TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15685/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15685 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nato il [...] nella città di Itajaí – Parte_1 SC (Brasile) e residente in [...]1, n. 347, quartiere Morretes, città di Itapema
– SC, CAP: 88220-000;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nato il [...] nella città di Tijucas -SC Parte_2 (Brasile) e residente in [...]1, n. 347, quartiere Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
3. nata il [...] nella città di Balneário Parte_3 Camboriú – SC (Brasile) e residente nella Rua 264 n°50, Apto1101, Bairro Meia Praia città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
4. nata il [...] nella città di São João Parte_4 Batista – SC (Brasile) e residente na Bairro Morretes, CodiceFiscale_1 città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
5. nato il [...], nella città di Itajaí – SC (Brasile) e Parte_5 residente na Rua 402 B n°383 Bairro Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220- 000; 6. nata il [...] nella città di Itajaí – SC (Brasile) e Parte_6 residente na Rua 402 B n°347, Bairro Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220- 000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (indicato nei successivi Persona_1 certificati anche come o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, cittadino italiano, nato il [...], nel Comune di Montecchio Maggiore (VI),
[...] figlio di e il quale emigrava in Brasile, dove sposava, in data Pt_1 Persona_5 26.02.1895, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai CP_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva in Brasile:
• il sig. o anche o anche il 25.05.1903, il quale Parte_7 Pt_2 Per_4 in data 5.11.1927 contraeva matrimonio con e dalla loro unione CP_3 nasceva in Brasile:
➢ il sig. (identificato anche come , il CP_4 Parte_2 7.01.1935, il quale in data 27.03.1975 contraeva matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nascevano, in Brasile: Persona_6
✓ , il 17.03.1967, odierno ricorrente, il Parte_2 quale in data 27.10.1989 contraeva matrimonio con
[...]
e dalla loro unione: Controparte_5
❖ veniva adottata odierna ricorrente, Parte_6
Dott. Giovanni Calasso 2
nata il [...];
❖ nasceva il sig. il Parte_1 21.11.2004, odierno ricorrente;
il 25.02.1969, che in data 22.11.1990 Parte_8 contraeva matrimonio con e Controparte_6 dalla loro unione nascevano in Brasile:
❖ il 18.10.1990, odierna Parte_3 ricorrente;
❖ il 21.12.1992, Parte_4 odierna ricorrente;
✓ il 15.02.1971, il quale in data Parte_9 16.05.1995 contraeva matrimonio con Controparte_7
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
❖ il sig. il 6.2.1996, odierno ricorrente;
Parte_5
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
, nato il [...], nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 3
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15685 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nato il [...] nella città di Itajaí – Parte_1 SC (Brasile) e residente in [...]1, n. 347, quartiere Morretes, città di Itapema
– SC, CAP: 88220-000;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nato il [...] nella città di Tijucas -SC Parte_2 (Brasile) e residente in [...]1, n. 347, quartiere Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
3. nata il [...] nella città di Balneário Parte_3 Camboriú – SC (Brasile) e residente nella Rua 264 n°50, Apto1101, Bairro Meia Praia città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
4. nata il [...] nella città di São João Parte_4 Batista – SC (Brasile) e residente na Bairro Morretes, CodiceFiscale_1 città di Itapema – SC, CAP: 88220-000;
5. nato il [...], nella città di Itajaí – SC (Brasile) e Parte_5 residente na Rua 402 B n°383 Bairro Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220- 000; 6. nata il [...] nella città di Itajaí – SC (Brasile) e Parte_6 residente na Rua 402 B n°347, Bairro Morretes, città di Itapema – SC, CAP: 88220- 000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (indicato nei successivi Persona_1 certificati anche come o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, cittadino italiano, nato il [...], nel Comune di Montecchio Maggiore (VI),
[...] figlio di e il quale emigrava in Brasile, dove sposava, in data Pt_1 Persona_5 26.02.1895, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai CP_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva in Brasile:
• il sig. o anche o anche il 25.05.1903, il quale Parte_7 Pt_2 Per_4 in data 5.11.1927 contraeva matrimonio con e dalla loro unione CP_3 nasceva in Brasile:
➢ il sig. (identificato anche come , il CP_4 Parte_2 7.01.1935, il quale in data 27.03.1975 contraeva matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nascevano, in Brasile: Persona_6
✓ , il 17.03.1967, odierno ricorrente, il Parte_2 quale in data 27.10.1989 contraeva matrimonio con
[...]
e dalla loro unione: Controparte_5
❖ veniva adottata odierna ricorrente, Parte_6
Dott. Giovanni Calasso 2
nata il [...];
❖ nasceva il sig. il Parte_1 21.11.2004, odierno ricorrente;
il 25.02.1969, che in data 22.11.1990 Parte_8 contraeva matrimonio con e Controparte_6 dalla loro unione nascevano in Brasile:
❖ il 18.10.1990, odierna Parte_3 ricorrente;
❖ il 21.12.1992, Parte_4 odierna ricorrente;
✓ il 15.02.1971, il quale in data Parte_9 16.05.1995 contraeva matrimonio con Controparte_7
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
❖ il sig. il 6.2.1996, odierno ricorrente;
Parte_5
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
, nato il [...], nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 3
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5