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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza del 4/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta e delle note conclusionali depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1362/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Giovanni e Parte_1 C.F._1
Riccardo Moretti, elettivamente domiciliato in presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Annalisa Matteucci e Denise D'Angelantonio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
D'Angelantonio Denise
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1 CP_1
formulando le seguenti domande: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] [...]
( ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 Controparte_2 sede in alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: ), per la omessa e/o ritardata presentazione CP_1 P.IVA_1 della domanda diretta ad ottenere il dovuto anticipo pensionistico per APE sociale dinanzi i competenti Uffici di CP_3
2) Accertare e dichiarare che in conseguenza di tale omessa e/o ritardata presentazione della domanda de qua, il CP_1 danno patito dall'avente diritto, Signor per n° 7 ratei di anticipo pensionistico per APE sociale di € Parte_1 1.500,00# cadauno al lordo, ammonta a complessivi € 10.500,00# (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione del detto emolumento, al soddisfo;
E, per l'effetto, 3) Condannare la ( ) Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: CP_1
), al pagamento in favore del Signor al pagamento della complessiva somma di € P.IVA_1 Parte_1
10.500,00# lordi (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla maturazione del credito, al soddisfo;
4) Condannare, sempre e comunque, la Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] Controparte_2 alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: ), al pagamento delle spese e competenze di CP_1 P.IVA_1 giudizio”. costituitasi tardivamente in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la domanda attorea avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Patronato nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, assumendola infondata in CP_1 fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, formulata da parte attrice nella III^ memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice, sul presupposto che l'evocazione in giudizio dell' arebbe da addebitarsi ad Controparte_1 un “legittimo errore”. In verità, è la stessa parte attrice, nella richiamata memoria, ad ammettere l'infondatezza dell'eccezione, deducendo “Orbene, se è pur vero che, in linea di principio, l'eccezione di parte convenuta possa ritenersi fondata, purtuttavia, è altrettanto vero che l'analogia del nome e l'identità di sede, entrami i patronati hanno la loro sede in Teramo (TE) alla Via dei Cappuccini n° 3, tali elementi hanno di fatto generato un legittimo equivoco, peraltro, in assoluta in buona fede, nella identificazione del soggetto legittimato passivamente al giudizio”. Ad ogni buon fine, l'aver individuato un soggetto passivo diverso da quello effettivo, per un equivoco o in buona fede, non costituisce motivo per la remissione in termini, né tantomeno causa di estinzione del giudizio.
Peraltro, come già argomentato da questo giudice nell'ordinanza dep. in data 8/01/2025, la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, devesi qualificare quale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Come è noto, tale norma stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite.
Ebbene, la dichiarazione rilasciata dai procuratori di parte convenuta nel verbale dell'udienza del
13/11/2024, i quali si sono espressi nei seguenti termini: “Si riportano alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'eccezione ivi formulata e chiedono che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta. Impugnano e contestano le difese avversarie. Chiedono dichiararsi l'inammissibilità delle memorie integrative depositate da controparte, ove depositate oltre i termini di legge. In ogni caso, chiedono che le spese seguano il principio della soccombenza”, deve valutarsi quale mancata accettazione della rinuncia agli atti.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta. CP_ Invero, risulta per tabulas che il sig. pur avendo conferito formale mandato al Patronato Parte_1 sede di per la trasmissione all' della domanda di anticipo pensionistico per APE sociale, ha CP_1 CP_3 spiegato la richiesta risarcitoria nei confronti di la quale è persona Controparte_1
CP_ giuridica autonoma e differente rispetto al Patronato Infatti, l' è Controparte_1 società a responsabilità limitata costituitasi in data 3/12/1999, recante C.F. e P.IVA il cui P.IVA_1
CP_ l.r.p.t. è il sig. (cfr. all. 1 parte convenuta), mentre il Patronato è un ente Controparte_4 iscritto nel registro delle persone giuridiche a far data dal 1/02/2010, recante C.F. il cui P.IVA_2
l.r.p.t. è il sig. (cfr. all. 2 parte convenuta), ciascuno con proprio statuto (all.ti 3 e 4 parte CP_5 convenuta). Ciò comprova la diversità dei due soggetti, anche sotto il profilo della natura giuridica.
Oltre a ciò, come ha correttamente argomentato parte convenuta, le prestazioni richieste dall'odierno attore non rientrano tra quelle fornite dalla l'oggetto sociale della stessa, infatti, Controparte_6 comprende, tra le varie attività, la prestazione di servizi inerenti l'assistenza fiscale, l'elaborazione dati contabili, matematici e statistici, prestazioni di servizi inerenti l'assistenza nella redazioni di moduli e pratiche in genere ed altri servizi specificati nell'oggetto sociale di cui alla visura camerale sub all.
3. Non rientrano, invece, nell'oggetto sociale della convenuta, le prestazioni di servizi inerenti l'assistenza previdenziale, che sono esattamente quelli richiesti dall' nel caso di specie e che, invece, sono Parte_1 propri dell'attività del Patronato (cfr visura camerale all. 4 parte convenuta), cui l'attore ha conferito formale mandato. Tanto ciò è vero che la pratica risulta presa in carico e gestita dal sig. Controparte_7
CP_ direttore della sede di , il quale presta la propria attività lavorativa in favore del Patronato e CP_1 non dell' cfr. all. 5parte convenuta). Controparte_1
Ne consegue il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_1
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, con applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
[...] - condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta, che liquida in Parte_1 euro 1.700,00 oltre spese forfettarie (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 4/03/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza del 4/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta e delle note conclusionali depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1362/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Giovanni e Parte_1 C.F._1
Riccardo Moretti, elettivamente domiciliato in presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Annalisa Matteucci e Denise D'Angelantonio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
D'Angelantonio Denise
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1 CP_1
formulando le seguenti domande: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] [...]
( ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 Controparte_2 sede in alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: ), per la omessa e/o ritardata presentazione CP_1 P.IVA_1 della domanda diretta ad ottenere il dovuto anticipo pensionistico per APE sociale dinanzi i competenti Uffici di CP_3
2) Accertare e dichiarare che in conseguenza di tale omessa e/o ritardata presentazione della domanda de qua, il CP_1 danno patito dall'avente diritto, Signor per n° 7 ratei di anticipo pensionistico per APE sociale di € Parte_1 1.500,00# cadauno al lordo, ammonta a complessivi € 10.500,00# (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione del detto emolumento, al soddisfo;
E, per l'effetto, 3) Condannare la ( ) Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: CP_1
), al pagamento in favore del Signor al pagamento della complessiva somma di € P.IVA_1 Parte_1
10.500,00# lordi (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla maturazione del credito, al soddisfo;
4) Condannare, sempre e comunque, la Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] Controparte_2 alla Via Dei Cappuccini n° 3, (C.F./ P. IVA: ), al pagamento delle spese e competenze di CP_1 P.IVA_1 giudizio”. costituitasi tardivamente in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la domanda attorea avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Patronato nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, assumendola infondata in CP_1 fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, formulata da parte attrice nella III^ memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice, sul presupposto che l'evocazione in giudizio dell' arebbe da addebitarsi ad Controparte_1 un “legittimo errore”. In verità, è la stessa parte attrice, nella richiamata memoria, ad ammettere l'infondatezza dell'eccezione, deducendo “Orbene, se è pur vero che, in linea di principio, l'eccezione di parte convenuta possa ritenersi fondata, purtuttavia, è altrettanto vero che l'analogia del nome e l'identità di sede, entrami i patronati hanno la loro sede in Teramo (TE) alla Via dei Cappuccini n° 3, tali elementi hanno di fatto generato un legittimo equivoco, peraltro, in assoluta in buona fede, nella identificazione del soggetto legittimato passivamente al giudizio”. Ad ogni buon fine, l'aver individuato un soggetto passivo diverso da quello effettivo, per un equivoco o in buona fede, non costituisce motivo per la remissione in termini, né tantomeno causa di estinzione del giudizio.
Peraltro, come già argomentato da questo giudice nell'ordinanza dep. in data 8/01/2025, la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, devesi qualificare quale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Come è noto, tale norma stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite.
Ebbene, la dichiarazione rilasciata dai procuratori di parte convenuta nel verbale dell'udienza del
13/11/2024, i quali si sono espressi nei seguenti termini: “Si riportano alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'eccezione ivi formulata e chiedono che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta. Impugnano e contestano le difese avversarie. Chiedono dichiararsi l'inammissibilità delle memorie integrative depositate da controparte, ove depositate oltre i termini di legge. In ogni caso, chiedono che le spese seguano il principio della soccombenza”, deve valutarsi quale mancata accettazione della rinuncia agli atti.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta. CP_ Invero, risulta per tabulas che il sig. pur avendo conferito formale mandato al Patronato Parte_1 sede di per la trasmissione all' della domanda di anticipo pensionistico per APE sociale, ha CP_1 CP_3 spiegato la richiesta risarcitoria nei confronti di la quale è persona Controparte_1
CP_ giuridica autonoma e differente rispetto al Patronato Infatti, l' è Controparte_1 società a responsabilità limitata costituitasi in data 3/12/1999, recante C.F. e P.IVA il cui P.IVA_1
CP_ l.r.p.t. è il sig. (cfr. all. 1 parte convenuta), mentre il Patronato è un ente Controparte_4 iscritto nel registro delle persone giuridiche a far data dal 1/02/2010, recante C.F. il cui P.IVA_2
l.r.p.t. è il sig. (cfr. all. 2 parte convenuta), ciascuno con proprio statuto (all.ti 3 e 4 parte CP_5 convenuta). Ciò comprova la diversità dei due soggetti, anche sotto il profilo della natura giuridica.
Oltre a ciò, come ha correttamente argomentato parte convenuta, le prestazioni richieste dall'odierno attore non rientrano tra quelle fornite dalla l'oggetto sociale della stessa, infatti, Controparte_6 comprende, tra le varie attività, la prestazione di servizi inerenti l'assistenza fiscale, l'elaborazione dati contabili, matematici e statistici, prestazioni di servizi inerenti l'assistenza nella redazioni di moduli e pratiche in genere ed altri servizi specificati nell'oggetto sociale di cui alla visura camerale sub all.
3. Non rientrano, invece, nell'oggetto sociale della convenuta, le prestazioni di servizi inerenti l'assistenza previdenziale, che sono esattamente quelli richiesti dall' nel caso di specie e che, invece, sono Parte_1 propri dell'attività del Patronato (cfr visura camerale all. 4 parte convenuta), cui l'attore ha conferito formale mandato. Tanto ciò è vero che la pratica risulta presa in carico e gestita dal sig. Controparte_7
CP_ direttore della sede di , il quale presta la propria attività lavorativa in favore del Patronato e CP_1 non dell' cfr. all. 5parte convenuta). Controparte_1
Ne consegue il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_1
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, con applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
[...] - condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta, che liquida in Parte_1 euro 1.700,00 oltre spese forfettarie (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 4/03/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)