Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2020, n. 8521
CASS
Sentenza 18 dicembre 2020

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In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non influente sull'ordine di esecuzione la perdita di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo successivamente alla sua esecuzione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2020, n. 8521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8521
Data del deposito : 18 dicembre 2020

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