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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1233/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1233 R. G. dell'anno 2022 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via Alla Motta n. 7 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Giordano C.F._1
(c.f. elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villafranca Tirrena C.F._2
(ME) alla Via Nazionale n. 173, come da procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], residente in [...]
AN NC n. 16 (c.f. , elettivamente domiciliata ai fini della presente C.F._3 procedura in Domodossola (VB) C.so P. Ferraris n. 35 presso lo studio dall'Avv. Matteo Varesi
(Codice Fiscale: - fax: n. 0324.47488 – indirizzo di posta elettronica C.F._4 certificata: Email_1
RESISTENTE
e
P.M.,
INTERVENUTO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria e previo se del caso mutamento del rito da giudiziale a consensuale:
NEL MERITO:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.01.1999 dai sig.ri e CP_1
e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ME (VB) al n. 1 Parte_1
Parte I Anno 1999 con ogni consequenziale provvedimento per l'annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza nell'apposito registro dello Stato Civile;
2. Confermare o comunque disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio minore Per_1
alla madre, con collocazione presso la medesima, con facoltà per il padre di vederlo e
[...] tenerlo con sé a settimane alternate dal sabato alla domenica sera, le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e desideri del minore;
3. Confermare o comunque disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , la complessiva somma di Euro 900,00 (pari ad Euro 450,00 Persona_2 Persona_1 per ciascun figlio),annualmente e automaticamente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate;
4. Confermare o comunque disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma CP_1 di Euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici Istat;
5. Dare atto che gli esponenti, con lo scioglimento del matrimonio, convengono anche quanto segue: il sig. (C.F.: )(concedente), unico proprietario dell'immobile Parte_1 C.F._1 ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat. A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2, - immobili ad oggi assegnati alla sig.ra (C.F.: CP_1
) quale casa coniugale - concede alla sig.ra che accetta, il diritto C.F._3 CP_1 di abitazione su detto compendio immobiliare per i bisogni suoi e dei figli Persona_3
e , a cui il diritto si estende. La durata del diritto d'abitazione in Persona_2 Persona_1 favore dei figli e ntende fino alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 documentata loro totale indipendenza economica, mentre la durata del diritto d'abitazione in favore della sig.ra ntende vita natural durante salvo revoca per successivo suo matrimonio Controparte_2
o trasferimento definitivo della residenza in altro immobile. La concessione del diritto di abitazione
è in ragione gratuita. Il sig. dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è libero Parte_1 da pesi e vincoli fatta eccezione per il mutuo fondiario acceso il 28.06.2010 presso la CA OL di NT SP (oggi CA Intesa SanPaolo SP) n. 1231 rep. / n. 704 prog. Notaio , che Persona_5 lo stesso continuerà ad onorare puntualmente sino alla scadenza. Il diritto di abitazione così costituito non potrà essere ceduto a terzi e tutte le spese di trascrizione in Conservatoria del titolo giudiziale rimarranno a carico del concedente.
Spese legali compensate.
Acquiescenza alla sentenza di divorzio che recepisca le conclusioni qui svolte”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/10/2022 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio da lui contratto in ME (VB) il 30/01/1999 con , CP_1 confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione dell'intestato tribunale, ad eccezione di quelle relative al mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie.
Con memoria difensiva datata 30/06/2023 aderiva alla domanda sullo status, chiedendo CP_1 tuttavia l'integrale conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 559/2015 del
Tribunale di Verbania (e alla successiva sentenza n. 2308/17 della Corte d'Appello di Torino quanto all'affidamento esclusivo del figlio minore), fatta eccezione per il necessario aggiornamento della misura del contributo del padre al mantenimento dei tre figli alla luce della rivalutazione monetaria e degli aumenti dei tassi di inflazione registrati dal 2015 ad oggi, nonché delle maggiori esigenze della prole in considerazione della loro età anagrafica.
La resistente richiedeva, pertanto, un'integrazione mensile di Euro 100,00 per ciascun figlio e previsto l'obbligo per il marito di corrisponderle un assegno divorzile, essendo priva di una posizione lavorativa stabile, mentre al contrario il ricorrente risultava titolare di un'azienda attiva dal 1995 operante nel settore delle manutenzioni edili e nel noleggio delle piattaforme aeree (gru), oltre essere proprietario di n. 4 appartamenti, n. 2 autorimesse e n. 2 terreni in ME e di un magazzino e di un'area urbana nel comune di Verbania.
All'udienza del 23/11/ 2023 il Giudice effettuava che la conciliazione che aveva esito negativo e rimetteva le parti innanzi al GI per la successiva fase del giudizio.
Disposta ctu contabile-estimativa con conferimento dell'incarico al dr , il quale dava inizio Per_6 alle operazioni peritali, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato a mezzo note scritte, rinunciando ai termini di cui all'art 190 cpc e dichiarando di prestare acquiescenza alla emananda sentenza.
Il giudice rimetteva dunque la causa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 30/01/1999 in ME e si sono separati giudizialmente in data sentenza n. 559/2015, pubblicata il 15/10/2015 emessa dal Tribunale di
Verbania, passata in giudicato il 16/04/2016 nel procedimento n. 1545/2012, e, dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in quel procedimento, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole minore, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che (C.F.: ) (concedente), unico proprietario Parte_1 C.F._1 dell'immobile ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat. A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2, - immobili ad oggi assegnati alla sig.ra (C.F.: CP_1
quale casa coniugale - concede a che accetta, il diritto di C.F._3 CP_1 abitazione su detto compendio immobiliare per i bisogni suoi e dei figli Persona_3
e , a cui il diritto si estende. La durata del diritto d'abitazione in Persona_2 Persona_1 favore dei figli e ntende fino alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 documentata loro totale indipendenza economica, mentre la durata del diritto d'abitazione in favore di ntende vita natural durante salvo revoca per successivo suo matrimonio o Controparte_2 trasferimento definitivo della residenza in altro immobile. La concessione del diritto di abitazione è in ragione gratuita.
dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è libero da pesi e vincoli fatta Parte_1 eccezione per il mutuo fondiario acceso il 28.06.2010 presso la CA OL di NT SP (oggi
CA Intesa SanPaolo SP) n. 1231 rep. / n. 704 prog. Notaio che lo stesso continuerà Persona_5 ad onorare puntualmente sino alla scadenza. Il diritto di abitazione così costituito non potrà essere ceduto a terzi e tutte le spese di trascrizione in Conservatoria del titolo giudiziale rimarranno a carico del concedente. Come concordemente richiesto dalle parti, le spese di procedura si dichiarano compensate
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in ME Parte_1 CP_1
(VB) il 30/01/1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. I parte I anno
1999 affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, con collocazione presso la medesima;
Per_1 dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il minore a settimane alternate dal sabato alla domenica sera, le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e desideri del minore;
attribuisce alla moglie il diritto di abitazione sul compendio immobiliare ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat.
A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2,per i bisogni suoi e dei figli e , a cui il diritto si Persona_3 Persona_2 Persona_1 estende;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici Istat;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la Persona_2 Persona_1 complessiva somma di euro 900,00 (pari ad euro 450,00 per ciascun figlio), annualmente e automaticamente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1233 R. G. dell'anno 2022 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via Alla Motta n. 7 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Giordano C.F._1
(c.f. elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villafranca Tirrena C.F._2
(ME) alla Via Nazionale n. 173, come da procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], residente in [...]
AN NC n. 16 (c.f. , elettivamente domiciliata ai fini della presente C.F._3 procedura in Domodossola (VB) C.so P. Ferraris n. 35 presso lo studio dall'Avv. Matteo Varesi
(Codice Fiscale: - fax: n. 0324.47488 – indirizzo di posta elettronica C.F._4 certificata: Email_1
RESISTENTE
e
P.M.,
INTERVENUTO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria e previo se del caso mutamento del rito da giudiziale a consensuale:
NEL MERITO:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.01.1999 dai sig.ri e CP_1
e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ME (VB) al n. 1 Parte_1
Parte I Anno 1999 con ogni consequenziale provvedimento per l'annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza nell'apposito registro dello Stato Civile;
2. Confermare o comunque disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio minore Per_1
alla madre, con collocazione presso la medesima, con facoltà per il padre di vederlo e
[...] tenerlo con sé a settimane alternate dal sabato alla domenica sera, le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e desideri del minore;
3. Confermare o comunque disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , la complessiva somma di Euro 900,00 (pari ad Euro 450,00 Persona_2 Persona_1 per ciascun figlio),annualmente e automaticamente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate;
4. Confermare o comunque disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma CP_1 di Euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici Istat;
5. Dare atto che gli esponenti, con lo scioglimento del matrimonio, convengono anche quanto segue: il sig. (C.F.: )(concedente), unico proprietario dell'immobile Parte_1 C.F._1 ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat. A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2, - immobili ad oggi assegnati alla sig.ra (C.F.: CP_1
) quale casa coniugale - concede alla sig.ra che accetta, il diritto C.F._3 CP_1 di abitazione su detto compendio immobiliare per i bisogni suoi e dei figli Persona_3
e , a cui il diritto si estende. La durata del diritto d'abitazione in Persona_2 Persona_1 favore dei figli e ntende fino alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 documentata loro totale indipendenza economica, mentre la durata del diritto d'abitazione in favore della sig.ra ntende vita natural durante salvo revoca per successivo suo matrimonio Controparte_2
o trasferimento definitivo della residenza in altro immobile. La concessione del diritto di abitazione
è in ragione gratuita. Il sig. dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è libero Parte_1 da pesi e vincoli fatta eccezione per il mutuo fondiario acceso il 28.06.2010 presso la CA OL di NT SP (oggi CA Intesa SanPaolo SP) n. 1231 rep. / n. 704 prog. Notaio , che Persona_5 lo stesso continuerà ad onorare puntualmente sino alla scadenza. Il diritto di abitazione così costituito non potrà essere ceduto a terzi e tutte le spese di trascrizione in Conservatoria del titolo giudiziale rimarranno a carico del concedente.
Spese legali compensate.
Acquiescenza alla sentenza di divorzio che recepisca le conclusioni qui svolte”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/10/2022 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio da lui contratto in ME (VB) il 30/01/1999 con , CP_1 confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione dell'intestato tribunale, ad eccezione di quelle relative al mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie.
Con memoria difensiva datata 30/06/2023 aderiva alla domanda sullo status, chiedendo CP_1 tuttavia l'integrale conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 559/2015 del
Tribunale di Verbania (e alla successiva sentenza n. 2308/17 della Corte d'Appello di Torino quanto all'affidamento esclusivo del figlio minore), fatta eccezione per il necessario aggiornamento della misura del contributo del padre al mantenimento dei tre figli alla luce della rivalutazione monetaria e degli aumenti dei tassi di inflazione registrati dal 2015 ad oggi, nonché delle maggiori esigenze della prole in considerazione della loro età anagrafica.
La resistente richiedeva, pertanto, un'integrazione mensile di Euro 100,00 per ciascun figlio e previsto l'obbligo per il marito di corrisponderle un assegno divorzile, essendo priva di una posizione lavorativa stabile, mentre al contrario il ricorrente risultava titolare di un'azienda attiva dal 1995 operante nel settore delle manutenzioni edili e nel noleggio delle piattaforme aeree (gru), oltre essere proprietario di n. 4 appartamenti, n. 2 autorimesse e n. 2 terreni in ME e di un magazzino e di un'area urbana nel comune di Verbania.
All'udienza del 23/11/ 2023 il Giudice effettuava che la conciliazione che aveva esito negativo e rimetteva le parti innanzi al GI per la successiva fase del giudizio.
Disposta ctu contabile-estimativa con conferimento dell'incarico al dr , il quale dava inizio Per_6 alle operazioni peritali, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato a mezzo note scritte, rinunciando ai termini di cui all'art 190 cpc e dichiarando di prestare acquiescenza alla emananda sentenza.
Il giudice rimetteva dunque la causa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 30/01/1999 in ME e si sono separati giudizialmente in data sentenza n. 559/2015, pubblicata il 15/10/2015 emessa dal Tribunale di
Verbania, passata in giudicato il 16/04/2016 nel procedimento n. 1545/2012, e, dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in quel procedimento, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole minore, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che (C.F.: ) (concedente), unico proprietario Parte_1 C.F._1 dell'immobile ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat. A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2, - immobili ad oggi assegnati alla sig.ra (C.F.: CP_1
quale casa coniugale - concede a che accetta, il diritto di C.F._3 CP_1 abitazione su detto compendio immobiliare per i bisogni suoi e dei figli Persona_3
e , a cui il diritto si estende. La durata del diritto d'abitazione in Persona_2 Persona_1 favore dei figli e ntende fino alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 documentata loro totale indipendenza economica, mentre la durata del diritto d'abitazione in favore di ntende vita natural durante salvo revoca per successivo suo matrimonio o Controparte_2 trasferimento definitivo della residenza in altro immobile. La concessione del diritto di abitazione è in ragione gratuita.
dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è libero da pesi e vincoli fatta Parte_1 eccezione per il mutuo fondiario acceso il 28.06.2010 presso la CA OL di NT SP (oggi
CA Intesa SanPaolo SP) n. 1231 rep. / n. 704 prog. Notaio che lo stesso continuerà Persona_5 ad onorare puntualmente sino alla scadenza. Il diritto di abitazione così costituito non potrà essere ceduto a terzi e tutte le spese di trascrizione in Conservatoria del titolo giudiziale rimarranno a carico del concedente. Come concordemente richiesto dalle parti, le spese di procedura si dichiarano compensate
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in ME Parte_1 CP_1
(VB) il 30/01/1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. I parte I anno
1999 affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, con collocazione presso la medesima;
Per_1 dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il minore a settimane alternate dal sabato alla domenica sera, le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e desideri del minore;
attribuisce alla moglie il diritto di abitazione sul compendio immobiliare ubicato in ME (VB) via AN NC n. 14/16 censito al N.C.E.U del medesimo Comune al fg. 47 part. 88 sub 12 cat.
A3 cl. 1 vani 7,5 con le annesse autorimesse censite al fg. 11 part. 183 sub 2 e 3 cat. C6 cl. 2,per i bisogni suoi e dei figli e , a cui il diritto si Persona_3 Persona_2 Persona_1 estende;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici Istat;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la Persona_2 Persona_1 complessiva somma di euro 900,00 (pari ad euro 450,00 per ciascun figlio), annualmente e automaticamente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, mediche non assistite dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco