TRIB
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/03/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1379 del 2023 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Euticchio Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falcone, via Verga 21,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...],
Resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All' udienza del 6.2.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Port Louis, Isola di Mauritius, il 15.12.2016 con , che il Controparte_1 matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Battipaglia con atto n. 44,
1 serie C, parte II anno 2017, che dall'unione erano nati, nel 2016 e nel 2017, i figli Parte_2
e che con decreto in data 2.12.2019 il Tribunale di Salerno aveva
[...] Parte_3 omologato la separazione personale dei coniugi e che da tale data erano trascorsi oltre tre anni senza che si fosse ricostituita tra loro la comunione di vita materiale e spirituale, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva la parte resistente e, all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio civile con in Port Louis, Isola di Mauritius, il 15.12.2016, e di aver ottenuto Controparte_1 dal Tribunale di Salerno, con decreto in data 2.2.2019, l'omologazione della separazione.
E'altresì provato che sono trascorsi più di tre anni tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Salerno in sede di separazione e la presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che hanno trovato conferma nella mancata costituzione del nel corso del presente procedimento. CP_1
Il Tribunale deve dunque dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Port Louis,
Isola di Mauritius, il 15.12.2016 tra e , con il Parte_1 Controparte_1 conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Considerato poi che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori è la regola cui uniformarsi in via ordinaria, deve disporsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, fermo restando che essi, come stabilito anche in sede di separazione, risiederanno stabilmente presso la madre.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, si reputa opportuno concedere al padre la facoltà di vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e previo accordo con la madre.
Appare inoltre opportuno confermare le statuizioni adottate dal Tribunale in sede di separazione ed imporre così al resistente l'obbligo di versare alla a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli, la somma di €. 350,00 mensili per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei minori, da concordarsi previamente e documentate.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e la mancata opposizione del resistente, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Port Louis, Isola di Mauritius, il 15.12.2016, tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di Battipaglia con atto n. 44, serie C, parte II anno 2017; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2 dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, fermo restando che essi risiederanno stabilmente presso la madre;
concede al padre la facoltà di vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e previo accordo con la madre;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 mensili per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse del minore, da concordarsi previamente e documentate;
spese compensate.
Tempio Pausania, 14.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3