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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2846/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 132/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116877 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1959/2026 depositato il 23/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, compresa la manifesta fondatezza del ricorso, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2, ha impugnato, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.116877, Prot. n° QB/2025/769921 del 27/11/2025, notificato in data 4 dicembre 2025 relativo all'anno di imposta 2020 per presunto omesso versamento IMU per un ammontare complessivo pari ad euro 2.848,26, comprensivo di interessi pari ad € 211,61 e sanzioni pari ad € 608,00;
Visto che l'avviso di accertamento trae origine dalla circostanza che nell'anno 2020 il ricorrente fosse proprietario, al 50% con l'ex coniuge Nominativo_1, di un immobile in Roma alla via Giuseppe Perego n. 33 (catastalmente 35), con annessa cantina e box auto;
Ritenuto che parte ricorrente ha lamentato che il Comune di Roma non ha tenuto conto dell'ulteriore circostanza che il medesimo ricorrente, già dal 2016, era stato costretto, in forza di provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione dei coniugi, a trasferire altrove la propria residenza, mutandola nell'attuale indirizzo di Piazza Cesario Console n.14, in quanto la casa coniugale in questione, con le relative pertinenze, era assegnata alla moglie con la quale i figli convivevano (provvedimenti provvisori assunti in sede di udienza presidenziale di separazione, sentenza di separazione n. 18215/2019 del Tribunale di Roma, Sentenza di divorzio n.420/2020);
Atteso che parte ricorrente ha invocato l'art. 4 comma 12, quinques del D.L. 16/2012, ai sensi del quale in caso di assegnazione, in sede di separazione e divorzio, della casa coniugale a uno dei coniugi ne consegue l'esistenza di un diritto di abitazione in virtù del quale l'eventuale soggetto passivo d'imposta può essere unicamente ed esclusivamente il coniuge assegnatario;
Rilevato che il Comune di Roma si è costituito in giudizio e dichiarato di prendere atto della bontà di quanto dichiarato da parte ricorrente e prestare acquiescenza alla pretesa azionata in giudizio limitatamente all'unità immobiliare accertata al fg. 868, n. 549 sub. 502 – censita abitazione A02 sita in Roma in via Giuseppe
Perego n.35, chiedendo il rigetto per ciò che concerne le “pertinenze (C02-C06) di cui all'avviso di accertamento impugnato”;
Rilevato che il ricorso è ritenersi fondato, in quanto all'esito dei provvedimenti giurisdizionali di assegnazione della casa coniugale alla moglie adottati in sede di separazione dei coniugi, operativi già nell'anno 2020, non sussisteva il presupposto impositivo in capo di parte ricorrente;
Ritenuto che l'assenza del presupposto impositivo riguarda anche la parte dell'avviso di accertamento relativo alle pertinenze il cui regime giuridico segue quello dell'immobile principale;
Considerato di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza, nella somma quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 800,00 oltre accessorie se dovute.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 132/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116877 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1959/2026 depositato il 23/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, compresa la manifesta fondatezza del ricorso, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2, ha impugnato, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.116877, Prot. n° QB/2025/769921 del 27/11/2025, notificato in data 4 dicembre 2025 relativo all'anno di imposta 2020 per presunto omesso versamento IMU per un ammontare complessivo pari ad euro 2.848,26, comprensivo di interessi pari ad € 211,61 e sanzioni pari ad € 608,00;
Visto che l'avviso di accertamento trae origine dalla circostanza che nell'anno 2020 il ricorrente fosse proprietario, al 50% con l'ex coniuge Nominativo_1, di un immobile in Roma alla via Giuseppe Perego n. 33 (catastalmente 35), con annessa cantina e box auto;
Ritenuto che parte ricorrente ha lamentato che il Comune di Roma non ha tenuto conto dell'ulteriore circostanza che il medesimo ricorrente, già dal 2016, era stato costretto, in forza di provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione dei coniugi, a trasferire altrove la propria residenza, mutandola nell'attuale indirizzo di Piazza Cesario Console n.14, in quanto la casa coniugale in questione, con le relative pertinenze, era assegnata alla moglie con la quale i figli convivevano (provvedimenti provvisori assunti in sede di udienza presidenziale di separazione, sentenza di separazione n. 18215/2019 del Tribunale di Roma, Sentenza di divorzio n.420/2020);
Atteso che parte ricorrente ha invocato l'art. 4 comma 12, quinques del D.L. 16/2012, ai sensi del quale in caso di assegnazione, in sede di separazione e divorzio, della casa coniugale a uno dei coniugi ne consegue l'esistenza di un diritto di abitazione in virtù del quale l'eventuale soggetto passivo d'imposta può essere unicamente ed esclusivamente il coniuge assegnatario;
Rilevato che il Comune di Roma si è costituito in giudizio e dichiarato di prendere atto della bontà di quanto dichiarato da parte ricorrente e prestare acquiescenza alla pretesa azionata in giudizio limitatamente all'unità immobiliare accertata al fg. 868, n. 549 sub. 502 – censita abitazione A02 sita in Roma in via Giuseppe
Perego n.35, chiedendo il rigetto per ciò che concerne le “pertinenze (C02-C06) di cui all'avviso di accertamento impugnato”;
Rilevato che il ricorso è ritenersi fondato, in quanto all'esito dei provvedimenti giurisdizionali di assegnazione della casa coniugale alla moglie adottati in sede di separazione dei coniugi, operativi già nell'anno 2020, non sussisteva il presupposto impositivo in capo di parte ricorrente;
Ritenuto che l'assenza del presupposto impositivo riguarda anche la parte dell'avviso di accertamento relativo alle pertinenze il cui regime giuridico segue quello dell'immobile principale;
Considerato di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza, nella somma quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 800,00 oltre accessorie se dovute.