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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 363/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppe SCOLARO, consigliere;
a scioglimento della riserva assunta in data 24.9.2025, a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 363/2025 VG da trattarsi in camera di consiglio, posta in decisione all'udienza del giorno 23.9.2025, proposta con ricorso congiunto da: ; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, in virtù dei mandati in calce al ricorso introduttivo, rispettivamente: il , dall'avv. COPPOLINO Giuseppe del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via papa Giovanni XXIII n. 69);
, dall'avv. VIRZÌ Carmelina del foro di TT ed elettivamente domiciliata nello studio CP_1 professionale della medesima in TT (via Ambrosoli n. 4); pec: ; Email_1 pec: avv uffre.it ; Email_2
con l'intervento del
rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica di Messina; Controparte_2
INTERVENIENTE
causa avente ad oggetto: delibazione di sentenza canonica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
“… dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 28.7.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale della Sicilia e resa esecutiva con visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 4.3.2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 6.8.2022, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT Parte_1 Parte_2 l'annotazione della predetta sentenza al margine dell'atto di matrimonio …” *
All'udienza camerale del 23.9.2025, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle note relative in data 6 e 22.9.2025, per i ricorrenti si chiedeva l'accoglimento della richiesta di delibazione (con rinuncia ai termini di rito).
Il rappresentante dell' reso edotto mediante comunicazione di cancelleria della Controparte_2 domanda introduttiva (in data 13.5.2025) non ha formulato conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in modalità telematica in data 2.4.2025, Parte_1
e dopo aver premesso che il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT con Parte_2 sentenza del 28.7.2024 aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in
TT in data 6.8.2022 tra gli stessi e che tale decisione veniva dichiarata esecutiva in data 4.3.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedevano che la Corte dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinasse all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 23.9.2025, richiedendo come da note di trattazione scritta del 6 e del 22.9.2025 i procuratori delle parti l'accoglimento dell'istanza, con ordinanza del 24.9.2025 veniva riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che la domanda sia fondata e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18.2.1994, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121;
- non è possibile ritenere che sia applicabile, nella specie, la normativa introdotta dagli artt. 64 e ss. della L. n. 218/95, la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in Italia;
l'art. 2, comma 1 della predetta legge, infatti, chiarisce che le disposizioni di tale normativa “non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia”, e tra queste convenzioni sono certamente da annoverare le norme concordatarie;
l'efficacia della pronuncia ecclesiastica nello Stato Italiano, dunque, non può che essere dichiarata con sentenza
(e a seguito di domanda di parte;
che poi lo strumento processuale idoneo a introdurre nell'ordinamento statuale l'efficacia del provvedimento dell'organo giurisdizionale ecclesiastico sia la sentenza si trae ancora dalla circostanza testuale che la normativa concordataria richiede esplicitamente che l'esecutività della pronuncia ecclesiastica sia dichiarata con sentenza e dal fatto che gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, pur se formalmente abrogati dalla legge 218/1995, continuano a esistere e a operare nell'ordinamento statale in forza della normativa concordataria, nella quale essi sono stati assunti mediante il meccanismo del rinvio materiale alle predette norme adottato dalla normazione concordataria, la quale è certamente in vigore in base alla legge statuale di sua esecuzione (in particolare, l'art. 797 recita: “La Corte dichiara con sentenza l'efficacia …”);
rilevato che dall'esame del merito della domanda risulta che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza oggetto della procedura incoata;
e ciò poiché:
a) la dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TT, per cui il Giudice
Ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
b) in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n. 18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione);
c) ancora, vi è in atti copia autentica: della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT del 28.7.2024 dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
del visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4.3.2025, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica;
d) non ricorre alcuna ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame:
d.1) non risultando l'esistenza di una sentenza di Autorità giudiziaria italiana contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tal Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
d.2) non producendo le disposizioni della sentenza da delibare (secondo il principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8 comma 2, lett. C) effetti contrari all'ordine pubblico – ipotesi, peraltro, rara che potrebbe darsi, ad esempio, quando la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la “disparitas cultus”, l'”ordine sacro”, il “voto pubblico perpetuo di castità” – atteso che la causa accertata e dichiarata della nullità ecclesiastica è stata ravvisata nella “… esclusione della indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore …”;
ed in relazione ad essa, pur noto essendo il consolidato orientamento di legittimità (in seguito mai mutato, per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 3709 del 14/2/2008) secondo cui:
«… La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi …»;
va considerato che, per quanto emerge dalla citata sentenza canonica:
a detta della , allora attrice, ella aveva taciuto al futuro coniuge la propria riserva Pt_2 mentale (nonché la successiva simulazione del consenso alla celebrazione del matrimonio) – confidandosi solo con i genitori e talune amiche – atteso che:
“… non ho fatto confidenze su questo argomento a , che peraltro era distratto dalla casa e da quello Parte_1 che gli diceva sua mamma …”;
a detta del , allora convenuto, egli non aveva ricevuto alcuna propalazione espressa Pt_1 da parte della futura moglie circa la sua riserva mentale in tema d'indissolubilità, ma aveva chiaramente avvertito il rilevante contrasto esistente con la stessa:
- sia quanto alla collocazione della casa coniugale in per lui non negoziabile, pena la Per_1 non celebrazione del matrimonio, anche avendo sostenuto ingenti spese per predisporla,
e sostanzialmente aderita dalla ma senza esplicito consenso da parte di costei); Pt_2
- sia quanto ai preparativi per la festa (sostanzialmente da lui negletti, per il proprio impegno nella ristrutturazione dell'abitazione in corso, e riprovati dalla donna come segno di disattenzione verso i bisogni spirituali di lei); ragion per cui, anche per l'invadenza dei futuri suoceri (i quali intendevano mantenere a sé vicina la figlia), ben avvertiva che il loro rapporto si sarebbe presto interrotto, precisando che aveva avuto il presentimento che ciò sarebbe avvenuto già appena pochi giorni dopo le nozze
(come poi puntualmente avvenuto, ossia quattro giorni dopo, senza neppure che i due facessero il viaggio di nozze); ed aggiungeva che era comunque ben consapevole che, in quel contesto, il matrimonio “non aveva basi” per durare;
sicché è da presumere che la sua “ignoranza” della riserva maturata medio tempore dalla verso il matrimonio che sarebbe stato celebrato sia derivata dalla mancata cura e Pt_2 coltivazione del rapporto diretto con la stessa, con sostanziale assenza di dialogo tra i due anche in parte qua;
dei deponenti escussi, la sola (sorella maggiore dell'odierna ricorrente) Persona_2 attestava che la le aveva detto d'aver confidato ogni sua riserva non solo ad amiche Pt_2
e familiari, ma anche al , rendendogli noto d'esser incline a separarsi e a Parte_1 divorziare date le rilevanti ed ampie divergenze che tra i due erano sorte;
e la circostanza, sebbene aliunde non corroborata, neppure è stata aliunde smentita;
deve quindi ritenersi che, non essendo risultato leso in pregiudizio del l'affidamento Pt_1 del medesimo circa la volontà della di contrarre un matrimonio indissolubile, nulla Pt_2 osta all'invocata delibazione;
d.3) dovendosi altresì in concreto dare atto che (per quanto consta dagli atti del procedimento canonico acquisiti, in cui la parte odierna convenuta – sebbene ritualmente citata – non si costituiva) effettivamente le circostanze di fatto donde il suddetto vizio, oltre che incontestate da parte dell'altro coniuge, sono state asseverate dalle audizioni testimoniali assunte. Nulla va statuito in punto di spese processuali, versandosi in tema di ricorso congiunto (e, quindi, in difetto di domanda in parte qua).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto con atto iscritto a ruolo in data 2.4.2025, così provvede:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti in epigrafe meglio individuate in data 6.8.2022 in TT e trascritto sui registri anagrafici di questo Comune del Comune di TT (Anno 2022, n. 30, Parte II, serie A) pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT in data 28.7.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 4.3.2025;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dei nominati in epigrafe di procedere all'annotazione della stessa sentenza a margine dei relativi atti di nascita;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile (da remoto), il giorno 26.9.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppe SCOLARO, consigliere;
a scioglimento della riserva assunta in data 24.9.2025, a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 363/2025 VG da trattarsi in camera di consiglio, posta in decisione all'udienza del giorno 23.9.2025, proposta con ricorso congiunto da: ; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, in virtù dei mandati in calce al ricorso introduttivo, rispettivamente: il , dall'avv. COPPOLINO Giuseppe del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via papa Giovanni XXIII n. 69);
, dall'avv. VIRZÌ Carmelina del foro di TT ed elettivamente domiciliata nello studio CP_1 professionale della medesima in TT (via Ambrosoli n. 4); pec: ; Email_1 pec: avv uffre.it ; Email_2
con l'intervento del
rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica di Messina; Controparte_2
INTERVENIENTE
causa avente ad oggetto: delibazione di sentenza canonica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
“… dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 28.7.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale della Sicilia e resa esecutiva con visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 4.3.2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 6.8.2022, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT Parte_1 Parte_2 l'annotazione della predetta sentenza al margine dell'atto di matrimonio …” *
All'udienza camerale del 23.9.2025, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle note relative in data 6 e 22.9.2025, per i ricorrenti si chiedeva l'accoglimento della richiesta di delibazione (con rinuncia ai termini di rito).
Il rappresentante dell' reso edotto mediante comunicazione di cancelleria della Controparte_2 domanda introduttiva (in data 13.5.2025) non ha formulato conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in modalità telematica in data 2.4.2025, Parte_1
e dopo aver premesso che il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT con Parte_2 sentenza del 28.7.2024 aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in
TT in data 6.8.2022 tra gli stessi e che tale decisione veniva dichiarata esecutiva in data 4.3.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedevano che la Corte dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinasse all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 23.9.2025, richiedendo come da note di trattazione scritta del 6 e del 22.9.2025 i procuratori delle parti l'accoglimento dell'istanza, con ordinanza del 24.9.2025 veniva riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che la domanda sia fondata e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18.2.1994, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121;
- non è possibile ritenere che sia applicabile, nella specie, la normativa introdotta dagli artt. 64 e ss. della L. n. 218/95, la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in Italia;
l'art. 2, comma 1 della predetta legge, infatti, chiarisce che le disposizioni di tale normativa “non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia”, e tra queste convenzioni sono certamente da annoverare le norme concordatarie;
l'efficacia della pronuncia ecclesiastica nello Stato Italiano, dunque, non può che essere dichiarata con sentenza
(e a seguito di domanda di parte;
che poi lo strumento processuale idoneo a introdurre nell'ordinamento statuale l'efficacia del provvedimento dell'organo giurisdizionale ecclesiastico sia la sentenza si trae ancora dalla circostanza testuale che la normativa concordataria richiede esplicitamente che l'esecutività della pronuncia ecclesiastica sia dichiarata con sentenza e dal fatto che gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, pur se formalmente abrogati dalla legge 218/1995, continuano a esistere e a operare nell'ordinamento statale in forza della normativa concordataria, nella quale essi sono stati assunti mediante il meccanismo del rinvio materiale alle predette norme adottato dalla normazione concordataria, la quale è certamente in vigore in base alla legge statuale di sua esecuzione (in particolare, l'art. 797 recita: “La Corte dichiara con sentenza l'efficacia …”);
rilevato che dall'esame del merito della domanda risulta che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza oggetto della procedura incoata;
e ciò poiché:
a) la dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TT, per cui il Giudice
Ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
b) in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n. 18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione);
c) ancora, vi è in atti copia autentica: della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT del 28.7.2024 dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
del visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4.3.2025, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica;
d) non ricorre alcuna ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame:
d.1) non risultando l'esistenza di una sentenza di Autorità giudiziaria italiana contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tal Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
d.2) non producendo le disposizioni della sentenza da delibare (secondo il principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8 comma 2, lett. C) effetti contrari all'ordine pubblico – ipotesi, peraltro, rara che potrebbe darsi, ad esempio, quando la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la “disparitas cultus”, l'”ordine sacro”, il “voto pubblico perpetuo di castità” – atteso che la causa accertata e dichiarata della nullità ecclesiastica è stata ravvisata nella “… esclusione della indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore …”;
ed in relazione ad essa, pur noto essendo il consolidato orientamento di legittimità (in seguito mai mutato, per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 3709 del 14/2/2008) secondo cui:
«… La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi …»;
va considerato che, per quanto emerge dalla citata sentenza canonica:
a detta della , allora attrice, ella aveva taciuto al futuro coniuge la propria riserva Pt_2 mentale (nonché la successiva simulazione del consenso alla celebrazione del matrimonio) – confidandosi solo con i genitori e talune amiche – atteso che:
“… non ho fatto confidenze su questo argomento a , che peraltro era distratto dalla casa e da quello Parte_1 che gli diceva sua mamma …”;
a detta del , allora convenuto, egli non aveva ricevuto alcuna propalazione espressa Pt_1 da parte della futura moglie circa la sua riserva mentale in tema d'indissolubilità, ma aveva chiaramente avvertito il rilevante contrasto esistente con la stessa:
- sia quanto alla collocazione della casa coniugale in per lui non negoziabile, pena la Per_1 non celebrazione del matrimonio, anche avendo sostenuto ingenti spese per predisporla,
e sostanzialmente aderita dalla ma senza esplicito consenso da parte di costei); Pt_2
- sia quanto ai preparativi per la festa (sostanzialmente da lui negletti, per il proprio impegno nella ristrutturazione dell'abitazione in corso, e riprovati dalla donna come segno di disattenzione verso i bisogni spirituali di lei); ragion per cui, anche per l'invadenza dei futuri suoceri (i quali intendevano mantenere a sé vicina la figlia), ben avvertiva che il loro rapporto si sarebbe presto interrotto, precisando che aveva avuto il presentimento che ciò sarebbe avvenuto già appena pochi giorni dopo le nozze
(come poi puntualmente avvenuto, ossia quattro giorni dopo, senza neppure che i due facessero il viaggio di nozze); ed aggiungeva che era comunque ben consapevole che, in quel contesto, il matrimonio “non aveva basi” per durare;
sicché è da presumere che la sua “ignoranza” della riserva maturata medio tempore dalla verso il matrimonio che sarebbe stato celebrato sia derivata dalla mancata cura e Pt_2 coltivazione del rapporto diretto con la stessa, con sostanziale assenza di dialogo tra i due anche in parte qua;
dei deponenti escussi, la sola (sorella maggiore dell'odierna ricorrente) Persona_2 attestava che la le aveva detto d'aver confidato ogni sua riserva non solo ad amiche Pt_2
e familiari, ma anche al , rendendogli noto d'esser incline a separarsi e a Parte_1 divorziare date le rilevanti ed ampie divergenze che tra i due erano sorte;
e la circostanza, sebbene aliunde non corroborata, neppure è stata aliunde smentita;
deve quindi ritenersi che, non essendo risultato leso in pregiudizio del l'affidamento Pt_1 del medesimo circa la volontà della di contrarre un matrimonio indissolubile, nulla Pt_2 osta all'invocata delibazione;
d.3) dovendosi altresì in concreto dare atto che (per quanto consta dagli atti del procedimento canonico acquisiti, in cui la parte odierna convenuta – sebbene ritualmente citata – non si costituiva) effettivamente le circostanze di fatto donde il suddetto vizio, oltre che incontestate da parte dell'altro coniuge, sono state asseverate dalle audizioni testimoniali assunte. Nulla va statuito in punto di spese processuali, versandosi in tema di ricorso congiunto (e, quindi, in difetto di domanda in parte qua).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto con atto iscritto a ruolo in data 2.4.2025, così provvede:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti in epigrafe meglio individuate in data 6.8.2022 in TT e trascritto sui registri anagrafici di questo Comune del Comune di TT (Anno 2022, n. 30, Parte II, serie A) pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di TT in data 28.7.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 4.3.2025;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dei nominati in epigrafe di procedere all'annotazione della stessa sentenza a margine dei relativi atti di nascita;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile (da remoto), il giorno 26.9.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)