Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non influente sull'ordine di esecuzione la perdita di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo successivamente alla sua esecuzione).
Commentario • 1
- 1. Rapporti con le autorità giudiziarie straniere e principali questioni in tema di estradizione e MAEAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 agosto 2023
di Andrea Venegoni Indice: 1. “Ne bis in idem” da sentenza di ordinamento straniero 2. Mandato di arresto europeo 2.1. Il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 2.2. La giurisprudenza 2.2.1. Motivi di rifiuto 2.2.2. Questioni procedurali 2.2.3. MAE e Brexit 2.2.4. Principio di specialità 3. Estradizione 3.1. Questioni processuali 3.2. Estradizione e Brexit 3.3. Motivi di rifiuto 3.3.1. Motivi di salute 3.3.2. Trattamenti inumani e degradanti 3.3.3. Violazioni processuali nello Stato richiedente 3.3.4. Ne bis in idem 3.3.5. Prescrizione del reato 3.3.6. Allontanamento dalla famiglia 3.4. Estradizione del cittadino o di cittadini UE 3.5. Estradizione condizionata e suppletiva 3.6. Poteri del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2020, n. 8521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8521 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
08521-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Presidente - Sent. n. sez. 3599/2020 CC 18/12/2020- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 23313/2020 LUIGI FABRIZIO US US GIACOMO ROCCHI FRANCESCO ALIFFI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza avanzata da DE MA volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale in data 3 aprile 2018 con conseguente immediata liberazione. A ragione osservava che ai fini della legittimità dell'ordine di esecuzione era irrilevante la circostanza, pur pacifica, che il DE, dopo la cessazione di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo, fosse rimasto in stato di detenzione sulla scorta di titoli esecutivi illegittimi perché emessi in violazione del principio di specialità di cui all'art. 712 cod. proc. pen. Infatti, con la consegna in Italia il mandato di arresto europeo aveva esaurito la sua funzione, mentre le group. successive carcerazioni "sine titulo" erano state correttamente computate nella determinazione della pena residua da scontare indicata nell'impugnato ordine di esecuzione.
2. Avverso l'ordinanza DE MA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto disporre la sua immediata liberazione, come impostole dagli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 31 della legge n. 69 del 2005 che ricollega automaticamente la perdita di efficacia del mandato di arresto europeo alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso. A prescindere dalla computazione della carcerazione patita "sine titulo" nella pena espiata, la scarcerazione andava comunque disposta per evitare che la detenzione proseguisse in esecuzione di titoli dichiarati illegittimi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicché deve essere rigettato.
2. L'interpretazione dell'art. 31 della legge, 22 aprile 2005, n. 69 proposta dal ricorrente non è corretta. Detta disposizione, nel prevedere che "il mandato di arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace", si riferisce all'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè all'ipotesi in cui non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta allo Stato estradante. D'altra parte, la collocazione della norma nel capo II della citata legge, dedicato alla procedura attiva di consegna, impone di considerare solo cause di nullità del provvedimento restrittivo o sopravvente ragioni di revoca comunque verificatesi in questa particolare fase in cui si deve ancora procedere alla materiale esecuzione del mandato di arresto europeo, escludendo il periodo successivo in cui lo stesso ha definitivamente prodotto i suoi effetti (cfr. Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Mazzarella, Rv. 269267). Nel caso in esame in cui la consegna della persona richiesta è già avvenuta non può, dunque, trovare applicazione l'invocata inefficacia prevista dal citato articolo 31, a prescindere dalle prospettate ripercussioni sull'ordine di esecuzione,.
3. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, la legittimità dell'ordine di esecuzione non è comunque condizionata dalla mancata tempestiva dichiarazione di cessazione di efficacia del titolo cautelare, nella specie posto anche a base del mandato di arresto europeo, laddove nella determinazione della pena 2 FA residua da scontare si sia tenuto conto, scomputandola, della carcerazione "sine titulo" nei termini dall'art. 657 cod. proc. pen., operazione, che lo stesso ricorrente riconosce essere stata compiuta correttamente.
4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Enrico Giuseppe Sandrini Свива J Olle DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 MAR 2021 PILCANCELLIERE 3