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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249012192073000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210031941904000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 22.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920249012192073000 contenente 29920210031941904000, notificata in data 21 gennaio 2025., relativa a crediti per tassa automobilistica dell'anno 2016.
La ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta (asseritamente notificata nel marzo 2023) nonché l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, maturata ben prima della notifica di qualsivoglia atto interruttivo.
Si costituiva la Regione Sicilia insistendo sulla legittimità dell'atto e producendo documentazione volta a dimostrare la regolarità del procedimento. Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta per tabulas che la pretesa tributaria si riferisce alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2017 per spirare definitivamente il
31 dicembre 2019.
Parte resistente non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione (notifiche di avvisi di accertamento o cartelle) intervenuti entro il triennio sopra indicato. La cartella di pagamento indicata nell'intimazione, datata 2023, è stata emessa quando il potere di riscossione era già ampiamente decaduto. L'intimazione di pagamento è l'atto finale di un procedimento amministrativo che presuppone la valida notifica della cartella di pagamento. In mancanza di prova certa della regolarità della notifica della cartella n. 29920210031941904000, l'intimazione odierna deve ritenersi nulla per vizio procedurale.
L'annullamento dell'atto presupposto e il riconoscimento della prescrizione assorbono ogni altra censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata;
DICHIARA
l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione;
CONDANNA la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani al pagamento delle spese di lite, in solido tra loro, liquidate in Euro
200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 16.012026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249012192073000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210031941904000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 22.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920249012192073000 contenente 29920210031941904000, notificata in data 21 gennaio 2025., relativa a crediti per tassa automobilistica dell'anno 2016.
La ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta (asseritamente notificata nel marzo 2023) nonché l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, maturata ben prima della notifica di qualsivoglia atto interruttivo.
Si costituiva la Regione Sicilia insistendo sulla legittimità dell'atto e producendo documentazione volta a dimostrare la regolarità del procedimento. Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta per tabulas che la pretesa tributaria si riferisce alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2017 per spirare definitivamente il
31 dicembre 2019.
Parte resistente non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione (notifiche di avvisi di accertamento o cartelle) intervenuti entro il triennio sopra indicato. La cartella di pagamento indicata nell'intimazione, datata 2023, è stata emessa quando il potere di riscossione era già ampiamente decaduto. L'intimazione di pagamento è l'atto finale di un procedimento amministrativo che presuppone la valida notifica della cartella di pagamento. In mancanza di prova certa della regolarità della notifica della cartella n. 29920210031941904000, l'intimazione odierna deve ritenersi nulla per vizio procedurale.
L'annullamento dell'atto presupposto e il riconoscimento della prescrizione assorbono ogni altra censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata;
DICHIARA
l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione;
CONDANNA la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani al pagamento delle spese di lite, in solido tra loro, liquidate in Euro
200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 16.012026
Il Giudice Monocratico