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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONIO SECLI' Parte_1 domiciliato in Fano (PU), Via Indipendenza n. 11
attore
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1 chiedendo l'adempimento della prestazione nascente Controparte_1 dal rapporto professionale teso alla redazione di certificazione energetica ambientale.
L'Ing. deduce parte attrice, provvedeva a consegnare la relazione di CP_1 valutazione da asseverarsi, ma non provvedeva a tale ultimo adempimento
(asseverazione).
Parte attrice, nonostante le reiterate richieste non otteneva dal professionista tale ultimo essenziale adempimento, e per tale motivo notificava il presente atto.
pagina 1 di 2 All'udienza, rimasto contumace il convenuto, la parte attrice dichiarava che, successivamente alla notifica della presente azione, il provvedeva al CP_1 compimento della attività mancante e pertanto ne discendeva la cessazione della materia del contendere chiedendo la sola liquidazione delle competenze.
La causa veniva quindi rimessa in decisione.
2) Deve qui osservarsi che la causa verte in ordine alla domanda di adempimento in ordine ad una prestazione professionale rimasta solo parzialmente adempiuta.
Nel corso del presente giudizio la sola parte ricorrente dava corso al riconoscimento dell'intervenuto adempimento completo, a cui evidentemente manifestava il mantenuto interesse, dando così dichiarazione di intervenuta soddisfazione alla domanda introitata.
Rimaneva contumace il convenuto che pertanto non rendeva pari dichiarazione.
Deve allora osservarsi che la sopravvenienza di un fatto estintivo del diritto azionato, dedotto da una sola parte e non condiviso dall'altra per sua contumacia nel giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, generando invece una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto e del successivo difetto di interesse ad agire per l'avvenuto soddisfacimento della pretesa.
L'adempimento dell'obbligazione da parte del convenuto, successivo alla notifica dell'atto di citazione, implica quindi il riconoscimento implicito della fondatezza della domanda attorea e giustifica la condanna del convenuto alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accerta la sussistenza del diritto fatto valere e dichiara l'intervenuto successivo difetto di interesse ad agire per avvenuta soddisfazione del diritto;
2) per l'effetto condanna al pagamento delle spese in favore Controparte_1 dell'attore che si liquidano in € 1.700,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Pesaro, li 22 luglio 2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONIO SECLI' Parte_1 domiciliato in Fano (PU), Via Indipendenza n. 11
attore
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1 chiedendo l'adempimento della prestazione nascente Controparte_1 dal rapporto professionale teso alla redazione di certificazione energetica ambientale.
L'Ing. deduce parte attrice, provvedeva a consegnare la relazione di CP_1 valutazione da asseverarsi, ma non provvedeva a tale ultimo adempimento
(asseverazione).
Parte attrice, nonostante le reiterate richieste non otteneva dal professionista tale ultimo essenziale adempimento, e per tale motivo notificava il presente atto.
pagina 1 di 2 All'udienza, rimasto contumace il convenuto, la parte attrice dichiarava che, successivamente alla notifica della presente azione, il provvedeva al CP_1 compimento della attività mancante e pertanto ne discendeva la cessazione della materia del contendere chiedendo la sola liquidazione delle competenze.
La causa veniva quindi rimessa in decisione.
2) Deve qui osservarsi che la causa verte in ordine alla domanda di adempimento in ordine ad una prestazione professionale rimasta solo parzialmente adempiuta.
Nel corso del presente giudizio la sola parte ricorrente dava corso al riconoscimento dell'intervenuto adempimento completo, a cui evidentemente manifestava il mantenuto interesse, dando così dichiarazione di intervenuta soddisfazione alla domanda introitata.
Rimaneva contumace il convenuto che pertanto non rendeva pari dichiarazione.
Deve allora osservarsi che la sopravvenienza di un fatto estintivo del diritto azionato, dedotto da una sola parte e non condiviso dall'altra per sua contumacia nel giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, generando invece una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto e del successivo difetto di interesse ad agire per l'avvenuto soddisfacimento della pretesa.
L'adempimento dell'obbligazione da parte del convenuto, successivo alla notifica dell'atto di citazione, implica quindi il riconoscimento implicito della fondatezza della domanda attorea e giustifica la condanna del convenuto alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accerta la sussistenza del diritto fatto valere e dichiara l'intervenuto successivo difetto di interesse ad agire per avvenuta soddisfazione del diritto;
2) per l'effetto condanna al pagamento delle spese in favore Controparte_1 dell'attore che si liquidano in € 1.700,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Pesaro, li 22 luglio 2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini pagina 2 di 2