Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
027:84/03 POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATED SEZIONE SECONDA CIVILE D JP SA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 8646/00Presidente - ---- 1 Cron. 6316 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 731 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. ...j .... Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere d.16/10/02 F ---- - Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente Ї S ENT ENZA sul ricorso proposto da: | CI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA + - PIAZZA ARMENIA, 10 presso 10 studio dell'avvocato Т VINCENZO LA CORTE, difeso dall'avvocato CLAUDIO PAOLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
ļ contro | DI VIZIO MERCEDES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato - ABBAMONTE, difeso ANDREA dall'avvocato BRUNO .... CAMILLERI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente -| 1333 avvers0 la sentenza Π. 28/00 del Tribunale di | -1- i BENEVENTO, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1 'Avvocato PAOLETTI CLAUDIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; - udito 1'Avvocato BRUNO CAMILLERI, ditensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso l'accoglimento del IV° motivo dal ricorso, assorbimento del Vo motivo, rigetto nel resto. L -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il geometra TI CU chiedeva ed otteneva da! ET di Benevento nei confronti di RC Di IZ decreto ingiuntivo di pagamento di lire 3.939.433 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali. La Di IZ proponeva opposizione contestando sia l'esecuzione delle prestazioni che l'importo liquidato dal Consiglio dell'Ordine. Con sentenza n.37/97 il ET rigettava l'opposizione ritenendo provato l'incarico e giustificata la parcella posta a base del decreto ingiuntivo. La decisione veniva riformata in parte dal Tribunale di Benevento che, parzialmente accogliendo l'appello proposto dalla Di IZ, revocava il decreto ingiuntivo condannando l'appellante a pagare allo CU soltanto lire 1.300.000, somma ritenuta equa quale corrispettivo delle prestazioni effettivamente provate dal professionista. Contro la sentenza lo CU ha proposto ricorso per cassazione per cinque motivi. Ha resistito la Di IZ con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.345 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla IZ, senza considerare che costei, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non aveva specificamente contestato davanti al ET il quantum debeatur, con la conseguenza che la richiesta di riduzione di tale importo da lei formulata con l'appello doveva considerarsi domanda mova, come tale inammissibile. La censura va disattesa. Dagli atti di causa, il cui esame è consentito al Collegio essendo stata denunciata la violazione di una norma processuale, risulta che la questione dell'importo dovuto dalla IZ al geometra CU non solo era stata dedotta specificamente con l'atto di opposizione (avendo, con tale atto, la Di IZ non soltanto negato il conferimento dell'incarico, ma anche, in via gradata, contestato l'importo della parcella), ma aveva formato oggetto della pronunzia del primo giudice (avendo il ET accolto integralmente la domanda dello CU in considerazione della genericità della contestazione mossa dall'opponente all'importo della parcella). Ben poteva quindi la Di IZ, che nel giudizio di opposizione rivestiva la qualità di convenuta, e non di attore, e che in tale qualità come si è già detto - lamentato nel giudizio di primo grado, aveva in via di eccezione difensiva, l'eccessività della somma richiestale dal professionista, riproporre con l'appello la medesima eccezione sulla quale era rimasta soccombente. Correttamente, quindi, il giudice d'appello, dopo avere diffusamente richiamato la sentenza del ET nonché il contenuto dell'atto di opposizione della Di IZ, ha preso in esame la questione del quantum debeatur osservando che nei confronti della medesima non si erano verificate le preclusioni ex art.345 c.p.c. e che, rivestendo to CU la qualità di attore nel giudizio di opposizione, era suo onere dare la prova del diritto azionato. La censura va quindi respinta. -Il Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente aveva eseguito solo un progetto di massima e non un progetto esecutivo, disattendendo il valore indiziario delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e attribuendo rilievo a circostanze non dedotte né eccepite dalla controparte, La censura è connessa con quella dedotta con il motivo successivo, e cioè il terzo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto in quanto la sentenza, affermando che il progetto eseguito dal ricorrente era solo un progetto di massima e non esecutivo, aveva pronunziato su eccezioni non sollevate dall'appellante incorrendo nel vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Entrambe le censure vanno disattese. Il giudice d'appello ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale dalla Di IZ al ricorrente, ma effettivamente documentate soltanto alcune delle prestazioni descritte nella parcella e limitatamente a tali prestazioni ha provveduto a liquidare il compenso al professionista. In particolare, ha osservato che dalla certificazione del Sindaco prodotta dal gcometra risultava che a firma dello CU erano stati depositati presso il Comune una relazione di perizia allegata alla richiesta di contributo, uno stralcio planimetrico, una planimetria dello stato di fatto e il calcolo del contributo, mentre da analoga certificazione del Sindaco, prodotta dalla Di IZ, risultava che il progetto asseverato in data 25/6/1988 era a firma dell'ing. Paoletta. Tenuto conto che prima di tale data la Di IZ aveva revocato allo CU l'incarico, conferendolo al Paoletta, e che tra i due professionisti era stata finnata una scrittura di cessione della documentazione, il giudicante ha ritenuto, con una considerazione di ovvia ragionevolezza, che, risultando il progetto esecutivo firmato dall'ing Paoletta, lo CU avrebbe dovuto provare che lo stesso era stato da lui redatto e consegnato al Comune prima della revoca dell'incarico, ma in tal senso non era stata fornita dallo CU idonea 6 prova, atteso che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da lui prodotte non crano utilizzabili perché - e sul punto non vi è censura - riguardavano circostanze che erano state oggetto di prova testimoniale dichiarata inammissibile e quindi utilizzate dalla parte stesse per superare la decadenza in cui la parte era mcorsa. Non ricorrono i denunciati vizi della motivazione né alcuna violazione di legge, in quanto il giudicante è rimasto entro i limiti del devoluto in appello e ha esaminato, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento, soltanto gli elementi processualmente utilizzabili. Entrambi i motivi vanno pertanto respinti. -III Con il quarto motivo si lamenta l'inammissibilità della pronuncia secondo equità con riferimento alla liquidazione del compenso spettante al ricorrente, dovendo i compensi professionali essere liquidati secondo tariffa. Anche questa censura va disattesa. Il compenso del ricorrente è stato liquidato sulla base della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine (quindi secondo tariffa), ma avuto riguardo alle prestazioni che risultavano cffcttivamente provate in giudizio. Poiché l'importo indicato in parcella era riferito anche alla redazione del progetto esecutivo, che il Tribunale ha ritenuto non provato, l'importo è stato ridotto con criterio equitativo. Non è stata, quindi, applicata l'equità sostitutiva ai sensi dell'art.114 c.p.c., ma semplicemente l'equità integrativa a cui il giudice di merito può fare ricorso, anche senza che le pareti ne facciano richiesta, nell'ambito del potere che gli è riservato ex art. I 15 c.p.c. di valutazione delle prove fornite dalle parti. Anche questo motivo va, quindi, respinto. -IV Inammissibile è, infine, il quinto motivo col quale si contesta la statuizione relativa alle spese, non essendo giustificata, secondo il ricorrente, la compensazione disposta dal Tribunale. Ed invero, la statuizione riguardante il regolamento delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione del principio della soccombenza ovvero per assoluta mancanza di giustificazione, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, in cui la soccombenza era reciproca e costituiva ragione più che idonea a giustificare la disposta compensazione. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 16 ottobre 2002 } Il presidente L'estensore глут nover fell IL CANCELLIERE 01 Talarico belezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Roma 24 FEB. 2003. Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 19-9-2003 IL CANCELLIERE C1 serie 4 al n. 31342 versate € 149.77 Colozico apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABOBATORE CANCELLERIA Roberto Riseke