Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata. (Fattispecie in tema di omicidio, maturato nell'ambito di un tentativo di rapina a mano armata, perpetrato dagli imputati reagendo alla condotta violenta serbata dalla vittima, che aveva brandito un badile contro di loro in conseguenza dell'esplosione, da parte dei medesimi, di un colpo di fucile a scopo intimidatorio).
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Rassegna giurisprudenziale Sentenza di assoluzione (art. 530) Principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) e del ragionevole dubbio (sentenze di assoluzione) I principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell'art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l'art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi …
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Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2017, n. 56330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56330 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
56330-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/09/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente- Sent. n. sez. 847/2017 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.28679/2016 GAETANO DI UR IG BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA IO IG nato il [...] a [...] nato [...] CC LE nato il [...] a [...] nato il [...] avverso la sentenza del 15/01/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Uditi i difensori avv. SABBI EMANUELA, per la parte civile Najeb DI, che conclude chiedendo la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota spese e ammissione al gratuito patrocinio;
avv. MAISTO AFRO, per AJ, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avv. CINQUEPALMI LORENZO, per NO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avv. SUSSMAN DANIEL, in sostituzione dell'avv. Pariani per La IO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
dato atto dell'assenza dei restanti difensori. + RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Brescia ha riformato in parte la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 6 ottobre 2014 pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, confermando l'affermazione di responsabilità degli imputati UI La IO, IN AJ, MA NO e BI SA in relazione al delitto di concorso aggravato nell'omicidio di ED ME, colpito a morte da un colpo di pistola esploso da UI La IO, e di detenzione e porto di armi comuni da sparo, nonché di concorso aggravato nel tentativo di rapina posto in essere ai danni del suddetto, così riqualificata l'originaria contestazione di rapina consumata (artt. 61, comma primo n. 2, 112, comma primo, n. 1, 56, 628, commi primo e terzo, 575 cod. pen., 2, 4 e 7, I. n. 895 del 1967), rideterminando e riducendo la pena inflitta a UI La IO e BI SA in anni 17 mesi 4 di reclusione, a IN AJ in anni 14 di reclusione e ad MA NO in anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, nonché assolvendo gli imputati dal delitto di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti, fatti commessi il 12 gennaio 2013. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, effettuata sulla base delle concordanti dichiarazioni confessorie rese da UI La IO, IN AJ e MA NO, nonché dell'analisi del traffico telefonico e di alcune intercettazioni, gli imputati sono stati ritenuti responsabili degli indicati delitti commessi in occasione del tentativo di rapina posta in essere ai danni del locale Coconut≫ gestito dalla persona offesa per impossessarsi del denaro e dello stupefacente da quest'ultimo detenuti. Secondo l'indicata ricostruzione, all'azione delittuosa hanno preso parte, oltre agli indicati imputati, anche UI SS (poi deceduto) e SS Al AD (resosi latitante); in particolare i sei individui, a bordo di tre autovetture, si erano recati, su indicazione di BI SA e SS Al AD che avevano individuato l'obiettivo sulla base delle loro specifiche conoscenze, presso il locale notturno allo scopo di compiere una rapina portando al seguito una pistola e un fucile. UI SS, UI La IO e MA NO facevano irruzione nel locale avvisando i presenti che era in corso una rapina ed esplodendo a scopo intimidatorio un colpo di fucile diretto al soffitto del locale;
IN AJ li seguiva immediatamente dopo per fornire ulteriore supporto;
BI SA e SS Al AD attendevano fuori per assicurare protezione e fuga. A causa della violenta reazione posta in essere dalla vittima che si era munita di un badile e che aveva colpito al capo UI La IO, quest'ultimo 2 + esplodeva cinque colpi di arma da fuoco con la pistola munita di silenziatore che portava con sé, uno dei quali colpiva al petto la vittima determinandone la pressoché immediata morte. Gli assalitori si davano, quindi, alla fuga facendo perdere le loro tracce.
2. Ricorrono, con distinti atti, UI La IO, IN AJ, MA NO e BI SA, a mezzo dei rispettivi difensori avv. Angelo Pariani, avv. Afro Maisto, avv. Lorenzo Cinquepalmi e avv. Giovanni Marchese. Il difensore di IN AJ ha depositato una memoria in data 22 agosto 2017 con la quale sviluppa ulteriormente, con riferimenti giurisprudenziali, i principali motivi di ricorso.
2.1. BI SA, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i fatti allo stesso contestati, essendo stata ingiustificatamente attribuita rilevanza alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato NO, la cui credibilità non è stata verificata dai giudici di merito, dichiarazioni rimaste prive di riscontri esterni in grado di confermarne l'attendibilità, non potendosi in tal senso evidenziare il contenuto della conversazione intercettata intercorsa tra NO e Al AD il 5 aprile 2013 e le dichiarazioni rese da IN AJ, a fronte della incerta e contestata attribuzione al ricorrente SA della disponibilità dell'utenza che risulta essere stata presente al momento del fatto, nonché all'assenza di contatti con i correi nei momenti successivi all'omicidio.
2.2. UI La IO, con l'unico motivo di ricorso, lamenta che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione all'articolo 52 cod. pen., e per vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della difesa legittima tenuto conto della imprevedibile e spropositata reazione violenta della vittima che, ben potendo allontanarsi dal luogo dove era in atto il tentativo di rapina, aveva posto in essere un'aggressione violenta ai danni di una persona armata (La IO), tanto che quest'ultimo, ove non avesse reagito, sarebbe stato verosimilmente ucciso. In tale ottica, ad avviso della difesa, l'imprevedibile, sproporzionata e ingiustificata reazione della persona offesa costituirebbe il presupposto per l'esercizio della difesa legittima da parte di La IO, eventualmente sotto l'angolo visuale dell'eccesso colposo. 3 A 2.3. Anche MA NO e BI SA, rispettivamente con il primo e il secondo motivo di ricorso, lamentano identici vizi di legittimità in ordine alla scriminante della difesa legittima in capo al concorrente La IO, formulando analoghe considerazioni in ordine al comportamento della vittima e alla necessità della difesa posta in essere dal coimputato La IO.
2.3.1. MA NO e BI SA, rispettivamente con il secondo e il terzo motivo di ricorso, lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all'articolo 116 cod. pen., avuto riguardo alla imprevedibilità, anche per la reazione spropositata della vittima, dello sviluppo omicida della programmata azione predatoria.
2.4. IN AJ, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità concorsuale per tutti i reati contestati, evidenziando l'assenza di contributo causale del ricorrente che non faceva parte del «gruppo» e che non era quindi a conoscenza della disponibilità di armi e delle precedenti azioni illecite poste in essere dai coimputati, essendo il medesimo stato coinvolto unicamente per fare numero». Il medesimo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento del concorso anomalo, ai sensi dell'articolo 116 cod. pen., con conseguente riduzione della pena, evidenziando l'imprevedibilità dello sviluppo della programmata azione di rapina in quella di omicidio.
2.4.1. IN AJ, con il secondo motivo di ricorso, pone la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 114, comma secondo, cod. pen., in relazione all'articolo 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con riguardo al parametro costituzionale di cui agli artt. 3 e 27 cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza allorquando ricorra l'aggravante del numero delle persone.
2.4.2. IN AJ, con terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena inflitta, non essendosi diversificata la stessa in relazione al marginale contributo offerto dal ricorrente allo sviluppo dell'azione.
2.5. MA NO, con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge, in riferimento all'articolo 628 cod. pen., e il vizio di motivazione con 4 + riguardo alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina avente ad oggetto un bene illecito (la sostanza stupefacente) insuscettibile di legittima detenzione e come tale priva di tutela.
2.5.1. MA NO, con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge, in riferimento all'articolo 62, comma primo, n. 4, n. 5 e n. 6, cod. pen., e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle indicate circostanze attenuanti, sia in considerazione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere sottratta, sia in considerazione della mancata valorizzazione del concorso alla determinazione delle più gravi conseguenze derivanti dal comportamento della vittima, nonché con riguardo al mancato riconoscimento del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato.
2.5.2. MA NO, con il settimo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena inflitta, non essendosi diversificata la stessa in relazione al marginale contributo offerto dal ricorrente allo sviluppo dell'azione.
2.6. BI SA, con il quarto motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono nel complesso infondati.
2. Vanno, innanzitutto, esaminati i ricorsi di BI SA e di IN AJ che, con il primo motivo di ricorso, contestano la responsabilità per la partecipazione alle azioni illecite oggetto del giudizio. Entrambi i ricorsi sono, sul punto, infondati. In proposito è sufficiente ricordare che non è in discussione la verificazione, sotto il profilo materiale, del principale fatto delittuoso riguardante l'omicidio, né che sia stato La IO a esplodere cinque colpi d'arma da fuoco, di cui uno ha attinto mortalmente la vittima al torace, emergendo tale ricostruzione dalle concordanti dichiarazioni rese da NO e AJ, oltre che dalle ammissioni dello stesso La IO. A Non è, del pari, contestato il fatto che ad accompagnare La IO nel locale della vittima fossero i suddetti NO e AJ, tenuto conto delle ammissioni in proposito rese dai medesimi i quali hanno univocamente indicato la causale dell'azione nella volontà di impossessarsi della droga e del denaro derivante dallo spaccio di essa. I giudici di merito hanno correttamente e logicamente evidenziato che a carico di SA, indicato da tutti i dichiaranti come l'ideatore della rapina perché a conoscenza dell'attività di spaccio posta in essere dalla vittima, oltre alle convergenti dichiarazioni circa la diretta partecipazione in qualità di basista e palo rese da NO e AJ, risultano il riconoscimento fotografico operato da NO e la conversazione ambientale del 5 aprile 2013 dalla quale emerge, sotto forma di critica riguardante l'inutilità dell'impresa delittuosa in ragione del fatto che nel locale si trovava una modesta quantità di droga, che SA BI ha sbagliato» a individuare l'obiettivo. I giudici di merito hanno puntualmente verificato la attendibilità delle dichiarazioni di NO che hanno trovato riscontro nelle concordanti dichiarazioni degli altri dichiaranti e nella ricostruzione materiale del fatto per come operata sulla base degli elementi oggettivi, nonché negli altri elementi probatori acquisiti (tracciamento delle utenze telefoniche;
intercettazioni). Sono del tutto inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni dei correi, che si basano sulla riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento. Per quello che riguarda la partecipazione di AJ, oltre alle univoche ammissioni dello stesso e alle dichiarazioni convergenti rese da NO, i giudici di merito hanno correttamente e logicamente evidenziato come il ricorrente si sia volontariamente e consapevolmente unito al gruppo di fuoco il quale aveva organizzato una rapina a mano armata, impiegando armi vere, ai danni di un soggetto che risultava essere dedito ad attività illecite e noto nell'ambiente per essere particolarmente coriaceo, tanto che le generiche doglianze del ricorrente in merito al difetto di consapevolezza e volontà si palesano del tutto infondate a fronte della indicata conoscenza delle modalità dell'azione e delle caratteristiche della vittima. 6 + 3. Sono del tutto infondate e perciò inammissibili le doglianze, attinenti alla legittima difesa, prospettate ricorsi di UI La IO, MA NO e BI SA. In proposito è sufficiente evidenziare che la tesi difensiva non ha trovato alcun sostegno negli elementi acquisiti, tanto che la stessa viene affacciata in modo del tutto assertivo, risultando il ricorso sul punto meramente ripropositivo di argomentazioni già sviluppate e ampiamente esaminate dai giudici di merito che le hanno giudicate infondate con un'ampia e logica motivazione con la quale i ricorsi non si confrontano. La prospettazione difensiva è, infatti, de-assiale rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito, la quale non viene sul punto criticata in maniera specifica, poiché incentrata sull'illogica pretesa che la vittima non avrebbe dovuto reagire alla rapina a mano armata posta in essere dai ricorrenti e che la reazione intentata mediante l'uso di un badile sarebbe stata violenta, imprevedibile e spropositata al punto da giustificare l'omicidio. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato l'inapplicabilità della scriminante della difesa legittima in capo a chi abbia volontariamente creato la situazione di pericolo, quale quella posta in essere con il tentativo di rapina a mano armata, non potendo l'aggressore mascherarsi dietro la scriminante allorquando la vittima abbia posto in essere un tentativo di resistenza (Sez. 1, Sentenza n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016). Va, peraltro, ribadito che «la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata» (Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007 dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205), sicché deve escludersi che La IO e i suoi correi, che hanno posto in essere una grave condizione di pericolo compiendo una rapina a mano armata in più persone riunite, si trovassero nella necessitata condizione di difendersi dalla reazione della vittima (la necessità» della difesa è, poi, ben chiarita da Sez. 1, Sentenza n. 12740 del 20/12/2011 dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352). 7 4 Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all'imprevedibilità e al difetto di proporzionalità dell'azione, laddove i ricorsi intendono attribuire tali caratteristiche al comportamento della vittima (la quale si è limitata a usare a scopo difensivo una mazza di legno nei confronti di chi lo minacciava con una pistola munita di silenziatore mentre il correo esplodeva un colpo di fucile a scopo intimidatorio) per dedurne una efficacia scusante in capo all'aggressore, giacché la difesa legittima riguarda, piuttosto, la reazione di ME alla rapina e non l'omicidio compiuto da La IO per vincere la resistenza di ME alla precedente condotta violenta di rapina. Per altro verso, infine, la prevedibilità della reazione non costituisce un elemento della scriminante, cosicché non se ne può trarre alcun elemento per giustificare l'omicidio di ME, mentre la proporzionalità della difesa costituisce un canone valutativo della difesa legittima posta in essere dal medesimo ME, ma certo non nell'ottica di giustificare l'omicidio in suo danno, quanto, semmai (se questi non avesse avuto la peggio) per giustificare l'eventuale omicidio in danno dell'aggressore La IO. 4. È infondata la questione concernente il concorso anomalo, prospettata nei ricorsi di IN AJ, MA NO e BI SA. I motivi di ricorso, attinenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., sono infondati, poiché ripropongono, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, le argomentazioni già svolte nell'atto di appello. Va, innanzitutto, ricordato, che gli imputati La IO, IN AJ, MA NO hanno riferito della programmazione e organizzazione della rapina che doveva essere compiuta, a differenza di precedenti occasioni, impiegando armi vere e nei confronti di un soggetto che era noto per avere posto in essere in precedenza reazioni violente. In proposito, i giudici di merito hanno, inoltre, concordemente evidenziato che l'azione illecita aveva per oggetto la sottrazione di droga e denaro a uno spacciatore professionale la cui indole violenta era nota e non poteva essere sottovalutata. La Corte d'assise d'appello ha, poi, valorizzato una serie di elementi di fatto da cui ha desunto l'esistenza del dolo alternativo di omicidio, dovendosi prevedere uno sviluppo dell'azione violenta in ragione delle caratteristiche 8 + dell'offeso, che non aveva esitato in precedenza ad aggredire altri e a reagire ad azioni violente, e dalla preordinazione di un commando costituito da sei uomini e dall'impiego di due armi da fuoco, di cui una dotata di silenziatore, perciò tipicamente utilizzabile non tanto per intimorire quanto per colpire in maniera proditoria, poiché silenziosa, la vittima. Tali elementi sono stati ritenuti conclusivi nel senso della concreta previsione del ben possibile esito omicida della programmata rapina, esito divisato come alternativamente accettato, sia con riguardo alla rappresentazione di tale possibile concreto esito in ragione dei ragionevoli sviluppi dell'azione, sia a causa della prevedibile reazione della vittima, sia in considerazione dell'univoca destinazione del silenziatore a recare un'offesa mirata e specificamente finalizzata a colpire di sorpresa la vittima. È opportuno ricordare il costante orientamento di legittimità; si è, in proposito, affermato che «l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso>> (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574). Va evidenziato, conclusivamente, che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata, proprio nel caso della rapina a mano armata che sfoci nell'omicidio della vittima, ad affermare che «la partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la 9 + responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi;
infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, Sentenza n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250936). Peraltro, come è emerso sulla base della logica motivazione espressa dai giudici di merito, La IO, individuato come colui che ha effettivamente impiegato l'arma dotata di silenziatore, era noto per essere una persona pericolosa e dunque incline all'uso sconsiderato delle armi, circostanza correttamente e logicamente valorizzata per escludere l'imprevedibilità dello sviluppo omicida dell'azione (si veda, in un caso di programmata gambizzazione sfociato in omicidio in cui le note caratteristiche di soggetto incline all'uso delle armi sono state considerate sufficienti a escludere il concorso anomalo, Sez. 1, Sentenza n. 29166 del 26/05/2017, Misceo ed altri, non massimata). 5. È infondato il terzo motivo di ricorso nell'interesse di MA NO con il quale si lamenta la violazione di legge, in riferimento all'articolo 628 cod. pen., e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina perché avente a oggetto un bene illecito (la sostanza stupefacente), insuscettibile di legittima detenzione e come tale priva di tutela. Il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso come relazione di fatto che non - richiede la diretta fisica disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito» (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). La giurisprudenza di legittimità è da sempre orientata, proprio con riferimento al delitto commesso allo scopo di porre in essere una rapina avente a 10 की oggetto della sostanza stupefacente illegittimamente detenuta, nel senso di ritenere che «qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventa ad un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina. È, a tal fine sufficiente il requisito dell'alienità della cosa costituente oggetto dell'impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Persiste, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 cod. pen., in relazione alla circostanza del nesso teologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima» (Sez. 1, Sentenza n. 8755 del 23/01/1991, Murgia, Rv. 188116).
6. Sono inammissibili, perché del tutto generici e manifestamente infondati, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso di MA NO. I giudici di merito hanno correttamente e logicamente escluso la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti (articolo 62, comma primo, n. 4, n. 5 e n. 6, cod. pen.), sia in riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda in ordine al quantitativo di stupefacente che essi si attendevano di rinvenire e che è stato poi sequestrato · quantitativo ritenuto, - con valutazione di merito incensurabile, non irrilevante -, sia perché il ricorrente non ha affatto posto in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ma si è limitato a rendere una confessione, elemento già valutato alla stregua dell'art. 62-bis cod. pen. e nella determinazione della pena. In merito all'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che il comportamento della persona offesa ME, caratterizzato dagli estremi della difesa legittima, non assume i caratteri del «fatto doloso» e non ha, per giunta, per oggetto il medesimo fatto realizzato e voluto dal ricorrente, sicché non vi è spazio per l'invocata attenuante. In tal senso il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen., richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la nozione del dolo, al precedente art. 43 e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria 11 F cooperazione attiva O passiva al fatto delittuoso dell'agente» (Sez. 1, Sentenza n. 29938 del 14/07/2010, Meneghetti, Rv. 248021). Si noti che nella specie era stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante nella reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioielliere che, al termine della colluttazione, finì ucciso dai rapinatori, sul rilievo che le confliggenti condotte della vittima e degli aggressori non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresentava l'antecedente.
7. Sono inammissibili, perché del tutto generici e manifestamente infondati, anche il quarto motivo di ricorso di BI SA (concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), il terzo motivo di ricorso di AJ e il settimo motivo di ricorso di MA NO (concernenti l'entità della pena inflitta). I ricorsi, infatti, si limitano a prospettare generiche censure non tanto alla applicazione della legge fatta dai giudici di merito quanto al percorso logico dai medesimi seguito. I medesimi motivi propongono censure nel merito al percorso valutativo della Corte di assise di appello in punto di quantificazione della pena e di circostanze attenuanti, e dunque del tutto inammissibili. Il ricorso, che censura il difetto di motivazione della sentenza per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto il giudice di merito, che non era affatto tenuto a valutare d'ufficio la concessione di dette attenuanti (l'applicazione della norma necessita di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio;
tra le molte: Sez. VI 28.5.1999 n. 8668), non ha affatto omesso di provvedere su una richiesta dell'imputato. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. 12 + La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena. È, in particolare, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e dei precedenti penali e giudiziari elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Dall'ampia e coerente motivazione discende l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di secondo grado, come del pari inammissibili risultano quelle che più specificatamente assumono la valutazione degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti. Per il medesimo profilo sono del tutto infondate, e dunque inammissibili, le doglianze concernenti la disparità del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito individuato la medesima pena base e i medesimi aumenti per i reati satellite per tutti gli imputati;
sul punto è sufficiente evidenziare che il criterio valutativo esposto appare del tutto logico e coerente in quanto è incentrato sulla complessiva valutazione della gravità dei fatti. 8. È inammissibile, perché irrilevante, il secondo motivo di ricorso di IN AJ, laddove introduce la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 114, comma secondo, cod. pen., in relazione all'articolo 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con riguardo al parametro costituzionale di cui agli artt. 3 e 27 cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza allorquando ricorra l'aggravante del numero delle persone. La Corte d'assise d'appello di Brescia ha, infatti, escluso la ricorrenza dell'invocata attenuante del contributo di minima importanza a norma 13 पे dell'articolo 114, comma primo, cod. pen., così eliminandosi in radice l'affacciata ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, cod. pen., tanto che la proposta questione di costituzionalità ha carattere meramente ipotetico per ciò irrilevante. Il giudice di merito ha escluso, con giudizio non censurato in sede di legittimità, la ricorrenza di detta attenuante non già in ragione del divieto contenuto nel secondo comma del citato articolo con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., ma con valutazione di merito insindacabile in questa sede. È pur vero che la motivazione della sentenza impugnata ricorda i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso» (Sez. 2, Sentenza n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852), ma ciò fa ad abundantiam, dopo avere escluso, come si è detto, la sussistenza dell'attenuante in parola.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Gli imputati vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile JE DI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile JE DI, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000, oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge, ordinandone il pagamento in favore dello Stato. 14 + Così deciso il 13 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Antonella Patrizia MazzeiPatrizia For mizzeретуда DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 DIC 2017 DIL CANCELLIERE E DI T O R Pietro Di Med N O S C 15