Articolo 11 della Legge 15 aprile 2024, n. 55
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 maggio 2024
Art. 11. Disposizioni transitorie in materia di
iscrizione all'albo 1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, e' consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:
a) per l'albo dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonche' ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attivita' di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ;
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , nonche' ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ;
4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 .», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.
- Per il testo dell' art. 1, commi 595 , 597 e 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., si veda la nota all'articolo 4, comma 1.
Entrata in vigore il 8 maggio 2024
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