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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2024, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2465/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso l'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Piccione che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, domiciliato a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – personale docente a tempo determinato – Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 maggio 2023 ha adito questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di lavorare alle dipendenze del quale docente in virtù di Controparte_1
plurimi incarichi annuali e/o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e venendo sottoposta ai medesimi obblighi formativi, ha lamentato di non aver potuto usufruire durante il periodo di precariato dell'erogazione di 500 euro annui destinati alla sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del docente), poiché riservata ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 al solo personale di ruolo, anche se a tempo parziale o in periodo di formazione e prova (art. 2 d.P.C.M. del
23 settembre 2015), o ancora in posizione di comando, distacco, fuori ruolo (d.P.C.M. del 28 novembre
2016). Ha lamentato l'irragionevolezza di tale esclusione, posto che gli artt. 63 e 64 c.c.n.l. del 2007 non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato quanto agli obblighi di formazione, nonché l'illegittimità della stessa, poiché contrastante con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. (come rilevato dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022) e con la normativa eurounitaria (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausole 4 e 6 della Direttiva 1999/70, come ravvisato da ultimo dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021). Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, di condannare il al pagamento in proprio favore della CP_1
somma di 2.000 euro (come rettificata con le note autorizzate del 14 maggio 2024), a titolo di contribuito alla formazione professionale.
Nella resistenza dei convenuti, sostituita l'udienza del 25 giugno 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare va chiarito che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici Controparte_1
scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
3.- Nel merito, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 (resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.) e il successivo orientamento espresso da questo ufficio con la sentenza n. 2047/2023 in fattispecie speculare, va anzitutto premesso che l'istituto della “carta docente” si colloca nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici delineato dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994.
La norma stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone poi che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, la quale si realizza anche “attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”.
Il successivo art. 64 del c.c.n.l. prevede, inoltre, che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. In tale contesto, l'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, ha stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale”.
La norma, al comma 121, ha introdotto l'istituto della carta docente “per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, al dichiarato fine di sostenerne la formazione continua e valorizzarne le competenze professionali (…) La carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha specificato che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di tale disposizione, l'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente d.P.C.M. 23 settembre 2015, ha statuito che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il successivo art. 3 ha poi disposto che “La Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, comma 1, d.l. n. 69/2023, conv. dalla l. n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Già il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1842/2022) aveva evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale
è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio ha però ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015, evidenziando che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo cioè in maniera esplicita la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria, riservandola in via esclusiva alla legge statale, gli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. del 29 novembre 2017 continuano ad essere prevalenti.
Pertanto, considerato che in forza della normativa contrattuale sopra richiamata tutto il personale docente, di ruolo e non, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale, nonché ad avere accesso a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, tra cui rientra anche la Carta del docente, devono necessariamente ritenersi destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
Invece la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa
C-450/21) ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo della norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato.
In particolare, essa ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha precisato, tuttavia, che il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4 costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
il principio è stato cioè attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che si trovino in situazioni comparabili, da valutare sulla base di un insieme di fattori quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Da ultimo la Cassazione, con la richiamata pronuncia (n. 29961/2023), seguendo il ragionamento già tracciato dalla CGUE, ha statuito che il giudizio di sovrapponibilità dei contratti a termine dei docenti precari rispetto ai servizi di ruolo, ai fini del riconoscimento anche in favore dei primi del beneficio della carta del docente, deve essere condotto tenendo conto della particolare connessione temporale operata dal legislatore tra il sostegno alla formazione e la didattica.
Nell'esercizio della discrezionalità normativa, infatti, il legislatore ha tarato l'importo di 500 euro su base annua e per anno scolastico (cfr. art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) coordinandosi pienamente con i tempi della programmazione didattico-educativa, che il singolo docente è tenuto a individuare annualmente sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti. Sul piano sistematico il riferimento annuale è stato poi confermato dall'art. 15 d.l. n. 69/2023 con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno
2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
E' allora evidente che il riferimento legislativo del beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso i docenti precari allorquando il loro lavoro abbia, secondo l'ordinamento scolastico, analoga taratura temporale rispetto al servizio di ruolo svolto su base annuale.
In tal senso, la Corte ha escluso, tra gli altri, che il giudizio comparativo possa essere condotto sulla base del criterio dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Trattasi, infatti, “di norme riguardanti fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo
d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica”.
Il riferimento è allora all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124/1999 secondo cui “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato
a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma
1) e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è qui chiaramente enunciata;
si tratta, cioè, in entrambi i casi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a tali tipologie di incarichi, dunque, risulta ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti in ruolo, ravvisandosi allora la necessità di rimuovere la discriminazione riconoscendo il diritto alla carta docente anche in favore degli assunti con contatti a tempo determinato.
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Tali principi risultano pienamente applicabili al caso di specie.
E' anzitutto documentalmente provato, e comunque pacifico, che ha prestato Parte_1
servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1
determinato quale docente di scuola secondaria di I e II grado: nell'a.s. 2019/2020 (dal 15 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'“I.T. L.DA Vinci Economico Tecnologico” di Milazzo per 10 ore nella classe di concorso A065), nell'a.s. 2020/2021 (dal 21 ottobre 2020 all'8 giugno 2021 presso la medesima scuola per 2 ore e dal 6 novembre 2020 al 9 giugno 2021 presso il “Leonardo Da Vinci” di Villafranca Tirrena per 8 ore nella classe A022), nell'a.s. 2021/2022 (dal 6 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso l'“I.T.
L.DA Vinci Economico Tecnologico” per 12 ore e dal 4 febbraio 2022 al 30 giugno 2022 presso l'Istituto
“G. Catalfamo” di Messina per 6 ore su posto di sostegno) e nell'a.s. 2022/2023 (dall'8 settembre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'I.C. “Evemero da Messina” di Messina per 18 ore su posto di sostegno).
3.1.- Il ha eccepito che per i primi tre anni la ricorrente ha prestato servizio in forza di CP_1
supplenze brevi e precarie e in ogni caso per un numero di ore nettamente inferiore rispetto a quello previsto per gli insegnanti di scuola di primo grado.
In realtà non si ritiene rilevante in senso ostativo al riconoscimento del diritto reclamato la circostanza che la singola supplenza abbia previsto un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, in quanto la Carta è riconosciuta indipendentemente dall'orario svolto e quindi anche ai docenti a tempo parziale
(ex art. 2 d.P.C.M. 23 settembre 2015 e art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 cit;
cfr. Cons. Stato n.
1842/2022), avendo la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale.
Dunque, risulta inconferente al riguardo il numero di ore svolte.
3.2.- Inoltre, la ha ricoperto incarichi di supplenza finalizzati alla copertura di posti Pt_1 dell'organico di fatto e, dunque, rientranti nel concetto di “didattica annua” su cui il legislatore ha calibrato lo speciale beneficio di cui alla l. n. 107/2015, potendosi ritenere con valutazione ex ante, ovvero al momento della stipula del contratto, che l'impegno si sarebbe esteso per l'intero anno scolastico o quasi, sicchè le va senz'altro riconosciuto il diritto all'attribuzione della c.d. carta docente. 3.3.- Si evidenzia ancora che parte resistente, costituendosi tardivamente, è decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni di merito, quali decadenza e prescrizione, non rilevabili d'ufficio.
4.- Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che l'istante era in servizio al momento di proposizione del ricorso e ha ricevuto un'ulteriore supplenza annuale dal 1 settembre 2023 al 31 agosto
2024 (cfr. estratto SIDI allegato alla comparsa), sicchè deve dirsi allo stato ancora inserita all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Trattandosi allora di adempimento in forma specifica, il convenuto va condannato a CP_1
costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un valore corrispondente a quello perduto per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023, pari a 2.000 euro (500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche considerate), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
5.- La controvertibilità della questione fino agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ma applicando i minimi per la serialità, in 681 euro, di cui 24,5 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il a costituire detta carta in favore della Controparte_1
ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
3) condanna altresì detto al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidata in 681 CP_1
euro, oltre spese generali iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 26.6.2024.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Nazzarena Bonaccorso, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro