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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1061 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe De Lorenzis, presso il cui studio - in C.F._2
Racale alla via Fiumi Marina 85 – sono elettivamente domiciliati, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. – già ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2
) già , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_3
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio - in Verona, v.lo S. Bernardino 5° - è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
( ) Controparte_4 P.IVA_3
1 APPELLATA
All'udienza del 17.5.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, i coniugi e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo nr. 1594/2018 emesso dal Tribunale di Lecce con il quale si ingiungeva agli stessi, in solido tra loro, su istanza di il pagamento della somma di €. Controparte_4
21.832,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Assumevano di aver sottoscritto con il contratto n.13044110 in data 3.4.2012 per ottenere un prestito personale Controparte_4
con la garanzia della sig.ra uale coobbligata in solido;
eccepivano, in rito, la nullità della procura Pt_2
alle liti e, nel merito, che i tassi effettivamente applicati risultavano diversi da quelli convenuti e in particolare, che il TAEG contrattualmente previsto non corrispondeva a quello effettivamente praticato, posto che nella relativa quantificazione non erano stati inclusi i costi assicurativi richiesti dall'intermediario finanziario per la tutela della riscossione del credito per il caso di morte, invalidità e inabilità del consumatore richiedente il mutuo. Pertanto, concludevano “in via preliminare in rito per la declaratoria di nullità della procura e del conseguente jus postulandi del procuratore;
nel merito, per l'accertamento di non dover le somme richieste per la conseguenziale declaratoria della nullità della clausola relativa al TAEG, chiedendo disporsi l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, co. 7 TUB e, in subordine, dichiararsi la nullità della clausola per la sua indeterminatezza, in ogni caso con la revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva disposta CTU.
Nel corso del giudizio interveniva (già , quale cessionaria del Controparte_1 CP_1
credito di che reiterava e faceva proprie le domande, eccezioni e Controparte_4
conclusioni della cedente.
Con la sentenza n. 1317/2021 del 30/04/2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione.
2 Il primo giudice riteneva che la polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento fosse facoltativa e quindi non andasse inclusa nel calcolo del TAEG: “peraltro le risultanze della CTU contabile hanno confermato l'esatta coincidenza tra i tassi di interessi pattuiti e quelli effettivamente applicati al rapporto contrattuale oggetto del contendere. Per quanto riguarda l'opzione indicata dal CTU con riferimento alla eventuale inclusione del premio assicurativo nel calcolo del taeg, si ritiene che l'assicurazione che gli opponenti hanno scelto di stipulare non era obbligatoria per ottenere il credito, bensì facoltativa.”
Avverso detta sentenza, i sigg.ri e proponevano appello, resisteva la Pt_1 Pt_2 [...]
. CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 17.5.2023 con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante lamenta “OMESSO ESAME E/O ERRONEA
VALUTAZIONE DEL DATO PROBATORIO RISULTANTE AGLI ATTI. OMESSA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO ANCHE ALLA LUCE DEL CONSOLIDATO ED OPPOSTO
ORIENTAMENTO IN MATERIA”. Sostiene che “ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere che gli appellanti abbiano “scelto di stipulare” la polizza assicurativa, posto che agli stessi fu proposto un pacchetto unitario e inscindibile” e ancora che “le polizze collettive in parola, costituendo una forma di tutela dell'intermediario per il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del mutuatario, rientrano nella specifica previsione dell'art. 2, co. 3 del D.M. Tesoro 08/07/1992, nonché sussumibili nell'ambito di quelle descritte dalle “istruzioni” dell'agosto 2009 della Banca d'Italia, poi inserite nell'art. 121 TUB a seguito della novella, sicchè sono da considerarsi rientranti nel calcolo del TAEG le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti dell'intermediario, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Ciò significa che l'intermediario ha semplicemente sottoposto al cliente un contratto di CP_4
finanziamento da sottoscrivere unitamente alle polizze assicurative (di società appartenente allo stesso gruppo dell'intermediario) strettamente collegate a tutela del credito (polizze collettive per la tutela di eventi in caso di morte, invalidità, inabilità e perdita di lavoro del mutuatario), presentando il tutto come un pacchetto unitario ed inscindibile, senza alcuna possibilità per gli odierni opponenti di poter in alcun modo scegliere se sottoscrivere o meno queste ultime.”
3 Concludendo che “Dalla difformità rilevata, il T.U.B. fa discendere l'effetto della nullità parziale del contratto e della sostituzione del tasso stabilito in contratto con quello previsto dai BOT ex art. 117 TUB. Il risultato dimostra che gli opponenti hanno versato in più, a titolo di interessi non dovuti e di ulteriori somme per costi assicurativi che dovranno rimborsarsi, così come risulta dalla CTU versata in atti, la complessiva somma di €. 10.733,22, che andranno a deconto della posizione nei confronti di della cessionaria Controparte_4 Controparte_1
[...
, intervenuta nel processo.”
Il motivo è infondato.
La corte condivide la decisione del primo giudice, che considera facoltativa la stipula del contratto di assicurazione.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice “La prova che non abbia mai imposto la stipula CP_4
CP_ di alcuna assicurazione obbligatoria è rilevabile ictu oculi dal contratto prodotto da sub doc. 2 monitorio: “Prezzo assicurazione facoltativa” (pag. 6 contratto). A pag. 3 del contratto, inoltre, risulta chiaramente che per ottenere il credito non era obbligatorio sottoscrivere alcuna assicurazione (Assicurazione che garantisca il credito: NO). Ne discende che, come accertato dal CTU, non vi è alcuna difformità tra il taeg contrattuale e quello effettivo, con il conseguente diritto della società creditrice al pieno soddisfacimento della propria pretesa creditoria”.
Inoltre, l'art. 10 del “FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26-05-2010
n. 35 - Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0101/28 e 0101/29 (data dell'ultimo aggiornamento: 02/04/2012)” prevede la facoltà di recesso dal solo contratto di assicurazione, da parte del contraente assicurato entro
30 giorni dalla data di erogazione del finanziamento (art. 10. Diritto di recesso: L'Aderente può recedere dal
Contratto di Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di erogazione del Prestito Personale o del Credito Finalizzato
(Data di Decorrenza), inviando apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: e , Controparte_5 Controparte_6
Casella Postale n. 1646, c.a.p. 20123, Milano (MI). Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, le quali sono offerte solo congiuntamente e costituiscono l'intero Pacchetto Assicurativo pertanto, il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture vita e danni. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente per il tramite della
Contraente, del premio versato al netto delle imposte e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L'art. 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l'esercizio di tale diritto.”
4 E' evidente che la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione, senza alcuna conseguenza negativa se non il costo del premio per il periodo dalla stipula al recesso, è del tutto incompatibile con l'opzione, rappresentata dagli appellanti secondo cui la stipula della polizza assicurativa sarebbe un obbligo imposto dal finanziatore per ottenere il prestito.
Orbene, le disposizioni della Banca d'Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, espressamente prevedono che nel calcolo del TAEG debbano essere inclusi “i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Pertanto, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, ma è espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria circostanza, quest'ultima, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del contratto sono inidonei a superare il carattere facoltativo della polizza. Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza, prova di per sé non raggiunta in considerazione della natura facoltativa emergente dal contratto.
Da ciò consegue, ai fini del calcolo del TAEG, che il costo per la assicurazione non può essere incluso nel calcolo del Taeg e, come accertato dal ctu, nella fattispecie non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto non vi è alcuna difformità tra il taeg contrattuale e quello effettivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
CP Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della appellata .
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1317/2021 del 30/04/2021, pubbl. in pari data, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso oltre accessori di legge e Controparte_4
di tariffa in misura del 15%.
5 Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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