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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ER TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4917/2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Sara Menichetti e avv. Nicoletta Turco
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, con decreto di omologazione n. cronol. 6432/2023 del 29 maggio 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) I figli minori e resteranno collocati in via prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in 00137 Roma, Via Umberto Fracchia n. 19, in regime di affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale: congiunto, limitatamente alle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenze abituali dei minori, tenuto conto delle relative all'educazione, all'istruzione, capacità ed aspirazioni;
disgiunto, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di loro, di ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La ex casa familiare sita in 00157 Roma, Via Primo Acciaresi n. 15, di proprietà del signor resterà nella piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità dello stesso.
3) Il signor potrà vedere e tenere i figli con sé quando vorrà e Parte_1 quando i figli lo desidereranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, con impegno del medesimo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna all'orario concordato con la signora Pt_2
In ogni caso, sempre fatto salvo un diverso accordo tra le parti, il
[...] signor potrà vedere e tenere i figli con sé nei seguenti tempi Parte_1
e con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica prima di cena alle ore 20:30 (o anche dopo cena alle ore 22:00, purché ne sia data comunicazione preventiva all'altro genitore entro la giornata del venerdì), con facoltà per il padre di tenere con sé i figli anche per il pernotto della domenica con riaccompagno a scuola il lunedì mattina, sempre previa comunicazione all'altro genitore entro la giornata del venerdì;
• un giorno alla settimana con pernotto, individuato in caso di disaccordo nel martedì, prelevandoli dall'abitazione materna la mattina e tenendoli con sé fino alla mattina successiva, occupandosi dunque anche di riaccompagnarli a scuola in entrambi i giorni;
Durante le vacanze natalizie
• i minori trascorreranno con entrambi i genitori il 24 dicembre e il 25 dicembre ovvero, ove ciò non fosse possibile, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
• il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio saranno trascorsi dai minori con ciascun genitore ad anni alterni;
• quanto al restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola, troverà applicazione il regime ordinario di frequentazione, fatti salvi diversi accordi tra le parti, fermo restando quanto di seguito stabilito per il giorno del compleanno di Per_2
(26 dicembre).
L'eventuale organizzazione di un viaggio con i figli da parte di uno dei genitori durante le vacanze natalizie dovrà essere concordata con l'altro entro il 30 novembre di ogni anno. In ogni caso, la durata di tale viaggio dovrà essere tale da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere un congruo numero di giorni di festività con i figli, compresi il Natale o il
Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore in modo consecutivo la metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno con l'uno e con l'altro la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Le altre maggiori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), comprensive di eventuali “ponti”, saranno distribuite tra i genitori con modalità alternata (ad esempio, 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre, 2 giugno con la madre e così via) ad anni alterni, in deroga al regime ordinario di frequentazione e salvo un diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive, a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola, ciascun genitore potrà tenere i figli con sé, fino a una maggiore autonomia degli stessi, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
nel restante periodo di vacanza scolastica dei figli troverà applicazione il regime ordinario di frequentazione, salvo un diverso accordo tra le parti.
Durante l'anno scolastico, i minori potranno trascorrere una settimana consecutiva (settimana bianca o altro tipo di vacanza) sia con il padre sia con la madre, i quali dovranno accordarsi tra loro sul relativo periodo con almeno un mese di preavviso. Le parti convengono espressamente che durante i periodi di vacanza che i figli minori trascorreranno con ciascun genitore il regime ordinario di frequentazione degli stessi con l'altro genitore deve intendersi temporaneamente sospeso, salvo un diverso accordo tra le parti.
I figli minori trascorreranno, inoltre, il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile, trascorreranno tale giorno alternando di anno in anno la mattina e la prima parte del pomeriggio con un genitore e la restante parte del pomeriggio e il pernotto con l'altro.
I figli minori trascorreranno, altresì, con il padre il giorno del compleanno del medesimo e quello della Festa del papà, nonché con la madre il giorno del compleanno della medesima e quello della Festa della mamma, in entrambi i casi in deroga al regime ordinario di frequentazione.
4) nessun assegno divorzile sarà previsto tra i coniugi, in quanto entrambi dotati di reddito proprio ed economicamente autosufficienti.
5) il signor continuerà a corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00
(euro seicento/00), da intendersi € 300,00 (euro trecento/00) a figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Il signor continuerà inoltre a versare mensilmente alla Parte_1 moglie la metà dell'eventuale assegno unico percepito dall'Inps a nome di entrambi.
7) Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, così come descritte e disciplinate nel Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale Ordinario di Roma con il Foro degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014, fatto salvo un diverso accordo tra le parti in deroga al Protocollo suddetto. Le Spese straordinarie anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro entro il mese successivo a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente orari e date delle visite mediche (ordinarie e specialistiche) dei figli, dei colloqui con gli insegnanti dei medesimi, nonché eventuali iniziative di spettacoli teatrali, eventi, concerti e/o mostre di arte a cui vorrebbero far partecipare i minori, concordando in tal caso preventivamente sia le date, sia il genitore che dovrà occuparsi di accompagnare i medesimi. I genitori si comunicheranno altresì reciprocamente e prontamente le decisioni e gli orari relativi agli impegni con i figli, utilizzando a tal fine ogni mezzo di comunicazione istantanea, eccezion fatta per le comunicazioni inerenti alle spese da condividere, che dovranno essere documentate per email, sempre fatto salvo un diverso accordo tra le parti.
8) I signori e prestano sin d'ora il loro reciproco Parte_1 Parte_2 consenso per il nulla osta per l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio sia personale, sia dei figli minori.
9) spese di giudizio compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Napoli in data 7 luglio 2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4917/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 7 luglio 2007 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Napoli al n. 60, Parte 2, Serie A, Sez. C, Anno
2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ER TT AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ER TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4917/2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Sara Menichetti e avv. Nicoletta Turco
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, con decreto di omologazione n. cronol. 6432/2023 del 29 maggio 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) I figli minori e resteranno collocati in via prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in 00137 Roma, Via Umberto Fracchia n. 19, in regime di affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale: congiunto, limitatamente alle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenze abituali dei minori, tenuto conto delle relative all'educazione, all'istruzione, capacità ed aspirazioni;
disgiunto, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di loro, di ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La ex casa familiare sita in 00157 Roma, Via Primo Acciaresi n. 15, di proprietà del signor resterà nella piena ed esclusiva Parte_1 disponibilità dello stesso.
3) Il signor potrà vedere e tenere i figli con sé quando vorrà e Parte_1 quando i figli lo desidereranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, con impegno del medesimo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna all'orario concordato con la signora Pt_2
In ogni caso, sempre fatto salvo un diverso accordo tra le parti, il
[...] signor potrà vedere e tenere i figli con sé nei seguenti tempi Parte_1
e con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica prima di cena alle ore 20:30 (o anche dopo cena alle ore 22:00, purché ne sia data comunicazione preventiva all'altro genitore entro la giornata del venerdì), con facoltà per il padre di tenere con sé i figli anche per il pernotto della domenica con riaccompagno a scuola il lunedì mattina, sempre previa comunicazione all'altro genitore entro la giornata del venerdì;
• un giorno alla settimana con pernotto, individuato in caso di disaccordo nel martedì, prelevandoli dall'abitazione materna la mattina e tenendoli con sé fino alla mattina successiva, occupandosi dunque anche di riaccompagnarli a scuola in entrambi i giorni;
Durante le vacanze natalizie
• i minori trascorreranno con entrambi i genitori il 24 dicembre e il 25 dicembre ovvero, ove ciò non fosse possibile, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
• il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio saranno trascorsi dai minori con ciascun genitore ad anni alterni;
• quanto al restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola, troverà applicazione il regime ordinario di frequentazione, fatti salvi diversi accordi tra le parti, fermo restando quanto di seguito stabilito per il giorno del compleanno di Per_2
(26 dicembre).
L'eventuale organizzazione di un viaggio con i figli da parte di uno dei genitori durante le vacanze natalizie dovrà essere concordata con l'altro entro il 30 novembre di ogni anno. In ogni caso, la durata di tale viaggio dovrà essere tale da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere un congruo numero di giorni di festività con i figli, compresi il Natale o il
Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore in modo consecutivo la metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno con l'uno e con l'altro la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Le altre maggiori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), comprensive di eventuali “ponti”, saranno distribuite tra i genitori con modalità alternata (ad esempio, 25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre, 2 giugno con la madre e così via) ad anni alterni, in deroga al regime ordinario di frequentazione e salvo un diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive, a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola, ciascun genitore potrà tenere i figli con sé, fino a una maggiore autonomia degli stessi, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
nel restante periodo di vacanza scolastica dei figli troverà applicazione il regime ordinario di frequentazione, salvo un diverso accordo tra le parti.
Durante l'anno scolastico, i minori potranno trascorrere una settimana consecutiva (settimana bianca o altro tipo di vacanza) sia con il padre sia con la madre, i quali dovranno accordarsi tra loro sul relativo periodo con almeno un mese di preavviso. Le parti convengono espressamente che durante i periodi di vacanza che i figli minori trascorreranno con ciascun genitore il regime ordinario di frequentazione degli stessi con l'altro genitore deve intendersi temporaneamente sospeso, salvo un diverso accordo tra le parti.
I figli minori trascorreranno, inoltre, il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile, trascorreranno tale giorno alternando di anno in anno la mattina e la prima parte del pomeriggio con un genitore e la restante parte del pomeriggio e il pernotto con l'altro.
I figli minori trascorreranno, altresì, con il padre il giorno del compleanno del medesimo e quello della Festa del papà, nonché con la madre il giorno del compleanno della medesima e quello della Festa della mamma, in entrambi i casi in deroga al regime ordinario di frequentazione.
4) nessun assegno divorzile sarà previsto tra i coniugi, in quanto entrambi dotati di reddito proprio ed economicamente autosufficienti.
5) il signor continuerà a corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00
(euro seicento/00), da intendersi € 300,00 (euro trecento/00) a figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Il signor continuerà inoltre a versare mensilmente alla Parte_1 moglie la metà dell'eventuale assegno unico percepito dall'Inps a nome di entrambi.
7) Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, così come descritte e disciplinate nel Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale Ordinario di Roma con il Foro degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014, fatto salvo un diverso accordo tra le parti in deroga al Protocollo suddetto. Le Spese straordinarie anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro entro il mese successivo a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente orari e date delle visite mediche (ordinarie e specialistiche) dei figli, dei colloqui con gli insegnanti dei medesimi, nonché eventuali iniziative di spettacoli teatrali, eventi, concerti e/o mostre di arte a cui vorrebbero far partecipare i minori, concordando in tal caso preventivamente sia le date, sia il genitore che dovrà occuparsi di accompagnare i medesimi. I genitori si comunicheranno altresì reciprocamente e prontamente le decisioni e gli orari relativi agli impegni con i figli, utilizzando a tal fine ogni mezzo di comunicazione istantanea, eccezion fatta per le comunicazioni inerenti alle spese da condividere, che dovranno essere documentate per email, sempre fatto salvo un diverso accordo tra le parti.
8) I signori e prestano sin d'ora il loro reciproco Parte_1 Parte_2 consenso per il nulla osta per l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio sia personale, sia dei figli minori.
9) spese di giudizio compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Napoli in data 7 luglio 2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4917/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 7 luglio 2007 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Napoli al n. 60, Parte 2, Serie A, Sez. C, Anno
2007, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ER TT AR ZI