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24 agosto 1975
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19 aprile 1978
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10 novembre 2018
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Art. 80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ((nonche' di mediatori culturali e interpreti,)) corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ((nonche' di mediatori culturali e interpreti,)) corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
Commentari • 7
- 1. Attuazione dello Statuto speciale Sardegna su sanità penitenziariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2011 · 3.4907207
Giurisprudenza • 106
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 06/06/2025, n. 1054Provvedimento: […] Premesso che la psicologa ricorrente impugna il decreto n. 1 del 21 febbraio 2025 con cui il Provveditore regionale della Campania dell'amministrazione penitenziaria ne ha disposto la cancellazione dall'elenco degli esperti psicologi di cui all'articolo 80 della legge 354 del 1975, […] infatti, che l'articolo 80 della legge n. 354 del 1975 consente all'amministrazione penitenziaria di avvalersi, per attività di osservazione e trattamento, […] Ritenuto che la materia del contendere consiste nel rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di conferire alla ricorrente ulteriori incarichi professionali per attività di consulenza psicologica ai sensi dell'articolo 80 della legge numero 354 del 1975;Leggi di più...
- difetto di giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese processuali·
- riassunzione giudizio·
- prestazioni d'opera intellettuale·
- diritti soggettivi·
- art. 80 legge 354/1975·
- rapporto di lavoro autonomo·
- giurisdizione giudice ordinario