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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4468/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 630/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0038258/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: in Dott. Difensore_1 riferisce di avere prodotto la richiesta di rinuncia all'appello e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: l'ufficio prende atto e insiste nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 630 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Contribuente, come detto, ha prodotto rinuncia al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
L'Agenzia, sul punto nulla ha contro dedotto.
Considerato che la rinuncia è pervenuta in questo grado vanno compensate le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4468/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 630/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0038258/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: in Dott. Difensore_1 riferisce di avere prodotto la richiesta di rinuncia all'appello e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: l'ufficio prende atto e insiste nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 630 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Contribuente, come detto, ha prodotto rinuncia al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
L'Agenzia, sul punto nulla ha contro dedotto.
Considerato che la rinuncia è pervenuta in questo grado vanno compensate le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR