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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa HI GA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3942/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Ficarra ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino
n. 39.
- ricorrente -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e dall'Avv.to Adriana Giovanna Rizzo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F.
Laurana n. 59.
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento, comunicato con CP_1
raccomandata del 24.11.2022, con il quale l' le aveva chiesto la ripetizione della CP_1
somma di € 7.466,18, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico, Cat. INVCIV
n. 07863144, per il periodo compreso tra l'01.12.2020 e il 30.06.2022, per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
A sostegno della domanda, eccepiva l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa per assenza di dolo dell'accipiens, perché erogati per un errore esclusivamente imputabile all' . CP_1
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di: “ritenere e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la insussistenza ed irripetibilità dell'indebito vantato e comunicato dall con CP_1
nota del 24/11/2022 nei confronti dell'odierna ricorrente;
- per l'effetto, qualora nelle more l dovesse iniziare ad operare delle trattenute, condannare la stessa alla CP_1
restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente (cat. Inv.
Civ n. ) oltre agli interessi e/o rivalutazione come per legge dalla data delle P.IVA_1
singole trattenute;
- alla luce della delibera amministrativa di rigetto, condannare l' CP_1
al pagamento delle spese, competenze, onorario del giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, del quale CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
*******
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 della legge n. 412/1991, applicabile al caso di specie, esclude, la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
Il citato art. 13 prevede che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. [...]
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di
2 vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso di specie, il provvedimento di recupero emesso dall in data 24.11.2022 si CP_1
fonda su circostanze che l'Istituto conosceva o aveva comunque l'onere di conoscere.
Ed invero, il venir meno del requisito sanitario, con la conseguente perdita del diritto alla percezione della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. n.
448/2001, non poteva non essere conosciuto dall' , in quanto avvenuto all'esito della CP_1
visita di revisione del 23.11.2020, in relazione alla domanda caricata d'ufficio dall' CP_1
al fine di effettuare il cambio fascia della da invalida totale a invalida parziale. Pt_1
Non è dimostrato, pertanto, che l'indebito sia stato dolosamente percepito dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Ne deriva, quindi, che non è tenuta a restituire la somma complessiva di € Parte_1
7.466,18, erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV n. 07863144, per il periodo compreso tra il 01.12.2020 al 30.06.2022.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- dichiara che non è tenuta a restituire la somma di € 7.466,18, Parte_1
erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV. n. , per il periodo compreso P.IVA_2
tra il 01.12.2020 al 30.06.2022;
- condanna, inoltre, l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1.900,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 16.07.2025
IL GIUDICE
HI GA
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