Articolo 8 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Articolo 7Articolo 9
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8 novembre 2001
Art. 8. 1. L' articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Entrata in vigore il 8 novembre 2001
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