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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2884/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZICCARDI LUIGI e dall'avv. MAROTTI
MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ziccardi, in virtù di mandato in atti;
E nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. IANNELLI MARIA CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di EV;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto congiuntamente, in sede di separazione, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/08/2021 in Marocco alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 28.1.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla
1 comparizione personale in udienza e confermano le condizioni della separazione, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa.
Il P.M.ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice designato del Tribunale di EV (27.3.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 1103 del 4.6.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui all'accordo di separazione che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Alla liquidazione delle competenze per la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato si provvede come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco in data 27/08/2021
(Registro atti di matrimonio del Comune di SAN NICOLA MANFREDI, atto n.17 parte II serie C del 27/08/2021) tra nato a Parte_1
TO (BN) il 21/12/1989, e nata in [...] Controparte_1
il 11/06/2000 alle condizioni di cui alla separazione consensuale;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
EV, deciso nella camera di consiglio del 28.1.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2884/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZICCARDI LUIGI e dall'avv. MAROTTI
MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ziccardi, in virtù di mandato in atti;
E nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. IANNELLI MARIA CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di EV;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto congiuntamente, in sede di separazione, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/08/2021 in Marocco alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 28.1.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla
1 comparizione personale in udienza e confermano le condizioni della separazione, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa.
Il P.M.ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice designato del Tribunale di EV (27.3.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 1103 del 4.6.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui all'accordo di separazione che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Alla liquidazione delle competenze per la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato si provvede come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco in data 27/08/2021
(Registro atti di matrimonio del Comune di SAN NICOLA MANFREDI, atto n.17 parte II serie C del 27/08/2021) tra nato a Parte_1
TO (BN) il 21/12/1989, e nata in [...] Controparte_1
il 11/06/2000 alle condizioni di cui alla separazione consensuale;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
EV, deciso nella camera di consiglio del 28.1.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci 2