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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato, all'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2940/2020 R.G., promossa da:
nata il [...], a [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), C. da Vallebruca n. 68, presso e nello studio dell'Avv.
ZI PA che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: opposizione a D. I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato il 22/09/2020, parte ricorrente premetteva che l' le aveva notificato in data
13/08/2020, il decreto ingiuntivo n. 108/2020, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, con cui le intimava il pagamento della somma di euro 11.208,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese del monitorio pari ad euro 21,50 per spese ed euro 360,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'ingiunzione era relativa ad indebiti per trattamenti di famiglia e prestazioni di disoccupazione agricola, relativi agli anni 2007-2009-2010-2011-2012-2013, per cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Ritendo illegittima l'ingiunzione la ricorrente proponeva opposizione eccependo preliminarmente la prescrizione degli importi intimati, l'insussistenza dell'indebito e comunque l'omessa prova da parte CP_ dell' dell'erogazione in suo favore delle somme richieste indietro.
Nel merito rilevava la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, per avere lavorato come operaia agricola negli anni di interesse. Chiedeva, ove fossero intervenuti dei provvedimenti di cancellazione, di essere ammessa alla prova del rapporto, con conseguente condanna CP_ dell' alla reiscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli. CP_ Si costituiva l' eccependo la tardività dell'opposizione, l'infondatezza dei motivi ivi sollevati e l'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto all'iscrizione nei relativi elenchi per decorso del termine di legge dalla pubblicazione degli elenchi telematici.
All'odierna udienza la causa venia discussa dalle parti e posta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
La stessa è infondata, infatti, il ricorso è stato depositato in data 22/09/2020 entro i quaranta giorni previsti dalla legge, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'opponete in ordine alle somme richieste indietro.
CP_
A tal uopo si rileva che l' ha prodotto le diffide con cui ha intimato alla lavoratrice la restituzione degli importi, allegando copia dei relativi avvisi di ricevimento che sono stati contestai nella loro conformità all'originale dalla ricorrente alla prima udienza.
Non risulta che l' abbia provveduto all'esibizione dei relativi originali. CP_1
Ora, secondo l'orientamento costante della Cassazione, la copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.
La contestazione di conformità all'originale una volta posta in essere, onera la parte contro cui è sollevata di produrre l'originale, altrimenti tale atto non può avere l'efficacia che le è propria.
CP_ Nel caso in esame, l non ha provveduto a tale adempimento. Ne consegue l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione che deve considerarsi maturata limitatamente agli importi erogati nel 2007-2009, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
13/08/2020.
Nel merito la pretesa restitutoria dell è fondata poiché la parte è decaduta dal diritto alla CP_1 reiscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli, per gli anni oggetto di interesse, per decorso del termine di cui all'art. 22, comma 1, del d.l. 7/70.
La decadenza determina l'improponibilità della relativa azione giudiziaria con conseguente diritto dell'Istituto di recuperare quanto indebitamente erogato.
Ad ogni modo occorre rilevare che la richiesta restitutoria per come formulata dall è CP_1 illegittima.
CP_
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di restituzione all' di somme indebitamente percepite, l'intimato è tenuto a restituire solo quanto effettivamente percepito, ossia l'importo netto, e non il lordo comprensivo delle trattenute fiscali operate dall'ente previdenziale (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 2691-2024).
CP_ Pertanto, la richiesta di restituzione da parte dell' doveva essere effettuata al netto delle ritenute fiscali già operate. Peraltro, gli importi erogati all'assicurata al netto delle ritenute fiscali, risultano attestati dallo stesso nei cassetti previdenziali allegati al fascicolo di produzione: per l'anno 2010 euro 1.404,90, per CP_1
l'anno 2011 euro 1389,37, per l'anno 2012 euro 854,54 e per l'anno 2013 euro 2364,71. L'importo netto complessivo che l può recuperare è pari ad euro 6.013,52 CP_1
Le spese avuto riguardo alla controversia e alla reciproca soccombenza tra le part si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 22/09/2020 disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 108-2020 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;
- Per l'effetto condanna la sig.ra a restituire all'Istituto l'importo di euro 6.013,52, per Parte_1 le motivazioni di cui in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato, all'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2940/2020 R.G., promossa da:
nata il [...], a [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), C. da Vallebruca n. 68, presso e nello studio dell'Avv.
ZI PA che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: opposizione a D. I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato il 22/09/2020, parte ricorrente premetteva che l' le aveva notificato in data
13/08/2020, il decreto ingiuntivo n. 108/2020, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, con cui le intimava il pagamento della somma di euro 11.208,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese del monitorio pari ad euro 21,50 per spese ed euro 360,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'ingiunzione era relativa ad indebiti per trattamenti di famiglia e prestazioni di disoccupazione agricola, relativi agli anni 2007-2009-2010-2011-2012-2013, per cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Ritendo illegittima l'ingiunzione la ricorrente proponeva opposizione eccependo preliminarmente la prescrizione degli importi intimati, l'insussistenza dell'indebito e comunque l'omessa prova da parte CP_ dell' dell'erogazione in suo favore delle somme richieste indietro.
Nel merito rilevava la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, per avere lavorato come operaia agricola negli anni di interesse. Chiedeva, ove fossero intervenuti dei provvedimenti di cancellazione, di essere ammessa alla prova del rapporto, con conseguente condanna CP_ dell' alla reiscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli. CP_ Si costituiva l' eccependo la tardività dell'opposizione, l'infondatezza dei motivi ivi sollevati e l'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto all'iscrizione nei relativi elenchi per decorso del termine di legge dalla pubblicazione degli elenchi telematici.
All'odierna udienza la causa venia discussa dalle parti e posta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
La stessa è infondata, infatti, il ricorso è stato depositato in data 22/09/2020 entro i quaranta giorni previsti dalla legge, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'opponete in ordine alle somme richieste indietro.
CP_
A tal uopo si rileva che l' ha prodotto le diffide con cui ha intimato alla lavoratrice la restituzione degli importi, allegando copia dei relativi avvisi di ricevimento che sono stati contestai nella loro conformità all'originale dalla ricorrente alla prima udienza.
Non risulta che l' abbia provveduto all'esibizione dei relativi originali. CP_1
Ora, secondo l'orientamento costante della Cassazione, la copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.
La contestazione di conformità all'originale una volta posta in essere, onera la parte contro cui è sollevata di produrre l'originale, altrimenti tale atto non può avere l'efficacia che le è propria.
CP_ Nel caso in esame, l non ha provveduto a tale adempimento. Ne consegue l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione che deve considerarsi maturata limitatamente agli importi erogati nel 2007-2009, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
13/08/2020.
Nel merito la pretesa restitutoria dell è fondata poiché la parte è decaduta dal diritto alla CP_1 reiscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli, per gli anni oggetto di interesse, per decorso del termine di cui all'art. 22, comma 1, del d.l. 7/70.
La decadenza determina l'improponibilità della relativa azione giudiziaria con conseguente diritto dell'Istituto di recuperare quanto indebitamente erogato.
Ad ogni modo occorre rilevare che la richiesta restitutoria per come formulata dall è CP_1 illegittima.
CP_
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di restituzione all' di somme indebitamente percepite, l'intimato è tenuto a restituire solo quanto effettivamente percepito, ossia l'importo netto, e non il lordo comprensivo delle trattenute fiscali operate dall'ente previdenziale (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 2691-2024).
CP_ Pertanto, la richiesta di restituzione da parte dell' doveva essere effettuata al netto delle ritenute fiscali già operate. Peraltro, gli importi erogati all'assicurata al netto delle ritenute fiscali, risultano attestati dallo stesso nei cassetti previdenziali allegati al fascicolo di produzione: per l'anno 2010 euro 1.404,90, per CP_1
l'anno 2011 euro 1389,37, per l'anno 2012 euro 854,54 e per l'anno 2013 euro 2364,71. L'importo netto complessivo che l può recuperare è pari ad euro 6.013,52 CP_1
Le spese avuto riguardo alla controversia e alla reciproca soccombenza tra le part si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 22/09/2020 disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 108-2020 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;
- Per l'effetto condanna la sig.ra a restituire all'Istituto l'importo di euro 6.013,52, per Parte_1 le motivazioni di cui in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato