Art. 1.
Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall' art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , e dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337 , gia' prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703 , hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1 settembre 1948-30 giugno 1950.
Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali non sara' diversamente disposto, ha altresi' applicazione, la riduzione al 2 per cento della aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822 .
Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'art. 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762 , ripristinato dall' art. 10 della legge 7 gennaio 1941, n. 1 .
Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall' art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , e dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337 , gia' prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703 , hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1 settembre 1948-30 giugno 1950.
Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali non sara' diversamente disposto, ha altresi' applicazione, la riduzione al 2 per cento della aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822 .
Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'art. 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762 , ripristinato dall' art. 10 della legge 7 gennaio 1941, n. 1 .