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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001804617000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n.
10020250001804617000, notificata in data 7.4.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati, gli veniva intimato il pagamento di euro 396,27 a titolo di tassa automobilistica.
A tal fine, eccepiva la omessa notifica di eventuali atti prodromici e il decorso dei termini prescrizionali e decadenziali.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata evocazione in giudizio della Regione Campania, nella qualità di ente creditore, in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lvo
546/1992. In linea gradata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memoria di replica, il ricorrente si riportava a quanto sostenuto nell'atto introduttivo della causa.
La Corte, con ordinanza resa in data 9.10.2025, onerava la parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lvo 546/1992 e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Prodotta dal ricorrente la documentazione afferente la notifica alla Regione Campania, nel rispetto del termine perentorio sancito nell'ordinanza interlocutoria del 9.10.2025, dell'atto introduttivo del giudizio, la trattazione della causa veniva fissata per la odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente degli atti prodromici, deve ritenersi che la cartella di pagamento n.
10020250001804617000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Coglie nel segno, inoltre, anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo emerso dagli atti, come detto, che la cartella impugnata veniva notificata al Ricorrente_1 a distanza di oltre tre anni dalla maturazione del credito.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001804617000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n.
10020250001804617000, notificata in data 7.4.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati, gli veniva intimato il pagamento di euro 396,27 a titolo di tassa automobilistica.
A tal fine, eccepiva la omessa notifica di eventuali atti prodromici e il decorso dei termini prescrizionali e decadenziali.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata evocazione in giudizio della Regione Campania, nella qualità di ente creditore, in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lvo
546/1992. In linea gradata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memoria di replica, il ricorrente si riportava a quanto sostenuto nell'atto introduttivo della causa.
La Corte, con ordinanza resa in data 9.10.2025, onerava la parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lvo 546/1992 e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Prodotta dal ricorrente la documentazione afferente la notifica alla Regione Campania, nel rispetto del termine perentorio sancito nell'ordinanza interlocutoria del 9.10.2025, dell'atto introduttivo del giudizio, la trattazione della causa veniva fissata per la odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente degli atti prodromici, deve ritenersi che la cartella di pagamento n.
10020250001804617000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Coglie nel segno, inoltre, anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo emerso dagli atti, come detto, che la cartella impugnata veniva notificata al Ricorrente_1 a distanza di oltre tre anni dalla maturazione del credito.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.