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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 284/2021 riunente RG nr. 286/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause riunite pendenti in grado di appello con ricorso depositato in data 27/04/2021 tra
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia Parte appellante in 284/2021 e
(P. IVA ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Grigoli del Foro d i Verona con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Leon e Pancaldo n. 68 Parte appellante in 286/2021 e CP_3 rappresentato in giudizio dagli avvocati Daniela Chiavegato e Cosimo Giordano e con elezione di domicilio presso questi ultimi in 30135 Venezia, S. Croce 712 Parte appellata e
Controparte_4
Parte appellata-contumace
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 337/2020 del Tribunale di Verona. in punto: opposizione ad avviso di addebito.
1 * CONCLUSIONI
In RG nr. 284/2021:
Per parte appellante In parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertarsi e dichiararsi Pt_1 che parte opponente, odier lata, è tenuta a versare all' tutte le somme richieste con l'avviso di Pt_1 addebito opposto e con i verbali di accertamento impugnati, condannandosi parte opponente al pagamento in favore dell' degli importi complessivi a titolo di contributi e somme aggiuntive indicati nell'avviso di Pt_1 addebito opposto e nei tre verbali di accertamento in contestazione o di quelli che saranno accertati come dovuti in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Per parte appellata e : In via preliminare: Riunirsi, ex CP_1 Controparte_2 art.335 cpc, in un solo processo le impugnazioni proposte separatamente da e (causa con Pt_1 CP_5 RG.n.284/2021) e da e (causa con RG.n.28 1) la stessa CP_1 Controparte_2 sentenza n.337/2020 del 27/10/2020 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro, entrambe chiamate all'udienza di discussione del 21 luglio 2022, ore 9,30. Nel merito: Rigettarsi l'appello proposto dall' e nella causa con RG.n.284/2021 e per l'effetto confermarsi la sentenza Pt_1 CP_5 n.337/2020 / 0 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nei capi oggetto di detta impugnazione. In via istruttoria subordinata. Senza inversione dell'onere della prova che grava sull' dato atto del fatto che lo stesso non ha, in appello, formulato istanza istruttoria alcuna, Pt_1 con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in primo grado con riferimento ai capi oggetto dell'appello – RG.n.284/2021, Pt_1 integramente ammesse dal Giudice di primo grado con l'ordinanza istruttoria resa all'udienza del 04/07/2017, insistendo, ove ritenuto necessaria la prosecuzione dell'istruttoria, per il loro integrale espletamento: - a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto D.1 a pag. 8 Primo Verbale del 22/12/2015 doc. n. 2) si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 1) a 7) formulati a pag.75 del ricorso di primo grado;
- a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto E.1 a pag. 8 del Terzo Verbale del 15/04/2016 doc. n. 9 limitatamente a e Controparte_6 Parte_2 si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 9) a 12 or a confutazione delle contestazioni in tema di indennità di trasferta [pag. 7 e punto D.7 pag. 10-12 del Primo Verbale del 22/12/2015 (doc. n. 2) - pag. 6 e punto D.4 a pag.
8-9 del Secondo Verbale del 28/01/2016 (doc. n. 6) Pag 8 e punto E.10 a pag. 34-39 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9)] si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 84) a 264) formulati a pag.89-230 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni sulla registrazione di giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare di cui al punto E.14 a pag.45 del a pag. 45 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9), si richiama e reitera il capitolo di prova n.279) formulato a pag.246 del ricorso di primo grado. Si reitera e richiama l'elenco testi di cui a pag.248-249 del ricorso in primo grado. Si reitera altresì, in via subordinata, l'istanza di consulenza tecnico – contabile al fine della verifica, sulla base dei documenti prodotti e di tutte le scritture contabili della ricorrente, dell'effettivo svolgimento delle trasferte di cui alle indennità inserite nei LUL dei lavoratori coinvolti nell'accertamento formulata a pag.249-250 del ricorso di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, quanto alla presente causa, tenendo conto degli “sleali” tempi di notifica del ricorso in appello indicati a pag.1-2.
Per parte appellata : Confermarsi integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo CP_3 grado qui impugnata del di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' e quindi il suo difetto di legittimazione passiva. - In via subordinata, qualora CP_3 l'ente sia riten mato passivamente, si chiede l'accoglimento dell'appello dell e la riforma Pt_1
2 parziale della sentenza nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell nel proprio atto di Pt_1 appello. - Spese ed onorari di lite del grado compensati.
* In RG nr. 286/2021
Per parte appellante e : in parziale riforma della CP_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro n.337/2020 depositata il 27.10.2020, non notificata, emessa nella causa con RG. n.2274/2016 (doc.I), accogliersi integralmente l'opposizione all'avviso di addebito Sede di Verona n.422 2016 00021531 14 000 (doc. n.1), dall - Sede di Pt_1 Pt_1
Verona, a seguito di “Verbale Ispettivo Prot. 9000.22/12/20 7115 del Pt_1
22/12/2015”, nonché il ricorso in accertamento negativo proposto, anche contro l' , avverso detto CP_3 verbale nonché avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 0 5/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 ed il verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione della sede na n. del 15/04/2016, Pt_1 P.IVA_3
e, quindi, In via preliminare di rito: In accoglimento del moptivo di appello sub XII, dichiararsi inammissibile per violazione dell'art.418 c.p. la domanda riconvenzionale subordinata proposta dall' Pt_1
e diretta alla riquantifucazione della pretesa di cui all'avvido di addebito n. 422 2016 00021531 14 000, notificato il 13/09/2016 (doc. n. 1), nonché la domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e dichiarazione di debenza di contributi e sanzioni in misura diversa da quella indicata nei verbali del 28/01/2016 e del 14/04/2016. In via preliminare di merito: Dichiararsi nullo, annullarsi o comunque revocarsi l'opposto avviso di addebito dell' – Sede di Verona n.422 2016 14 Pt_1 P.IVA_4 000, notificato il 13/09/2016, dichiarando non le somme richieste e destituite di le pretese creditorie azionate, quanto meno per l'illegittimità dell'accertamento da cui scaturisce l'avviso opposto, per la genericità delle pretese creditorie fatte valere dall' e dall' e per i palesi errori Pt_1 CP_3 denunciati contenuti nella quantificazione degli importi richiesti. Nel merito: - Dichiararsi infondate ed illegittime le pretese creditorie fatte valere dall' - Sede di Verona con l'avviso di addebito – Pt_1 Pt_1
Sede di Verona n. 42220160002123590000, notificato il 27/08/2016, ed annullarsi lo stesso, dichiarando come non dovute le somme dallo stesso portate, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla nel Verbale ispettivo di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. ella legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_7 disconosciuti e contestati in detto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_3
000622336/DDL del 22/12/2015 - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. landosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme CP_7 portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della CP_1 legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal Verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato Pt_1 il 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della CP_1 legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto D.
6. Registrazioni CIGO (pag. 11-12) in relazione alle quali la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente CP_3 dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/ l 28/01/2016 - PROT.
3 .P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo CP_8 Pt_1
Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti e detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto “D.
1. Inquadramento Aziendale” (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.
6. Registrazioni CIGO” (pag. 11-12), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione Pt_1 della sede di n. del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Pt_1 P.IVA_3
Terzo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari CP_1 rapporti di lavoro disconosciuti e etto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente CP_3 dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona n. del Pt_1 P.IVA_3 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Ver nnullandosi l non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale CP_1 ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. In via subordinata: - Annullarsi l'avviso di addebito – Sede di Pt_1 Verona n. 422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, e rideterminarsi nuto anche P.IVA_4 per compensazione) il presunto credito contributivo (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. ggiando e detraendo i contributi già versati dalla CP_7 er i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione CP_1 Pt_1
già effettuato, con anche compensazione degli e i crediti contributivi a favore della
scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui CP_1
versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il CP_1 presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il Pt_1 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale) conteggiando e o i contributi già versati dalla CP_1 per i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione del Pt_1 pagamento già effettuato, con anche compensazione entuali crediti contributivi a favore della
scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui CP_1
versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il CP_1 presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona Pt_1
n.000636313/DDL del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale) conteggiando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui CP_1
l' chiede, indebitamente, la ripetizione del pagamento già effettuato, con anche compensazione degli Pt_1 e i crediti contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del CP_1
4 carattere fittizio di rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. In via CP_1 istruttoria: […] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata a) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello Pt_1 promosso dall' recante n. R.G. 284/2021, avente ad oggetto la riforma della medesima sentenza Pt_1 qui impugnat ettarsi il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto infondato e non provato;
c) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - Respingersi l'appello della società e per l'effetto confermarsi CP_3 CP_1 integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo grado qui impugnata del Tribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' . - In via subordinata, CP_3 qualora l'ente sia ritenuto legittimato passivamente, si chiede la conferma della pronuncia per la parte in cui è rimasto vittorioso. Con riforma della stessa nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa Pt_1 dell' - Spese ed onorari di lite del grado compensati. Pt_1
*
Motivi della decisione
1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e da CP_1 Controparte_2 all'avviso di addebito n. 42220160002153114 notificato da - con il quale Pt_1 era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 173.469,45 a titolo di contributi previdenziali evasi e sanzioni di legge, relativamente al periodo novembre2009–gennaio2015 - e avverso agli accertamenti ispettivi conclusisi con verbale del 22.12.2015 (d'ora in poi: Primo verbale), del 28.1.2016 (d'ora in poi: Secondo verbale) e del 15.4.2016 (d'ora in poi: Terzo verbale). Verbali trasmessi da ad ed in relazione ai quali tale Pt_1 CP_3 ultimo Ente aveva preannunciato il successivo invio di comunicazione con l'esatta quantificazione del dovuto per premi e sanzioni.
1.1. In particolare il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e disatteso l'eccezione di genericità del verbale di accertamento e, CP_3 quindi, affrontato le tematiche prospettate da ogni singolo verbale ispettivo come di seguito sinteticamente riportate [vengono evidenziate le questione fatte oggetto di appello ed indicata la parte che, in relazione a ciascuna di esse prospetta motivi di appello].
Col Primo verbale gli Ispettori hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare € 102.530,00 a titolo di contributi ed € 61.142,00 per somme aggiuntive, per complessivi € 163.672,00, elevando a con CP_1 riferimento al periodo dal'01/11/09 al 31/01/15 contestazioni in materia di:
D.
1. Lavoratori non registrati sul LUL [appello inps];
5 D.
2. Lavoratori con contratto a tempo parziale che avrebbero invece lavorato a tempo pieno [appello petas]; D.
3. Lavoratori assicurati come artigiani che avrebbero lavorato in qualità di dipendenti [appello petas]; D.
4. Lavoro straordinario o supplementare che non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.
5. Lavoro che sarebbe stato svolto in orario ordinario e non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.6. “Orario di viaggio” che non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.
7. Indennità di trasferta [appello ; Pt_1
D.
8. Aspettative non retribuite [ap petas]; D.
9. Registrazione giornate di presenza [appello petas]; D.10. Rapporti di lavoro subordinato fittizi [appello petas];
Con il Secondo verbale – in giudizio opposto con azione di accertamento negativo prim'ancora della emissione da parte di di un secondo avviso Pt_1 di addebito – gli hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare CP_9
€ 23.448,00 a titolo di contributi ed € 14.191,00 per somme aggiuntive, per complessivi € 37.639,00, elevando contestazioni alla opponente in materia di:
D.
1. Inquadramento aziendale (non fatta oggetto di appello da parte di che qui non si oppone alla contestazione); CP_1 avoro straordinario non registrato [appello petas]; D.
3. Orario di viaggio non registrato [appello petas]; D.
4. Indennità di trasferta [appello ; Pt_1
D.
5. Aspettative non retribuite [ap petas]; D.
6. Registrazione giornate di presenza: a) registrazione ferie [appello petas]; b) registrazioni festività godute, permesso per ROL e per ex festività
[appello petas]; c) registrazioni malattia [appello petas]; d) registrazioni CIGO (non fatta oggetto di appello da parte di CP_1 che qui non si oppone alla contestazione) Con il Terzo verbale – qui opposto con azione di accertamento negativo prima della emissione da parte di di un ulteriore avviso di addebito – gli Pt_1
Ispettori hanno espressamente ribadito che lo stesso, considerata la complessità dell'accertamento e l'irregolarità delle registrazioni aziendali, rappresenta il seguito rispetto al primo verbale, ed hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare euro 260.632,00 a titolo di contributi ed euro 154.087,00 per somme aggiuntive, per complessivi euro 414.719,00, specificando le contestazioni relativamente ai punti D ed E:
6 D) Osservazioni e rilievi riguardo alle registrazioni delle presenze.
1) Registrazione giornate di formazioni apprendisti [appello petas];
2) Registrazione giornate di ferie [appello petas];
3) Registrazione giornate di permesso [appello petas];
4) Registrazione giornate di riposo [appello petas]; E) Osservazioni, rilievi e addebiti:
1) Lavoratori non registrati sul LUL [appello inps e appello petas];
2) Lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno lavorato a tempo pieno [appello petas];
3) Lavoratori assicurati come artigiani che hanno lavorato in qualità di dipendenti [appello petas];
4) Lavoratori assunti dalle liste di mobilità;
5) Rapporti di lavoro fittizi [appello petas];
6) Recupero indennità di malattia (invero non oggetto di appello);
7) Indennità chilometrica [appello inps];
8) Lavoro straordinario, o supplementare, non registrato;
9) Lavoro svolto in orario ordinario e non registrato [appello petas];
10) Orario di viaggio non registrato [appello petas];
11) Lavoro ordinario svolto in orario notturno e in giornate festive
[appello petas];
12) Indennità di trasferta [appello inps];
13) Aspettative non retribuite, assenze non retribuite [appello petas];
14) Giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare
[appello petas];
15) Orario di lavoro registrato come assenza per malattia [appello petas];
16) Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione [appello petas].
1.2. Su ogni specifica questione come sopra prospettata la sentenza gravata, affermato, come già detto, il difetto di legittimazione passiva di , CP_3 dichiarata la contumacia di [qui ancora non costituitasi] e CP_4 rigettata l'eccezione di genericità dei verbali di accertamento, ha quindi statuito nei termini in appresso sinteticamente riportati.
1.2.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto D.
1. del primo Vedi verbale inerente ad un lavoratore non registrato sul LUL, il Tribunale di motivo 1 Verona ha rilevato che <Appare fondato il motivo di doglianza sollevato in relazione appello
[…] alla sola posizione del sig. >> con riferimento al quale Parte_3 Pt_1 riteneva la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
[...] anche dopo la data del 31/1/2014 quindi fino al 6/02/2014 [quindi per sei giorni], avendo gli ispettori rinvenuto in azienda due documenti di trasporto
7 relativi a materiale destinato, presso un cantiere, a recanti la data CP_1 dell'1.2.14 e del 6.2.14, che risultano sottoscritti dal avrebbe Pt_3 Pt_1 quindi desunto da tale documentazione la protrazione della prestazione lavorativa subordinata a favore di anche nel periodo successivo CP_1 alla formale cessazione del rapporto di lavoro).
Il giudice di prime cure, alla luce delle testimonianze assunte ha, di contro, ritenuto confermate le difese di circa l'avere affidato in appalto, nel CP_1 periodo in questione, alcuni lavori a tale il Persona_1 quale si era avvalso a propria volta della collaborazione (autonoma) del che, per conto del , aveva effettuato dei trasporti di materiale da Pt_3 Per_1 utilizzare nel cantiere di cui all'appalto [su tale aspetto si concentra il primo motivo di appello dell . Pt_1
1.2.2. Quanto alla contestazione di cui al punto E.
1. del terzo verbale sempre Vedi a proposito di alcuni lavoratori (cinque lavoratori) non registrati sul LUL, il motivo 1 appello Tribunale di Verona ha così motivato: <Appare parzialmente fondato il motivo di Pt_1 doglianza sollevato in relazione alla contestazione di cui al punto E 1 (pag.25-26, limitatamente ai lavoratori e , di cui al Controparte_6 Parte_2 verbale ispettivo del 15.4.16. […] La contestazione è, al contrario, fondata per i Pt_1 lavoratori e . P_ Per_2 CP_11
Rileva al riguardo il giudice di prime cure come in relazione ai suddetti due lavoratori e ) abbia Controparte_6 Parte_2 Pt_1 desunto la qualità di dipendenti di dal fatto che, seppur operanti CP_1 in qualità di lavoratori interinali, gli stessi avessero lavorato, come da documentazione genericamente indicata in verbale di accertamento, nei cantieri gestiti da anche in giornate nelle quali invero risultavano CP_1
a riposo: - il 12/07/2014 ed il 19/07/2014 per;
- il Parte_2
29/09/2012, il 06/10/2012, il 17/11/2012 e il 01/12/2012 per
[...]
. Controparte_6
Il giudice di prime cure ha, in particolare, rilevato la genericità del richiamo documentale emergente dal verbale ispettivo e, inoltre, il fatto che le tesi di non sarebbero state confermate dall'istruttoria testimoniale [anche su Pt_1 tale aspetto si concentra sempre il primo motivo di appello di . Pt_1
1.2.3. Il Tribunale di Verona [pag. 12, 13 e14 della sentenza], valorizzando le vedi dichiarazioni dagli stessi lavoratori rese in sede testimoniale e di s.i.t., ha motivo 3 appello invece ritenuto fondate le tesi esposte da con riferimento ai restanti Pt_1 AS
8 lavoratori , e ] di cui al punto E.1 del Persona_3 Per_2 Persona_4 terzo verbale.
Con riferimento al – in relazione al quale rilevava avere lavorato P_ Pt_1 oltre al periodo di assunzione a termine (dal 01/02/2012 al 15/02/2012) – il giudice di prime cure ha volarizzato le dichiarazioni dello stesso lavoratore (<Il lavoro presso RD è durato un po' più di due settimane. Il termine era di 15 gg ma eravamo un po' in ritardo>>) ritenendo non rilevanti (a ben vedere provando il contrario) le tesi di in merito ad essere il lavoratore, CP_1 forse, ritornato presso il cantiere, in autonomia, <per ammirare e/o “ritoccare” la propria opera>>.
Dichiarazioni del a propria volta riscontrate da altra lavoratrice, la P_
, sempre sentita a s.i.t. nell'ambito della medesima contestazione (di cui CP_11 subito in appresso).
In merito al il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni, assai Per_2 precise, rese dal lavoratore a s.i.t. e, come tali, in grado di superare le dichiarazioni fatte in sede testimoniale dal fratello del Per_2 [...]
tese ad attribuire al il ruolo di proprio Persona_1 Per_2 collaboratore autonomo (affermando il Persona_1 avere egli avuto rapporto di collaborazione/appalto con ed essersi CP_1 quindi avvalso della collaborazione del fratello ). Per_2
1.2.4. Con riferimento alla contestazione afferente a lavoratori con Pt_1 vedi contratto a tempo parziale che avrebbero lavorato a tempo pieno [8 lavoratori motivo 4 appello indicati con il primo verbale1 e 12 lavoratori menzionati dal terzo verbale2] – CP_1 quindi a proposito della contestazione di cui al punto D.
2. del primo verbale ed al punto E.
2. del terzo verbale - il Tribunale di Verona ha avallato le tesi esposte da in tal modo rigettando il motivo di opposizione rilevando Pt_1 come <i lavoratori indicati ai punti sopra ricordati dei verbali ispettivi, sebbene assunti con contratti a tempo parziale, hanno invece lavorato a tempo pieno per ne fanno fede CP_1 le innumerevoli dichiarazioni raccolte all'epoca dai lavoratori escussi […] Nel caso di specie, per confutare il contenuto delle dichiarazioni doveva essere proposta querela di falso […] E, del resto, la circostanza per la quale le dichiarazioni rese agli ispettori dell fossero Pt_1
9 state rilasciate in prossimità temporale rispetto all'accesso ispettivo rende maggiormente verosimile il racconto fatto all'epoca>>.
Il primo giudice ha quindi ritenuto maggiormente fedeli le dichiarazioni rese a s.i.t. piuttosto che quello rese in sede testimoniale in particolare rilevando come molti dei testi escussi avessero dichiarato di essere ancora professionalmente legati a e come i lavoratori non più legati a CP_1 CP_1 avessero in pieno confermato le affermazioni in precedenza – in prossimità dei fatti – rilasciate a s.i.t. agli Ispettori.
1.2.5. Quanto ai lavoratori assicurati come artigiani che avrebbero lavorato in vedi qualità di dipendenti – quindi relativamente alla posizione dei lavoratori motivo 5
e – di cui al punto D.
3. del primo verbale appello Parte_4 Parte_5 ed al punto E.
3. del terzo verbale, il Tribunale di Verona ha rigettato il terzo CP_1 motivo di opposizione, ciò in quanto, del fatto posto a fondamento del credito vantato da vi sarebbe stata prova nei verbali di s.i.t. e nelle Pt_1 dichiarazioni testimoniali descrittive di rapporti di lavoro aventi le caratteristiche della subordinazione e del lavoro a tempo pieno.
1.2.6. Identiche considerazioni – circa la valenza dimostrativa dei verbali di vedi motivo 6 s.i.t. così come corroborate dalle dichiarazioni testimoniali - il giudice di prime cure ha fatto, nel rigettare le ragioni di opposizione sviluppate da con CP_1 CP_1 riferimento alle contestazioni sollevate da – di cui ai punti D.4 del Pt_1
Primo Verbale, D.2 del Secondo Verbale e poi E.3 ed E.11 del Terzo Verbale
– in merito al lavoro straordinario, o supplementare, ovvero al lavoro ordinario svolto in orario notturno e in giornate festive ritenuto non registrato.
1.2.7. Con riferimento ai crediti azioni da inerenti al contestato lavoro vedi Pt_1 svolto in orario ordinario e non registra ui ai punti D.
5. del Primo motivo 7 appello Verbale ed E.
9. del Terzo Verbale, e all'orario di viaggio parimenti non CP_1 registrato di cui ai punti D.
6. del Primo Verbale, D.
3. del Secondo Verbale ed E.10. del Terzo Verbale, il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione ritendo i fatti contestati dimostrati tanto dalle dichiarazioni dei lavoratori assunte a s.i.t. quanto dalle conferme rese in sede testimoniale.
Il giudice di prime cure ha in particolare evidenziato come i testimoni escussi, in particolare quelli non più impiegati in avessero confermato di non CP_1 essere stati retribuiti per le ore di viaggio ed inoltre come l'attività lavorativa dagli stessi prestata venisse riportata su appositi verbalini di presenza
10 (verbalini di presenza che non avrebbe esibito agli Ispettori) e, CP_1 tuttavia le ore riportate in busta paga non coincidessero con quelle effettivamente svolte e segnate sui detti verbalini di presenza.
1.2.8. Ha ritenuto il Tribunale di Verona, con riferimento alle contestazioni di vedi cui ai verbali ispettivi inerenti alle somme erogate da a titolo di motivo 2 CP_1 appello trasferta – come tali non assoggettate a contribuzione – di cui ai punti D.
7. del
[...]
D.
4. del Secondo Verbale e poi E.
7. ed E.12. del Terzo Parte_6
Verbale, la fondatezza delle tesi difensive sviluppate dall'odierna appellante rilevando come, dalle dichiarazioni testimoniali e, ancor prima, da quelle rese a s.i.t. dai lavoratori, emergesse lo svolgimento di numerosi lavori in svariati luoghi e come tale circostanza, di per sé indicativa dell'effettuazione di trasferte, fosse corroborata dalla documentazione acquisita in sede ispettiva.
1.2.9. Quanto alla contestazione di inerente alla <frequente registrazione vedi Pt_1 motivo 8 di ampi periodi di aspettativa non retribuita, che per alcuni dipendenti coprirebbero gran appello parte del rapporto>> di cui ai punti D.
8. del Primo Verbale, D.
5. del Secondo AS Verbale ed E.13. del Terzo Verbale, il Tribunale di Verona, nel rigettare il motivo di opposizione, ha evidenziato come tali aspettative siano state concesse da aldifuori delle ipotesi disciplinate da Legge e CCNL e, CP_1 inoltre, come le pezze giustificative risultino prime di data ovvero dotate di sottoscrizioni da parte dei lavoratori che gli stessi hanno, innanzi agli Ispettori
disconosciuto; il tutto avendo accertato gli Ispettori – in contrasto con Pt_1 le risultanze del LUL - la presenza dei detti lavoratori sul luogo di lavoro come attestato dalla firma di presenza su alcuni rapportini rinvenuti.
1.2.10. Per le stese il giudice di prime cure non ha condiviso le difese vedi motivo 8 sviluppate da con riferimento alla <erronea registrazione giornate di CP_1 appello presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni AS malattia; giornate di permesso;
giornate di riposo)>> di cui ai punti D.9 del Primo Verbale, D.6 del Secondo Verbale e D.
2-4 ed E.15 del Terzo Verbale.
1.2.11. Quanto alla contestazione di – di cui ai punti D.10. del Primo Pt_1 vedi Verbale ed E.
5. ed E.
6. del Terzo Verbale - inerente ai <rapporti di lavoro motivo 9 appello subordinato dagli ispettori ritenuti fittizi>>, il Tribunale di Verona ha rigettato CP_1 l'opposizione sulla base del presupposto che i medesimi lavoratori risultavano essere stati remunerati dietro presentazione di fattura – avendo quindi operato come artigiani – risultando contemporaneamente assunti quali dipendenti e, tuttavia, godere di periodi di aspettativa. Di ciò, in base alla ricostruzione del
11 Tribunale di Verona, vi è conferma nelle dichiarazioni anche testimoniali e, in particolare in quella del il quale si è descritto quale artigiano Persona_1
(lavoratore autonomo).
1.2.12. il Tribunale di Verona ha quindi anche disatteso le difese sviluppate da vedi con riferimento alla mancata registrazione nel LUL delle giornate di motivo 10 CP_1 appello formazione degli apprendisti (di cui al punto D.1 del Terzo Verbale) ed in CP_1 merito alla irregolare assunzione dei lavoratori inseriti in liste di mobilità (di cui al punto E.4 del Terzo Verbale).
Quanto al primo aspetto il primo giudice ha ritenuto la contestazione provata alla luce del raffronto tra il LUL e le dichiarazioni rese dai lavoratori. vedi motivo 11 Circa il secondo aspetto, in relazione ai dipendenti e Persona_14
come questi, assunti da liste di mobilità, ha evidenziato come: Parte_7 [...]
provenisse dalla ditta RE S.r.l., società
Parte_8 che è anche proprietaria del 100% delle CP_21 quote della ed è stato assunto in data 28.12.2012 con CP_1 contratto a tempo pieno e determinato, trasformato il 27.3.2013 in tempo indeterminato (<RE risultava, in particolare, essere per il 51% delle quote in mano all' per conto della Controparte_22 CP_21 mentre le restanti quote erano state detenute da tre soggetti ( Persona_15
, e ), tutti occupati come operai nelle
[...] Persona_16 Persona_17 aziende del gruppo e da fratello di e dipendente del Persona_18 CP_2 gruppo>>);
- provenisse dalla AS ER S.r.l., di cui l'opponente Parte_7 possedeva il 100% delle quote. CP_1
E quindi come tali assunzioni, non meritevoli dei benefici contributivi di legge (art. 8 della L. 223/91) si ponessero in contrasto con la previsione (introdotta dall'art. 2, comma 1 della Legge del 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. 299/1994) per cui <il diritto ai benefici economici previsti ai precedenti punti non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo>>. vedi motivo 3 1.2.13. il Tribunale di Verona ha invece accolto le tesi di limitatamente appello CP_1 alla contestazione inerente alle giornate di assenza ingiustificate o di Pt_1
12 sospensione disciplinare di cui al punto E. 14 del Terzo Verbale ritenuto fittizie essendo i lavoratori sospesi comunque presenti sul luogo di lavoro.
1.2.14. Con riferimento alla contestazione di cui al punto E. 16 del Terzo vedi Verbale in punto <somme erogate a seguito di conciliazione e non sottoposte a motivo 10 contribuzione con il lavoratore >> il primo giudice ha ritenuto il appello CP_23 relativo credito in favore di confermato avendone riconosciuto Pt_1 CP_1 CP_1 la sussistenza.
1.2.15. <Quanto alla censura relativa alla normativa sulla “Solidarietà negli appalti” di non cui ai punti nn. E pag. 18 del Primo Verbale del 22/12/2015, E a pag. 12 Secondo oggetto appello Verbale del 28/01/2016 ed F a pag. 46 del Terzo Verbale del 15/04/2016, la stessa CP_1 si rivela di ardua afferrabilità, dal momento che gli accertamenti ispettivi non fanno che applicare la ben nota disciplina della solidarietà negli appalti, che prevede ……>>.
1.2.16. Quanto alla prescrizione, eccepita da il giudice di prime cure la CP_1 vedi ha parzialmente riconosciuta : < motivo 4 appello Verbale, per il periodo dal 01/11/2009 al 31/01/2015, è stato notificato alla Pt_1 in data 15/01/2016; - il Secondo Verbale, per il periodo dal 01/09/2010 CP_1 al 31/01/2015 è stato notificato a in data 04/02/2016; il Terzo Verbale, CP_1 per il periodo dal 01/03/2011 al 31/01/2015 è stato notificato alla in CP_1 data 20/04/2016. […] validi atti interruttivi del corso quinquennale della prescrizione sono dunque solamente le notifiche dei singoli verbali nelle date sopra specificate, ossia in data 15/01/2016 per il Primo Verbale, in data 04/02/2016 per il Secondo Verbale, in data 20/04/2016 per il Terzo Verbale. Ne risultano prescritte le pretese dell'ente previdenziale nel periodo antecedente il quinquennio dalle date sopra indicate>>.
Ha escluso il giudice di prive cure, in ragione della loro scarsa intelleggibilità, la valenza di atti di messa in mora di ulteriori richieste di pagamento effettuate da . CP_3
1.3. In definitiva il giudice di Verona ha deciso la controversia emettendo la seguente pronuncia:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_3
2) in parziale accoglimento del ricorso e dell'opposizione proposta, dichiara privo di efficacia esecutiva l'avviso di addebito impugnato n. 422 2016 00021 53114 000 dichiarando non dovuti gli importi nello stesso determinati - ed infondate le pretese creditorie di cui ai verbali di accertamento nn.622336 del 22.12.15, Pt_1
13 624255 del 28.1.16 e 636313 del 15.4.16 qui impugnati - limitatamente alle violazioni di cui ai punti:
D 1 (pag.8) e D 7 (pag.10-12) di cui al verbale ispettivo del 22.12.15; Pt_1
D 4 (pag. 8-9) di cui al verbale ispettivo del 28.1.16; Pt_1
E 1 (pag.25-26, limitatamente ai lavoratori e Controparte_6
, E 12 (pag.34-39) ed E 14 (pag.45) di cui al verbale ispettivo Parte_2 del 15.4.16; Pt_1
3) rigetta nel resto il ricorso e l'opposizione proposta, confermando per l'effetto l'avviso di addebito ed i verbali ispettivi con riguardo alla fondatezza delle residue pretese creditorie dell - nei limiti della prescrizione quinquennale (calcolata a Pt_1 ritroso dalla notifica dei singoli verbali di accertamento) - che procederà a rideterminare di conseguenza le somme dovute dai ricorrenti, detraendo quanto già versato dai ricorrenti in relazione ai titoli azionati;
4) dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite tra ricorrenti ed
che globalmente determina in euro 14.992,00, e condanna i ricorrenti a Pt_1 rifondere all' l'altra metà, che liquida in complessivi €.7.496,00 per compensi Pt_1 oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA di legge se dovute, dichiarando integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
*
2. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto appello Pt_1 sulla base di 4 motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello [attinente al terzo motivo di appello di
[...]
] si duole per il mancato accoglimento della domanda 1 CP_24 Pt_1
afferente alla mancata registrazione sul LUL di alcuni lavoratori – il riferimento è al (D.
1. primo verbale) ed inoltre a Pt_3 Controparte_6
ed a (E.
1. terzo verbale) –.
[...] Parte_2
In particolare, quanto al (D.
1. primo verbale), la contestazione di Pt_3 si concentra sulla inattendibilità dei testimoni escussi non ritenendo in Pt_1 particolare le dichiarazioni testimoniali del Persona_1 Persona_1 attendibili e dotate di adeguati riferimenti temporali tali da consentire di affermare che il aveva effettivamente operato sotto la direzione del Pt_3 testimone.
Con riferimento al ed allo – di Controparte_6 Parte_2 cui al punto E.
1. del terzo verbale - parte appellante genericamente richiama le
14 risultanze di indagine ispettiva rilevando come i due lavoratori, seppur somministrati, risultino aver lavorato in giornate nelle quali AS aveva comunicato alla somministrante la loro non utilizzazione.
2.2. Con il secondo motivo, si duole per il mancato accoglimento della Pt_1 Pt_1 richiesta di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate da Parte_9
a titolo di trasferta [di cui ai punti D.
7. del Primo Verbale, D.
4. del
[...]
Secondo Verbale e poi E.
7. ed E.12. del Terzo Verbale]; somme da Pt_1 quindi ritenute corrisposte da a titolo di integrazione della CP_1 retribuzione e, pertanto, da prendere in considerazione al fine della determinazione dell'imponibile contributivo.
Contesta in particolare il fatto che possa fondare il giudice la prova delle Pt_1 trasferte sulle dichiarazioni testimoniali – compresi i verbali di s.i.t. – assunte atteso che dalla documentazione in atti emerge l'erogazione, per medesime trasferte, di somme differenti e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che i lavoratori di , operando costantemente presso vari cantieri, non CP_1 potevano mai dirsi effettivamente in trasferta posto che il loro effettivo luogo di lavoro era variabile e non coincidente con la sede aziendale.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della pronuncia gravata Pt_1 Pt_1 nella porzione in cui non ha ritenuto come lavorate – sulle quali quindi
3 corrispondere i contributi – giornate solo formalmente annotate come assenze ingiustificate ovvero sospensioni disciplinari ma invece lavorate (punto E.14. del Terzo Verbale).
in relazione ai primi tre motivi di appello, lamenta, di fatto, l'erronea Pt_1 valutazione della prova e quindi ripropone la ricostruzione svolto nell'ambito del giudizio di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine per la statuizione sulla Pt_1 Pt_1 prescrizione ritenendo potersi attribuire valenza interruttiva della prescrizione
4 ad alcune denunce per il recupero dei contributi formulate da alcuni lavoratori.
*
3. Si è costituita in entrambe i giudizi riuniti argomentando in merito CP_3 alla correttezza dell'affermato proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo accoglimento delle domande formulate da Pt_1
*
15 4. Si sono costituiti e che hanno CP_1 Controparte_2 resistito ai motivi di appello formulati da dando inoltre atto della Pt_1 proposizione di autonomo atto di appello e chiedendo la riunione dei procedimenti.
Hanno quindi e , nell'ambito del giudizio CP_1 Controparte_2 di appello rubricato al n. 286/2021 (riunito al portante fascicolo n. 284/2021) proposto appello sulla base di tredici motivi di impugnazione.
4.1. e , con il proprio primo motivo di CP_1 Controparte_2 AS appello, contestano la pronuncia gravata nella porzione in cui questa afferma Motivo 1 la carenza di legittimazione passiva di . CP_3
Rileva parte appellante come un simile interesse trovi di per sé fondamento nella preannunciata quantificazione di somme dovute per premi evasi e sanzioni e che <Il fatto che l' non avesse ancora conteggiato, all'epoca del CP_3 deposito del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, l'ipotizzato dovuto era ed è irrilevante, essendo gli accertamenti negativi proposti da nei confronti dell CP_1 CP_3 finalizzati proprio a fare accertare che, invece, nulla era ed è allo stesso dovuto in relazione ai tre verbali contestati. […] Non ha rilievo alcuno il fatto che l' non abbia CP_3 quantificato la sua pretesa, l'interesse di ad agire in accertamento negativo è funzionale CP_1 ad ottenere che sia accertata l'assenza di crediti dell'ente, e quindi, attiene all'an del credito dell'Ente Assistenziale in conseguenza degli accertamenti di cui al verbale . Pt_1
4.2. Con il secondo motivo si dolgono gli appellanti per il rigetto CP_1 dell'eccezione preliminare di genericità del verbale di accertamento notificato Motivo 2 e, in particolare, per la mancata specifica contestazione di ogni asserita inadempienza con riferimento specifico al singolo lavoratore coinvolto.
Evidenziano gli appellanti con simile omessa specifica allegazione abbia leso il proprio diritto di difesa.
4.3. Con il terzo motivo di appello e CP_1 Parte_10 contestano la sentenza gravata nella porzione in cui statuisce in merito ai Motivo 3 lavoratori – il rifermento è a e - non registrati sul P_ Per_2 CP_11
LUL [il riferimento è, quindi, al punto E.
1. del terzo verbale].
Premette parte appellante come <l'onere probatorio, quanto allo svolgimento di attività lavorativa, con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art.2094 cc in assenza di regolare registrazione sul LUL, grava integralmente sull' e sull >> e quindi si duole per la ritenuta non corretta Pt_1 CP_3
16 valutazione del materiale probatorio e, in particolare, per la mancata ricerca di elementi di riscontro atti a suffragare alle dichiarazioni rilasciate dai suddetti lavoratori e, in ogni caso, per la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti dalla datrice di lavoro in sede giudiziale.
In particolare, quanto al si duole l'appellante per avere il giudice di P_ prime cure tratto la prova dell'ulteriore lavoro del dalle dichiarazioni P_ dallo stesso rese in sede stragiudiziale e, inoltre, per non aver potuto introdurre testimoni a smentita avendo il giudice di prime cure posto una limitazione al numero di testimoni esaminabili.
Circa il l'appellante ne ha valorizzato l'inattendibilità a discapito di Per_2 quanto affermato in udienza, quale testimone, dal fratello (
[...]
) dello stesso . Persona_1 Per_2
Con riferimento alla (a cui ha fatto cenno il parte Persona_4 P_ appellante rileva come le dichiarazioni rese dalla stessa a s.i.t. non siano confermate da elementi di riscontro.
4.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamenta l'erroneità della CP_1 sentenza gravata nella porzione in cui attribuisce ad alcuni lavoratori (8 + 12) Motivo 4 rapporto di lavoro a tempo pieno anziché quello formalmente risultante di lavoro a tempo parziale (il riferimento è ai lavoratori di cui al punto D.
2. del primo verbale ed al punto E.
2. del terzo verbale).
La contestazione di fatto si incentra sulla valenza – che parte appellante reputa non sufficientemente dimostrativa del fatto contestato – attribuita dal giudice di prime cure alle dichiarazioni assunte dagli ispettori e si spinge poi a Pt_1 dubitare del valore di riscontro rispetto ad altri elementi sempre valorizzati dal giudice di prime cure.
4.5. Con il quinto motivo di appello si dolgono gli appellanti con riferimento CP_1 alla statuizione inerente ai lavoratori – il riferimento è a tali
5 Controparte_25
e - assicurati come artigiani che avrebbero Parte_5 qualità di dipendenti (il riferimento è, quindi, ai fatti di cui ai punti D.
3. del primo verbale ed E.
3. del terzo verbale).
Anche con riferimento a tale capo di sentenza gli appellanti si dolgono per avere il giudice di prime cure oltremodo valorizzato ed in ogni caso mal interpretato le dichiarazioni rese dei suddetti lavoratori così come riscontrate –
17 in modo sempre ritenuto erroneo – da altri elementi di dimostrativi assunti in sede giudiziale.
4.6. Con il sesto motivo, lamentano gli appellanti a CP_1 Pt_10
[...] l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui questa tratta del lavoro Motivo 6 straordinario, o supplementare, ovvero del lavoro ordinario svolto in orario notturno ed in giornate festive ritenuto non registrato (il riferimento è, quindi, ai punti D.
4. del Primo Verbale, D.
2. del Secondo Verbale, E.
8. ed E.11. del Terzo Verbale).
Anche con riferimento a tale capo di sentenza gli appellanti lamentano avere il giudice di prime cure oltremodo valorizzato le dichiarazioni assunte a s.i.t. dagli ispettori dell' ed in ogni caso non tenuto conto delle dichiarazioni Pt_1 testimoniali.
4.7. Con il settimo motivo di appello e CP_1 Parte_10
[...] affrontano la tematica, lamentando l'erroneità della sentenza appellata, del
7 Pt_9 lavoro svolto in orario ordinario e non registrato e dell'affermata omessa registrazione dell'orario di viaggio parimenti non registrato e non retribuito (punti D.
5. del Primo Verbale ed E.
9. del Terzo Verbale, D.
6. del Primo Verbale, D.
3. del Secondo Verbale ed E.10. del Terzo Verbale).
Rilevano al riguardo gli appellanti come non sia affatto vero che i fatti imputati <avrebbe trovato conferma sia documentale che testimoniale in causa>> posto che, <Quanto alla conferma documentale, la stessa viene tratta dal contenuto tecnico che avrebbero potuto avere dei documenti in realtà mai acquisiti al processo: i c.d. “rapportini” che, secondo quanto ritenuto dagli Ispettori sulla base delle segnalazioni di taluni ex dipendenti agli Ispettori, sarebbero stati compilati, in duplice copia, in occasione di ogni intervento presso i vari clienti e avrebbero recato l'indicazione del personale presente e della durata dell'intervento, sempre maggiore di quello che sarebbe poi stato registrato sul LUL. Detti c.d. “rapportini” avrebbero anche confermato la mancata registrazione sui LUL del c.d. “orario viaggio”. Altra prova documentale valorizzata dal Giudice di primo grado a supporto delle contestazioni in esame sarebbero stati i tabulati excel “esposti” in magazzino e che recavano quotidianamente l'indicazione degli interventi da eseguire e delle persone che vi avrebbero provveduto. Ma detti documenti non sono stati prodotti in causa e di ciò il Giudice ha, del resto, dato espressamente atto avendo evidenziato: “la ha letteralmente “fatto CP_1 sparire” qualsiasi traccia (cartacea o informatica) dei predetti rapportini […]>>.
Contesta poi parte appellante che << L'esistenza di orario di lavoro ordinario non registrato sul LUL ovvero di “orario viaggio” non retribuito non ha trovato neppure
18 adeguato supporto testimoniale, tale non potendo ritenersi le dichiarazioni stragiudiziali rese agli Ispettori e non confermate in causa, ma neppure la selettiva valutazione delle testimonianze assunte in causa come effettuata dal Giudice di primo grado >>.
4.8. Con l'ottavo motivo di gravame inerente alla <registrazione di periodi di CP_1 aspettativa non retribuita>> (punti D.
8. del Primo Verbale, D.
5. del Secondo Motivo 8
Verbale ed E.13. del Terzo Verbale) ed alla <erronea registrazione giornate di presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo)>> (di cui ai punti D.
9. del Primo Verbale, D.
6. del Secondo Verbale e D.2., D.3., D.
4. ed E.15. del Terzo Verbale) gli appellanti, evidenziando non avere la contestazione trovato alcun riscontro documentale, si dolgono anche con riferimento al capo della sentenza gravata afferente le aspettative e assenze non retribuite e l'erronea registrazione di giornate di presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo).
4.9. Con il nono motivo di appello e CP_1 Parte_10
[...] contestano la pronuncia appellata nella porzione in cui – con riferimento alle Motivo 9 contestazioni di cui ai punti D.10. del Primo Verbale ed E.
5. ed E.
6. del Terzo Verbale - ha statuito in merito ai rapporti di lavoro subordinato che a detta degli Ispettori sarebbero fittizi avendo tali lavoratori lavorato come artigiani, autonomi, ovvero non avendo affatto lavorato <Poiché per questi dipendenti sarebbero stati registrati lunghi periodi di aspettativa non retribuita, con denuncia di retribuzioni esigue o nulle, mentre in quegli stessi periodi li ha pagati dietro CP_1 presentazione di fatture, i relativi rapporti di lavoro, ritenuti fittiziamente instaurati, sono stati annullati dagli Ispettori>>.
Rileva l'appellante come nulla impedisca che una impresa possa avere una molteplicità di rapporti di lavoro ovvero di collaborazione, in base a come ritenga di organizzare il lavoro, con il medesimo soggetto.
Evidenzia infine parte appellante come, anche ove si dovesse ritenere fondata la contestazione mossa da avrebbe dovuto il giudice di prime cure Pt_1 accogliere la domanda subordinata proposta e provvedere alla compensazione tra quanto dovuto e quanto da versato a differente (e quindi nullo) CP_1 titolo.
4.10. Con il decimo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità CP_1 della pronuncia di primo grado con riferimento alle statuizioni (a) inerenti alle Motivo 10
19 giornate di formazione apprendisti [punto D.1 del terzo verbale] e (b) alle somme erogate a seguito di conciliazione non sottoposte a contribuzione
[punto E.16 del terzo verbale].
Con rifermento al primo aspetto rileva come l'azienda abbia spontaneamente provveduto a regolarizzazione e come si fosse riservata di effettuare Pt_1 verifiche. Il giudice avrebbe dovuto quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spiega l'appellante identiche difese con riferimento alla contestazione CP_1 afferente al mancato versamento di contributi sulle somme oggetto di Motivo transazione rilevando in particolare di avere già in primo grado dato 10-bis dimostrazione della sanatoria;
il giudice di prime cure, peraltro in assenza di controdeduzioni di avrebbe dovuto chiarare cessata la materia del Pt_1 contendere.
4.11. Con l'undicesimo motivo, parte appellante contesta la sentenza resa dal CP_1 Tribunale di Verona nella porzione in cui tratta delle assunzioni, negando la
11 Pt_9 possibilità di godimento del relativo beneficio, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Lavoratori che secondo la tesi sostenuta da sarebbero stati Pt_1 precedentemente occupati, e quindi posti in mobilità, da aziende collegate/connesse a CP_1
Con riferimento al lavoratore contesta il collegamento Pt_11 CP_1 societario con la precedente datrice di lavoro RE RL (avendo Pt_1 illegittimamente acquisito, avendo casualmente reperito una fattura, informazioni circa gli assetti societari delle due società) ed inoltre come Pt_1 abbia assentito allo sgravio se non altro per un limitato periodo.
Circa il rileva come lo stesso provenisse dalle liste di mobilità di altra Pt_7 azienda (la Elettroteam) e non la AS ER.
4.12. Con il dodicesimo motivo e CP_1 Parte_10
[...] lamentano omessa pronuncia per non avere il giudice di prime cure affermato Motivo 12 l'inammissibilità della domanda svolta da con la quale, non limitandosi a Pt_1 domandare il rigetto delle pretese di parte ricorrente, aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme risultanti dai verbali di contestazione. Secondo parte appellante, quindi, <Le domande dell di condanna o Pt_1 accertamento relativamente a “contributi e somme aggiuntive … così come … saranno dovuti all'esito del presente giudizio” sono inammissibili in quanto trattandosi di domanda
20 riconvenzionali>> avrebbero dovuto <sottostare alla disciplina di cui all'art.418 cpc>>.
Parte appellante ne ha infatti affermato la natura riconvenzionale senza tuttavia il rispetto da parte di della connessa procedura di proposizione Pt_1 di una simile domanda.
4.13. Con il tredicesimo motivo si duole per l'omessa / parziale AS CP_1 statuizione da parte del Tribunale di Verona ntificazione delle pretese Motivo 13 dell' ed in merito all'omessa / parziale indicazione dei criteri di computo. Pt_1
Sull'omessa pronuncia sul quantum delle pretese creditorie dell' Pt_1
*
5. si è costituita nell'ambito del giudizio (RG nr 286/2021) promosso Pt_1 da e prendendo specifica posizione sulle CP_1 Controparte_2 tesi esposte da e omandandone il rigetto. CP_1 CP_2
*
6. Le controversie, iscritte a ruolo il 27/4/2021, previo rinvii per ragioni organizzative disposti con decreti del 12/7/2022 e del 14/2/2023, riuniti quindi gli appelli proposti avverso la medesima sentenza, sono state trattate nel corso dell'udienza del 4/4/2024 e quindi decise con sentenza non definitiva all'esito di discussione in data 6/2/2025 come da dispositivo e successiva rimessione in istruttoria (a mezzo ordinanza depositata unitamente alla presente motivazione) per la determinazione del debito di e CP_1
e la decisione su ulteriori e residuali questioni Controparte_2
(legittimazione passiva di e possibilità, o meno, di pervenire a CP_3 pronuncia di condanna in favore di . Pt_1
* * * * * * *
7. L'appello e l'appello incidentale sono in parte fondati e, come tali, meritano parziale accoglimento ciò imponendo di procedere nella rideterminazione dell'entità dei contributi di spettanza di Pt_1
8. Il primo motivo di gravame sollevato da – con il quale l' Pt_1 [...]
[...]
si duole per la mancata registrazione sul LUL di alcuni lavoratori 1 CP_26
- non merita accoglimento.
8.1. Quanto al lavoratore (D.
1. primo verbale), in ragione della Pt_3 specifica doglianza di rileva il Collegio come nulla abbia Pt_1 Pt_1 contestato al (testimone valorizzato dal Persona_1
21 giudice di prime cure al fine dell'accoglimento delle difese di ) e, CP_1 quindi, come alcuna contestazione sia stata mossa in relazione alla genuinità del rapporto di appalto tra la stessa ed il CP_1 Persona_1 che, pertanto, non può che ritenersi genuino.
[...]
Ora, entro il suddetto contesto della cui genuinità neppure dubita, deve Pt_1 essere rilevato come il testimone escusso – il Persona_1
apunto – abbia reso dichiarazioni testimoniali piuttosto precise ad
[...] abbia dato atto di fatture emesse in favore di nel periodo in CP_1 discussione e degli accordi intercorsi tra sé ed il Pertanto, vista la Pt_3 qualità della testimonianza, resa nell'ambito di contesto di cui neppure Pt_1 dubita, non vi è motivo di ritenere le dichiarazioni del Persona_1 non attendibili e, quindi, non vi è motivo di ritenere che il
[...] Pt_3 non abbia effettivamente lavorato per il Persona_1 nell'ambito di un normale e genuino appalto tra e . CP_1 Per_1
8.2. Parimenti infondate sono le doglianze di con riferimento ai Pt_1 lavoratori (somministrati) e Controparte_6 Parte_2 dovendosi sul punto rilevare, innanzitutto, come l'appello non dialoghi con la sentenza e soprattutto non indichi con chiarezza quale sia la documentazione dalla quale si ricaverebbe che i due lavoratori in oggetto, nelle giornate formalmente di riposo, avrebbero invero lavorato per;
dovendosi CP_1 peraltro evidenziare come simile informazione (quale sia la documentazione dalla quale si possa evincere la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonostante per la società di somministrazione risultassero a riposo/ferie/ecc) non risulta neppure dal verbale di contestazione.
Parte appellante inoltre non chiarisce per quale ragione il Controparte_6
e lo debbano essere ritenuti dipendenti di
[...] Parte_2 CP_1 per il solo fatto di avere lavorato in giornate segnalate alla somministrante come di riposo.
Dovendosi in ultimo rilevare come il motivo di appello si fondi su un assunto errato, cioè che è a dover fornire la prova che il CP_1 CP_6
e lo non sono proprio dipendenti, Controparte_6 Parte_2 dovendosi qui in ogni caso rilevare come dia atto la stessa che i due Pt_1 suddetti lavoratori hanno operato in favore di in forza di un CP_1 contratto di somministrazione della cui genuinità in alcun modo dubita. Pt_1
8.3. Il primo motivo di appello spiegato da è quindi da rigettare. Pt_1
22 9. Venendo al secondo motivo di appello proposto da rileva il Collegio Pt_1 Pt_1 come tesi prospettata da sia in buona sostanza che, in assenza di pezze
2 Pt_1 giustificative e, inoltre, in presenza di dati incoerenti, posto che le somme corrisposte a titolo di trasferta sono variabili da lavoratore a lavoratore, quanto erogato per trasferta deve essere imputato a retribuzione vera e propria e quindi rientrare nell'imponibile contributivo.
Ora, aldilà del fatto che nel caso in esame si versa, al più, in ipotesi di trasfertismo piuttosto che di trasferta (tanto che la stessa CP_1 ammette che i propri lavoratori operano costantemente presso i vari cantieri in gestione), e posto che è certo (cfr. Cass. civ. 18160/2018) che è CP_1
a dover dar prova della trasferta (chi ci va, quando, dove, ecc.), è assodato come nel caso qui in trattazione tale specifica prova non vi sia;
d'altronde è la stessa ad affermare di non avere conservato la relativa CP_1 documentazione.
Quindi, se da un lato è certo che i dipendenti di hanno operato CP_1 ed operano per lo più fuori sede, è pure certo che non è possibile in alcun modo ricostruire le specifiche trasferte e, con ciò, comprendere se le indennità erogate (che beneficiano di una contribuzione quantomeno agevolata per l'ipotesi di trasfertisto e di esenzione per l'ipotesi di trasferta) siano effettivamente connesse a reali trasferte.
9.1. Posto il suddetto contesto, reputa il Collegio di condividere la doglianza di di modo che l'appello deve, su tale specifico punto, essere accolto. Pt_1
10. Con riferimento al terzo motivo di gravame proposto da – inerente Pt_1 Pt_1 a giornate solo formalmente annotate come assenze ingiustificate ovvero
3 sospensioni disciplinari e tuttavia lavorate (punto E.14. del Terzo Verbale) – rileva il Collegio l'estrema genericità – leggasi inammissibilità – dell'appello tanto che neppure fornisce i dati essenziali per comprendere il fatto e, Pt_1 quindi, quali e quanti lavoratori ovvero la documentazione, i dati dimostrativi, dalla quale emergerebbe il fatto contestato.
10.1. Il motivo di appello non può che essere disatteso.
11. Similari considerazioni – di genericità – possono essere svolte con Pt_1 riferimento al quarto motivo di appello a mezzo del quale si duole con
4 Pt_1 Pt_9 riferimento alla decisione del primo giudice in merito alla prescrizione ritenendo l'appellante potersi attribuire valenza interruttiva della prescrizione
23 ad alcune denunce per il recupero dei contributi formulate da alcuni lavoratori.
Il motivo di appello, in particolare, non dialoga con sentenza gravata e non chiarisce per quale ragione non debbasi ritenere corretta la sentenza di primo grado che ha evidenziato come gli ulteriori atti inviati/notificati a CP_1 non abbiano contenuto di messa in mora.
11.1. Anche l'ultimo motivo di appello di deve essere disatteso, sicché Pt_1
l'appello di merita accoglimento con riferimento solo al secondo motivo Pt_1 di gravame.
*
12. Con riferimento al primo motivo di appello di e CP_1 Pt_10
[...]
in punto legittimazione passiva di reputa il Collegio, anche
[...] CP_3
Motivo 1 al fine di coltivare soluzioni transattive (come verificatosi in giudizio parallelo
– RG nr 687/2020 - a questo latamente collegato), doversi rimandare la decisione all'atto della pronuncia definitiva e, quindi, allorquando sarà chiara l'entità del credito previdenziale e le ragioni dello stesso. Fermo Pt_1 restando il fatto, ma la questione verrà affrontata nel proseguo del giudizio, che il detto eventuale credito pare essere stato dichiarato prescritto con sentenza resa dal Tribunale di Verona (sul punto vedi verbale di udienza in data 6/2/2025).
13. Quanto al secondo motivo di appello, a mezzo del quale parte appellante CP_1 lamenta la genericità del verbale di accertamento notificato, rileva il Collegio, innanzitutto, l'infondatezza della doglianza tenuto conto del fatto che Parte_9
e già in primo grado hanno opposto difese
[...] Controparte_2 piuttosto corpose ed analitiche, ciò essendo indice di non genericità della contestazione di cui ai verbali ispettivi che, a loro volta, risultano non poco corposi e ricchi di informazioni dalla cui lettura gli appellanti hanno evidentemente tratto le ragioni di opposizione.
13.1. La doglianza si palesa poi di limitato momento posto che, pur dovendosi, annullare gli opposti verbali di accertamento ed avviso di addebito, rimane pur sempre l'obbligo per il giudicante di ricostruire l'eventuale sussistenza di crediti dell'Ente previdenziale e le ragioni degli stessi;
cosa evidentemente fatta dal giudice di primo grado e che viene conseguentemente fatta dal giudice dell'appello.
13.2. Il motivo non può pertanto essere accolto.
24 14. Con riferimento al terzo motivo di appello – con il quale si attacca la CP_1 sentenza gravata nella porzione in cui statuisce in merito alla mancata 3 registrazione a LUL del del e della – rileva il Collegio, P_ Per_2 CP_11 in relazione alla posizione del come, se in effetti le dichiarazioni rese a P_
s.i.t. dal si palesano abbastanza generiche in quanto il dichiarante P_ riferisce che il lavoro è durato qualche giorno in più (rispetto al termine risultante dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) e che è stato fatto presso RD, è anche vero che a correggere una simile vaghezza soccorrono le affermazioni della la quale è risultata assai più CP_11 precisa nel riferire di avere lavorato presso RD per tre settimane assieme al (mentre lo stesso ha ben precisato di avere lavorato con la P_ P_
e che proprio quest'ultima le aveva detto della possibilità di lavorare per CP_11
). CP_1
Quindi, pur in presenza di dichiarazioni rese a s.i.t. da parte del che P_ appaino generiche, è comunque possibile convalidare la ricostruzione del Tribunale di Verona in quanto risultante dalla concorrente lettura delle dichiarazioni della e del in relazione alle quali non chiarisce la CP_11 P_ parte appellante in che modo un eventuale integrazione istruttoria avrebbe potuto e potrebbe oggi condurre a loro differente valutazione.
14.1. Quanto alla contestazione attinente al , a motivazione del Per_2 rigetto del motivo di appello, rileva il Collegio come le dichiarazioni rese a s.i.t. dal lavoratore, in prossimità temporale dei fatti di causa, risultino più che circostanziate, ben precise, e quanto affermato in sede testimoniale dal
[...]
(fratello del ), che si è dichiarato Persona_1 Per_2 esserne l'effettivo datore di lavoro, risulta piuttosto vago e certo non in grado, in assenza di altri dati più precisi (ad esempio i pagamenti che il
[...] avrebbe fatto il quale proprio dipendente), Persona_1 Per_2 di neutralizzarne la portata a danno dell'appellante datrice di lavoro.
14.2. Infine, quanto alla , ben può essere qui ribadito quanto già sopra CP_11 anticipato e, in particolare, in merito al reciproco riscontro che la ed il CP_11 si danno avendo infatti la fornito indicazioni chiare e dettagliate P_ CP_11 quanto al periodo di lavoro fatto con il ad avendo quest'ultimo P_ riscontrato la nel momento in cui ha riferito, al parti della , che il CP_11 CP_11 lavoro presso RD era durato qualche giorno in più rispetto ai 15 giorni inizialmente previsti e concordati (vale a dire i 15 giorni risultanti dal formale contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti).
25 14.3. Il terzo motivo di appello è, nel suo complesso, da rigettare.
15. In merito al quarto ed articolato motivo di appello – con il quale la parte CP_1 appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella porzione in cui CP_27 attribuisce ad alcuni lavoratori rapporto di lavoro a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale – rileva il Collegio come la molteplicità di dichiarazioni assunte dagli finiscano, in quanto in grado di delineare una Controparte_28 precisa modalità operativa, per riscontrarsi vicendevolmente. Dovendosi inoltre evidenziare come la loro assunzione in prossimità dei fatti descritti le renda per ciò solo particolarmente attendibili e certamente non abbisognevoli di essere riconfermate in sede testimoniale innanzi al giudice.
15.1. Né, d'altronde, decisive appaiono le considerazioni di parte appellante in merito alle presunte pressioni perpetrare dagli ispettori sui dichiaranti posto che se alcuni di essi hanno riferito, in sede testimoniale, che gli Ispettori apparivano nervosi, non risulta tuttavia che tale atteggiamento abbia indotto i dichiaranti a rendere informazioni inveritiere né, d'altronde, in atto di appello vengono riportate affermazioni rese dal medesimo lavoratore di segno contrario rispetto a quelle in precedenza rilasciate agli Ispettori.
15.2. Singolare si palesa poi la difesa secondo cui alcuni lavoratori avrebbero operato all'interno di un unico cantiere per mezza giornata come dipendenti di e per l'altra metà come dipendenti di altra ditta che operava in CP_1 appalto. In tal senso di ridotta rilevanza si palesa poi la dichiarazione resa da testimone che lavora all'interno dell'ufficio amministrativo di e CP_1 che, in tale qualità, organizzava i furgoni per il trasporto dei dipendenti che rientravano a metà giornata avendo lavorato part-time.
Ed infatti, è la teste stessa a riferire che i fogli con l'indicazione dei lavoratori e delle squadre di lavoro vengono gettati a fine giornata, di modo che le dichiarazioni rese restano del tutto generiche e certamente non tali da consentire di comprendere chi, con riferimento ai lavoratori per i quali è stata sollevata contestazione, avesse certamente operato, a discapito di quanto risultante dei verbali di s.i.t., secondo il regime del tempo parziale.
15.3. Il motivo è quindi da rigettare.
16. Venendo al quinto motivo di appello – con il quale si contesta che il
[...] ed il avevano lavorato in qualità di dipendenti e non come
5 Parte_12 Pt_5 Pt_9 si d idenziare come dalla lettura dei verbali di s.i.t. ben emerga, in punto descrizione delle modalità di lavoro e degli accordi tra le
26 parti per la determinazione della remunerazione (totale euro per ora di lavoro), che il rapporto ha assunto tutte le caratteristiche della subordinazione.
16.1. Il ad esempio, ha riferito, in termini assai precisi, di avere lavorato Pt_5 su indicazioni da parte dei tecnici di , di avere operato in squadra
CP_1 con altri lavoratori non conosciuti presso i locali di , essersi la
CP_1 prestazione sostanziata nella mera fornitura di manodopera, di essere stato ospitato, lavorando a Roma, presso un albergo reperito da e di
CP_1 avere fruito sempre di pasti a carico dell'appellante ed inoltre di essere stato soggetto a direzione e controllo da parte del personale della .
CP_1
16.2. Similari dichiarazioni ha quindi reso il il quale ha fatto Parte_4 riferimento ad accordi per la remunerazione da corrispondersi in base all'orario svolto, all'essersi sostanziata la prestazione nella sola erogazione di manodopera, nell'avere utilizzato strumenti di lavoro non propri, nell'avere fruito di trasporti unitamente ai dipendenti di e di avere lavorato CP_1 fianco a fianco con i medesimi sotto la direzione di personale della CP_1
.
[...]
16.3. Entro tale contesto, molteplici gli indici della subordinazione, certamente deve dirsi non rilevante il fatto che i suddetti lavoratori possano avere emesso fatture in favore di poiché ciò che preminentemente rileva al fine CP_1 della qualificazione del rapporto sono le modalità dello stesso ed il fatto che questo si sia svolto sotto la direzione ed il controllo di . CP_1
16.4. Quanto, infine, alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a s.i.t. dai lavoratori, in assenza di rilevanti elementi di segno contrario, ben può essere qui fatto rimando – e ciò vale anche con riferimento ad altri similari motivi di appello sempre proposti da - al costante orientamento CP_1 del Supremo Collegio a mente del quale <Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui
27 compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato
o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)>> (cfr. cass. civ. 23252/2024).
16.5. Il quinto motivo d'appello è, pertanto, da rigettare.
17. Condivisibile sono invece le difese – di cui al sesto motivo di appello - CP_1 esposte dalla parte appellante con riferimento al lavoro straordinario, o Motivo 6 supplementare, ovvero al lavoro ordinario svolto in orario notturno ed in giornate festive.
Ed infatti le difese in appello – condivisibili - attengono alla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. e, in particolare, in ordine alla impossibilità di ricostruire, in base alle stesse, data anche la genericità, le ore di straordinario, ciò in quanto le dichiarazioni (tutte inerenti a fatti che riguardano il solo dichiarante e non anche i colleghi) sono generiche [cosa che in effetti è] ed in quanto non vi sarebbe altro materiale – che in effetti Pt_1 limitandosi a lodare la pronuncia appellata, non indica - per ricostruire l'orario svolto;
essendo peraltro pacifico – come si è già sopra avuto modo di riferire - che l'azienda appellante non ha consegnato (affermando di non averli conservati) i rapportini con indicate le ore fatte giorno per giorno (ore di viaggio incluse) da ciascuno dei lavoratori.
17.1. Ora, pare che gli Ispettori inps abbiano utilizzato (ma non è chiaro in relazione a quale tra i lavoratori le cui posizioni sono state scandagliate) alcuni rapportini consegnati dai lavoratori stessi. Tali rapportini, in ogni caso, risultano privi di sottoscrizioni ovvero di elementi atti a ricondurli all'azienda e che ha, in ogni caso, riferito di non riconosce come propri. CP_1
17.2. Ciò detto, alla luce di quanto sopra, viste anche le scarne difese sul punto interposte da reputa il Collegio, pur assodato gravi irregolarità vi sono Pt_1
28 state, non provati i fatti posti a base della contestazione di cui al verbale ispettivo e, quindi, all'opposto avviso di addebito.
Il motivo è quindi da accogliere.
18. Le superiori considerazioni possono essere estese al settimo motivo di AS appello con il quale e affrontano la Motivo 7 CP_1 Controparte_2 tematica, lamentando l'erroneità della sentenza appellata, del lavoro svolto in orario ordinario e non registrato e dell'affermata omessa registrazione dell'orario di viaggio parimenti non registrato e non retribuito, di modo che anche il settimo motivi di appello deve essere accolto.
19. In ordine all'ottavo motivo di gravame inerente alla registrazione di periodi di CP_1 aspettativa non retribuita, alla erronea registrazione giornate di presenza (registrazione ferie;
Motivo 8 festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo), alle aspettative e assenze non retribuite ed inoltre alla ritenuta (da erronea registrazione di giornate di presenza (registrazione Pt_1 ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo), rileva innanzitutto il Collegio (rimandando a quanto sopra già argomentato) come in tale ambito l'onere della prova – vertendosi in materia di esenzione dal versamento dei contributi
- sia a carico della ditta datrice di lavoro.
19.1. Ora la contestazione, come ben emerge dalla verbale di accertamento, attiene all'indicazione sul LUL di giornate di aspettativa non retribuita e, da qui, non essendo stata erogata retribuzione (stando al LUL), al mancato versamento di contributi. Una simile contestazione, anche perché afferma trattarsi invero di giornate lavorate, presuppone che sia l'azienda a dar Pt_1 prova dell'effettiva dell'aspettativa e del fatto che questa sia stata richiesta per le ragioni per cui è consentita dalla Legge ovvero dal CCNL
Nela caso di specie una simile prova manca anzi pare proprio che l'aspettativa, stando alle stesse difese di , sia stata concessa per ragioni atipiche CP_1
(prolungare le vacanze) e, pertanto, ciò ha logicamente determinato il mancato raggiungimento del minimale contributivo di cui evidentemente, Pt_1 domanda il rispetto.
19.2. Anche tale motivo di appello, l'ottavo, deve essere disatteso.
20. Con riferimento al nono motivo di appello a mezzo del quale CP_1
[...] e contestano la pronuncia appellata nella porzione in Motivo 9 Controparte_2
29 cui ha statuito in merito ai rapporti di lavoro subordinato che a detta degli Ispettori sarebbero fittizi possono essere qui richiamate le considerazioni sopra svolte con riferimento al quinto motivo di appello (superiore punto n. 16).
20.1. Il motivo è quindi da rigettare.
21. Con riferimento al decimo motivo di impugnazione, a mezzo del quale gli CP_1 appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado con Motivo 10 riferimento alle statuizioni inerenti alle giornate di formazione apprendisti, rileva il Collegio come da alcun documento, che l'appellante non indica, emerge che ha spontaneamente provveduto alla regolarizzazione. CP_1
Non può quindi essere accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Nulla toglie, in ogni caso, che possa Pt_1 spontaneamente accogliere le richieste dell'appellante ove verifichi l'intervenuta regolarizzazione.
In ordine alle somme erogate a seguito di conciliazione non sottoposte a CP_1 contribuzione [punto E.16 del terzo verbale] ben può dirsi provata la difesa di
Pt_9 parte appellante come si ricava dalla lettura dei documenti dimessi sub n. 851 10-bis
e n. 851 A.
22. Per quanto attiene all'undicesimo motivo di gravame, afferente agli sgravi CP_1 goduti da per effetto di assunzioni da liste di mobilità, richiama il Motivo 11 CP_1
Collegio quanto già motivato in causa similare e certamente correlata alla presente (in RGn 687/2020, sentenze n. 297/2024 e 691/2024).
Pertanto, viste anche le difese sostanzialmente ammissive di CP_1 deve essere rigettato l'appello con riferimento al lavorare stante il Pt_11 sussistente collegamento tra l'appellante e RE RL.
Quanto al condivisibili le difese di parte appellante, vi è prova che Pt_7 questi provenisse dalle liste di mobilità di altra azienda (la Elettroteam) e non da AS ER (collegata a ). CP_1
23. Con riferimento al dodicesimo motivo di impugnazione, sempre nell'ottica CP_1 di favorire la conciliazione della lite tra le parti all'esito della determinazione Motivo 12 del credito riserva il Collegio la decisione alla pronuncia definitiva ad Pt_1 ogni modo sin da ora evidenziando come solo un verbale (il primo) sia stato seguito da un avviso di addebito (il che potrebbe indurre a svolgere considerazioni non dissimili da quelle che normalmente vengono fatte in
30 ipotesi di opposizione avverso decreto ingiuntivo) mentre, con riferimento alle contestazioni di cui agli altri due verbali di contestazione non è stato emesso avviso di addebito alcuno e la domanda proposta da era ed è quindi di CP_1 mero accertamento negativo.
24. Quanto, infine, al tredicesimo motivo di appello, afferente alla concreta CP_1 determinazione del credito di si rimanda alla pronuncia definitiva con la
13 Pt_1 Pt_9 quale si deciderà anche sulle spese di giudizio.
25. concludendo, fermo quanto sopra detto al punto 11.1. in punto accoglibilità del solo secondo motivo di appello di si dovrà ora Pt_1 procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti in favore di tendo Pt_1 conto anche della fondatezza dei motivi di appello proposti da e CP_1 da di cui a numeri 6 e 7 ed, in parte, dei motivi di Controparte_2 appello sub numeri 10 e 11; il tutto, nei termini esplicitati nel dispositivo della presente sentenza.
26. La liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 284/2021 e n. 286/2021 così provvede: in accoglimento del motivo di appello n. 2 proposto da ed in Pt_1 accoglimento dei motivi di appello proposti da e da CP_1 CP_2
nn. 6 e 7 e, solo parzialmente, dei motivi di appello sempre
[...] proposti da e da n. 10 e n. 11, CP_1 Controparte_2 confermata la nullità dell'avviso di addebito n. 42220160002153114 e dei verbali di accertamento del 22.12.2015, del 28.1.2016 e del 15.4.2016, e così in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il credito di
Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti D.2., D.3., D.7., D.8., D.9., D.10,
- con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti: D.1., D.4., D.5., D.
6.a),b),c),d)
31 - con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti: D.1., D.2., D.3., D.4., E.
1. limitatamente ai lavoratori P_
e , E.2., E.3., E.
4. limitatamente al dipendente Per_2 CP_11 Pt_11
E.5., E.6., E.7., E.12., E.13., E.15., rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza riservata, al fine della determinazione del dovuto, e della decisione delle ulteriori questioni allo stato non definite.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, Persona_11 Persona_12 2 , , , , Controparte_12 Persona_13 CP_13 Persona_3 CP_14 [...]
, CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20
. Persona_4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause riunite pendenti in grado di appello con ricorso depositato in data 27/04/2021 tra
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia Parte appellante in 284/2021 e
(P. IVA ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Grigoli del Foro d i Verona con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Leon e Pancaldo n. 68 Parte appellante in 286/2021 e CP_3 rappresentato in giudizio dagli avvocati Daniela Chiavegato e Cosimo Giordano e con elezione di domicilio presso questi ultimi in 30135 Venezia, S. Croce 712 Parte appellata e
Controparte_4
Parte appellata-contumace
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 337/2020 del Tribunale di Verona. in punto: opposizione ad avviso di addebito.
1 * CONCLUSIONI
In RG nr. 284/2021:
Per parte appellante In parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertarsi e dichiararsi Pt_1 che parte opponente, odier lata, è tenuta a versare all' tutte le somme richieste con l'avviso di Pt_1 addebito opposto e con i verbali di accertamento impugnati, condannandosi parte opponente al pagamento in favore dell' degli importi complessivi a titolo di contributi e somme aggiuntive indicati nell'avviso di Pt_1 addebito opposto e nei tre verbali di accertamento in contestazione o di quelli che saranno accertati come dovuti in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Per parte appellata e : In via preliminare: Riunirsi, ex CP_1 Controparte_2 art.335 cpc, in un solo processo le impugnazioni proposte separatamente da e (causa con Pt_1 CP_5 RG.n.284/2021) e da e (causa con RG.n.28 1) la stessa CP_1 Controparte_2 sentenza n.337/2020 del 27/10/2020 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro, entrambe chiamate all'udienza di discussione del 21 luglio 2022, ore 9,30. Nel merito: Rigettarsi l'appello proposto dall' e nella causa con RG.n.284/2021 e per l'effetto confermarsi la sentenza Pt_1 CP_5 n.337/2020 / 0 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nei capi oggetto di detta impugnazione. In via istruttoria subordinata. Senza inversione dell'onere della prova che grava sull' dato atto del fatto che lo stesso non ha, in appello, formulato istanza istruttoria alcuna, Pt_1 con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in primo grado con riferimento ai capi oggetto dell'appello – RG.n.284/2021, Pt_1 integramente ammesse dal Giudice di primo grado con l'ordinanza istruttoria resa all'udienza del 04/07/2017, insistendo, ove ritenuto necessaria la prosecuzione dell'istruttoria, per il loro integrale espletamento: - a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto D.1 a pag. 8 Primo Verbale del 22/12/2015 doc. n. 2) si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 1) a 7) formulati a pag.75 del ricorso di primo grado;
- a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto E.1 a pag. 8 del Terzo Verbale del 15/04/2016 doc. n. 9 limitatamente a e Controparte_6 Parte_2 si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 9) a 12 or a confutazione delle contestazioni in tema di indennità di trasferta [pag. 7 e punto D.7 pag. 10-12 del Primo Verbale del 22/12/2015 (doc. n. 2) - pag. 6 e punto D.4 a pag.
8-9 del Secondo Verbale del 28/01/2016 (doc. n. 6) Pag 8 e punto E.10 a pag. 34-39 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9)] si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 84) a 264) formulati a pag.89-230 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni sulla registrazione di giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare di cui al punto E.14 a pag.45 del a pag. 45 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9), si richiama e reitera il capitolo di prova n.279) formulato a pag.246 del ricorso di primo grado. Si reitera e richiama l'elenco testi di cui a pag.248-249 del ricorso in primo grado. Si reitera altresì, in via subordinata, l'istanza di consulenza tecnico – contabile al fine della verifica, sulla base dei documenti prodotti e di tutte le scritture contabili della ricorrente, dell'effettivo svolgimento delle trasferte di cui alle indennità inserite nei LUL dei lavoratori coinvolti nell'accertamento formulata a pag.249-250 del ricorso di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, quanto alla presente causa, tenendo conto degli “sleali” tempi di notifica del ricorso in appello indicati a pag.1-2.
Per parte appellata : Confermarsi integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo CP_3 grado qui impugnata del di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' e quindi il suo difetto di legittimazione passiva. - In via subordinata, qualora CP_3 l'ente sia riten mato passivamente, si chiede l'accoglimento dell'appello dell e la riforma Pt_1
2 parziale della sentenza nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell nel proprio atto di Pt_1 appello. - Spese ed onorari di lite del grado compensati.
* In RG nr. 286/2021
Per parte appellante e : in parziale riforma della CP_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro n.337/2020 depositata il 27.10.2020, non notificata, emessa nella causa con RG. n.2274/2016 (doc.I), accogliersi integralmente l'opposizione all'avviso di addebito Sede di Verona n.422 2016 00021531 14 000 (doc. n.1), dall - Sede di Pt_1 Pt_1
Verona, a seguito di “Verbale Ispettivo Prot. 9000.22/12/20 7115 del Pt_1
22/12/2015”, nonché il ricorso in accertamento negativo proposto, anche contro l' , avverso detto CP_3 verbale nonché avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 0 5/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 ed il verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione della sede na n. del 15/04/2016, Pt_1 P.IVA_3
e, quindi, In via preliminare di rito: In accoglimento del moptivo di appello sub XII, dichiararsi inammissibile per violazione dell'art.418 c.p. la domanda riconvenzionale subordinata proposta dall' Pt_1
e diretta alla riquantifucazione della pretesa di cui all'avvido di addebito n. 422 2016 00021531 14 000, notificato il 13/09/2016 (doc. n. 1), nonché la domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e dichiarazione di debenza di contributi e sanzioni in misura diversa da quella indicata nei verbali del 28/01/2016 e del 14/04/2016. In via preliminare di merito: Dichiararsi nullo, annullarsi o comunque revocarsi l'opposto avviso di addebito dell' – Sede di Verona n.422 2016 14 Pt_1 P.IVA_4 000, notificato il 13/09/2016, dichiarando non le somme richieste e destituite di le pretese creditorie azionate, quanto meno per l'illegittimità dell'accertamento da cui scaturisce l'avviso opposto, per la genericità delle pretese creditorie fatte valere dall' e dall' e per i palesi errori Pt_1 CP_3 denunciati contenuti nella quantificazione degli importi richiesti. Nel merito: - Dichiararsi infondate ed illegittime le pretese creditorie fatte valere dall' - Sede di Verona con l'avviso di addebito – Pt_1 Pt_1
Sede di Verona n. 42220160002123590000, notificato il 27/08/2016, ed annullarsi lo stesso, dichiarando come non dovute le somme dallo stesso portate, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla nel Verbale ispettivo di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. ella legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_7 disconosciuti e contestati in detto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_3
000622336/DDL del 22/12/2015 - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. landosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme CP_7 portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della CP_1 legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal Verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato Pt_1 il 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della CP_1 legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto D.
6. Registrazioni CIGO (pag. 11-12) in relazione alle quali la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente CP_3 dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/ l 28/01/2016 - PROT.
3 .P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo CP_8 Pt_1
Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti e detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto “D.
1. Inquadramento Aziendale” (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.
6. Registrazioni CIGO” (pag. 11-12), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione Pt_1 della sede di n. del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Pt_1 P.IVA_3
Terzo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari CP_1 rapporti di lavoro disconosciuti e etto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente CP_3 dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona n. del Pt_1 P.IVA_3 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Ver nnullandosi l non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale CP_1 ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. In via subordinata: - Annullarsi l'avviso di addebito – Sede di Pt_1 Verona n. 422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, e rideterminarsi nuto anche P.IVA_4 per compensazione) il presunto credito contributivo (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, Pt_1 notificato il 15/01/2016 (c.d. ggiando e detraendo i contributi già versati dalla CP_7 er i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione CP_1 Pt_1
già effettuato, con anche compensazione degli e i crediti contributivi a favore della
scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui CP_1
versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il CP_1 presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il Pt_1 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale) conteggiando e o i contributi già versati dalla CP_1 per i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione del Pt_1 pagamento già effettuato, con anche compensazione entuali crediti contributivi a favore della
scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui CP_1
versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il CP_1 presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona Pt_1
n.000636313/DDL del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale) conteggiando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui CP_1
l' chiede, indebitamente, la ripetizione del pagamento già effettuato, con anche compensazione degli Pt_1 e i crediti contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del CP_1
4 carattere fittizio di rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. In via CP_1 istruttoria: […] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata a) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello Pt_1 promosso dall' recante n. R.G. 284/2021, avente ad oggetto la riforma della medesima sentenza Pt_1 qui impugnat ettarsi il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto infondato e non provato;
c) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - Respingersi l'appello della società e per l'effetto confermarsi CP_3 CP_1 integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo grado qui impugnata del Tribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' . - In via subordinata, CP_3 qualora l'ente sia ritenuto legittimato passivamente, si chiede la conferma della pronuncia per la parte in cui è rimasto vittorioso. Con riforma della stessa nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa Pt_1 dell' - Spese ed onorari di lite del grado compensati. Pt_1
*
Motivi della decisione
1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e da CP_1 Controparte_2 all'avviso di addebito n. 42220160002153114 notificato da - con il quale Pt_1 era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 173.469,45 a titolo di contributi previdenziali evasi e sanzioni di legge, relativamente al periodo novembre2009–gennaio2015 - e avverso agli accertamenti ispettivi conclusisi con verbale del 22.12.2015 (d'ora in poi: Primo verbale), del 28.1.2016 (d'ora in poi: Secondo verbale) e del 15.4.2016 (d'ora in poi: Terzo verbale). Verbali trasmessi da ad ed in relazione ai quali tale Pt_1 CP_3 ultimo Ente aveva preannunciato il successivo invio di comunicazione con l'esatta quantificazione del dovuto per premi e sanzioni.
1.1. In particolare il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e disatteso l'eccezione di genericità del verbale di accertamento e, CP_3 quindi, affrontato le tematiche prospettate da ogni singolo verbale ispettivo come di seguito sinteticamente riportate [vengono evidenziate le questione fatte oggetto di appello ed indicata la parte che, in relazione a ciascuna di esse prospetta motivi di appello].
Col Primo verbale gli Ispettori hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare € 102.530,00 a titolo di contributi ed € 61.142,00 per somme aggiuntive, per complessivi € 163.672,00, elevando a con CP_1 riferimento al periodo dal'01/11/09 al 31/01/15 contestazioni in materia di:
D.
1. Lavoratori non registrati sul LUL [appello inps];
5 D.
2. Lavoratori con contratto a tempo parziale che avrebbero invece lavorato a tempo pieno [appello petas]; D.
3. Lavoratori assicurati come artigiani che avrebbero lavorato in qualità di dipendenti [appello petas]; D.
4. Lavoro straordinario o supplementare che non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.
5. Lavoro che sarebbe stato svolto in orario ordinario e non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.6. “Orario di viaggio” che non sarebbe stato registrato [appello petas]; D.
7. Indennità di trasferta [appello ; Pt_1
D.
8. Aspettative non retribuite [ap petas]; D.
9. Registrazione giornate di presenza [appello petas]; D.10. Rapporti di lavoro subordinato fittizi [appello petas];
Con il Secondo verbale – in giudizio opposto con azione di accertamento negativo prim'ancora della emissione da parte di di un secondo avviso Pt_1 di addebito – gli hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare CP_9
€ 23.448,00 a titolo di contributi ed € 14.191,00 per somme aggiuntive, per complessivi € 37.639,00, elevando contestazioni alla opponente in materia di:
D.
1. Inquadramento aziendale (non fatta oggetto di appello da parte di che qui non si oppone alla contestazione); CP_1 avoro straordinario non registrato [appello petas]; D.
3. Orario di viaggio non registrato [appello petas]; D.
4. Indennità di trasferta [appello ; Pt_1
D.
5. Aspettative non retribuite [ap petas]; D.
6. Registrazione giornate di presenza: a) registrazione ferie [appello petas]; b) registrazioni festività godute, permesso per ROL e per ex festività
[appello petas]; c) registrazioni malattia [appello petas]; d) registrazioni CIGO (non fatta oggetto di appello da parte di CP_1 che qui non si oppone alla contestazione) Con il Terzo verbale – qui opposto con azione di accertamento negativo prima della emissione da parte di di un ulteriore avviso di addebito – gli Pt_1
Ispettori hanno espressamente ribadito che lo stesso, considerata la complessità dell'accertamento e l'irregolarità delle registrazioni aziendali, rappresenta il seguito rispetto al primo verbale, ed hanno ritenuto la società opponente tenuta a versare euro 260.632,00 a titolo di contributi ed euro 154.087,00 per somme aggiuntive, per complessivi euro 414.719,00, specificando le contestazioni relativamente ai punti D ed E:
6 D) Osservazioni e rilievi riguardo alle registrazioni delle presenze.
1) Registrazione giornate di formazioni apprendisti [appello petas];
2) Registrazione giornate di ferie [appello petas];
3) Registrazione giornate di permesso [appello petas];
4) Registrazione giornate di riposo [appello petas]; E) Osservazioni, rilievi e addebiti:
1) Lavoratori non registrati sul LUL [appello inps e appello petas];
2) Lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno lavorato a tempo pieno [appello petas];
3) Lavoratori assicurati come artigiani che hanno lavorato in qualità di dipendenti [appello petas];
4) Lavoratori assunti dalle liste di mobilità;
5) Rapporti di lavoro fittizi [appello petas];
6) Recupero indennità di malattia (invero non oggetto di appello);
7) Indennità chilometrica [appello inps];
8) Lavoro straordinario, o supplementare, non registrato;
9) Lavoro svolto in orario ordinario e non registrato [appello petas];
10) Orario di viaggio non registrato [appello petas];
11) Lavoro ordinario svolto in orario notturno e in giornate festive
[appello petas];
12) Indennità di trasferta [appello inps];
13) Aspettative non retribuite, assenze non retribuite [appello petas];
14) Giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare
[appello petas];
15) Orario di lavoro registrato come assenza per malattia [appello petas];
16) Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione [appello petas].
1.2. Su ogni specifica questione come sopra prospettata la sentenza gravata, affermato, come già detto, il difetto di legittimazione passiva di , CP_3 dichiarata la contumacia di [qui ancora non costituitasi] e CP_4 rigettata l'eccezione di genericità dei verbali di accertamento, ha quindi statuito nei termini in appresso sinteticamente riportati.
1.2.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto D.
1. del primo Vedi verbale inerente ad un lavoratore non registrato sul LUL, il Tribunale di motivo 1 Verona ha rilevato che <Appare fondato il motivo di doglianza sollevato in relazione appello
[…] alla sola posizione del sig. >> con riferimento al quale Parte_3 Pt_1 riteneva la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
[...] anche dopo la data del 31/1/2014 quindi fino al 6/02/2014 [quindi per sei giorni], avendo gli ispettori rinvenuto in azienda due documenti di trasporto
7 relativi a materiale destinato, presso un cantiere, a recanti la data CP_1 dell'1.2.14 e del 6.2.14, che risultano sottoscritti dal avrebbe Pt_3 Pt_1 quindi desunto da tale documentazione la protrazione della prestazione lavorativa subordinata a favore di anche nel periodo successivo CP_1 alla formale cessazione del rapporto di lavoro).
Il giudice di prime cure, alla luce delle testimonianze assunte ha, di contro, ritenuto confermate le difese di circa l'avere affidato in appalto, nel CP_1 periodo in questione, alcuni lavori a tale il Persona_1 quale si era avvalso a propria volta della collaborazione (autonoma) del che, per conto del , aveva effettuato dei trasporti di materiale da Pt_3 Per_1 utilizzare nel cantiere di cui all'appalto [su tale aspetto si concentra il primo motivo di appello dell . Pt_1
1.2.2. Quanto alla contestazione di cui al punto E.
1. del terzo verbale sempre Vedi a proposito di alcuni lavoratori (cinque lavoratori) non registrati sul LUL, il motivo 1 appello Tribunale di Verona ha così motivato: <Appare parzialmente fondato il motivo di Pt_1 doglianza sollevato in relazione alla contestazione di cui al punto E 1 (pag.25-26, limitatamente ai lavoratori e , di cui al Controparte_6 Parte_2 verbale ispettivo del 15.4.16. […] La contestazione è, al contrario, fondata per i Pt_1 lavoratori e . P_ Per_2 CP_11
Rileva al riguardo il giudice di prime cure come in relazione ai suddetti due lavoratori e ) abbia Controparte_6 Parte_2 Pt_1 desunto la qualità di dipendenti di dal fatto che, seppur operanti CP_1 in qualità di lavoratori interinali, gli stessi avessero lavorato, come da documentazione genericamente indicata in verbale di accertamento, nei cantieri gestiti da anche in giornate nelle quali invero risultavano CP_1
a riposo: - il 12/07/2014 ed il 19/07/2014 per;
- il Parte_2
29/09/2012, il 06/10/2012, il 17/11/2012 e il 01/12/2012 per
[...]
. Controparte_6
Il giudice di prime cure ha, in particolare, rilevato la genericità del richiamo documentale emergente dal verbale ispettivo e, inoltre, il fatto che le tesi di non sarebbero state confermate dall'istruttoria testimoniale [anche su Pt_1 tale aspetto si concentra sempre il primo motivo di appello di . Pt_1
1.2.3. Il Tribunale di Verona [pag. 12, 13 e14 della sentenza], valorizzando le vedi dichiarazioni dagli stessi lavoratori rese in sede testimoniale e di s.i.t., ha motivo 3 appello invece ritenuto fondate le tesi esposte da con riferimento ai restanti Pt_1 AS
8 lavoratori , e ] di cui al punto E.1 del Persona_3 Per_2 Persona_4 terzo verbale.
Con riferimento al – in relazione al quale rilevava avere lavorato P_ Pt_1 oltre al periodo di assunzione a termine (dal 01/02/2012 al 15/02/2012) – il giudice di prime cure ha volarizzato le dichiarazioni dello stesso lavoratore (<Il lavoro presso RD è durato un po' più di due settimane. Il termine era di 15 gg ma eravamo un po' in ritardo>>) ritenendo non rilevanti (a ben vedere provando il contrario) le tesi di in merito ad essere il lavoratore, CP_1 forse, ritornato presso il cantiere, in autonomia, <per ammirare e/o “ritoccare” la propria opera>>.
Dichiarazioni del a propria volta riscontrate da altra lavoratrice, la P_
, sempre sentita a s.i.t. nell'ambito della medesima contestazione (di cui CP_11 subito in appresso).
In merito al il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni, assai Per_2 precise, rese dal lavoratore a s.i.t. e, come tali, in grado di superare le dichiarazioni fatte in sede testimoniale dal fratello del Per_2 [...]
tese ad attribuire al il ruolo di proprio Persona_1 Per_2 collaboratore autonomo (affermando il Persona_1 avere egli avuto rapporto di collaborazione/appalto con ed essersi CP_1 quindi avvalso della collaborazione del fratello ). Per_2
1.2.4. Con riferimento alla contestazione afferente a lavoratori con Pt_1 vedi contratto a tempo parziale che avrebbero lavorato a tempo pieno [8 lavoratori motivo 4 appello indicati con il primo verbale1 e 12 lavoratori menzionati dal terzo verbale2] – CP_1 quindi a proposito della contestazione di cui al punto D.
2. del primo verbale ed al punto E.
2. del terzo verbale - il Tribunale di Verona ha avallato le tesi esposte da in tal modo rigettando il motivo di opposizione rilevando Pt_1 come <i lavoratori indicati ai punti sopra ricordati dei verbali ispettivi, sebbene assunti con contratti a tempo parziale, hanno invece lavorato a tempo pieno per ne fanno fede CP_1 le innumerevoli dichiarazioni raccolte all'epoca dai lavoratori escussi […] Nel caso di specie, per confutare il contenuto delle dichiarazioni doveva essere proposta querela di falso […] E, del resto, la circostanza per la quale le dichiarazioni rese agli ispettori dell fossero Pt_1
9 state rilasciate in prossimità temporale rispetto all'accesso ispettivo rende maggiormente verosimile il racconto fatto all'epoca>>.
Il primo giudice ha quindi ritenuto maggiormente fedeli le dichiarazioni rese a s.i.t. piuttosto che quello rese in sede testimoniale in particolare rilevando come molti dei testi escussi avessero dichiarato di essere ancora professionalmente legati a e come i lavoratori non più legati a CP_1 CP_1 avessero in pieno confermato le affermazioni in precedenza – in prossimità dei fatti – rilasciate a s.i.t. agli Ispettori.
1.2.5. Quanto ai lavoratori assicurati come artigiani che avrebbero lavorato in vedi qualità di dipendenti – quindi relativamente alla posizione dei lavoratori motivo 5
e – di cui al punto D.
3. del primo verbale appello Parte_4 Parte_5 ed al punto E.
3. del terzo verbale, il Tribunale di Verona ha rigettato il terzo CP_1 motivo di opposizione, ciò in quanto, del fatto posto a fondamento del credito vantato da vi sarebbe stata prova nei verbali di s.i.t. e nelle Pt_1 dichiarazioni testimoniali descrittive di rapporti di lavoro aventi le caratteristiche della subordinazione e del lavoro a tempo pieno.
1.2.6. Identiche considerazioni – circa la valenza dimostrativa dei verbali di vedi motivo 6 s.i.t. così come corroborate dalle dichiarazioni testimoniali - il giudice di prime cure ha fatto, nel rigettare le ragioni di opposizione sviluppate da con CP_1 CP_1 riferimento alle contestazioni sollevate da – di cui ai punti D.4 del Pt_1
Primo Verbale, D.2 del Secondo Verbale e poi E.3 ed E.11 del Terzo Verbale
– in merito al lavoro straordinario, o supplementare, ovvero al lavoro ordinario svolto in orario notturno e in giornate festive ritenuto non registrato.
1.2.7. Con riferimento ai crediti azioni da inerenti al contestato lavoro vedi Pt_1 svolto in orario ordinario e non registra ui ai punti D.
5. del Primo motivo 7 appello Verbale ed E.
9. del Terzo Verbale, e all'orario di viaggio parimenti non CP_1 registrato di cui ai punti D.
6. del Primo Verbale, D.
3. del Secondo Verbale ed E.10. del Terzo Verbale, il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione ritendo i fatti contestati dimostrati tanto dalle dichiarazioni dei lavoratori assunte a s.i.t. quanto dalle conferme rese in sede testimoniale.
Il giudice di prime cure ha in particolare evidenziato come i testimoni escussi, in particolare quelli non più impiegati in avessero confermato di non CP_1 essere stati retribuiti per le ore di viaggio ed inoltre come l'attività lavorativa dagli stessi prestata venisse riportata su appositi verbalini di presenza
10 (verbalini di presenza che non avrebbe esibito agli Ispettori) e, CP_1 tuttavia le ore riportate in busta paga non coincidessero con quelle effettivamente svolte e segnate sui detti verbalini di presenza.
1.2.8. Ha ritenuto il Tribunale di Verona, con riferimento alle contestazioni di vedi cui ai verbali ispettivi inerenti alle somme erogate da a titolo di motivo 2 CP_1 appello trasferta – come tali non assoggettate a contribuzione – di cui ai punti D.
7. del
[...]
D.
4. del Secondo Verbale e poi E.
7. ed E.12. del Terzo Parte_6
Verbale, la fondatezza delle tesi difensive sviluppate dall'odierna appellante rilevando come, dalle dichiarazioni testimoniali e, ancor prima, da quelle rese a s.i.t. dai lavoratori, emergesse lo svolgimento di numerosi lavori in svariati luoghi e come tale circostanza, di per sé indicativa dell'effettuazione di trasferte, fosse corroborata dalla documentazione acquisita in sede ispettiva.
1.2.9. Quanto alla contestazione di inerente alla <frequente registrazione vedi Pt_1 motivo 8 di ampi periodi di aspettativa non retribuita, che per alcuni dipendenti coprirebbero gran appello parte del rapporto>> di cui ai punti D.
8. del Primo Verbale, D.
5. del Secondo AS Verbale ed E.13. del Terzo Verbale, il Tribunale di Verona, nel rigettare il motivo di opposizione, ha evidenziato come tali aspettative siano state concesse da aldifuori delle ipotesi disciplinate da Legge e CCNL e, CP_1 inoltre, come le pezze giustificative risultino prime di data ovvero dotate di sottoscrizioni da parte dei lavoratori che gli stessi hanno, innanzi agli Ispettori
disconosciuto; il tutto avendo accertato gli Ispettori – in contrasto con Pt_1 le risultanze del LUL - la presenza dei detti lavoratori sul luogo di lavoro come attestato dalla firma di presenza su alcuni rapportini rinvenuti.
1.2.10. Per le stese il giudice di prime cure non ha condiviso le difese vedi motivo 8 sviluppate da con riferimento alla <erronea registrazione giornate di CP_1 appello presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni AS malattia; giornate di permesso;
giornate di riposo)>> di cui ai punti D.9 del Primo Verbale, D.6 del Secondo Verbale e D.
2-4 ed E.15 del Terzo Verbale.
1.2.11. Quanto alla contestazione di – di cui ai punti D.10. del Primo Pt_1 vedi Verbale ed E.
5. ed E.
6. del Terzo Verbale - inerente ai <rapporti di lavoro motivo 9 appello subordinato dagli ispettori ritenuti fittizi>>, il Tribunale di Verona ha rigettato CP_1 l'opposizione sulla base del presupposto che i medesimi lavoratori risultavano essere stati remunerati dietro presentazione di fattura – avendo quindi operato come artigiani – risultando contemporaneamente assunti quali dipendenti e, tuttavia, godere di periodi di aspettativa. Di ciò, in base alla ricostruzione del
11 Tribunale di Verona, vi è conferma nelle dichiarazioni anche testimoniali e, in particolare in quella del il quale si è descritto quale artigiano Persona_1
(lavoratore autonomo).
1.2.12. il Tribunale di Verona ha quindi anche disatteso le difese sviluppate da vedi con riferimento alla mancata registrazione nel LUL delle giornate di motivo 10 CP_1 appello formazione degli apprendisti (di cui al punto D.1 del Terzo Verbale) ed in CP_1 merito alla irregolare assunzione dei lavoratori inseriti in liste di mobilità (di cui al punto E.4 del Terzo Verbale).
Quanto al primo aspetto il primo giudice ha ritenuto la contestazione provata alla luce del raffronto tra il LUL e le dichiarazioni rese dai lavoratori. vedi motivo 11 Circa il secondo aspetto, in relazione ai dipendenti e Persona_14
come questi, assunti da liste di mobilità, ha evidenziato come: Parte_7 [...]
provenisse dalla ditta RE S.r.l., società
Parte_8 che è anche proprietaria del 100% delle CP_21 quote della ed è stato assunto in data 28.12.2012 con CP_1 contratto a tempo pieno e determinato, trasformato il 27.3.2013 in tempo indeterminato (<RE risultava, in particolare, essere per il 51% delle quote in mano all' per conto della Controparte_22 CP_21 mentre le restanti quote erano state detenute da tre soggetti ( Persona_15
, e ), tutti occupati come operai nelle
[...] Persona_16 Persona_17 aziende del gruppo e da fratello di e dipendente del Persona_18 CP_2 gruppo>>);
- provenisse dalla AS ER S.r.l., di cui l'opponente Parte_7 possedeva il 100% delle quote. CP_1
E quindi come tali assunzioni, non meritevoli dei benefici contributivi di legge (art. 8 della L. 223/91) si ponessero in contrasto con la previsione (introdotta dall'art. 2, comma 1 della Legge del 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. 299/1994) per cui <il diritto ai benefici economici previsti ai precedenti punti non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo>>. vedi motivo 3 1.2.13. il Tribunale di Verona ha invece accolto le tesi di limitatamente appello CP_1 alla contestazione inerente alle giornate di assenza ingiustificate o di Pt_1
12 sospensione disciplinare di cui al punto E. 14 del Terzo Verbale ritenuto fittizie essendo i lavoratori sospesi comunque presenti sul luogo di lavoro.
1.2.14. Con riferimento alla contestazione di cui al punto E. 16 del Terzo vedi Verbale in punto <somme erogate a seguito di conciliazione e non sottoposte a motivo 10 contribuzione con il lavoratore >> il primo giudice ha ritenuto il appello CP_23 relativo credito in favore di confermato avendone riconosciuto Pt_1 CP_1 CP_1 la sussistenza.
1.2.15. <Quanto alla censura relativa alla normativa sulla “Solidarietà negli appalti” di non cui ai punti nn. E pag. 18 del Primo Verbale del 22/12/2015, E a pag. 12 Secondo oggetto appello Verbale del 28/01/2016 ed F a pag. 46 del Terzo Verbale del 15/04/2016, la stessa CP_1 si rivela di ardua afferrabilità, dal momento che gli accertamenti ispettivi non fanno che applicare la ben nota disciplina della solidarietà negli appalti, che prevede ……>>.
1.2.16. Quanto alla prescrizione, eccepita da il giudice di prime cure la CP_1 vedi ha parzialmente riconosciuta : < motivo 4 appello Verbale, per il periodo dal 01/11/2009 al 31/01/2015, è stato notificato alla Pt_1 in data 15/01/2016; - il Secondo Verbale, per il periodo dal 01/09/2010 CP_1 al 31/01/2015 è stato notificato a in data 04/02/2016; il Terzo Verbale, CP_1 per il periodo dal 01/03/2011 al 31/01/2015 è stato notificato alla in CP_1 data 20/04/2016. […] validi atti interruttivi del corso quinquennale della prescrizione sono dunque solamente le notifiche dei singoli verbali nelle date sopra specificate, ossia in data 15/01/2016 per il Primo Verbale, in data 04/02/2016 per il Secondo Verbale, in data 20/04/2016 per il Terzo Verbale. Ne risultano prescritte le pretese dell'ente previdenziale nel periodo antecedente il quinquennio dalle date sopra indicate>>.
Ha escluso il giudice di prive cure, in ragione della loro scarsa intelleggibilità, la valenza di atti di messa in mora di ulteriori richieste di pagamento effettuate da . CP_3
1.3. In definitiva il giudice di Verona ha deciso la controversia emettendo la seguente pronuncia:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_3
2) in parziale accoglimento del ricorso e dell'opposizione proposta, dichiara privo di efficacia esecutiva l'avviso di addebito impugnato n. 422 2016 00021 53114 000 dichiarando non dovuti gli importi nello stesso determinati - ed infondate le pretese creditorie di cui ai verbali di accertamento nn.622336 del 22.12.15, Pt_1
13 624255 del 28.1.16 e 636313 del 15.4.16 qui impugnati - limitatamente alle violazioni di cui ai punti:
D 1 (pag.8) e D 7 (pag.10-12) di cui al verbale ispettivo del 22.12.15; Pt_1
D 4 (pag. 8-9) di cui al verbale ispettivo del 28.1.16; Pt_1
E 1 (pag.25-26, limitatamente ai lavoratori e Controparte_6
, E 12 (pag.34-39) ed E 14 (pag.45) di cui al verbale ispettivo Parte_2 del 15.4.16; Pt_1
3) rigetta nel resto il ricorso e l'opposizione proposta, confermando per l'effetto l'avviso di addebito ed i verbali ispettivi con riguardo alla fondatezza delle residue pretese creditorie dell - nei limiti della prescrizione quinquennale (calcolata a Pt_1 ritroso dalla notifica dei singoli verbali di accertamento) - che procederà a rideterminare di conseguenza le somme dovute dai ricorrenti, detraendo quanto già versato dai ricorrenti in relazione ai titoli azionati;
4) dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite tra ricorrenti ed
che globalmente determina in euro 14.992,00, e condanna i ricorrenti a Pt_1 rifondere all' l'altra metà, che liquida in complessivi €.7.496,00 per compensi Pt_1 oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA di legge se dovute, dichiarando integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
*
2. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto appello Pt_1 sulla base di 4 motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello [attinente al terzo motivo di appello di
[...]
] si duole per il mancato accoglimento della domanda 1 CP_24 Pt_1
afferente alla mancata registrazione sul LUL di alcuni lavoratori – il riferimento è al (D.
1. primo verbale) ed inoltre a Pt_3 Controparte_6
ed a (E.
1. terzo verbale) –.
[...] Parte_2
In particolare, quanto al (D.
1. primo verbale), la contestazione di Pt_3 si concentra sulla inattendibilità dei testimoni escussi non ritenendo in Pt_1 particolare le dichiarazioni testimoniali del Persona_1 Persona_1 attendibili e dotate di adeguati riferimenti temporali tali da consentire di affermare che il aveva effettivamente operato sotto la direzione del Pt_3 testimone.
Con riferimento al ed allo – di Controparte_6 Parte_2 cui al punto E.
1. del terzo verbale - parte appellante genericamente richiama le
14 risultanze di indagine ispettiva rilevando come i due lavoratori, seppur somministrati, risultino aver lavorato in giornate nelle quali AS aveva comunicato alla somministrante la loro non utilizzazione.
2.2. Con il secondo motivo, si duole per il mancato accoglimento della Pt_1 Pt_1 richiesta di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate da Parte_9
a titolo di trasferta [di cui ai punti D.
7. del Primo Verbale, D.
4. del
[...]
Secondo Verbale e poi E.
7. ed E.12. del Terzo Verbale]; somme da Pt_1 quindi ritenute corrisposte da a titolo di integrazione della CP_1 retribuzione e, pertanto, da prendere in considerazione al fine della determinazione dell'imponibile contributivo.
Contesta in particolare il fatto che possa fondare il giudice la prova delle Pt_1 trasferte sulle dichiarazioni testimoniali – compresi i verbali di s.i.t. – assunte atteso che dalla documentazione in atti emerge l'erogazione, per medesime trasferte, di somme differenti e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che i lavoratori di , operando costantemente presso vari cantieri, non CP_1 potevano mai dirsi effettivamente in trasferta posto che il loro effettivo luogo di lavoro era variabile e non coincidente con la sede aziendale.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della pronuncia gravata Pt_1 Pt_1 nella porzione in cui non ha ritenuto come lavorate – sulle quali quindi
3 corrispondere i contributi – giornate solo formalmente annotate come assenze ingiustificate ovvero sospensioni disciplinari ma invece lavorate (punto E.14. del Terzo Verbale).
in relazione ai primi tre motivi di appello, lamenta, di fatto, l'erronea Pt_1 valutazione della prova e quindi ripropone la ricostruzione svolto nell'ambito del giudizio di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine per la statuizione sulla Pt_1 Pt_1 prescrizione ritenendo potersi attribuire valenza interruttiva della prescrizione
4 ad alcune denunce per il recupero dei contributi formulate da alcuni lavoratori.
*
3. Si è costituita in entrambe i giudizi riuniti argomentando in merito CP_3 alla correttezza dell'affermato proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo accoglimento delle domande formulate da Pt_1
*
15 4. Si sono costituiti e che hanno CP_1 Controparte_2 resistito ai motivi di appello formulati da dando inoltre atto della Pt_1 proposizione di autonomo atto di appello e chiedendo la riunione dei procedimenti.
Hanno quindi e , nell'ambito del giudizio CP_1 Controparte_2 di appello rubricato al n. 286/2021 (riunito al portante fascicolo n. 284/2021) proposto appello sulla base di tredici motivi di impugnazione.
4.1. e , con il proprio primo motivo di CP_1 Controparte_2 AS appello, contestano la pronuncia gravata nella porzione in cui questa afferma Motivo 1 la carenza di legittimazione passiva di . CP_3
Rileva parte appellante come un simile interesse trovi di per sé fondamento nella preannunciata quantificazione di somme dovute per premi evasi e sanzioni e che <Il fatto che l' non avesse ancora conteggiato, all'epoca del CP_3 deposito del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, l'ipotizzato dovuto era ed è irrilevante, essendo gli accertamenti negativi proposti da nei confronti dell CP_1 CP_3 finalizzati proprio a fare accertare che, invece, nulla era ed è allo stesso dovuto in relazione ai tre verbali contestati. […] Non ha rilievo alcuno il fatto che l' non abbia CP_3 quantificato la sua pretesa, l'interesse di ad agire in accertamento negativo è funzionale CP_1 ad ottenere che sia accertata l'assenza di crediti dell'ente, e quindi, attiene all'an del credito dell'Ente Assistenziale in conseguenza degli accertamenti di cui al verbale . Pt_1
4.2. Con il secondo motivo si dolgono gli appellanti per il rigetto CP_1 dell'eccezione preliminare di genericità del verbale di accertamento notificato Motivo 2 e, in particolare, per la mancata specifica contestazione di ogni asserita inadempienza con riferimento specifico al singolo lavoratore coinvolto.
Evidenziano gli appellanti con simile omessa specifica allegazione abbia leso il proprio diritto di difesa.
4.3. Con il terzo motivo di appello e CP_1 Parte_10 contestano la sentenza gravata nella porzione in cui statuisce in merito ai Motivo 3 lavoratori – il rifermento è a e - non registrati sul P_ Per_2 CP_11
LUL [il riferimento è, quindi, al punto E.
1. del terzo verbale].
Premette parte appellante come <l'onere probatorio, quanto allo svolgimento di attività lavorativa, con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art.2094 cc in assenza di regolare registrazione sul LUL, grava integralmente sull' e sull >> e quindi si duole per la ritenuta non corretta Pt_1 CP_3
16 valutazione del materiale probatorio e, in particolare, per la mancata ricerca di elementi di riscontro atti a suffragare alle dichiarazioni rilasciate dai suddetti lavoratori e, in ogni caso, per la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti dalla datrice di lavoro in sede giudiziale.
In particolare, quanto al si duole l'appellante per avere il giudice di P_ prime cure tratto la prova dell'ulteriore lavoro del dalle dichiarazioni P_ dallo stesso rese in sede stragiudiziale e, inoltre, per non aver potuto introdurre testimoni a smentita avendo il giudice di prime cure posto una limitazione al numero di testimoni esaminabili.
Circa il l'appellante ne ha valorizzato l'inattendibilità a discapito di Per_2 quanto affermato in udienza, quale testimone, dal fratello (
[...]
) dello stesso . Persona_1 Per_2
Con riferimento alla (a cui ha fatto cenno il parte Persona_4 P_ appellante rileva come le dichiarazioni rese dalla stessa a s.i.t. non siano confermate da elementi di riscontro.
4.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante lamenta l'erroneità della CP_1 sentenza gravata nella porzione in cui attribuisce ad alcuni lavoratori (8 + 12) Motivo 4 rapporto di lavoro a tempo pieno anziché quello formalmente risultante di lavoro a tempo parziale (il riferimento è ai lavoratori di cui al punto D.
2. del primo verbale ed al punto E.
2. del terzo verbale).
La contestazione di fatto si incentra sulla valenza – che parte appellante reputa non sufficientemente dimostrativa del fatto contestato – attribuita dal giudice di prime cure alle dichiarazioni assunte dagli ispettori e si spinge poi a Pt_1 dubitare del valore di riscontro rispetto ad altri elementi sempre valorizzati dal giudice di prime cure.
4.5. Con il quinto motivo di appello si dolgono gli appellanti con riferimento CP_1 alla statuizione inerente ai lavoratori – il riferimento è a tali
5 Controparte_25
e - assicurati come artigiani che avrebbero Parte_5 qualità di dipendenti (il riferimento è, quindi, ai fatti di cui ai punti D.
3. del primo verbale ed E.
3. del terzo verbale).
Anche con riferimento a tale capo di sentenza gli appellanti si dolgono per avere il giudice di prime cure oltremodo valorizzato ed in ogni caso mal interpretato le dichiarazioni rese dei suddetti lavoratori così come riscontrate –
17 in modo sempre ritenuto erroneo – da altri elementi di dimostrativi assunti in sede giudiziale.
4.6. Con il sesto motivo, lamentano gli appellanti a CP_1 Pt_10
[...] l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui questa tratta del lavoro Motivo 6 straordinario, o supplementare, ovvero del lavoro ordinario svolto in orario notturno ed in giornate festive ritenuto non registrato (il riferimento è, quindi, ai punti D.
4. del Primo Verbale, D.
2. del Secondo Verbale, E.
8. ed E.11. del Terzo Verbale).
Anche con riferimento a tale capo di sentenza gli appellanti lamentano avere il giudice di prime cure oltremodo valorizzato le dichiarazioni assunte a s.i.t. dagli ispettori dell' ed in ogni caso non tenuto conto delle dichiarazioni Pt_1 testimoniali.
4.7. Con il settimo motivo di appello e CP_1 Parte_10
[...] affrontano la tematica, lamentando l'erroneità della sentenza appellata, del
7 Pt_9 lavoro svolto in orario ordinario e non registrato e dell'affermata omessa registrazione dell'orario di viaggio parimenti non registrato e non retribuito (punti D.
5. del Primo Verbale ed E.
9. del Terzo Verbale, D.
6. del Primo Verbale, D.
3. del Secondo Verbale ed E.10. del Terzo Verbale).
Rilevano al riguardo gli appellanti come non sia affatto vero che i fatti imputati <avrebbe trovato conferma sia documentale che testimoniale in causa>> posto che, <Quanto alla conferma documentale, la stessa viene tratta dal contenuto tecnico che avrebbero potuto avere dei documenti in realtà mai acquisiti al processo: i c.d. “rapportini” che, secondo quanto ritenuto dagli Ispettori sulla base delle segnalazioni di taluni ex dipendenti agli Ispettori, sarebbero stati compilati, in duplice copia, in occasione di ogni intervento presso i vari clienti e avrebbero recato l'indicazione del personale presente e della durata dell'intervento, sempre maggiore di quello che sarebbe poi stato registrato sul LUL. Detti c.d. “rapportini” avrebbero anche confermato la mancata registrazione sui LUL del c.d. “orario viaggio”. Altra prova documentale valorizzata dal Giudice di primo grado a supporto delle contestazioni in esame sarebbero stati i tabulati excel “esposti” in magazzino e che recavano quotidianamente l'indicazione degli interventi da eseguire e delle persone che vi avrebbero provveduto. Ma detti documenti non sono stati prodotti in causa e di ciò il Giudice ha, del resto, dato espressamente atto avendo evidenziato: “la ha letteralmente “fatto CP_1 sparire” qualsiasi traccia (cartacea o informatica) dei predetti rapportini […]>>.
Contesta poi parte appellante che << L'esistenza di orario di lavoro ordinario non registrato sul LUL ovvero di “orario viaggio” non retribuito non ha trovato neppure
18 adeguato supporto testimoniale, tale non potendo ritenersi le dichiarazioni stragiudiziali rese agli Ispettori e non confermate in causa, ma neppure la selettiva valutazione delle testimonianze assunte in causa come effettuata dal Giudice di primo grado >>.
4.8. Con l'ottavo motivo di gravame inerente alla <registrazione di periodi di CP_1 aspettativa non retribuita>> (punti D.
8. del Primo Verbale, D.
5. del Secondo Motivo 8
Verbale ed E.13. del Terzo Verbale) ed alla <erronea registrazione giornate di presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo)>> (di cui ai punti D.
9. del Primo Verbale, D.
6. del Secondo Verbale e D.2., D.3., D.
4. ed E.15. del Terzo Verbale) gli appellanti, evidenziando non avere la contestazione trovato alcun riscontro documentale, si dolgono anche con riferimento al capo della sentenza gravata afferente le aspettative e assenze non retribuite e l'erronea registrazione di giornate di presenza (registrazione ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo).
4.9. Con il nono motivo di appello e CP_1 Parte_10
[...] contestano la pronuncia appellata nella porzione in cui – con riferimento alle Motivo 9 contestazioni di cui ai punti D.10. del Primo Verbale ed E.
5. ed E.
6. del Terzo Verbale - ha statuito in merito ai rapporti di lavoro subordinato che a detta degli Ispettori sarebbero fittizi avendo tali lavoratori lavorato come artigiani, autonomi, ovvero non avendo affatto lavorato <Poiché per questi dipendenti sarebbero stati registrati lunghi periodi di aspettativa non retribuita, con denuncia di retribuzioni esigue o nulle, mentre in quegli stessi periodi li ha pagati dietro CP_1 presentazione di fatture, i relativi rapporti di lavoro, ritenuti fittiziamente instaurati, sono stati annullati dagli Ispettori>>.
Rileva l'appellante come nulla impedisca che una impresa possa avere una molteplicità di rapporti di lavoro ovvero di collaborazione, in base a come ritenga di organizzare il lavoro, con il medesimo soggetto.
Evidenzia infine parte appellante come, anche ove si dovesse ritenere fondata la contestazione mossa da avrebbe dovuto il giudice di prime cure Pt_1 accogliere la domanda subordinata proposta e provvedere alla compensazione tra quanto dovuto e quanto da versato a differente (e quindi nullo) CP_1 titolo.
4.10. Con il decimo motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità CP_1 della pronuncia di primo grado con riferimento alle statuizioni (a) inerenti alle Motivo 10
19 giornate di formazione apprendisti [punto D.1 del terzo verbale] e (b) alle somme erogate a seguito di conciliazione non sottoposte a contribuzione
[punto E.16 del terzo verbale].
Con rifermento al primo aspetto rileva come l'azienda abbia spontaneamente provveduto a regolarizzazione e come si fosse riservata di effettuare Pt_1 verifiche. Il giudice avrebbe dovuto quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spiega l'appellante identiche difese con riferimento alla contestazione CP_1 afferente al mancato versamento di contributi sulle somme oggetto di Motivo transazione rilevando in particolare di avere già in primo grado dato 10-bis dimostrazione della sanatoria;
il giudice di prime cure, peraltro in assenza di controdeduzioni di avrebbe dovuto chiarare cessata la materia del Pt_1 contendere.
4.11. Con l'undicesimo motivo, parte appellante contesta la sentenza resa dal CP_1 Tribunale di Verona nella porzione in cui tratta delle assunzioni, negando la
11 Pt_9 possibilità di godimento del relativo beneficio, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Lavoratori che secondo la tesi sostenuta da sarebbero stati Pt_1 precedentemente occupati, e quindi posti in mobilità, da aziende collegate/connesse a CP_1
Con riferimento al lavoratore contesta il collegamento Pt_11 CP_1 societario con la precedente datrice di lavoro RE RL (avendo Pt_1 illegittimamente acquisito, avendo casualmente reperito una fattura, informazioni circa gli assetti societari delle due società) ed inoltre come Pt_1 abbia assentito allo sgravio se non altro per un limitato periodo.
Circa il rileva come lo stesso provenisse dalle liste di mobilità di altra Pt_7 azienda (la Elettroteam) e non la AS ER.
4.12. Con il dodicesimo motivo e CP_1 Parte_10
[...] lamentano omessa pronuncia per non avere il giudice di prime cure affermato Motivo 12 l'inammissibilità della domanda svolta da con la quale, non limitandosi a Pt_1 domandare il rigetto delle pretese di parte ricorrente, aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme risultanti dai verbali di contestazione. Secondo parte appellante, quindi, <Le domande dell di condanna o Pt_1 accertamento relativamente a “contributi e somme aggiuntive … così come … saranno dovuti all'esito del presente giudizio” sono inammissibili in quanto trattandosi di domanda
20 riconvenzionali>> avrebbero dovuto <sottostare alla disciplina di cui all'art.418 cpc>>.
Parte appellante ne ha infatti affermato la natura riconvenzionale senza tuttavia il rispetto da parte di della connessa procedura di proposizione Pt_1 di una simile domanda.
4.13. Con il tredicesimo motivo si duole per l'omessa / parziale AS CP_1 statuizione da parte del Tribunale di Verona ntificazione delle pretese Motivo 13 dell' ed in merito all'omessa / parziale indicazione dei criteri di computo. Pt_1
Sull'omessa pronuncia sul quantum delle pretese creditorie dell' Pt_1
*
5. si è costituita nell'ambito del giudizio (RG nr 286/2021) promosso Pt_1 da e prendendo specifica posizione sulle CP_1 Controparte_2 tesi esposte da e omandandone il rigetto. CP_1 CP_2
*
6. Le controversie, iscritte a ruolo il 27/4/2021, previo rinvii per ragioni organizzative disposti con decreti del 12/7/2022 e del 14/2/2023, riuniti quindi gli appelli proposti avverso la medesima sentenza, sono state trattate nel corso dell'udienza del 4/4/2024 e quindi decise con sentenza non definitiva all'esito di discussione in data 6/2/2025 come da dispositivo e successiva rimessione in istruttoria (a mezzo ordinanza depositata unitamente alla presente motivazione) per la determinazione del debito di e CP_1
e la decisione su ulteriori e residuali questioni Controparte_2
(legittimazione passiva di e possibilità, o meno, di pervenire a CP_3 pronuncia di condanna in favore di . Pt_1
* * * * * * *
7. L'appello e l'appello incidentale sono in parte fondati e, come tali, meritano parziale accoglimento ciò imponendo di procedere nella rideterminazione dell'entità dei contributi di spettanza di Pt_1
8. Il primo motivo di gravame sollevato da – con il quale l' Pt_1 [...]
[...]
si duole per la mancata registrazione sul LUL di alcuni lavoratori 1 CP_26
- non merita accoglimento.
8.1. Quanto al lavoratore (D.
1. primo verbale), in ragione della Pt_3 specifica doglianza di rileva il Collegio come nulla abbia Pt_1 Pt_1 contestato al (testimone valorizzato dal Persona_1
21 giudice di prime cure al fine dell'accoglimento delle difese di ) e, CP_1 quindi, come alcuna contestazione sia stata mossa in relazione alla genuinità del rapporto di appalto tra la stessa ed il CP_1 Persona_1 che, pertanto, non può che ritenersi genuino.
[...]
Ora, entro il suddetto contesto della cui genuinità neppure dubita, deve Pt_1 essere rilevato come il testimone escusso – il Persona_1
apunto – abbia reso dichiarazioni testimoniali piuttosto precise ad
[...] abbia dato atto di fatture emesse in favore di nel periodo in CP_1 discussione e degli accordi intercorsi tra sé ed il Pertanto, vista la Pt_3 qualità della testimonianza, resa nell'ambito di contesto di cui neppure Pt_1 dubita, non vi è motivo di ritenere le dichiarazioni del Persona_1 non attendibili e, quindi, non vi è motivo di ritenere che il
[...] Pt_3 non abbia effettivamente lavorato per il Persona_1 nell'ambito di un normale e genuino appalto tra e . CP_1 Per_1
8.2. Parimenti infondate sono le doglianze di con riferimento ai Pt_1 lavoratori (somministrati) e Controparte_6 Parte_2 dovendosi sul punto rilevare, innanzitutto, come l'appello non dialoghi con la sentenza e soprattutto non indichi con chiarezza quale sia la documentazione dalla quale si ricaverebbe che i due lavoratori in oggetto, nelle giornate formalmente di riposo, avrebbero invero lavorato per;
dovendosi CP_1 peraltro evidenziare come simile informazione (quale sia la documentazione dalla quale si possa evincere la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonostante per la società di somministrazione risultassero a riposo/ferie/ecc) non risulta neppure dal verbale di contestazione.
Parte appellante inoltre non chiarisce per quale ragione il Controparte_6
e lo debbano essere ritenuti dipendenti di
[...] Parte_2 CP_1 per il solo fatto di avere lavorato in giornate segnalate alla somministrante come di riposo.
Dovendosi in ultimo rilevare come il motivo di appello si fondi su un assunto errato, cioè che è a dover fornire la prova che il CP_1 CP_6
e lo non sono proprio dipendenti, Controparte_6 Parte_2 dovendosi qui in ogni caso rilevare come dia atto la stessa che i due Pt_1 suddetti lavoratori hanno operato in favore di in forza di un CP_1 contratto di somministrazione della cui genuinità in alcun modo dubita. Pt_1
8.3. Il primo motivo di appello spiegato da è quindi da rigettare. Pt_1
22 9. Venendo al secondo motivo di appello proposto da rileva il Collegio Pt_1 Pt_1 come tesi prospettata da sia in buona sostanza che, in assenza di pezze
2 Pt_1 giustificative e, inoltre, in presenza di dati incoerenti, posto che le somme corrisposte a titolo di trasferta sono variabili da lavoratore a lavoratore, quanto erogato per trasferta deve essere imputato a retribuzione vera e propria e quindi rientrare nell'imponibile contributivo.
Ora, aldilà del fatto che nel caso in esame si versa, al più, in ipotesi di trasfertismo piuttosto che di trasferta (tanto che la stessa CP_1 ammette che i propri lavoratori operano costantemente presso i vari cantieri in gestione), e posto che è certo (cfr. Cass. civ. 18160/2018) che è CP_1
a dover dar prova della trasferta (chi ci va, quando, dove, ecc.), è assodato come nel caso qui in trattazione tale specifica prova non vi sia;
d'altronde è la stessa ad affermare di non avere conservato la relativa CP_1 documentazione.
Quindi, se da un lato è certo che i dipendenti di hanno operato CP_1 ed operano per lo più fuori sede, è pure certo che non è possibile in alcun modo ricostruire le specifiche trasferte e, con ciò, comprendere se le indennità erogate (che beneficiano di una contribuzione quantomeno agevolata per l'ipotesi di trasfertisto e di esenzione per l'ipotesi di trasferta) siano effettivamente connesse a reali trasferte.
9.1. Posto il suddetto contesto, reputa il Collegio di condividere la doglianza di di modo che l'appello deve, su tale specifico punto, essere accolto. Pt_1
10. Con riferimento al terzo motivo di gravame proposto da – inerente Pt_1 Pt_1 a giornate solo formalmente annotate come assenze ingiustificate ovvero
3 sospensioni disciplinari e tuttavia lavorate (punto E.14. del Terzo Verbale) – rileva il Collegio l'estrema genericità – leggasi inammissibilità – dell'appello tanto che neppure fornisce i dati essenziali per comprendere il fatto e, Pt_1 quindi, quali e quanti lavoratori ovvero la documentazione, i dati dimostrativi, dalla quale emergerebbe il fatto contestato.
10.1. Il motivo di appello non può che essere disatteso.
11. Similari considerazioni – di genericità – possono essere svolte con Pt_1 riferimento al quarto motivo di appello a mezzo del quale si duole con
4 Pt_1 Pt_9 riferimento alla decisione del primo giudice in merito alla prescrizione ritenendo l'appellante potersi attribuire valenza interruttiva della prescrizione
23 ad alcune denunce per il recupero dei contributi formulate da alcuni lavoratori.
Il motivo di appello, in particolare, non dialoga con sentenza gravata e non chiarisce per quale ragione non debbasi ritenere corretta la sentenza di primo grado che ha evidenziato come gli ulteriori atti inviati/notificati a CP_1 non abbiano contenuto di messa in mora.
11.1. Anche l'ultimo motivo di appello di deve essere disatteso, sicché Pt_1
l'appello di merita accoglimento con riferimento solo al secondo motivo Pt_1 di gravame.
*
12. Con riferimento al primo motivo di appello di e CP_1 Pt_10
[...]
in punto legittimazione passiva di reputa il Collegio, anche
[...] CP_3
Motivo 1 al fine di coltivare soluzioni transattive (come verificatosi in giudizio parallelo
– RG nr 687/2020 - a questo latamente collegato), doversi rimandare la decisione all'atto della pronuncia definitiva e, quindi, allorquando sarà chiara l'entità del credito previdenziale e le ragioni dello stesso. Fermo Pt_1 restando il fatto, ma la questione verrà affrontata nel proseguo del giudizio, che il detto eventuale credito pare essere stato dichiarato prescritto con sentenza resa dal Tribunale di Verona (sul punto vedi verbale di udienza in data 6/2/2025).
13. Quanto al secondo motivo di appello, a mezzo del quale parte appellante CP_1 lamenta la genericità del verbale di accertamento notificato, rileva il Collegio, innanzitutto, l'infondatezza della doglianza tenuto conto del fatto che Parte_9
e già in primo grado hanno opposto difese
[...] Controparte_2 piuttosto corpose ed analitiche, ciò essendo indice di non genericità della contestazione di cui ai verbali ispettivi che, a loro volta, risultano non poco corposi e ricchi di informazioni dalla cui lettura gli appellanti hanno evidentemente tratto le ragioni di opposizione.
13.1. La doglianza si palesa poi di limitato momento posto che, pur dovendosi, annullare gli opposti verbali di accertamento ed avviso di addebito, rimane pur sempre l'obbligo per il giudicante di ricostruire l'eventuale sussistenza di crediti dell'Ente previdenziale e le ragioni degli stessi;
cosa evidentemente fatta dal giudice di primo grado e che viene conseguentemente fatta dal giudice dell'appello.
13.2. Il motivo non può pertanto essere accolto.
24 14. Con riferimento al terzo motivo di appello – con il quale si attacca la CP_1 sentenza gravata nella porzione in cui statuisce in merito alla mancata 3 registrazione a LUL del del e della – rileva il Collegio, P_ Per_2 CP_11 in relazione alla posizione del come, se in effetti le dichiarazioni rese a P_
s.i.t. dal si palesano abbastanza generiche in quanto il dichiarante P_ riferisce che il lavoro è durato qualche giorno in più (rispetto al termine risultante dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) e che è stato fatto presso RD, è anche vero che a correggere una simile vaghezza soccorrono le affermazioni della la quale è risultata assai più CP_11 precisa nel riferire di avere lavorato presso RD per tre settimane assieme al (mentre lo stesso ha ben precisato di avere lavorato con la P_ P_
e che proprio quest'ultima le aveva detto della possibilità di lavorare per CP_11
). CP_1
Quindi, pur in presenza di dichiarazioni rese a s.i.t. da parte del che P_ appaino generiche, è comunque possibile convalidare la ricostruzione del Tribunale di Verona in quanto risultante dalla concorrente lettura delle dichiarazioni della e del in relazione alle quali non chiarisce la CP_11 P_ parte appellante in che modo un eventuale integrazione istruttoria avrebbe potuto e potrebbe oggi condurre a loro differente valutazione.
14.1. Quanto alla contestazione attinente al , a motivazione del Per_2 rigetto del motivo di appello, rileva il Collegio come le dichiarazioni rese a s.i.t. dal lavoratore, in prossimità temporale dei fatti di causa, risultino più che circostanziate, ben precise, e quanto affermato in sede testimoniale dal
[...]
(fratello del ), che si è dichiarato Persona_1 Per_2 esserne l'effettivo datore di lavoro, risulta piuttosto vago e certo non in grado, in assenza di altri dati più precisi (ad esempio i pagamenti che il
[...] avrebbe fatto il quale proprio dipendente), Persona_1 Per_2 di neutralizzarne la portata a danno dell'appellante datrice di lavoro.
14.2. Infine, quanto alla , ben può essere qui ribadito quanto già sopra CP_11 anticipato e, in particolare, in merito al reciproco riscontro che la ed il CP_11 si danno avendo infatti la fornito indicazioni chiare e dettagliate P_ CP_11 quanto al periodo di lavoro fatto con il ad avendo quest'ultimo P_ riscontrato la nel momento in cui ha riferito, al parti della , che il CP_11 CP_11 lavoro presso RD era durato qualche giorno in più rispetto ai 15 giorni inizialmente previsti e concordati (vale a dire i 15 giorni risultanti dal formale contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti).
25 14.3. Il terzo motivo di appello è, nel suo complesso, da rigettare.
15. In merito al quarto ed articolato motivo di appello – con il quale la parte CP_1 appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella porzione in cui CP_27 attribuisce ad alcuni lavoratori rapporto di lavoro a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale – rileva il Collegio come la molteplicità di dichiarazioni assunte dagli finiscano, in quanto in grado di delineare una Controparte_28 precisa modalità operativa, per riscontrarsi vicendevolmente. Dovendosi inoltre evidenziare come la loro assunzione in prossimità dei fatti descritti le renda per ciò solo particolarmente attendibili e certamente non abbisognevoli di essere riconfermate in sede testimoniale innanzi al giudice.
15.1. Né, d'altronde, decisive appaiono le considerazioni di parte appellante in merito alle presunte pressioni perpetrare dagli ispettori sui dichiaranti posto che se alcuni di essi hanno riferito, in sede testimoniale, che gli Ispettori apparivano nervosi, non risulta tuttavia che tale atteggiamento abbia indotto i dichiaranti a rendere informazioni inveritiere né, d'altronde, in atto di appello vengono riportate affermazioni rese dal medesimo lavoratore di segno contrario rispetto a quelle in precedenza rilasciate agli Ispettori.
15.2. Singolare si palesa poi la difesa secondo cui alcuni lavoratori avrebbero operato all'interno di un unico cantiere per mezza giornata come dipendenti di e per l'altra metà come dipendenti di altra ditta che operava in CP_1 appalto. In tal senso di ridotta rilevanza si palesa poi la dichiarazione resa da testimone che lavora all'interno dell'ufficio amministrativo di e CP_1 che, in tale qualità, organizzava i furgoni per il trasporto dei dipendenti che rientravano a metà giornata avendo lavorato part-time.
Ed infatti, è la teste stessa a riferire che i fogli con l'indicazione dei lavoratori e delle squadre di lavoro vengono gettati a fine giornata, di modo che le dichiarazioni rese restano del tutto generiche e certamente non tali da consentire di comprendere chi, con riferimento ai lavoratori per i quali è stata sollevata contestazione, avesse certamente operato, a discapito di quanto risultante dei verbali di s.i.t., secondo il regime del tempo parziale.
15.3. Il motivo è quindi da rigettare.
16. Venendo al quinto motivo di appello – con il quale si contesta che il
[...] ed il avevano lavorato in qualità di dipendenti e non come
5 Parte_12 Pt_5 Pt_9 si d idenziare come dalla lettura dei verbali di s.i.t. ben emerga, in punto descrizione delle modalità di lavoro e degli accordi tra le
26 parti per la determinazione della remunerazione (totale euro per ora di lavoro), che il rapporto ha assunto tutte le caratteristiche della subordinazione.
16.1. Il ad esempio, ha riferito, in termini assai precisi, di avere lavorato Pt_5 su indicazioni da parte dei tecnici di , di avere operato in squadra
CP_1 con altri lavoratori non conosciuti presso i locali di , essersi la
CP_1 prestazione sostanziata nella mera fornitura di manodopera, di essere stato ospitato, lavorando a Roma, presso un albergo reperito da e di
CP_1 avere fruito sempre di pasti a carico dell'appellante ed inoltre di essere stato soggetto a direzione e controllo da parte del personale della .
CP_1
16.2. Similari dichiarazioni ha quindi reso il il quale ha fatto Parte_4 riferimento ad accordi per la remunerazione da corrispondersi in base all'orario svolto, all'essersi sostanziata la prestazione nella sola erogazione di manodopera, nell'avere utilizzato strumenti di lavoro non propri, nell'avere fruito di trasporti unitamente ai dipendenti di e di avere lavorato CP_1 fianco a fianco con i medesimi sotto la direzione di personale della CP_1
.
[...]
16.3. Entro tale contesto, molteplici gli indici della subordinazione, certamente deve dirsi non rilevante il fatto che i suddetti lavoratori possano avere emesso fatture in favore di poiché ciò che preminentemente rileva al fine CP_1 della qualificazione del rapporto sono le modalità dello stesso ed il fatto che questo si sia svolto sotto la direzione ed il controllo di . CP_1
16.4. Quanto, infine, alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a s.i.t. dai lavoratori, in assenza di rilevanti elementi di segno contrario, ben può essere qui fatto rimando – e ciò vale anche con riferimento ad altri similari motivi di appello sempre proposti da - al costante orientamento CP_1 del Supremo Collegio a mente del quale <Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012). In particolare, è stato affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui
27 compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato
o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)>> (cfr. cass. civ. 23252/2024).
16.5. Il quinto motivo d'appello è, pertanto, da rigettare.
17. Condivisibile sono invece le difese – di cui al sesto motivo di appello - CP_1 esposte dalla parte appellante con riferimento al lavoro straordinario, o Motivo 6 supplementare, ovvero al lavoro ordinario svolto in orario notturno ed in giornate festive.
Ed infatti le difese in appello – condivisibili - attengono alla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. e, in particolare, in ordine alla impossibilità di ricostruire, in base alle stesse, data anche la genericità, le ore di straordinario, ciò in quanto le dichiarazioni (tutte inerenti a fatti che riguardano il solo dichiarante e non anche i colleghi) sono generiche [cosa che in effetti è] ed in quanto non vi sarebbe altro materiale – che in effetti Pt_1 limitandosi a lodare la pronuncia appellata, non indica - per ricostruire l'orario svolto;
essendo peraltro pacifico – come si è già sopra avuto modo di riferire - che l'azienda appellante non ha consegnato (affermando di non averli conservati) i rapportini con indicate le ore fatte giorno per giorno (ore di viaggio incluse) da ciascuno dei lavoratori.
17.1. Ora, pare che gli Ispettori inps abbiano utilizzato (ma non è chiaro in relazione a quale tra i lavoratori le cui posizioni sono state scandagliate) alcuni rapportini consegnati dai lavoratori stessi. Tali rapportini, in ogni caso, risultano privi di sottoscrizioni ovvero di elementi atti a ricondurli all'azienda e che ha, in ogni caso, riferito di non riconosce come propri. CP_1
17.2. Ciò detto, alla luce di quanto sopra, viste anche le scarne difese sul punto interposte da reputa il Collegio, pur assodato gravi irregolarità vi sono Pt_1
28 state, non provati i fatti posti a base della contestazione di cui al verbale ispettivo e, quindi, all'opposto avviso di addebito.
Il motivo è quindi da accogliere.
18. Le superiori considerazioni possono essere estese al settimo motivo di AS appello con il quale e affrontano la Motivo 7 CP_1 Controparte_2 tematica, lamentando l'erroneità della sentenza appellata, del lavoro svolto in orario ordinario e non registrato e dell'affermata omessa registrazione dell'orario di viaggio parimenti non registrato e non retribuito, di modo che anche il settimo motivi di appello deve essere accolto.
19. In ordine all'ottavo motivo di gravame inerente alla registrazione di periodi di CP_1 aspettativa non retribuita, alla erronea registrazione giornate di presenza (registrazione ferie;
Motivo 8 festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo), alle aspettative e assenze non retribuite ed inoltre alla ritenuta (da erronea registrazione di giornate di presenza (registrazione Pt_1 ferie;
festività godute;
permessi per ROL e ex festività; registrazioni malattia;
giornate di permesso;
giornate di riposo), rileva innanzitutto il Collegio (rimandando a quanto sopra già argomentato) come in tale ambito l'onere della prova – vertendosi in materia di esenzione dal versamento dei contributi
- sia a carico della ditta datrice di lavoro.
19.1. Ora la contestazione, come ben emerge dalla verbale di accertamento, attiene all'indicazione sul LUL di giornate di aspettativa non retribuita e, da qui, non essendo stata erogata retribuzione (stando al LUL), al mancato versamento di contributi. Una simile contestazione, anche perché afferma trattarsi invero di giornate lavorate, presuppone che sia l'azienda a dar Pt_1 prova dell'effettiva dell'aspettativa e del fatto che questa sia stata richiesta per le ragioni per cui è consentita dalla Legge ovvero dal CCNL
Nela caso di specie una simile prova manca anzi pare proprio che l'aspettativa, stando alle stesse difese di , sia stata concessa per ragioni atipiche CP_1
(prolungare le vacanze) e, pertanto, ciò ha logicamente determinato il mancato raggiungimento del minimale contributivo di cui evidentemente, Pt_1 domanda il rispetto.
19.2. Anche tale motivo di appello, l'ottavo, deve essere disatteso.
20. Con riferimento al nono motivo di appello a mezzo del quale CP_1
[...] e contestano la pronuncia appellata nella porzione in Motivo 9 Controparte_2
29 cui ha statuito in merito ai rapporti di lavoro subordinato che a detta degli Ispettori sarebbero fittizi possono essere qui richiamate le considerazioni sopra svolte con riferimento al quinto motivo di appello (superiore punto n. 16).
20.1. Il motivo è quindi da rigettare.
21. Con riferimento al decimo motivo di impugnazione, a mezzo del quale gli CP_1 appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia di primo grado con Motivo 10 riferimento alle statuizioni inerenti alle giornate di formazione apprendisti, rileva il Collegio come da alcun documento, che l'appellante non indica, emerge che ha spontaneamente provveduto alla regolarizzazione. CP_1
Non può quindi essere accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Nulla toglie, in ogni caso, che possa Pt_1 spontaneamente accogliere le richieste dell'appellante ove verifichi l'intervenuta regolarizzazione.
In ordine alle somme erogate a seguito di conciliazione non sottoposte a CP_1 contribuzione [punto E.16 del terzo verbale] ben può dirsi provata la difesa di
Pt_9 parte appellante come si ricava dalla lettura dei documenti dimessi sub n. 851 10-bis
e n. 851 A.
22. Per quanto attiene all'undicesimo motivo di gravame, afferente agli sgravi CP_1 goduti da per effetto di assunzioni da liste di mobilità, richiama il Motivo 11 CP_1
Collegio quanto già motivato in causa similare e certamente correlata alla presente (in RGn 687/2020, sentenze n. 297/2024 e 691/2024).
Pertanto, viste anche le difese sostanzialmente ammissive di CP_1 deve essere rigettato l'appello con riferimento al lavorare stante il Pt_11 sussistente collegamento tra l'appellante e RE RL.
Quanto al condivisibili le difese di parte appellante, vi è prova che Pt_7 questi provenisse dalle liste di mobilità di altra azienda (la Elettroteam) e non da AS ER (collegata a ). CP_1
23. Con riferimento al dodicesimo motivo di impugnazione, sempre nell'ottica CP_1 di favorire la conciliazione della lite tra le parti all'esito della determinazione Motivo 12 del credito riserva il Collegio la decisione alla pronuncia definitiva ad Pt_1 ogni modo sin da ora evidenziando come solo un verbale (il primo) sia stato seguito da un avviso di addebito (il che potrebbe indurre a svolgere considerazioni non dissimili da quelle che normalmente vengono fatte in
30 ipotesi di opposizione avverso decreto ingiuntivo) mentre, con riferimento alle contestazioni di cui agli altri due verbali di contestazione non è stato emesso avviso di addebito alcuno e la domanda proposta da era ed è quindi di CP_1 mero accertamento negativo.
24. Quanto, infine, al tredicesimo motivo di appello, afferente alla concreta CP_1 determinazione del credito di si rimanda alla pronuncia definitiva con la
13 Pt_1 Pt_9 quale si deciderà anche sulle spese di giudizio.
25. concludendo, fermo quanto sopra detto al punto 11.1. in punto accoglibilità del solo secondo motivo di appello di si dovrà ora Pt_1 procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti in favore di tendo Pt_1 conto anche della fondatezza dei motivi di appello proposti da e CP_1 da di cui a numeri 6 e 7 ed, in parte, dei motivi di Controparte_2 appello sub numeri 10 e 11; il tutto, nei termini esplicitati nel dispositivo della presente sentenza.
26. La liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 284/2021 e n. 286/2021 così provvede: in accoglimento del motivo di appello n. 2 proposto da ed in Pt_1 accoglimento dei motivi di appello proposti da e da CP_1 CP_2
nn. 6 e 7 e, solo parzialmente, dei motivi di appello sempre
[...] proposti da e da n. 10 e n. 11, CP_1 Controparte_2 confermata la nullità dell'avviso di addebito n. 42220160002153114 e dei verbali di accertamento del 22.12.2015, del 28.1.2016 e del 15.4.2016, e così in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il credito di
Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti D.2., D.3., D.7., D.8., D.9., D.10,
- con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti: D.1., D.4., D.5., D.
6.a),b),c),d)
31 - con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, deve essere determinato, nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado, tenuto conto delle sole contestazioni di cui ai punti: D.1., D.2., D.3., D.4., E.
1. limitatamente ai lavoratori P_
e , E.2., E.3., E.
4. limitatamente al dipendente Per_2 CP_11 Pt_11
E.5., E.6., E.7., E.12., E.13., E.15., rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza riservata, al fine della determinazione del dovuto, e della decisione delle ulteriori questioni allo stato non definite.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, Persona_11 Persona_12 2 , , , , Controparte_12 Persona_13 CP_13 Persona_3 CP_14 [...]
, CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20
. Persona_4