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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1474/2021 assunta in decisione con provvedimento del 23.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Cutone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isernia, Via Dei Grecis n. 108;
Opponente contro
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 individuale (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Veneziano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via A. Cardarelli
n. 23;
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la ditta (di seguito in persona Controparte_2 CP_2 dell'omonimo titolare e ha chiesto: -annullare in tutto o in parte l'atto di precetto pagina 1 di 9 notificatole in data 23.01.2021; - accertare e dichiarare che non ha diritto CP_2 di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per € 30.444,12, bensì per la minor somma di euro 13.644,70; - accertare e dichiarare che l'immobile sottoposto ad espropriazione forzata, non è pignorabile per l'importo precettato di euro
30.444,12, bensì per la minore somma di euro 5.910,25; - accertare e dichiarare che la procedura esecutiva immobiliare RGE 10/2021 pendente innanzi al Tribunale di
Campobasso può essere proseguita limitatamente a detto ultimo minore importo;
accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva RGE 10/2021; - condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in eccesso in sede esecutiva.
Ha premesso la parte opponente: che con precetto notificato il CP_2
23.01.2021, le ha intimato il pagamento di euro 30.444,12 ed ha successivamente pignorato (con atto di pignoramento notificato 3.03.2021) l'immobile sito in
Campobasso, identificato al NCT f. 73, part. 464, sub 3 e 4; che l'esecuzione forzata
è stata fondata sui crediti portati da tre titoli esecutivi:
1) ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (RGC 1147/2010), emessa dall'intestato Tribunale il 4.11.2013, con cui è stata condannata a pagare a euro Pt_1 CP_2
19.294,34, oltre IVA e interessi come per legge;
euro 1.200,00 per spese di ctp nel procedimento di ATP RG 1755/2009, euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per spese legali del procedimento di ATP, euro 1.500,00 a titolo di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di CP_2
2) sentenza n. 265/2015 (RG 105/2014) della Corte di Appello di Campobasso, del
26.11.2015, con cui è stata condannata al pagamento di euro 3.777,00, Pt_1 oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
3) ordinanza n. 21174/2017 (RGC 2706/2016) della Corte di Cassazione, del
13.09.2017, con cui la è stata condannata al pagamento di euro euro Pt_1
2.700,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
che la convenuta ha quantificato il credito precettato in euro in euro 30.444,12
(sottraendo dal credito complessivo di euro 50.067,38, l'importo già corrisposto di euro 20.000,00); di aver proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, respinta con ordinanza gravata con reclamo.
pagina 2 di 9 A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: l'errata quantificazione dell'importo precettato sub specie di: - errata quantificazione degli interessi (avendo chiesto euro
16.158,05 quali interessi moratori sulla sorte capitale di € 19.294,34 di cui all'ordinanza ex art. 702 bis cpc (interessi calcolati per il periodo 11.07.2009-
2.11.2020), in luogo di euro 2.290,48, dati dall'applicazione degli interessi al tasso legale); - errata quantificazione delle altre voci di spesa, in quanto non provate nel loro effettivo ammontare (- rimborso della metà delle spese di CTU del procedimento di ATP, quantificato in euro 1.594,25; - rimborso di contributo unificato e marca da bollo del procedimento di ATP e del giudizio RG 1147/2010 per complessivi euro
356,00; - spese dei diritti di copia e di notifica degli atti e provvedimenti giudiziari, per euro 152,11; - spese di registrazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc e della sentenza della Corte di Appello, per euro 452,75); - che il credito residuo ammonterebbe ad euro 13.644,70, con necessaria rideterminazione delle spese di precetto in euro 269,10 (anziché euro 376,74), inclusi accessori;
- l'impignorabilità dell'immobile per una somma superiore ad euro 5.910,25, per essere detto immobile conferito nel trust “Anastasia”, istituito con rogito notarile del 29.09.2011, successivamente dichiarato inefficace nei confronti di con Controparte_1 sentenza n. 147/2020 (RG 1681/2016) del Tribunale di Campobasso del
16.03.2020, nel limite del solo credito di cui all'ordinanza 702 bis c.p.c., non anche in relazione a tutti gli altri crediti sorti tra le parti in data successiva all'istituzione del trust;
l'illegittimità dell'imputazione dell'importo già corrisposto di euro
20.000,00, in quanto erroneamente imputata al totale del credito precettato in luogo del debito di cui all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..
Si è costituita la parte convenuta opposta che, in via preliminare, ha CP_2 chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine agli interessi moratori, da calcolarsi nella misura legale a far data dall'11.7.2009 sulla sorte capitale di euro 19.294,34 (di cui all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) e, nel merito e per il resto, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aderire al primo motivo di opposizione per spirito conciliativo e di rinunciare, pertanto, all'applicabilità degli interessi moratori/commerciali, con conseguente rideterminazione del credito a titolo di interessi per complessivi euro 2.290,48 e, dunque, del credito complessivo per euro pagina 3 di 9 16.576,55; il mancato assolvimento della parte opponente all'onere della prova su di lei gravante;
che tutte le ulteriori spese precettate si fondano sull'ordinanza ex art. 702 bis cpc e sono documentate, sulla scorta degli atti di causa;
l'esigibilità di tutti gli importi non espressamente liquidati in sentenza e tuttavia relativi ad attività normalmente e strettamente connesse alla predisposizione del giudizio e a quelle successive alla decisione giudiziaria, volte a mettere ad esecuzione la pronuncia giudiziale;
l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità dell'immobile, in ragione dell'accoglimento della domanda di inefficacia del trust, pronuncia idonea a spiegare i suoi effetti rispetto ad ogni credito in capo al procedente.
La causa è stata in via documentale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
23.10.2024, emesso all'esito dell'udienza del 22.10.2024, celebrata in modalità cartolare.
***
1. Sul primo motivo di opposizione cessazione della materia del contendere in ordine agli interessi
In primo luogo, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo precettato di euro 16.158,05, originariamente precettato a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale, in ragione della spiegata rinuncia ad opera della parte opposta, che ha concordato sull'applicazione degli interessi nella misura legale per complessivi euro 2.290,48.
Occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere si impone per effetto della sopravvenienza di fatti successivi alla proposizione della domanda che, come nel caso che occupa, determinano il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione della controversia, di tal che “deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass.
1625/2020).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale pagina 4 di 9 dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ovvero che, anche in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, sia "valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. 28622/2019);
Il merito della doglianza verrà, quindi, esaminato anche al fine del regolamento delle spese secondo il principio di soccombenza c.d. “virtuale”.
Deve ritenersi che, in assenza della rinuncia spiegata da asseritamente CP_2 per spirito conciliativo, la parte creditrice non avrebbe potuto pretendere il pagamento degli interessi moratori nella misura prevista per i ritardi nelle transazioni commerciali, attenendo la debenza della sorte capitale al pagamento del compenso dovuto per i lavori di giardinaggio eseguiti dalla parte opposta, non trattandosi di transazione commerciale tra imprese, con conseguente soccombenza virtuale della parte opposta.
2. Sul secondo motivo di opposizione: gli ulteriori importi precettati
Parte opponente lamenta l'illegittimità e l'erroneità degli importi precettati, la carenza di titolo esecutivo e la mancanza di prova delle spese sostenute dal creditore: detto motivo di opposizione è infondato.
La parte opposta ha azionato la minaccia di esecuzione per la tutela del proprio credito, che si fonda:
a) sull'ordinanza emessa a definizione del giudizio RGC 1147/2010, che ha condannato la parte opponente al pagamento: - della sorte capitale di euro
19.294,34, oltre IVA (1.929,43) e interessi come per legge (rideterminati, alla luce di quanto sopra, in euro 2.290,48); - di euro 1.200,00 per le spese di ctp sostenute nel procedimento di ATP RG 1755/2009; - di euro 1.000,00 oltre accessori per spese legali del procedimento di ATP RG 1755/2009; - di euro pagina 5 di 9 1.594,25 (quale rimborso delle somme già versate da per la consulenza CP_2 tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di ATP RG 1755/2009);
b) sulla sentenza n. 265/2015 della Corte di Appello di Campobasso, che ha condannato parte opponente al pagamento di euro 3.777,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
c) sull'ordinanza n. 21174/2017 della Corte di Cassazione, che ha condannato parte opponente al pagamento euro 2.700,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
d) sulle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) sostenute nel procedimento di ATP e nel giudizio RG 1147/2010;
e) sulle spese per copie e notifica degli atti e provvedimenti di causa;
f) sulle spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
E' opportuno rammentare che “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito” (Cass. 6535/2017); “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo” (Tribunale Venezia, 5.9.2023).
Ed ancora, in tema di autoliquidazione delle spese, si osserva che “è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività, normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito” (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13482; negli stessi termini cfr.
pagina 6 di 9 Tribunale Avellino sez. II, 24/04/2018, n.802; Tribunale Nocera Inferiore sez. I,
06/10/2011, n.907); è noto, infatti, che “il precetto, che è un atto che precede
l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza” (cfr.
Cass. 19791/2011 e, in senso conforme, Cass. 111702002).
Nel caso di specie, la parte opposta ha adempiuto all'onere della prova su di lei gravante: ha indicato nell'atto di precetto tutte le spese legali di cui ai provvedimenti conclusivi dei quattro procedimenti giudiziari nei quali è risultata vittoriosa (il procedimento di ATP, il giudizio di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., il giudizio di appello, il giudizio di legittimità), aggiungendo correttamente gli accessori di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA); ha inserito le ulteriori voci di spesa oggetto di condanna nel giudizio di primo grado (con riferimento specifico al rimborso della quota della metà delle spese di CTU, ha depositato le ricevute di pagamento sottoscritte dal professionista); ha indicato le spese vive sostenute (contributo unificato, marca da bollo, le spese di copia, notifica e registrazione degli atti giudiziari), che legittimamente sono dovute in quanto, nonostante non espressamente indicate nel provvedimento di primo grado, pur sempre spettano per l'elementare principio in base al quale la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese vive sostenute per l'accertamento del proprio diritto e la soddisfazione delle proprie pretese – posto che, come è evidente, sarebbe ingiusto pretendere che dette spese restino a carico della parte vittoriosa che vedrebbe, in tal modo, parzialmente compromesso o comunque non soddisfatto il suo diritto - .
D'altra parte, l'opponente nulla ha dimostrato in punto di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
In conclusione, occorre rideterminare in euro 16.812,55 l'importo per il quale la parte opposta ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte opponente, considerato quanto segue:
- gli interessi moratori sono dovuti, sulla scorta di quanto chiarito sub 1), nel minore importo di euro 2.290,48;
pagina 7 di 9 - la sorte capitale onnicomprensiva oggetto di precetto ammonta ad euro 16.576,55
(data dalla somma di tutte le voci ivi inserite e riconosciute come dovute);
- a questa occorre aggiungere le spese legali per la redazione dell'atto di precetto, che si rideterminano in euro 236,00, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, valori medi, fase unica, dello scaglione di valore dato dall'importo precettato come in questa sede rideterminato.
3) Sul terzo motivo di opposizione: impignorabilità dell'immobile, infondatezza
È manifestamente infondato il motivo di opposizione secondo cui l'immobile pignorato non potrebbe essere oggetto di esecuzione forzata per importo superiore a quello accertato come dovuto con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in ragione del fatto che gli ulteriori debiti di cui al precetto sarebbero successivi al trust.
Al riguardo, è sufficiente rammentare che, al positivo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., consegue la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo (nel caso di specie, l'istituzione del trust ovvero il conferimento, in esso, di un determinato immobile) rispetto al creditore che ha proposto la domanda giudiziale: l'atto dispositivo, allora, pur mantenendo la sua validità, diviene inefficace rispetto al creditore che ha agito in revocatoria, ciò che consente a quest'ultimo di agire in esecuzione forzata su detto bene, senza la possibilità di escludere dall'azione esecutiva ulteriori crediti eventualmente sorti in tempo successivo rispetto all'istituzione del trust revocato.
4. Sulle spese di lite
Ritiene il giudicante che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla rideterminazione del credito per il quale la parte opposta ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, valorizzando la soccombenza reciproca delle parti (la parte opponente, soccombente per il secondo e terzo motivo di opposizione;
la parte opposta, virtualmente soccombente per il primo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo di opposizione e, per l'effetto, ridetermina l'importo degli interessi di mora dovuti nel minor importo di euro 2.290,48;
pagina 8 di 9 - accerta e dichiara che , in persona dell'omonimo Controparte_2 titolare ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti di nei limiti del minor importo di euro 16.812,55; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1474/2021 assunta in decisione con provvedimento del 23.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Cutone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isernia, Via Dei Grecis n. 108;
Opponente contro
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 individuale (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Veneziano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via A. Cardarelli
n. 23;
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la ditta (di seguito in persona Controparte_2 CP_2 dell'omonimo titolare e ha chiesto: -annullare in tutto o in parte l'atto di precetto pagina 1 di 9 notificatole in data 23.01.2021; - accertare e dichiarare che non ha diritto CP_2 di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per € 30.444,12, bensì per la minor somma di euro 13.644,70; - accertare e dichiarare che l'immobile sottoposto ad espropriazione forzata, non è pignorabile per l'importo precettato di euro
30.444,12, bensì per la minore somma di euro 5.910,25; - accertare e dichiarare che la procedura esecutiva immobiliare RGE 10/2021 pendente innanzi al Tribunale di
Campobasso può essere proseguita limitatamente a detto ultimo minore importo;
accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva RGE 10/2021; - condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in eccesso in sede esecutiva.
Ha premesso la parte opponente: che con precetto notificato il CP_2
23.01.2021, le ha intimato il pagamento di euro 30.444,12 ed ha successivamente pignorato (con atto di pignoramento notificato 3.03.2021) l'immobile sito in
Campobasso, identificato al NCT f. 73, part. 464, sub 3 e 4; che l'esecuzione forzata
è stata fondata sui crediti portati da tre titoli esecutivi:
1) ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (RGC 1147/2010), emessa dall'intestato Tribunale il 4.11.2013, con cui è stata condannata a pagare a euro Pt_1 CP_2
19.294,34, oltre IVA e interessi come per legge;
euro 1.200,00 per spese di ctp nel procedimento di ATP RG 1755/2009, euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per spese legali del procedimento di ATP, euro 1.500,00 a titolo di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di CP_2
2) sentenza n. 265/2015 (RG 105/2014) della Corte di Appello di Campobasso, del
26.11.2015, con cui è stata condannata al pagamento di euro 3.777,00, Pt_1 oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
3) ordinanza n. 21174/2017 (RGC 2706/2016) della Corte di Cassazione, del
13.09.2017, con cui la è stata condannata al pagamento di euro euro Pt_1
2.700,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
che la convenuta ha quantificato il credito precettato in euro in euro 30.444,12
(sottraendo dal credito complessivo di euro 50.067,38, l'importo già corrisposto di euro 20.000,00); di aver proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, respinta con ordinanza gravata con reclamo.
pagina 2 di 9 A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: l'errata quantificazione dell'importo precettato sub specie di: - errata quantificazione degli interessi (avendo chiesto euro
16.158,05 quali interessi moratori sulla sorte capitale di € 19.294,34 di cui all'ordinanza ex art. 702 bis cpc (interessi calcolati per il periodo 11.07.2009-
2.11.2020), in luogo di euro 2.290,48, dati dall'applicazione degli interessi al tasso legale); - errata quantificazione delle altre voci di spesa, in quanto non provate nel loro effettivo ammontare (- rimborso della metà delle spese di CTU del procedimento di ATP, quantificato in euro 1.594,25; - rimborso di contributo unificato e marca da bollo del procedimento di ATP e del giudizio RG 1147/2010 per complessivi euro
356,00; - spese dei diritti di copia e di notifica degli atti e provvedimenti giudiziari, per euro 152,11; - spese di registrazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc e della sentenza della Corte di Appello, per euro 452,75); - che il credito residuo ammonterebbe ad euro 13.644,70, con necessaria rideterminazione delle spese di precetto in euro 269,10 (anziché euro 376,74), inclusi accessori;
- l'impignorabilità dell'immobile per una somma superiore ad euro 5.910,25, per essere detto immobile conferito nel trust “Anastasia”, istituito con rogito notarile del 29.09.2011, successivamente dichiarato inefficace nei confronti di con Controparte_1 sentenza n. 147/2020 (RG 1681/2016) del Tribunale di Campobasso del
16.03.2020, nel limite del solo credito di cui all'ordinanza 702 bis c.p.c., non anche in relazione a tutti gli altri crediti sorti tra le parti in data successiva all'istituzione del trust;
l'illegittimità dell'imputazione dell'importo già corrisposto di euro
20.000,00, in quanto erroneamente imputata al totale del credito precettato in luogo del debito di cui all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..
Si è costituita la parte convenuta opposta che, in via preliminare, ha CP_2 chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine agli interessi moratori, da calcolarsi nella misura legale a far data dall'11.7.2009 sulla sorte capitale di euro 19.294,34 (di cui all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) e, nel merito e per il resto, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aderire al primo motivo di opposizione per spirito conciliativo e di rinunciare, pertanto, all'applicabilità degli interessi moratori/commerciali, con conseguente rideterminazione del credito a titolo di interessi per complessivi euro 2.290,48 e, dunque, del credito complessivo per euro pagina 3 di 9 16.576,55; il mancato assolvimento della parte opponente all'onere della prova su di lei gravante;
che tutte le ulteriori spese precettate si fondano sull'ordinanza ex art. 702 bis cpc e sono documentate, sulla scorta degli atti di causa;
l'esigibilità di tutti gli importi non espressamente liquidati in sentenza e tuttavia relativi ad attività normalmente e strettamente connesse alla predisposizione del giudizio e a quelle successive alla decisione giudiziaria, volte a mettere ad esecuzione la pronuncia giudiziale;
l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità dell'immobile, in ragione dell'accoglimento della domanda di inefficacia del trust, pronuncia idonea a spiegare i suoi effetti rispetto ad ogni credito in capo al procedente.
La causa è stata in via documentale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
23.10.2024, emesso all'esito dell'udienza del 22.10.2024, celebrata in modalità cartolare.
***
1. Sul primo motivo di opposizione cessazione della materia del contendere in ordine agli interessi
In primo luogo, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo precettato di euro 16.158,05, originariamente precettato a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale, in ragione della spiegata rinuncia ad opera della parte opposta, che ha concordato sull'applicazione degli interessi nella misura legale per complessivi euro 2.290,48.
Occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere si impone per effetto della sopravvenienza di fatti successivi alla proposizione della domanda che, come nel caso che occupa, determinano il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione della controversia, di tal che “deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass.
1625/2020).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale pagina 4 di 9 dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ovvero che, anche in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, sia "valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. 28622/2019);
Il merito della doglianza verrà, quindi, esaminato anche al fine del regolamento delle spese secondo il principio di soccombenza c.d. “virtuale”.
Deve ritenersi che, in assenza della rinuncia spiegata da asseritamente CP_2 per spirito conciliativo, la parte creditrice non avrebbe potuto pretendere il pagamento degli interessi moratori nella misura prevista per i ritardi nelle transazioni commerciali, attenendo la debenza della sorte capitale al pagamento del compenso dovuto per i lavori di giardinaggio eseguiti dalla parte opposta, non trattandosi di transazione commerciale tra imprese, con conseguente soccombenza virtuale della parte opposta.
2. Sul secondo motivo di opposizione: gli ulteriori importi precettati
Parte opponente lamenta l'illegittimità e l'erroneità degli importi precettati, la carenza di titolo esecutivo e la mancanza di prova delle spese sostenute dal creditore: detto motivo di opposizione è infondato.
La parte opposta ha azionato la minaccia di esecuzione per la tutela del proprio credito, che si fonda:
a) sull'ordinanza emessa a definizione del giudizio RGC 1147/2010, che ha condannato la parte opponente al pagamento: - della sorte capitale di euro
19.294,34, oltre IVA (1.929,43) e interessi come per legge (rideterminati, alla luce di quanto sopra, in euro 2.290,48); - di euro 1.200,00 per le spese di ctp sostenute nel procedimento di ATP RG 1755/2009; - di euro 1.000,00 oltre accessori per spese legali del procedimento di ATP RG 1755/2009; - di euro pagina 5 di 9 1.594,25 (quale rimborso delle somme già versate da per la consulenza CP_2 tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di ATP RG 1755/2009);
b) sulla sentenza n. 265/2015 della Corte di Appello di Campobasso, che ha condannato parte opponente al pagamento di euro 3.777,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
c) sull'ordinanza n. 21174/2017 della Corte di Cassazione, che ha condannato parte opponente al pagamento euro 2.700,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
d) sulle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) sostenute nel procedimento di ATP e nel giudizio RG 1147/2010;
e) sulle spese per copie e notifica degli atti e provvedimenti di causa;
f) sulle spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
E' opportuno rammentare che “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito” (Cass. 6535/2017); “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo” (Tribunale Venezia, 5.9.2023).
Ed ancora, in tema di autoliquidazione delle spese, si osserva che “è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività, normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito” (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13482; negli stessi termini cfr.
pagina 6 di 9 Tribunale Avellino sez. II, 24/04/2018, n.802; Tribunale Nocera Inferiore sez. I,
06/10/2011, n.907); è noto, infatti, che “il precetto, che è un atto che precede
l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza” (cfr.
Cass. 19791/2011 e, in senso conforme, Cass. 111702002).
Nel caso di specie, la parte opposta ha adempiuto all'onere della prova su di lei gravante: ha indicato nell'atto di precetto tutte le spese legali di cui ai provvedimenti conclusivi dei quattro procedimenti giudiziari nei quali è risultata vittoriosa (il procedimento di ATP, il giudizio di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., il giudizio di appello, il giudizio di legittimità), aggiungendo correttamente gli accessori di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA); ha inserito le ulteriori voci di spesa oggetto di condanna nel giudizio di primo grado (con riferimento specifico al rimborso della quota della metà delle spese di CTU, ha depositato le ricevute di pagamento sottoscritte dal professionista); ha indicato le spese vive sostenute (contributo unificato, marca da bollo, le spese di copia, notifica e registrazione degli atti giudiziari), che legittimamente sono dovute in quanto, nonostante non espressamente indicate nel provvedimento di primo grado, pur sempre spettano per l'elementare principio in base al quale la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese vive sostenute per l'accertamento del proprio diritto e la soddisfazione delle proprie pretese – posto che, come è evidente, sarebbe ingiusto pretendere che dette spese restino a carico della parte vittoriosa che vedrebbe, in tal modo, parzialmente compromesso o comunque non soddisfatto il suo diritto - .
D'altra parte, l'opponente nulla ha dimostrato in punto di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
In conclusione, occorre rideterminare in euro 16.812,55 l'importo per il quale la parte opposta ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte opponente, considerato quanto segue:
- gli interessi moratori sono dovuti, sulla scorta di quanto chiarito sub 1), nel minore importo di euro 2.290,48;
pagina 7 di 9 - la sorte capitale onnicomprensiva oggetto di precetto ammonta ad euro 16.576,55
(data dalla somma di tutte le voci ivi inserite e riconosciute come dovute);
- a questa occorre aggiungere le spese legali per la redazione dell'atto di precetto, che si rideterminano in euro 236,00, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, valori medi, fase unica, dello scaglione di valore dato dall'importo precettato come in questa sede rideterminato.
3) Sul terzo motivo di opposizione: impignorabilità dell'immobile, infondatezza
È manifestamente infondato il motivo di opposizione secondo cui l'immobile pignorato non potrebbe essere oggetto di esecuzione forzata per importo superiore a quello accertato come dovuto con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in ragione del fatto che gli ulteriori debiti di cui al precetto sarebbero successivi al trust.
Al riguardo, è sufficiente rammentare che, al positivo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., consegue la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo (nel caso di specie, l'istituzione del trust ovvero il conferimento, in esso, di un determinato immobile) rispetto al creditore che ha proposto la domanda giudiziale: l'atto dispositivo, allora, pur mantenendo la sua validità, diviene inefficace rispetto al creditore che ha agito in revocatoria, ciò che consente a quest'ultimo di agire in esecuzione forzata su detto bene, senza la possibilità di escludere dall'azione esecutiva ulteriori crediti eventualmente sorti in tempo successivo rispetto all'istituzione del trust revocato.
4. Sulle spese di lite
Ritiene il giudicante che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla rideterminazione del credito per il quale la parte opposta ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, valorizzando la soccombenza reciproca delle parti (la parte opponente, soccombente per il secondo e terzo motivo di opposizione;
la parte opposta, virtualmente soccombente per il primo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo di opposizione e, per l'effetto, ridetermina l'importo degli interessi di mora dovuti nel minor importo di euro 2.290,48;
pagina 8 di 9 - accerta e dichiara che , in persona dell'omonimo Controparte_2 titolare ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti di nei limiti del minor importo di euro 16.812,55; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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