Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    L'intimazione di pagamento è nulla se non è preceduta dalla valida notifica della cartella di pagamento. Non è stata fornita prova certa della regolarità della notifica della cartella presupposta.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento. La Regione Sicilia non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione entro il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 45
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo