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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 3030/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Zollo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2024, esponeva che: 1) il 03/10/1998 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nasceva Controparte_1
in data 09/07/1999; 2) con provvedimento del 19/07/2007, reso nell'ambito del Persona_1
giudizio iscritto al R.G. n. 1063/2007, il Tribunale di Benevento omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'udienza presidenziale del 05/07/2007 (cioè:
“A) Il figlio minore nato a [...] S.ta (BN) il 9.7.99, verrà affidato Persona_2
1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
B) Il detto minore continuerà a vivere presso
l'abitazione del padre, ed insieme a quest'ultimo, e cosi come è avvenuto fino ad ora, con facoltà della madre , di vederlo e tenerlo con se, previo accordo con il Parte_1
padre, ogni settimana, alternativamente nel giorno del Sabato e della Domenica, dalle ore
10,00 alle ore 20,00, nonché sette giorni nel periodo natalizio ad anni alterni una volta dal
24 al 30 dicembre, ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis, e un anno dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
infine un mese nel periodo estivo, alternativamente per il mese di luglio e di agosto;
C) Il padre sig. , provvederà a sostenere le spese necessarie al CP_1
sostentamento del figlio e non verserà alcun assegno di mantenimento alla moglie, per raggiunta intesa in tal senso […]”); 3) della separazione i coniugi vivevano separati e non vi
è alcuna possibilità di riconciliazione e di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva “1.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno
3 ottobre 1998, in Cerreto Sannita (BN), tra la ricorrente e il signor , nato Controparte_1
a Chieri (TO) il 01/07/1975, trascritto al N. 52, Parte 2, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerreto Sannita (BN), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerreto Sannita (BN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2.
Nulla disporre rispetto alla collocazione e al mantenimento del figlio , Persona_2
in quanto maggiorenne ed autosufficiente;
3. Confermarsi per il resto le pattuizioni di cui alle condizioni della omologata separazione”.
All'udienza del 03/04/2025, compariva personalmente solo parte ricorrente, la quale confermava quanto rappresentato nell'atto introduttivo. L'Avv. Maria Zollo si riportava al ricorso introduttivo, chiedendo esclusivamente la pronunzia sullo status.
Il Tribunale, preso atto, tratteneva la causa in decisione.
Sicché, deve essere dichiarata, in via preliminare, la contumacia di , Controparte_1 attesa la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 02/04/2025).
Quanto al merito della domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, deve osservarsi che la stessa è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie: da una parte, la ricorrente ha allegato l'intervenuta separazione ed il conseguente venire meno, senza possibilità di riconciliazione, di ogni comunione
2 materiale e spirituale con il marito;
dall'altra parte, il resistente non si è costituito in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale
“neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata da Parte_1
Dunque, deve ritenersi essersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 05/07/2007) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 21/07/2007, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in assenza di contestazioni, deve considerarsi essere stato ininterrotto.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
(atto n. 52, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1998);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerreto Sannita per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 3030/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Zollo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2024, esponeva che: 1) il 03/10/1998 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nasceva Controparte_1
in data 09/07/1999; 2) con provvedimento del 19/07/2007, reso nell'ambito del Persona_1
giudizio iscritto al R.G. n. 1063/2007, il Tribunale di Benevento omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'udienza presidenziale del 05/07/2007 (cioè:
“A) Il figlio minore nato a [...] S.ta (BN) il 9.7.99, verrà affidato Persona_2
1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
B) Il detto minore continuerà a vivere presso
l'abitazione del padre, ed insieme a quest'ultimo, e cosi come è avvenuto fino ad ora, con facoltà della madre , di vederlo e tenerlo con se, previo accordo con il Parte_1
padre, ogni settimana, alternativamente nel giorno del Sabato e della Domenica, dalle ore
10,00 alle ore 20,00, nonché sette giorni nel periodo natalizio ad anni alterni una volta dal
24 al 30 dicembre, ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis, e un anno dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
infine un mese nel periodo estivo, alternativamente per il mese di luglio e di agosto;
C) Il padre sig. , provvederà a sostenere le spese necessarie al CP_1
sostentamento del figlio e non verserà alcun assegno di mantenimento alla moglie, per raggiunta intesa in tal senso […]”); 3) della separazione i coniugi vivevano separati e non vi
è alcuna possibilità di riconciliazione e di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva “1.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno
3 ottobre 1998, in Cerreto Sannita (BN), tra la ricorrente e il signor , nato Controparte_1
a Chieri (TO) il 01/07/1975, trascritto al N. 52, Parte 2, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerreto Sannita (BN), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerreto Sannita (BN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2.
Nulla disporre rispetto alla collocazione e al mantenimento del figlio , Persona_2
in quanto maggiorenne ed autosufficiente;
3. Confermarsi per il resto le pattuizioni di cui alle condizioni della omologata separazione”.
All'udienza del 03/04/2025, compariva personalmente solo parte ricorrente, la quale confermava quanto rappresentato nell'atto introduttivo. L'Avv. Maria Zollo si riportava al ricorso introduttivo, chiedendo esclusivamente la pronunzia sullo status.
Il Tribunale, preso atto, tratteneva la causa in decisione.
Sicché, deve essere dichiarata, in via preliminare, la contumacia di , Controparte_1 attesa la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 02/04/2025).
Quanto al merito della domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, deve osservarsi che la stessa è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie: da una parte, la ricorrente ha allegato l'intervenuta separazione ed il conseguente venire meno, senza possibilità di riconciliazione, di ogni comunione
2 materiale e spirituale con il marito;
dall'altra parte, il resistente non si è costituito in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale
“neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata da Parte_1
Dunque, deve ritenersi essersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 05/07/2007) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 21/07/2007, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in assenza di contestazioni, deve considerarsi essere stato ininterrotto.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
(atto n. 52, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1998);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cerreto Sannita per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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