. 117/'88 e l'art. 328/2° c.p., ciò per la necessità di coordinamento tra le due norme e di armonizzazione tra responsabilità civile e penale.
8- Passando all'analisi del caso concreto, da valutarsi alla luce dei principi innanzi esposti, va rilevato che la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale c.d. della libertà non lascia spazio a dubbi, almeno allo stato degli atti, circa la sussistenza a carico del prevenuto di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 328/1° c.p..
Il giudice a quo ha contestato proprio questo aspetto sulla base delle seguenti considerazioni: 1) gli atti rifiutati (od omessi) oggetto d'imputazione non rientrerebbero, alla luce della stessa disciplina codicistica che regola il deposito della motivazione della sentenza, tra quelli da compiersi “senza ritardo” e, quindi, urgenti ed indifferibili;
2) la stessa natura degli atti in contestazione escluderebbe l'inderogabilità della loro tempestiva adozione, perché le esigenze ad essi sottese non sarebbero mai “completamente e
5 definitivamente compromesse" per effetto dell'omissione o del rifiuto;
3) la natura di reato istantaneo determinerebbe disparità di trattamento tra l'ipotesi di ritardo di un solo giorno e quella di ritardo protratto per più lungo tempo nel deposito della motivazione della sentenza.
Evidente è l'error iuris che contraddistingue la decisione impugnata.
E' vero che il codice di rito detta, per la redazione della motivazione della sentenza, tenuto conto proprio della peculiarità dell'atto, una disciplina, per così dire, elastica, nel senso che prevede diverse opzioni: di norma, la motivazione deve essere redatta contestualmente al dispositivo (art. 544/1° c.p.p.) o, se ciò non è possibile, nei 15 giorni successivi (art. 544/2°
c.p.p.); in casi particolarmente complessi, il giudice può fissare un termine di deposito più lungo, non eccedente il 90° giorno dalla pronuncia (art. 544/3° c.p.p.); quest'ultimo termine, su richiesta motivata del giudice estensore, può essere prorogato “per un periodo massimo di 90 giorni” con esonero, se necessario, dello stesso giudice da altri incarichi
(art. 154/4bis disp. att. c.p.p.).
La natura ordinatoria dei detti termini, però, non è argomento rilevante e decisivo per escludere che l'atto di cui si discute sia urgente ed indifferibile e per ritenere che la pur tardiva formazione dello stesso (in assenza di alcuna giustificazione) non sarebbe inutile per il soddisfacimento delle esigenze di giustizia.
Come si è innanzi precisato, l'urgenza dell'atto di ufficio, al di là dei casi in cui tale è definita da una espressa previsione normativa, può essere insita nella natura stessa dell'atto che deve essere adottato in un determinato contesto temporale, per scongiurare il rischio di compromissione degli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice.
Non va, invero, sottaciuto che, con la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 328/1° c.p., il legislatore ha inteso tutelare, oltre che il buon andamento dell'attività della P.A., i beni giuridici finali elencati nella disposizione normativa, concepita come delitto di pericolo concreto;
la rilevanza penale delle specifiche "ragioni" (di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità) per le quali l'atto deve essere compiuto rendono evidente che i corrispondenti valori di rango costituzionale costituiscono gli effettivi beni a- salvaguardia dei quali è stato introdotto il presidio penale.
Ciò posto, deve ritenersi che l'indifferibilità degli atti qualificati di cui si discute sorge (e, nel caso in esame, è sorta) nel momento in cui, decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comporto, in assenza di alcuna giustificazione, la silente inerzia del magistrato si prolunga nel tempo in maniera proterva, rimanendo insensibile anche ad eventuali, E
6 ripetute ed esplicite sollecitazioni provenienti da altri soggetti (nella specie, ripetuti solleciti scritti del Presidente del Tribunale).
E' riduttivo e semplicistico escludere, di fronte a una simile situazione concreta, l'urgenza dell'atto, soltanto perché l'adozione tardiva del medesimo non incide sulla sua efficacia e validità e l'atto-sentenza, completo di motivazione, non si profila comunque inutile.
Così argomentando, non si tiene conto che la protratta e ingiustificata inerzia del giudice, pur non incidendo sulla validità della sentenza, che andrà eventualmente a depositare con
3 incomprensibile ritardo, finisce col tradire le ragioni di giustizia che istituzionalmente il giudice è chiamato a soddisfare.
Ed invero, muovendosi in un'ottica a più ampio raggio, che abbia riguardo al servizio giustizia nel suo complesso, esaltando -inoltre più i profili sostanziali connessi alla funzione del processo anziché il mero dato formale della sentenza come documento conclusivo dell'esercizio della giurisdizione, non può sfuggire che il rifiuto, l'omissione o il ritardo del giudice nella redazione della sentenza va ad incidere negativamente su beni costituzionalmente protetti, ponendoli in serio pericolo: 1) la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) può risolversi in una mera petizione di principio e i relativi tempi inevitabilmente si allungano, posto che la parte interessata, proprio a causa del mancato deposito della motivazione della sentenza, non viene posta nella condizione di potere eventualmente impugnare la decisione, nella prospettiva di raggiungere il fisiologico obiettivo della definizione del rapporto controverso;
2) il diritto di difesa (art. 24 Cost.), che va apprezzato nella sua continuità dinamica di esercizio, rimane paralizzato e, per così dire, “in quiescenza”, a causa della protratta e ingiustificata inerzia del giudice, con intuibili riflessi negativi sulla posizione sostanziale del soggetto interessato, destinata a rimanere “pendente” sine die;
3) la potestà punitiva dello Stato e l'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.) rischiano di essere vanificati, nella loro concreta attuazione, dal decorso del termine di prescrizione del reato e dalla conseguente non punibilità dell'eventuale colpevole.
Il richiamo agli effetti permanenti del rifiuto o dell'omissione di atto di ufficio, che è reato istantaneo, è del tutto inconferente per accreditare una presunta disparità di trattamento tra ipotesi che si atteggiano, sotto il profilo della gravità, in maniera differenziata: omissione di breve o di lunga durata. Trattasi di argomento non idoneo ad incidere sulla configurabilità dell'illecito così come ermeneuticamente ricostruito, ma funzionale piuttosto ad apprezzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, la condotta post delictum dell'agente.
7 9- Non sono,invece, riscontrabili, nella condotta ascritta all'imputato, anche gli estremi del delitto di cui all'art. 340 c.p..
Tale reato, ricompresso tra quelli dei privati contro la P.A., offende l'interesse alla continuità e regolarità del funzionamento di uffici pubblici (servizi pubblici o servizi di pubblica necessità). E' evidente che, se lo Stato assume come proprie certe attività oppure le riconosce come d'interesse pubblico, non può consentire che queste attività siano impedite o comunque turbate.
La continuità o regolarità dell'esplicazione di tali attività può essere offesa da “chiunque"
e, quindi, oltre che dall'esterno (quisque de populo) anche dall'interno della stessa amministrazione, vale a dire dai suoi dipendenti.
In quest'ultima ipotesi, però, per la configurabilità del reato in esame, proprio perché la qualifica soggettiva dell'intraneo non è funzionale alla integrazione della fattispecie criminosa, non viene in rilievo una qualsiasi disfunzione determinata dall'agente per violazione degli obblighi inerenti alla sua funzione o per abuso dei relativi poteri, caso questo in cui si verifica esclusivamente un'incidenza negativa all'interno della specifica funzione e si profila eventualmente uno dei reati propri di cui al capo I del titolo II del libro
II del c.p., ma piuttosto assume rilevanza la violazione dei doveri relativi al rapporto di pubblico impiego, nella prospettiva, anche soltanto eventuale, di interrompere o turbare l'ufficio, concetto quest'ultimo più ampio e generico di quello di "funzione” in esso esercitata.
In sostanza, i fatti di interruzione o turbativa devono incidere o sul sistema organizzativo dell'ufficio nel suo complesso, sì da paralizzarlo, o, in maniera meno radicale, su determinati mezzi o strumenti (anche umani) apprestati per il funzionamento dell'ufficio, sì da determinare una discontinuità parziale del sistema, anche se circoscritta ad un determinato settore.
Il fatto omissivo del p.u., che viene meno, nel concreto espletamento delle sue funzioni, non ostacolate o disturbate nella loro potenzialità operativa da fattori esterni alle medesime pur se riferibili allo stesso agente, ai propri doveri d'ufficio, esaurisce la sua rilevanza penale all'interno del paradigma del reato proprio di cui all'art. 328 c.p., che non concorre formalmente con quello di cui all'art. 340 stesso codice.
Non va sottaciuto, inoltre, che la contestazione specifica mossa all'imputato è di avere turbato la regolarità dell'ufficio. Ciò posto, va rilevato che la corrispondente previsione legislativa, formulata, a differenza della condotta di interruzione, non in termini causali, ma attraverso l'uso di un verbo che indica una particolare specie di attività (il “turbare",
8 appunto) non può in alcun caso essere integrata da condotte omissive, come quelle che vengono qui in considerazione.
Il carattere assorbente e decisivo degli argomenti esposti esime dal prendere in considerazione le altre censure articolate nel ricorso dell'imputato.
10- L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con riferimento all'imputazione di cui all'art. 340 c.p., per difetto del relativo quadro di gravità indiziaria;
e con rinvio, in relazione all'imputazione di cui all'art. 328/1° c.p., al Tribunale di Salerno, perché, adeguandosi ai principi sopra esposti, riesamini la richiesta di misura interdittiva avanzata nei confronti dell'imputato, rivalutando, limitatamente a questo solo capo d'imputazione, la posizione del medesimo imputato in rapporto alla sussistenza di concrete esigenze cautelari e all'adeguatezza della sollecitata misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo d'imputazione sub b); annulla la stessa ordinanza, con riferimento al capo d'imputazione sub a), e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 9/12/2002
Il Presidente
Il Consigliere est. се
IL CANCELLIERE C1 Depositato in Cancelleria Lidia Scalia Весё VI Sezione Penale oggi, 17 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C
Seele
9