Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01918/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, proposto da TI La Rana, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte d’appello di Napoli, Seconda Sezione Penale, 3 febbraio 2021, notificato il 9 marzo 2021, avente ad oggetto liquidazione del compenso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 15 marzo 2026;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa IA LE FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato e depositato il 20 gennaio 2024, il ricorrente agiva per l’esecuzione del decreto di liquidazione adottato dalla Corte di Appello di Napoli, II sezione, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 per complessivi euro 5.000,00 oltre accessori e relativo al suo patrocinio nel giudizio penale conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione, Sesta sezione penale n. 248 del 7 aprile 2014.
1.1. – Esponeva in proposito di aver depositato la relativa istanza di pagamento (Prot. IW3321209) sulla piattaforma Siamm (Sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia) allegando la sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata, ma che, “a distanza di quasi dieci anni dall’udienza in Corte di cassazione e quasi tre anni dalla notifica del decreto di liquidazione, il Ministero della Giustizia non [aveva] ancora adempiuto al pagamento […]; il decreto di liquidazione risulta[va] ancora giacente presso l’Ufficio liquidazioni della Corte d’appello di Napoli”. Tanto premesso in fatto ed allegando la perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente nonché l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conv. L. n. 30/1997, chiedeva condannarsi il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, delle somme tutte recare dal titolo, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
2. - Si costituiva il Ministero della Giustizia (26 gennaio 2024), con atto di mero stile.
3. – Con memoria depositata in data 18 marzo 2025 (“nota deposito documenti”), parte ricorrente deduceva, allegando le quietanze a sostegno, l’intervenuto pagamento nelle more del giudizio, successivamente alla notifica del ricorso; chiedeva, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. – In vista della camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso (già calendarizzata il 4 febbraio 2026 e differita con decreto n. 6/26 al 18 marzo 2026), il ricorrente depositava memoria insistendo nella richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere.
5. – All’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 18 marzo 2025 e riscontrato dall’allegata documentazione (quietanze di pagamento), ritiene il Collegio doversi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’avvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato (cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
6.1. – Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
7. – Tenuto conto del fatto che il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza del titolo, l’Amministrazione resistente va condannata alla refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
IA LE FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE FL | OL EV |
IL SEGRETARIO