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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/10/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IC Marrapodi Presidente dott.ssa AF IM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4081/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE per l'adozione di
(Cod. Fisc. ), nata il [...] Persona_1 C.F._2
ADOTTANDA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per l'adottante come da ricorso e da note di udienza
Per il PM: “nulla si oppone”
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata dal ricorrente per l'adozione di è fondata e va accolta. Persona_1
Il ricorrente ha rappresentato e documentato di aver convissuto con la madre dell'adottanda sig.ra unitamente a , dall'anno 2000 fino al 2015 quando la loro relazione si è interrotta. Persona_2 Per_1
L'istruttoria espletata ha quindi consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite all'udienza del 1.10.2025, hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione. In particolare, il sig. ha riferito di aver sviluppato un rapporto paterno con l'adottanda, Parte_1 mantenendo uno stretto rapporto con anche dopo la fine della relazione con la sig.ra Per_1 Per_2
avendola “cresciuta come se fosse una figlia” e precisando che “c'era già un'intenzione di
[...] adottarla quando era minorenne ma poi ho capito che era un po' complesso”. Anche l'adottanda ha confermato le circostanze esposte dal ricorrente, precisando che ella considera il sig. “come Parte_1 un padre” (v. verbale di udienza del 1.10.2025).
In sede di udienza, interrogata dal Giudice relatore, la madre biologica dell'adottanda ha prestato il consenso all'adozione ex art. 297 c.c. precisando che non è stata riconosciuta dal padre Per_1 biologico.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti ex art. 291 c.c. per dare seguito alla adozione richiesta. Non vi è dubbio, poi, che l'adozione corrisponda all'interesse della parte adottanda, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dell'esito delle verifiche disposte a mezzo della Questura di Bergamo.
Ritiene in conclusione questo Collegio, concordemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico
Ministero, che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che l'adottanda assuma il cognome anteponendolo al proprio, come richiesto in udienza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone farsi luogo all'adozione di (Cod. Fisc. ), nata il Persona_1 C.F._2
07.12.1997 da parte di (Cod. Fisc. , nato il [...]; Parte_1 C.F._1
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
Parte_1
pagina 2 di 3 3) manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore est. La Presidente
AF IM IC AP
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IC Marrapodi Presidente dott.ssa AF IM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4081/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE per l'adozione di
(Cod. Fisc. ), nata il [...] Persona_1 C.F._2
ADOTTANDA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per l'adottante come da ricorso e da note di udienza
Per il PM: “nulla si oppone”
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata dal ricorrente per l'adozione di è fondata e va accolta. Persona_1
Il ricorrente ha rappresentato e documentato di aver convissuto con la madre dell'adottanda sig.ra unitamente a , dall'anno 2000 fino al 2015 quando la loro relazione si è interrotta. Persona_2 Per_1
L'istruttoria espletata ha quindi consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite all'udienza del 1.10.2025, hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione. In particolare, il sig. ha riferito di aver sviluppato un rapporto paterno con l'adottanda, Parte_1 mantenendo uno stretto rapporto con anche dopo la fine della relazione con la sig.ra Per_1 Per_2
avendola “cresciuta come se fosse una figlia” e precisando che “c'era già un'intenzione di
[...] adottarla quando era minorenne ma poi ho capito che era un po' complesso”. Anche l'adottanda ha confermato le circostanze esposte dal ricorrente, precisando che ella considera il sig. “come Parte_1 un padre” (v. verbale di udienza del 1.10.2025).
In sede di udienza, interrogata dal Giudice relatore, la madre biologica dell'adottanda ha prestato il consenso all'adozione ex art. 297 c.c. precisando che non è stata riconosciuta dal padre Per_1 biologico.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti ex art. 291 c.c. per dare seguito alla adozione richiesta. Non vi è dubbio, poi, che l'adozione corrisponda all'interesse della parte adottanda, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dell'esito delle verifiche disposte a mezzo della Questura di Bergamo.
Ritiene in conclusione questo Collegio, concordemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico
Ministero, che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che l'adottanda assuma il cognome anteponendolo al proprio, come richiesto in udienza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone farsi luogo all'adozione di (Cod. Fisc. ), nata il Persona_1 C.F._2
07.12.1997 da parte di (Cod. Fisc. , nato il [...]; Parte_1 C.F._1
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
Parte_1
pagina 2 di 3 3) manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore est. La Presidente
AF IM IC AP
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