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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23119 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO
Parte_1 C.F._1
MIRKO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ripetizione indebito;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1
CP_ sentir “1. Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' del 18.02.2023 relativamente all'indebito/restituzione somme dell'importo paria d euro 1.389,00 relativo al mese di dicembre 2021 gennaio 2022 per i motivi suesposti;
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. al ripristino del reddito di cittadinanza;
3. Per l'effetto, annullare Parte_1
l'indebito pari ad € 1.389,00 con condanna all' alla restituzione degli importi CP_1
CP_ eventualmente fino ad oggi trattenuti per recupero indebito;
4. altresì condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa”.
1 Ha dedotto di aver avviato in data 26.10.2021 un procedimento di cancellazione dalla propria residenza del figlio e che pertanto a decorrere da quella data il suo nucleo Controparte_2
familiare era composto soltanto da lui e la moglie;
che successivamente in data 19.11.2021 aveva inoltrato domanda di Reddito di Cittadinanza.
Sosteneva quindi che illegittimamente l' aveva revocato il beneficio concesso CP_1
dovendosi addebitare solo al Comune di appartenenza il ritardo della cancellazione dal nucleo familiare del figlio. Deduceva inoltre che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto il provvedimento di sospensione era stato ricevuto in data 18.2.2023 e che la mancanza di dolo da parte del ricorrente impediva la ripetibilità delle somme ricevute.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito l' e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza del 17.4.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalla parte ricorrente , la causa è stata decisa.
Il ricorso deve essere rigettato.
impugna il provvedimento di restituzione somme per pagamento non dovuto Parte_1
a seguito di sospensione del reddito di cittadinanza.
La sospensione e la successiva richiesta di restituzione delle somme sono state disposte dall' a seguito di segnalazione del comune di residenza del ricorrente che aveva CP_1
evidenziato la mancata coincidenza tra nucleo indicato nella DSU e famiglia anagrafica.
Ha sostenuto il ricorrente di aver inoltrato al comune di residenza già dalla data del
26.10.2021 domanda di cancellazione del figlio dal nucleo familiare perché CP_2
irreperibile e quindi di aver dichiarato il vero nella domanda di richiesta del reddito di cittadinanza laddove aveva affermato che il suo nucleo era composto solo da due adulti, lo stesso ricorrente e la moglie. Peraltro l' aveva erogato a titolo di reddito di cittadinanza CP_1
l'importo di euro 695,00 mensili pari all'importo spettante ad un nucleo familiare composto da due persone.
Parte ricorrente ha documentato l'avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità ma ciò non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza del requisito relativo alla corretta indicazione della composizione del nucleo familiare , contestata dall' . CP_1
La richiesta di restituzione degli importi percepiti risulta pertanto legittima dovendosi evidenziare che il procedimento di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità, previsto dall'art. 11 lettera c del DPR 223/1989, non può certamente ritenersi già compiuto con la sola presentazione dell'istanza da parte di un soggetto interessato e ciò in quanto la cancellazione avviene solo quando, a seguito di accertamenti, ripetuti ed intervallati nel
2 tempo, la persona interessata risulti irreperibile ovvero non più dimorante abitualmente all'indirizzo di iscrizione anagrafica, né in un altro Comune, né risulti iscritto all'AIRE. Solo se al termine degli atti di accertamento il soggetto non venga trovato, allora si considererà raggiunta la prova dell'irreperibilità e l'Ufficiale dell'anagrafe potrà procedere a concludere il procedimento adottando il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato dall'iscrizione anagrafica, che dovrà essere notificato allo stesso.
La mancata indicazione del figlio nella DSU, quindi, ha determinato una indicazione erronea del reddito del nucleo familiare incidente su tutte le valutazioni relative alla sussistenza del requisito reddituale necessario alla concessione del beneficio.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23119 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO
Parte_1 C.F._1
MIRKO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ripetizione indebito;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1
CP_ sentir “1. Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' del 18.02.2023 relativamente all'indebito/restituzione somme dell'importo paria d euro 1.389,00 relativo al mese di dicembre 2021 gennaio 2022 per i motivi suesposti;
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. al ripristino del reddito di cittadinanza;
3. Per l'effetto, annullare Parte_1
l'indebito pari ad € 1.389,00 con condanna all' alla restituzione degli importi CP_1
CP_ eventualmente fino ad oggi trattenuti per recupero indebito;
4. altresì condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa”.
1 Ha dedotto di aver avviato in data 26.10.2021 un procedimento di cancellazione dalla propria residenza del figlio e che pertanto a decorrere da quella data il suo nucleo Controparte_2
familiare era composto soltanto da lui e la moglie;
che successivamente in data 19.11.2021 aveva inoltrato domanda di Reddito di Cittadinanza.
Sosteneva quindi che illegittimamente l' aveva revocato il beneficio concesso CP_1
dovendosi addebitare solo al Comune di appartenenza il ritardo della cancellazione dal nucleo familiare del figlio. Deduceva inoltre che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto il provvedimento di sospensione era stato ricevuto in data 18.2.2023 e che la mancanza di dolo da parte del ricorrente impediva la ripetibilità delle somme ricevute.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito l' e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza del 17.4.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalla parte ricorrente , la causa è stata decisa.
Il ricorso deve essere rigettato.
impugna il provvedimento di restituzione somme per pagamento non dovuto Parte_1
a seguito di sospensione del reddito di cittadinanza.
La sospensione e la successiva richiesta di restituzione delle somme sono state disposte dall' a seguito di segnalazione del comune di residenza del ricorrente che aveva CP_1
evidenziato la mancata coincidenza tra nucleo indicato nella DSU e famiglia anagrafica.
Ha sostenuto il ricorrente di aver inoltrato al comune di residenza già dalla data del
26.10.2021 domanda di cancellazione del figlio dal nucleo familiare perché CP_2
irreperibile e quindi di aver dichiarato il vero nella domanda di richiesta del reddito di cittadinanza laddove aveva affermato che il suo nucleo era composto solo da due adulti, lo stesso ricorrente e la moglie. Peraltro l' aveva erogato a titolo di reddito di cittadinanza CP_1
l'importo di euro 695,00 mensili pari all'importo spettante ad un nucleo familiare composto da due persone.
Parte ricorrente ha documentato l'avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità ma ciò non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza del requisito relativo alla corretta indicazione della composizione del nucleo familiare , contestata dall' . CP_1
La richiesta di restituzione degli importi percepiti risulta pertanto legittima dovendosi evidenziare che il procedimento di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità, previsto dall'art. 11 lettera c del DPR 223/1989, non può certamente ritenersi già compiuto con la sola presentazione dell'istanza da parte di un soggetto interessato e ciò in quanto la cancellazione avviene solo quando, a seguito di accertamenti, ripetuti ed intervallati nel
2 tempo, la persona interessata risulti irreperibile ovvero non più dimorante abitualmente all'indirizzo di iscrizione anagrafica, né in un altro Comune, né risulti iscritto all'AIRE. Solo se al termine degli atti di accertamento il soggetto non venga trovato, allora si considererà raggiunta la prova dell'irreperibilità e l'Ufficiale dell'anagrafe potrà procedere a concludere il procedimento adottando il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato dall'iscrizione anagrafica, che dovrà essere notificato allo stesso.
La mancata indicazione del figlio nella DSU, quindi, ha determinato una indicazione erronea del reddito del nucleo familiare incidente su tutte le valutazioni relative alla sussistenza del requisito reddituale necessario alla concessione del beneficio.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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