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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
LI GL Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2240/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMELLI FRANCESCA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUCOLO ANDREANA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Spinoso (PZ), come da registro Atti di Matrimonio Comune di Spinoso (PZ) anno 2009, ATTO N. 4, Parte II, Serie A contratto tra il e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
3. Disporre che il padre , salvo diverso accordo, possa tenere con sé il Controparte_1 figlio minore a week end alterni dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 allorquando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, nonché il lunedì pomeriggio successivo al week end della madre sino al martedì mattina e la settimana successiva il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina. Inoltre, durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi (periodo dal 23.12 al 30.12 o periodo dal 31.12 al 06.01) alternando ogni anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ciascuno infine potrà tenere con sé il figlio tre consecutivi giorni, con alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
4. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
, a titolo di concorso nel suo mantenimento ordinario, l'assegno mensile Persona_2 di € 200,00, da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, entro il giorno 20 di ogni mese, e ciò a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa;
5. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre Controparte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio l'assegno Parte_1 Per_1 mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, entro il giorno 20 di ogni mese, e ciò a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa;
6. Porre a carico delle parti a 50% le spese straordinarie da sostenersi per i figli, come da Protocollo in uso in uso presso il Tribunale di Mantova;
7. Dare atto che le parti rinunciano alle ulteriori domande formulate nel corso del giudizio;
8. Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale Controparte_1 nascevano i figli (n. 27.11.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente) e (n. 16.03.2011, minorenne), dando conto del fatto che i coniugi Per_1 vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con omologa del 16.07.2020.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 L.898/70, essendo personalmente comparsa esclusivamente la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza.
pagina 2 di 4 Successivamente, nel corso del procedimento di merito, si è tardivamente costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale è stato demandato ai Servizi Sociali competenti un ampio incarico di monitoraggio e supporto al nucleo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita del figlio minorenne e il mantenimento di entrambi i figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge, sia conforme all'interesse materiale e morale dei figli (anche tenuto conto delle relazioni prodotte in atti dai Servizi Sociali incaricati) e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 09/08/2009 in SPINOSO (PZ) tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2009;
2. regola i rapporti economici tra le parti, nonché l'affidamento, il collocamento, il diritto di divisa del figlio minore e il mantenimento di entrambi i figli come da conclusioni indicate in epigrafe;
3. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINOSO (PZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 3 di 4 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 06/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
LI GL
GI OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
LI GL Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2240/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMELLI FRANCESCA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUCOLO ANDREANA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Spinoso (PZ), come da registro Atti di Matrimonio Comune di Spinoso (PZ) anno 2009, ATTO N. 4, Parte II, Serie A contratto tra il e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
3. Disporre che il padre , salvo diverso accordo, possa tenere con sé il Controparte_1 figlio minore a week end alterni dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 allorquando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, nonché il lunedì pomeriggio successivo al week end della madre sino al martedì mattina e la settimana successiva il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina. Inoltre, durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi (periodo dal 23.12 al 30.12 o periodo dal 31.12 al 06.01) alternando ogni anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ciascuno infine potrà tenere con sé il figlio tre consecutivi giorni, con alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
4. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
, a titolo di concorso nel suo mantenimento ordinario, l'assegno mensile Persona_2 di € 200,00, da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, entro il giorno 20 di ogni mese, e ciò a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa;
5. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre Controparte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio l'assegno Parte_1 Per_1 mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, entro il giorno 20 di ogni mese, e ciò a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa;
6. Porre a carico delle parti a 50% le spese straordinarie da sostenersi per i figli, come da Protocollo in uso in uso presso il Tribunale di Mantova;
7. Dare atto che le parti rinunciano alle ulteriori domande formulate nel corso del giudizio;
8. Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale Controparte_1 nascevano i figli (n. 27.11.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente) e (n. 16.03.2011, minorenne), dando conto del fatto che i coniugi Per_1 vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con omologa del 16.07.2020.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 L.898/70, essendo personalmente comparsa esclusivamente la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza.
pagina 2 di 4 Successivamente, nel corso del procedimento di merito, si è tardivamente costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale è stato demandato ai Servizi Sociali competenti un ampio incarico di monitoraggio e supporto al nucleo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita del figlio minorenne e il mantenimento di entrambi i figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge, sia conforme all'interesse materiale e morale dei figli (anche tenuto conto delle relazioni prodotte in atti dai Servizi Sociali incaricati) e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 09/08/2009 in SPINOSO (PZ) tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2009;
2. regola i rapporti economici tra le parti, nonché l'affidamento, il collocamento, il diritto di divisa del figlio minore e il mantenimento di entrambi i figli come da conclusioni indicate in epigrafe;
3. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINOSO (PZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 3 di 4 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 06/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
LI GL
GI OL
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