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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa IA Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, delle note di udienza da parte del , il che equivale a mancata comparizione, Controparte_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 443/2025 R.g. Lavoro avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
VE (Na) il 18.08.1971, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal Dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 la parte ricorrente ha esposto di aver presentato il
24.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale
ATA per il triennio 2018/2021 per la provincia di Arezzo per il profilo professionale di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Collaboratore ST all'I.C.S. “Cesalpino” di Arezzo,
Pag. 1 di 10 istituto capofila;
di aver indicato, all'interno della domanda, il servizio svolto in qualità di Collaboratore
ST presso l'Istituto Tecnico Paritario “Parini” di Pordenone dal 01.09.1992 al 31.08.1996; di essere stata quindi inserita nelle predette graduatorie e di aver stipulato, in ragione della utile collocazione con punteggio 23,30, un contratto a tempo determinato dal 12.09.2018 al 30.06.2019 presso l' ; che il Dirigente ST dell'istituto, eseguiti i controlli previsti Controparte_3 dall'art. 7 del DM 640/2017, ha rettificato il punteggio da 23,30 a 11,30 azzerando i punti derivanti dallo svolgimento del servizio presso l'istituto paritario “Parini” e con decreto nr. 766 del 21.01.2019 ha risolto il contratto;
che con il punteggio rettificato di 11,30 ha stipulato doversi contratti di lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, come analiticamente indicati in ricorso;
che l'URS per la Toscana – ATP di Arezzo – gli ha comunicato in data 04.02.2020 l'avvio di un procedimento disciplinare avente ad oggetto l'annullamento del rapporto di lavoro dal 01.09.1992 al
31.08.1996 presso l'istituto paritario “Parini” avendo reso una dichiarazione mendace con riferimento al suddetto servizio;
che tale procedimento disciplinare è stato, poi, sospeso attesa la pendenza del procedimento penale nr. 1617/2019 R.g. dinanzi al Tribunale di Arezzo;
che, concluso il triennio
2018/2021, ha inoltrato in data 13.04.2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, per la provincia di Arezzo, non indicando nella suddetta domanda né il servizio paritario svolto preso l'IC “Parini” di Pordenone né quello statale svolto per l'I.C. “Cesalpino” di Arezzo;
che, con l'avvio dell'a.s. 2021/2022 è stato assunto dalla nuova graduatoria
ATA terza fascia triennio 2021/2024 con contratto a tempo determinato dal 16.09.2021 al 30.06.2022 presso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Arezzo, il cui Dirigente scolastico, eseguiti i controlli di cui all'art. 6 del DM 50/2021, ha convalidato il punteggio di 23,30 per il profilo di Collaboratore
ST (all. 14); che, maturati i 24 mesi di servizio statale come collaboratore scolastico, ha inoltrato in data 27.04.2022 domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA, venendo quindi individuata in data 01.09.2022 come destinataria di contratto a tempo indeterminato con la mansione di
Collaboratore ST con sede lavorativa presso l'Istituto Comprensivo “IV Novembre” di Arezzo conseguendo altresì la successiva assegnazione provvisoria presso l'istituto d'istruzione secondaria superiore “Giancarlo Siani” di Casalnuovo di Napoli (all. 17); che l'URS per la Toscana, avuto contezza della sentenza nr. 432/2021 del Tribunale di Arezzo di non doversi procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per il positivo svolgimento della messa in prova, ha comunicato la riapertura del procedimento disciplinare con nota prot. nr. 5500 dell'11.07.2024, con successiva trasmissione del fascicolo all'URS Campania – ATP di Napoli;
che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari con decreto prot. nr. 69632 del 05.11.2024 ha comunicato il licenziamento disciplinare senza preavviso per falsità documentale o dichiarativa commessa ai fini dell'istaurazione del rapporto di lavoro, resa in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia, triennio 2018/2021 per
Pag. 2 di 10 il profilo di collaboratore scolastico.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di licenziamento evidenziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quater, comma 1, lettera d) del d.lgs. nr. 165/2001; l'impossibilità oggettiva di fornire la prova dell'effettivo svolgimento del servizio presso l'istituto paritario “Parini” di Pordenone per causa non imputabile al ricorrente dacché a causa dell'esondazione del fiume “NONCELLO” tutta la relativa documentazione è stata distrutta;
il titolo disconosciuto non ha avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia, in quanto la rettifica/eliminazione del relativo punteggio (pari a 12,00 derivante dal servizio paritario) non avrebbe ostacolato l'accesso alle nomine scolastiche e, quindi, non gli avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo;
la violazione del principio di proporzionalità della sanzione;
l'illegittimità della tardiva riapertura del procedimento disciplinare riaperto nel 2024, a distanza di quattro anni dalla sospensione dello stesso;
la violazione del principio del legittimo affidamento.
Per i suesposti motivi, ha concluso chiedendo: «1. previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto emesso dall'Urs Campania – ATP di Napoli di irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare 2. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
3. In subordine, di convertire il licenziamento in una misura disciplinare meno grave, proporzionata alla natura marginale della dichiarazione contestata». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha eccepito l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Ha insistito sulla legittimità del licenziamento, evidenziando che la falsa dichiarazione interferisce in modo grave con il corretto svolgimento di un servizio pubblico.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare senza preavviso intimato dall' con Decreto prot. nr. 69632 del Parte_2
05.11.2024 (cfr. all. 21, prod. tel. ric.).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I fatti sono pacifici tra le parti e documentalmente provati.
La parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per
Pag. 3 di 10 il triennio 2018/2021, dichiarando di aver prestato servizio come collaboratore scolastico presso l'ITC
"Parini" di Pordenone (all. 7), determinando così l'attribuzione di un punteggio pari a 22,30 e la stipula di un contratto a tempo determinato dal 12.09.2018 al 30.06.2019 presso l'I.C. “Cesalpino” di Arezzo
(aal. 3). In seguito a controlli, il punteggio di 22,30 è stato rettificato a causa del disconoscimento del rapporto di servizio prestato presso l'istituto paritario “Parini” e il contratto a tempo determinato presso l'I.C. “Cesalpino” è stato risolto (cfr. all. 4).
Successivamente, è stato avviato un procedimento disciplinare per falsa dichiarazione sul servizio paritario, sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo.
Nel frattempo, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie per il triennio
2021/2024. In tale domanda la parte ricorrente non ha indicato né il servizio paritario svolto presso l'I.C. “Parini” di Pordenone (invece indicato nella precedente domanda per il triennio 2018/2021) né il servizio statale svolto presso l'I.C. “Cesalpino” di Arezzo (all. 12).
Il ricorrente in data 27.04.2022 ha altresì inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, ottenendo un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal
01.09.2022.
A seguito dell'estinzione del procedimento penale per positivo svolgimento della messa alla prova,
l' ha riaperto il procedimento disciplinare, trasferendo poi all' tutta la CP_4 CP_5 relativa documentazione dacché nel mentre il ricorrente aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'istituto “Giancarlo Siani” di Casalnuovo di Napoli. L' ha infine irrogato la CP_5 sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso per falsa dichiarazione.
Appare pacifico e di evidenza documentale che il licenziamento disciplinare senza preavviso in questa sede impugnato sia stato adottato in relazione alla non veridicità della dichiarazione contenuta nella domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2018/2021 (cfr. allegato nr. 2, prod. tel. ric.)
Il provvedimento è stato adottato in virtù dell'art. 55 quater lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui si applica la sanzione disciplinare del licenziamento al dipendente che commette falsità documentali o dichiarative ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ritiene questo giudicante che le nozioni di falsità e non veridicità di cui all'art. 55 quater lett. d) non possano concepirsi in senso esclusivamente oggettivo, quale mera ed asettica difformità tra la dichiarazione resa e la situazione giuridica o fattuale in essa rappresentata, dovendosi viceversa accertare, anche in relazione alle conseguenze sanzionatorie che dallo stesse derivano, l'estremo soggettivo, in capo al dichiarante, della consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.
La questione richiede anche una attenta disamina del caso concreto che dia il giusto rilievo al nesso eziologico che lega la dichiarazione mendace al conseguimento del beneficio.
Pag. 4 di 10 La fattispecie astratta è stata specificamente affrontata anche dalla Suprema Corte, la quale, con la recente sentenza n. 18699/2019, ha statuito quanto segue:
«Il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito.
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità.
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento "le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
55-bis), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass. 24 agosto 2016, n. 17304).
Situazioni apparentemente identiche (falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline differenziate (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico.
In proposito si può intanto osservare che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando "l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, afferma l'art. 127 cit., così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
D'altra parte, come precisato da Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (v. anche Consiglio di Stato, sez. III,
20 aprile 2018, n. 2399) l'art. 127, lett. d) attiene all'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" richiamati dalla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c, n. 4 ed analogo inquadramento deve ricevere, in specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ove applicato in ambito di assunzioni.
Rispetto ai procedimenti di accesso all'impiego di cui al citato art. 2, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 fa salva, anche in regime di lavoro pubblico privatizzato, la disciplina di fonte legale ed esclude l'intervento della contrattazione collettiva, a riprova del trattarsi di aspetti che si riportano ad una disciplina inderogabile.
Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purché non in contrasto con la legge),
Pag. 5 di 10 rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto.
Il tutto secondo un inquadramento che manifesta linearità rispetto alla ricostruzione delle relazioni tra procedimenti di scelta del dipendente da parte della P.A. e rapporto di lavoro quale impostata da questa Corte di legittimità, allorquando si è reiteratamente sostenuto che l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015,
13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, a decadenza in questi casi va apprezzata "semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare
a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa" (Cass.
13150/2006).
La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. (…).
La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte
Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.
Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.
Ciò consente di impostare su tale base la portata differenziale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, norma che, come detto, per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto.
Per esclusione rispetto ai casi regolati dall'art. 127, lett. d) e art. 75 cit. come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi
"funzionali", dando rilievo ad esse, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione.
Ciò è anche in questo caso evidenziato dal diverso tenore letterale della disposizione, che non fa riferimento, come le altre norme sopra esaminate, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di essa, più genericamente, "ai fini ed in occasione" dell'instaurazione del rapporto.
Pag. 6 di 10 Pertanto, una volta instaurato il rapporto esse, in quanto inidonee a determinare di per sè sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente;
circostanze della dichiarazione erronea;
sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Ampliando ulteriormente il ragionamento, può dirsi che le norme esaminate, sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo peraltro non incoerente. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art.
127 lett. d e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque un rapporto è stato instaurato.
Pur dovendosi sottolineare come, anche in quest'ultimo caso la previsione espressa dell'ipotesi come causa di licenziamento evidenzi la necessità che il verificarsi oggettivo di falsità sia seriamente valutato dalla P.A., secondo un assetto rispetto al quale questa Corte ha significativamente delineato oneri probatori anche a carico del lavoratore raggiunto dalla relativa contestazione disciplinare, al fine di comprovare la propria buona fede (Cass. 24 agosto 2016, n. 17304).
Da quanto precede deriva che non può ritenersi corretta l'affermazione della Corte d'Appello in merito all'irrilevanza dell'accertamento in ordine alla decisività della falsa dichiarazione rispetto all'assunzione, in quanto, rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
Mentre, in caso contrario, l'adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza è da considerare non legittima, dovendo semmai la P.A. procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto».
In virtù di tali insegnamenti e tenuto conto del concreto atteggiarsi dei fatti succedutesi nella fattispecie in esame, mentre appare corretto il provvedimento del 21.01.2019 prot.n. 766 (non impugnato in questa sede), con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
“Cesalpino” di Arezzo ha comunicato al ricorrente la revoca della supplenza temporanea dal 12.09.2019 al 30.06.2019, non può ritenersi corretto, adeguato e proporzionato ai fatti contestati il provvedimento espulsivo impugnato, riconducibile sempre alla medesima dichiarazione mendace resa nella precedente e diversa domanda di inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2018/2021 atteso che nella nuova domanda per il triennio 2021/2024 l'istante, correttamente, non ha indicato il servizio paritario
Pag. 7 di 10 svolto presso l'I.C. “Parini” di Pordenone.
Invero, il provvedimento espulsivo è stato adottato nonostante non vi sia concreta correlazione tra l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente e l'assunta dichiarazione mendace.
In particolare, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato in ragione del regolare inserimento e della corretta domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024 nella quale non ha fatto alcuna dichiarazione mendace ed anzi non ha indicato il servizio prestato presso l'istituto paritario
(cfr. all. 12).
Dunque, il provvedimento impugnato appare illegittimo poiché non vi è alcun nesso causale tra l'irregolarità documentale, la dichiarazione asseritamente mendace e il conseguimento dell'impiego
(rectius, la stipula del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2022).
Ed invero, in caso di dichiarazioni mendaci per poter dare rilievo al fatto occorre, oltre alla valutazione oggettiva della dichiarazione mendace, la sussistenza dell'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, con la precisazione che il dolo deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza. Di tale estremo soggettivo, tuttavia, non appare sussistere prova persuasiva nel caso di specie posto che il contratto a tempo indeterminato è stato stipulato a seguito dell'inserimento nella graduatoria ATA per il triennio 2021/2024 la cui domanda non contiene alcun riferimento al servizio paritario.
In ragione di tali considerazioni non si ravvisa, nel caso di specie, una condotta dolosa in capo alla parte ricorrente al fine di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Né tale condotta (l'aver indicato nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA per il triennio 2018/2021 il servizio paritario svolto presso l'I.C. “Parini” di Pordenone) può avere un effetto pregiudizievole sull'intera carriera del docente, come, in concreto, si verificherebbe alla stregua dell'interpretazione adottata dal . CP_1
Sotto altro profilo, il Tribunale ritiene che il licenziamento appaia illegittimo pur valutando nel complesso la condotta della parte ricorrente e tutte le circostanze concreto del caso, dovendosi ritenere che non sussista la giusta causa di licenziamento da intendersi, come emerge nel provvedimento impugnato, quale lesione del vincolo fiduciario.
L'asserita (giusta) causa del recesso, difatti, attiene ad un pregresso rapporto di lavoro, successivamente risolto (rectius, il contratto a tempo determinato stipulato per il periodo dal 12.09.2018 al 30.06.2019 presso l'I.C. “Cesalpino” di Arezzo), rispetto al quale era stato aperto un procedimento disciplinare successivamente sospeso in attesa della sentenza conclusiva del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, conclusosi con la sentenza nr. 432/2021 in cui è stata resa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per il positivo
Pag. 8 di 10 svolgimento della messa alla prova.
A settembre 2022 il ha stipulato il contratto a tempo indeterminato pur nella CP_1 consapevolezza della perduranza di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente relativo ad un pregresso rapporto di lavoro. Ed infatti, come si legge nel provvedimento di licenziamento, il procedimento disciplinare è stato sospeso nel 2020.
A tanto si aggiunga che la sentenza del Tribunale di Arezzo è stata resa in data 30.11.2021, sempre antecedentemente alla stipula del contratto.
Ebbene, il vincolo fiduciario non può dirsi leso da parte del ricorrente, atteso che il era CP_1 conoscenza di tutte le peculiarità del caso concreto al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato.
In altri termini, seppur il abbia ritenuto che la condotta di parte ricorrente (dichiarazione CP_1 mendace) abbia leso il principio di buona fede e correttezza integrando una violazione anche del dovere di lealtà, tale da ledere il vincolo fiduciario, ha comunque deciso di stipulare il contratto a tempo indeterminato in presenza di fatti a lui già noti reputando evidentemente, in quel momento, che non fossero ostativi all'istaurazione del rapporto contrattuale né lesivi dei doveri incombenti in capo al lavoratore.
In ordine alle conseguenze sanzionatorie, vertendosi in materia di pubblico impiego, trova applicazione l'art. 63 co. 2 d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 d.lgs. 75/2017 (entrato in vigore il 22.06.17), ai sensi del quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”, sicché il licenziamento deve essere annullato e parte resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (non indicata e non evincibile dagli atti) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dacché il ricorso
è carente di allegazioni in ordine alla natura, esistenza e quantificazione del danno.
Il danno non può essere ricondotto, come ha dedotto il ricorrente, al mancato conferimento di incarichi, in quanto non ha indicato in alcun modo, sulla base di elementi concreti e specifici, la
Pag. 9 di 10 percentuale di probabilità che avrebbe avuto di ricevere altri incarichi se non fosse stato destinatario del provvedimento espulsivo. Si tratta di una valutazione senza dubbio complessa, che però avrebbe dovuto trovare compiuta allegazione nella domanda.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii. tenuto conto dei parametri medi (valore indeterminabile – complessità bassa) e della tipologia della causa (procedimento in materia di lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
IA Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento per giusta causa e senza preavviso intimato nei confronti del ricorrente dal Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'URS per la Campania con decreto prot. nr. 69632 del 05.11.2024 e condanna il
[...]
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di Controparte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.257,00 oltre iva e cpa nonché rimborso come per legge, con attribuzione, oltre €
259,00 a titolo di contributo unificato.
SI COMUNICHI.
Nola, 10.12.2025 Il Giudice
dott.ssa IA Viola
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