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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 14005/2022 R.G. instaurato da
c.f. ) con l'avv. STEFANIA LORENZONI Parte_1 C.F._1 contro
c.f. ) con l'avv. ALBERTO LUPPI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«In via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 15/10/1996 a Lonato tra e Parte_1 CP_1
, ordinando la trasmissione della sentenza al competente ufficiale di stato civile.
[...]
Dare atto che le parti hanno definito ogni rapporto economico e non hanno nulla reciprocamente a pretendere, dando altresì atto che i figli sono economicamente autosufficienti.
Spese compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 12 ottobre 1996 (atto n.
653 parte II serie A), sono genitori di (2 giugno 2000) e (23 ottobre 2005) e, dopo Per_1 Per_2
1 un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RE NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 14005/2022 R.G. instaurato da
c.f. ) con l'avv. STEFANIA LORENZONI Parte_1 C.F._1 contro
c.f. ) con l'avv. ALBERTO LUPPI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«In via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 15/10/1996 a Lonato tra e Parte_1 CP_1
, ordinando la trasmissione della sentenza al competente ufficiale di stato civile.
[...]
Dare atto che le parti hanno definito ogni rapporto economico e non hanno nulla reciprocamente a pretendere, dando altresì atto che i figli sono economicamente autosufficienti.
Spese compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 12 ottobre 1996 (atto n.
653 parte II serie A), sono genitori di (2 giugno 2000) e (23 ottobre 2005) e, dopo Per_1 Per_2
1 un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RE NE
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