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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11363 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17875 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Marino, giusta procura in atti Ricorrente
E
nato a [...] il Controparte_1
01.03.1986 Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 25.6.25 la ricorrente.
Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in Parte_1
data 24.4.24 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more
uxorio con durata fino al mese di Controparte_1
febbraio/marzo 2015 era nato il figlio (2014); che il padre Persona_1
dall'anno 2015 si era definitivamente allontanato dalla famiglia manifestando totale disinteresse verso il minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-esclusivo del minore con collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014;
rilevato che all'udienza del 1.10.24 era sentita la ricorrente e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 10.10.24 che in via provvisoria disponeva l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali territorialmente competenti, a cui il padre avrebbe potuto rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
mandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore per l'espletamento di indagine socio-
ambientale sul nucleo, con particolare riguardo alle condizioni del figlio, alla qualità del rapporto parentale e alle competenze genitoriali, con relazione da trasmettersi nel termine del 30.3.25; disponeva a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat (base aprile 2024) e al 50%
delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal
Protocollo di Intesa del 17.12.2014, fissando udienza per il proseguo al dì
25.6.25;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 21.5.25 e rilevato che all'esito dell'udienza del 25.6.25 sulle conclusioni della ricorrente che chiedeva decidersi il procedimento il G.D. riservava la decisione al Collegio;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre sin dalla tenera età del figlio, rappresentando la rispondenza agli interessi del figlio del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno (cfr., al riguardo, relazione Servizio Sociale del
21.5.25);
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre nella cura e gestione del figlio, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi del minore la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che lo riguardano;
che i tempi di frequentazione paterni vadano confermati secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione;
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, dei tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre, delle esigenze del minore rapportate all'età (11
anni e mezzo), possa stabilirsi un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio,
anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
3) pone a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat
(base aprile 2024) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17875 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Marino, giusta procura in atti Ricorrente
E
nato a [...] il Controparte_1
01.03.1986 Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 25.6.25 la ricorrente.
Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in Parte_1
data 24.4.24 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more
uxorio con durata fino al mese di Controparte_1
febbraio/marzo 2015 era nato il figlio (2014); che il padre Persona_1
dall'anno 2015 si era definitivamente allontanato dalla famiglia manifestando totale disinteresse verso il minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-esclusivo del minore con collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014;
rilevato che all'udienza del 1.10.24 era sentita la ricorrente e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 10.10.24 che in via provvisoria disponeva l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali territorialmente competenti, a cui il padre avrebbe potuto rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
mandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore per l'espletamento di indagine socio-
ambientale sul nucleo, con particolare riguardo alle condizioni del figlio, alla qualità del rapporto parentale e alle competenze genitoriali, con relazione da trasmettersi nel termine del 30.3.25; disponeva a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat (base aprile 2024) e al 50%
delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal
Protocollo di Intesa del 17.12.2014, fissando udienza per il proseguo al dì
25.6.25;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 21.5.25 e rilevato che all'esito dell'udienza del 25.6.25 sulle conclusioni della ricorrente che chiedeva decidersi il procedimento il G.D. riservava la decisione al Collegio;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre sin dalla tenera età del figlio, rappresentando la rispondenza agli interessi del figlio del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno (cfr., al riguardo, relazione Servizio Sociale del
21.5.25);
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre nella cura e gestione del figlio, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi del minore la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che lo riguardano;
che i tempi di frequentazione paterni vadano confermati secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione;
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, dei tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre, delle esigenze del minore rapportate all'età (11
anni e mezzo), possa stabilirsi un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio,
anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
3) pone a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat
(base aprile 2024) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi