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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1243/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1243/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PAPPANI STEFANIA
[...] C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA GIUSEPPE CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDDE GABRIELLA CP_2 C.F._4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 29.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo Giudice per l'udienza di precisazione delle conclusioni e che l'istruttoria è stata compiuta da Giudici precedentemente assegnatari della causa;
si premette, inoltre, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad pagina 1 di 8 esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*
1. Thema decidendum.
Si discute della successione di , C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._5
17.08.1928 e deceduta in data 26.02.2015.
Essendo la de cuius deceduta ab intestato, succedono, in quote uguali (1/3 ciascuno), i tre figli:
, e;
si prende atto che Parte_2 CP_1 CP_2
in data 4.05.2018 ha donato al figlio (v. Atto Parte_2 Parte_1
Notarile dott.ssa del 04/05/2018, Rep. n° 1523, Racc. n° 1320) la propria quota ereditaria CP_3
indivisa.
e hanno formulato domanda di scioglimento della comunione CP_2 Parte_1
ereditaria e domanda di divisione;
non si è opposto, ma ha contestato la CP_1
composizione della massa ereditaria.
Inoltre, , e hanno dedotto che CP_2 Parte_1 Parte_2
dovrebbe restituire pro quota agli altri coeredi euro 13.500,00, che avrebbe CP_1
prelevato dal saldo del conto corrente della madre dopo il suo decesso;
, nelle sue CP_1
difese, ha ammesso di aver prelevato detta somma (v. assegno), ma ha eccepito di averla usata, in accordo con i fratelli, per le spese comuni relative alla massa (v. rendiconto).
2. Accertamento della massa ereditaria da dividere.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, accerta e dichiara che il patrimonio immobiliare della de cuius, secondo le allegazioni delle parti attrici e gli accertamenti effettuati dal CTU (v. relazione
Per dell'ing. del 31.01.2024), consiste nei seguenti beni (sette immobili ubicati all'interno del maggiore complesso edilizio ubicato a Sassari, in regione Viziliu, strada vicinale Maccia di La Faba), catastalmente identificati come di seguito indicato:
1) Immobile 01: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 429. (Particella corrispondente al N.C.T. 429). Piano T, Categoria A/3, Classe
pagina 2 di 8 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale 108 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte 108 mq, Rendita 426,08 €.
2) Immobile 02: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 228, Subalterno 3. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 162 mq, Superficie
Catastale escluse aree scoperte 138 mq, Rendita 426,08 €.
3) Immobile 03: immobile ad uso magazzino/deposito identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 228, Subalterno 2. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T,
Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21 mq, Dati di superficie 29 mq, Rendita 85,68 €.
4) Immobile 04: terreno con qualità uliveto situato identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 1221. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 2.496,00 mq, Rendita dominicale
4,51 €, Rendita agrario 2,58 €.
5) Immobile 05: terreno con qualità uliveto identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47,
Particella 1222. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 400,00 mq, Rendita dominicale 0,72 €,
Rendita agrario 0,41 €.
6) Immobile 06: terreno con qualità ente urbano, identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 1225. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 1225). Categoria F/1 – Ente
Urbano, Consistenza 150 mq.
7) Immobile 07: terreno con qualità ente urbano identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 228. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 228). Categoria F/1 – Ente Urbano,
Consistenza 407 mq.
Per un valore complessivo stimato dell'intero compendio di € 341.551,80 (quota per ciascun condividente: € 113.850,60); tale stima non risulta essere stata specificatamente contestata dal CTP degli attori;
per quanto riguarda le osservazioni del CTP del convenuto, che ritiene “sovrastimata rispetto all'andamento del mercato immobiliare per la tipologia di immobili in perizia” si richiama la risposta formulata dal CTU da ritenersi ivi integralmente riportata (v. pag. 38 e seg. – rif. in particolare ai criteri scientifici utilizzati “La stima immobiliare elaborata da parte dello scrivente C.T.U. segue i dettami della norma tecnica UNI 11612, ne recepisce gli indirizzi, ne mantiene la struttura”).
*
Secondo la prospettazione di , dalla comunione ereditaria andrebbe escluso CP_1
l'immobile censito al N.C.E.U. del comune di Sassari al Foglio 47, Particella 429 (Immobile 01) al quale accede la corte al F. 47, mapp. 1225, perché edificato da lui stesso con proprie risorse, su pagina 3 di 8 concessione verbale della mamma all'utilizzo del fondo (terreno di mq. 400 distinto in Catasto terreni al F. 47 mapp. n.ro 1222) su cui sorge il fabbricato stesso.
Ebbene, il Tribunale respinge tale prospettazione in quanto deve essere rigettata sia la domanda riconvenzionale di usucapione del bene (terreno) sia la domanda (formulata come tale) “di rivendica” del bene (casa), domande (genericamente) formulate da nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'usucapione tra genitori e figli è generalmente esclusa (Tr. Bari
10.11.2011; Tr. Aosta 21/2016; Tr. Tivoli 326/2017; Cass. sent, n. 16371/2015) dovendosi presumere che l'utilizzo del bene usucapendo da parte di parenti stretti vada collegato alla ipotesi di tolleranza del proprietario, così rendendo operativo il disposto di cui all'art. 1144 cc che, per l'appunto, prevede come gli atti compiuti con la tolleranza del legittimo proprietario siano inidonei a fondare un possesso valido ai fini dell'usucapione.
Si tratta di una presunzione che, naturalmente, può essere vinta dalla prova del contrario, prova che dovrà essere tanto più rigorosa laddove, come detto, le parti siano tra loro legate da uno stretto rapporto di parentela;
conseguentemente, se è vero che una lunga durata del possesso sul bene altrui possa certamente integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, è altrettanto vero che qualora si verta invece in rapporti di parentela stretta (come figli/genitori), l'elemento temporale suddetto avrà minor incidenza, dovendosi pretendere dall'attore (rispetto alla domanda di usucapione) l'assolvimento del ben più gravoso onere di provare la non ricorrenza di quella tolleranza che, come visto, la norma presenta come fattore escludente l'usucapione.
Sub specie, se anche il possesso del bene (terreno) da parte di si sia protratto nei CP_1
fatti per oltre 20 anni, ciò, di per sé, come detto, non è sufficiente a qualificare tale possesso come utile ai fini dell'usucapione, non avendo l'istante provato (la richiesta di prova orale formulata1 si presenta infatti del tutto inammissibile, perché inesorabilmente generica, sia con riferimento all'animus possidendi sia agli atti materiali di interversione del possesso) che tale possesso non sia stato pagina 4 di 8 meramente tollerato dalla madre-proprietaria e poi, dopo il suo decesso, dai fratelli condividenti
(rispetto ai quali, comunque, non sarebbe maturato il ventennio): conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
A ciò si aggiunga che l'istante non ha dato alcuna colorazione giuridica all'atto di allegata “consegna” del bene (terreno) nel 1980 da parte della madre: qualora si ritenesse provata l'effettuazione di tale
“attribuzione patrimoniale” della defunta a , questa dovrebbe essere Persona_1 CP_1
qualificata come donazione, radicalmente nulla per difetto di forma, con la conseguenza che il bene che ne costituisce oggetto deve ritenersi - anche da questo punto di vista - facente parte dell'asse.
Infine, la domanda “di rivendica” (così come formulata) attinente al fabbricato che insiste sul terreno, deve essere altresì respinta, perché esso deve considerarsi essere entrato nella comunione ereditaria per effetto del principio dell'accessione (che opera automaticamente, a prescindere da specifica domanda formulata nel presente procedimento): come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (vedi Cass. n. 3873/18), “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, in difetto del quale il bene rientra nella comunione”.
*
Ciò posto, va riconosciuto ad un credito ex art. 936 cc verso la massa ereditaria, CP_1
Per equiparabile al maggior valore dell'immobile come calcolato dal CTU ing. (€ 161.555,12 – €
1.915,16 = € 159.639,96) oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo, in quanto risulta provato per presunzioni che la casa sia stata costruita da lui, con risorse proprie, sul terreno della madre: depongono in tal senso il compendio documentale prodotto dal convenuto (rif. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 5076 del
16/11/1999 rilasciata dal Comune di Sassari su domanda del presentata in data CP_1
26/03/1986, con allegate ricevute del pagamento delle oblazioni per Lit.
3.860.900 e domanda di condono;
documenti riguardanti la circostanza che abbia abitato la casa dagli anni '80: CP_1
Bollette ENEL del 1981 e 1982 relative all'utenza richiesta dal e bolletta attuale nella CP_1
quale è indicato che questo contratto di fornitura decorre dal 16/02/1981; Denunce dei redditi del CP_1
dal 1999 al l'attualità nelle quali il dichiara il reddito rinvenente dalla proprietà del
[...] CP_1
fabbricato) e la mancata specifica contestazione di tale circostanza da parte delle controparti ex art. 115 cpc (es. a fronte del contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
pagina 5 di 8 le controparti, i fratelli, non hanno dedotto che la casa è stata costruita dalla madre con risorse proprie, ma si sono limitati a sostenere che la casa appartenesse alla massa ereditaria).
*
Per quanto attiene al saldo di conto corrente, risultano presenti agli atti la copia dell'assegno circolare da € 13.500,00 all'ordine di (prelievo pacificamente effettuato dopo il decesso, il CP_1
4.03.2025) ed il rendiconto delle spese sostenute dal titolo “Deposito spese comuni Fratelli Barra in successione ” per gli anni dal 2015 al 2020, predisposto da quest'ultimo, che mostra un Persona_1 saldo spese effettuate € 12.751,71 ed una somma attualmente disponibile di € 748,29; il saldo del conto corrente della de cuius possiede un saldo a debito al 30.06.2015 pari a - 29,61 €.
Considerato che il rendiconto predisposto da si presenta come un atto unilaterale CP_1
sfornito di pezze giustificative degli importi indicati, che sarebbero state necessarie per provare l'effettivo utilizzo di detti denari per le spese comuni della massa, si considera che egli si sia indebitamente impossessato di detta cifra e che quindi egli detta restituirla pro quota ai coeredi CP_2
e (1/3 ciascuno), oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal
[...] Parte_1
momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo.
*
3. Remissione della causa in istruttoria per procedere alla divisione.
Per quanto attiene alle modalità della divisione, la causa va rimessa in istruttoria per formulare ulteriori ipotesi divisionali, che tengano conto dell'accertamento della massa ereditaria e dei reciproci diritti di credito dei coeredi come indicati nel punto che precede;
con auspicio che le parti possano intavolare nuove trattative per una soluzione concordata della vicenda.
Le spese di lite della presente fase processuale vengono compensate, stante la reciproca soccombenza.
Il costo della CTU, come liquidato con separato decreto, viene posto definitivamente a carico di tutti i coeredi ( , , ), ciascuno per la sua quota. CP_2 Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara aperta la successione di C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._5
17.08.1928 e deceduta in data 26.02.2015
2) dichiara che gli eredi sono, in quote uguali (1/3 ciascuno), i tre figli: Parte_2
, e;
prende atto che in
[...] CP_1 CP_2 Parte_2
data 4.05.2018 ha donato al figlio (v. Atto Notarile dott.ssa del Parte_1 CP_3
pagina 6 di 8 04/05/2018, Rep. n° 1523, Racc. n° 1320) la propria quota ereditaria indivisa (di 1/3);
3) dichiara che la massa ereditaria è composta da 1) Immobile 01: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 429. (Particella corrispondente al N.C.T. 429). Piano T, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale 108 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte 108 mq, Rendita 426,08 €. 2) Immobile 02: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella
228, Subalterno 3. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T, Categoria A/4, Classe 2,
Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 162 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte
138 mq, Rendita 426,08 €. 3) Immobile 03: immobile ad uso magazzino/deposito identificato al
N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 228, Subalterno 2. (Particella corrispondente al
N.C.T. 228). Piano T, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21 mq, Dati di superficie 29 mq, Rendita
85,68 €. 4) Immobile 04: terreno con qualità uliveto situato identificato al N.C.T. del Comune di
Sassari al Foglio 47, Particella 1221. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 2.496,00 mq, Rendita dominicale 4,51 €, Rendita agrario 2,58 €. 5) Immobile 05: terreno con qualità uliveto identificato al
N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 1222. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 400,00 mq, Rendita dominicale 0,72 €, Rendita agrario 0,41 €. 6) Immobile 06: terreno con qualità ente urbano, identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 1225. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 1225). Categoria F/1 – Ente Urbano, Consistenza 150 mq. 7) Immobile 07: terreno con qualità ente urbano identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella
228. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 228). Categoria F/1 – Ente Urbano, Consistenza 407 mq.
Per un valore complessivo stimato dell'intero compendio di € 341.551,80 (quota per ciascun Per condividente: € 113.850,60) – beni tutti dettagliatamente identificati nella relazione del CTU ing. depositata il 31.01.2024;
4) accerta e dichiara che vanta un credito ex art. 936 cc verso la massa ereditaria CP_1
pari ad euro 159.639,96 oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo;
5) accerta e dichiara che deve restituire a pro quota ai coeredi e CP_1 CP_2
(per la quota 1/3 ciascuno) la somma di euro 13.500,00 indebitamente prelevata Parte_1
dal conto corrente della de cuius (ossia euro 4.500,00 a testa) oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo;
6) compensa tra le parti le spese processuali;
le spese di CTU (già liquidate) sono definitivamente poste pagina 7 di 8 a carico dei tre coeredi, ciascuno per la sua quota di 1/3;
7) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Sassari, l'8 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. capitolazione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc: CP_
Capo 1) Vero che nel 1980 la MA unitamente al padre ed ai fratelli ebbe a frazionare nel proprio Persona_1 terreno in Regione Viziliu un lotto di 400 metri quadrati circa, apponendo i relativi termini con il proprio terreno residuo;
Capo 2) Vero che nel 1980 in Loc. Viziliu il iniziò l'edificazione della casa nella quale abita da allora ad oggi CP_1 sul terreno adiacente alla casa dei genitori all'interno del terreno intestato alla MA;
Persona_1
Capo 3) Vero che la costruzione venne eseguita dall con materiali acquistati dallo stesso e con muratori dallo CP_1 stesso Testimone_1
Capo 4) Vero che da allora il e la sua famiglia hanno sempre vissuto in quella casa in Via Maccia di la Faba n. CP_1 3/5 /C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1243/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PAPPANI STEFANIA
[...] C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA GIUSEPPE CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDDE GABRIELLA CP_2 C.F._4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 29.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo Giudice per l'udienza di precisazione delle conclusioni e che l'istruttoria è stata compiuta da Giudici precedentemente assegnatari della causa;
si premette, inoltre, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad pagina 1 di 8 esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*
1. Thema decidendum.
Si discute della successione di , C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._5
17.08.1928 e deceduta in data 26.02.2015.
Essendo la de cuius deceduta ab intestato, succedono, in quote uguali (1/3 ciascuno), i tre figli:
, e;
si prende atto che Parte_2 CP_1 CP_2
in data 4.05.2018 ha donato al figlio (v. Atto Parte_2 Parte_1
Notarile dott.ssa del 04/05/2018, Rep. n° 1523, Racc. n° 1320) la propria quota ereditaria CP_3
indivisa.
e hanno formulato domanda di scioglimento della comunione CP_2 Parte_1
ereditaria e domanda di divisione;
non si è opposto, ma ha contestato la CP_1
composizione della massa ereditaria.
Inoltre, , e hanno dedotto che CP_2 Parte_1 Parte_2
dovrebbe restituire pro quota agli altri coeredi euro 13.500,00, che avrebbe CP_1
prelevato dal saldo del conto corrente della madre dopo il suo decesso;
, nelle sue CP_1
difese, ha ammesso di aver prelevato detta somma (v. assegno), ma ha eccepito di averla usata, in accordo con i fratelli, per le spese comuni relative alla massa (v. rendiconto).
2. Accertamento della massa ereditaria da dividere.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, accerta e dichiara che il patrimonio immobiliare della de cuius, secondo le allegazioni delle parti attrici e gli accertamenti effettuati dal CTU (v. relazione
Per dell'ing. del 31.01.2024), consiste nei seguenti beni (sette immobili ubicati all'interno del maggiore complesso edilizio ubicato a Sassari, in regione Viziliu, strada vicinale Maccia di La Faba), catastalmente identificati come di seguito indicato:
1) Immobile 01: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 429. (Particella corrispondente al N.C.T. 429). Piano T, Categoria A/3, Classe
pagina 2 di 8 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale 108 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte 108 mq, Rendita 426,08 €.
2) Immobile 02: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 228, Subalterno 3. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 162 mq, Superficie
Catastale escluse aree scoperte 138 mq, Rendita 426,08 €.
3) Immobile 03: immobile ad uso magazzino/deposito identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 228, Subalterno 2. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T,
Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21 mq, Dati di superficie 29 mq, Rendita 85,68 €.
4) Immobile 04: terreno con qualità uliveto situato identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 1221. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 2.496,00 mq, Rendita dominicale
4,51 €, Rendita agrario 2,58 €.
5) Immobile 05: terreno con qualità uliveto identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47,
Particella 1222. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 400,00 mq, Rendita dominicale 0,72 €,
Rendita agrario 0,41 €.
6) Immobile 06: terreno con qualità ente urbano, identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 1225. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 1225). Categoria F/1 – Ente
Urbano, Consistenza 150 mq.
7) Immobile 07: terreno con qualità ente urbano identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al
Foglio 47, Particella 228. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 228). Categoria F/1 – Ente Urbano,
Consistenza 407 mq.
Per un valore complessivo stimato dell'intero compendio di € 341.551,80 (quota per ciascun condividente: € 113.850,60); tale stima non risulta essere stata specificatamente contestata dal CTP degli attori;
per quanto riguarda le osservazioni del CTP del convenuto, che ritiene “sovrastimata rispetto all'andamento del mercato immobiliare per la tipologia di immobili in perizia” si richiama la risposta formulata dal CTU da ritenersi ivi integralmente riportata (v. pag. 38 e seg. – rif. in particolare ai criteri scientifici utilizzati “La stima immobiliare elaborata da parte dello scrivente C.T.U. segue i dettami della norma tecnica UNI 11612, ne recepisce gli indirizzi, ne mantiene la struttura”).
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Secondo la prospettazione di , dalla comunione ereditaria andrebbe escluso CP_1
l'immobile censito al N.C.E.U. del comune di Sassari al Foglio 47, Particella 429 (Immobile 01) al quale accede la corte al F. 47, mapp. 1225, perché edificato da lui stesso con proprie risorse, su pagina 3 di 8 concessione verbale della mamma all'utilizzo del fondo (terreno di mq. 400 distinto in Catasto terreni al F. 47 mapp. n.ro 1222) su cui sorge il fabbricato stesso.
Ebbene, il Tribunale respinge tale prospettazione in quanto deve essere rigettata sia la domanda riconvenzionale di usucapione del bene (terreno) sia la domanda (formulata come tale) “di rivendica” del bene (casa), domande (genericamente) formulate da nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'usucapione tra genitori e figli è generalmente esclusa (Tr. Bari
10.11.2011; Tr. Aosta 21/2016; Tr. Tivoli 326/2017; Cass. sent, n. 16371/2015) dovendosi presumere che l'utilizzo del bene usucapendo da parte di parenti stretti vada collegato alla ipotesi di tolleranza del proprietario, così rendendo operativo il disposto di cui all'art. 1144 cc che, per l'appunto, prevede come gli atti compiuti con la tolleranza del legittimo proprietario siano inidonei a fondare un possesso valido ai fini dell'usucapione.
Si tratta di una presunzione che, naturalmente, può essere vinta dalla prova del contrario, prova che dovrà essere tanto più rigorosa laddove, come detto, le parti siano tra loro legate da uno stretto rapporto di parentela;
conseguentemente, se è vero che una lunga durata del possesso sul bene altrui possa certamente integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, è altrettanto vero che qualora si verta invece in rapporti di parentela stretta (come figli/genitori), l'elemento temporale suddetto avrà minor incidenza, dovendosi pretendere dall'attore (rispetto alla domanda di usucapione) l'assolvimento del ben più gravoso onere di provare la non ricorrenza di quella tolleranza che, come visto, la norma presenta come fattore escludente l'usucapione.
Sub specie, se anche il possesso del bene (terreno) da parte di si sia protratto nei CP_1
fatti per oltre 20 anni, ciò, di per sé, come detto, non è sufficiente a qualificare tale possesso come utile ai fini dell'usucapione, non avendo l'istante provato (la richiesta di prova orale formulata1 si presenta infatti del tutto inammissibile, perché inesorabilmente generica, sia con riferimento all'animus possidendi sia agli atti materiali di interversione del possesso) che tale possesso non sia stato pagina 4 di 8 meramente tollerato dalla madre-proprietaria e poi, dopo il suo decesso, dai fratelli condividenti
(rispetto ai quali, comunque, non sarebbe maturato il ventennio): conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
A ciò si aggiunga che l'istante non ha dato alcuna colorazione giuridica all'atto di allegata “consegna” del bene (terreno) nel 1980 da parte della madre: qualora si ritenesse provata l'effettuazione di tale
“attribuzione patrimoniale” della defunta a , questa dovrebbe essere Persona_1 CP_1
qualificata come donazione, radicalmente nulla per difetto di forma, con la conseguenza che il bene che ne costituisce oggetto deve ritenersi - anche da questo punto di vista - facente parte dell'asse.
Infine, la domanda “di rivendica” (così come formulata) attinente al fabbricato che insiste sul terreno, deve essere altresì respinta, perché esso deve considerarsi essere entrato nella comunione ereditaria per effetto del principio dell'accessione (che opera automaticamente, a prescindere da specifica domanda formulata nel presente procedimento): come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (vedi Cass. n. 3873/18), “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, in difetto del quale il bene rientra nella comunione”.
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Ciò posto, va riconosciuto ad un credito ex art. 936 cc verso la massa ereditaria, CP_1
Per equiparabile al maggior valore dell'immobile come calcolato dal CTU ing. (€ 161.555,12 – €
1.915,16 = € 159.639,96) oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo, in quanto risulta provato per presunzioni che la casa sia stata costruita da lui, con risorse proprie, sul terreno della madre: depongono in tal senso il compendio documentale prodotto dal convenuto (rif. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 5076 del
16/11/1999 rilasciata dal Comune di Sassari su domanda del presentata in data CP_1
26/03/1986, con allegate ricevute del pagamento delle oblazioni per Lit.
3.860.900 e domanda di condono;
documenti riguardanti la circostanza che abbia abitato la casa dagli anni '80: CP_1
Bollette ENEL del 1981 e 1982 relative all'utenza richiesta dal e bolletta attuale nella CP_1
quale è indicato che questo contratto di fornitura decorre dal 16/02/1981; Denunce dei redditi del CP_1
dal 1999 al l'attualità nelle quali il dichiara il reddito rinvenente dalla proprietà del
[...] CP_1
fabbricato) e la mancata specifica contestazione di tale circostanza da parte delle controparti ex art. 115 cpc (es. a fronte del contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
pagina 5 di 8 le controparti, i fratelli, non hanno dedotto che la casa è stata costruita dalla madre con risorse proprie, ma si sono limitati a sostenere che la casa appartenesse alla massa ereditaria).
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Per quanto attiene al saldo di conto corrente, risultano presenti agli atti la copia dell'assegno circolare da € 13.500,00 all'ordine di (prelievo pacificamente effettuato dopo il decesso, il CP_1
4.03.2025) ed il rendiconto delle spese sostenute dal titolo “Deposito spese comuni Fratelli Barra in successione ” per gli anni dal 2015 al 2020, predisposto da quest'ultimo, che mostra un Persona_1 saldo spese effettuate € 12.751,71 ed una somma attualmente disponibile di € 748,29; il saldo del conto corrente della de cuius possiede un saldo a debito al 30.06.2015 pari a - 29,61 €.
Considerato che il rendiconto predisposto da si presenta come un atto unilaterale CP_1
sfornito di pezze giustificative degli importi indicati, che sarebbero state necessarie per provare l'effettivo utilizzo di detti denari per le spese comuni della massa, si considera che egli si sia indebitamente impossessato di detta cifra e che quindi egli detta restituirla pro quota ai coeredi CP_2
e (1/3 ciascuno), oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal
[...] Parte_1
momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo.
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3. Remissione della causa in istruttoria per procedere alla divisione.
Per quanto attiene alle modalità della divisione, la causa va rimessa in istruttoria per formulare ulteriori ipotesi divisionali, che tengano conto dell'accertamento della massa ereditaria e dei reciproci diritti di credito dei coeredi come indicati nel punto che precede;
con auspicio che le parti possano intavolare nuove trattative per una soluzione concordata della vicenda.
Le spese di lite della presente fase processuale vengono compensate, stante la reciproca soccombenza.
Il costo della CTU, come liquidato con separato decreto, viene posto definitivamente a carico di tutti i coeredi ( , , ), ciascuno per la sua quota. CP_2 Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara aperta la successione di C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._5
17.08.1928 e deceduta in data 26.02.2015
2) dichiara che gli eredi sono, in quote uguali (1/3 ciascuno), i tre figli: Parte_2
, e;
prende atto che in
[...] CP_1 CP_2 Parte_2
data 4.05.2018 ha donato al figlio (v. Atto Notarile dott.ssa del Parte_1 CP_3
pagina 6 di 8 04/05/2018, Rep. n° 1523, Racc. n° 1320) la propria quota ereditaria indivisa (di 1/3);
3) dichiara che la massa ereditaria è composta da 1) Immobile 01: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 429. (Particella corrispondente al N.C.T. 429). Piano T, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale 108 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte 108 mq, Rendita 426,08 €. 2) Immobile 02: immobile ad uso residenziale identificato al N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella
228, Subalterno 3. (Particella corrispondente al N.C.T. 228). Piano T, Categoria A/4, Classe 2,
Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 162 mq, Superficie Catastale escluse aree scoperte
138 mq, Rendita 426,08 €. 3) Immobile 03: immobile ad uso magazzino/deposito identificato al
N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 228, Subalterno 2. (Particella corrispondente al
N.C.T. 228). Piano T, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21 mq, Dati di superficie 29 mq, Rendita
85,68 €. 4) Immobile 04: terreno con qualità uliveto situato identificato al N.C.T. del Comune di
Sassari al Foglio 47, Particella 1221. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 2.496,00 mq, Rendita dominicale 4,51 €, Rendita agrario 2,58 €. 5) Immobile 05: terreno con qualità uliveto identificato al
N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 1222. Qualità uliveto, Classe 4, Superficie 400,00 mq, Rendita dominicale 0,72 €, Rendita agrario 0,41 €. 6) Immobile 06: terreno con qualità ente urbano, identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella 1225. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 1225). Categoria F/1 – Ente Urbano, Consistenza 150 mq. 7) Immobile 07: terreno con qualità ente urbano identificato al N.C.T. del Comune di Sassari al Foglio 47, Particella
228. (Particella corrispondente al N.C.E.U. 228). Categoria F/1 – Ente Urbano, Consistenza 407 mq.
Per un valore complessivo stimato dell'intero compendio di € 341.551,80 (quota per ciascun Per condividente: € 113.850,60) – beni tutti dettagliatamente identificati nella relazione del CTU ing. depositata il 31.01.2024;
4) accerta e dichiara che vanta un credito ex art. 936 cc verso la massa ereditaria CP_1
pari ad euro 159.639,96 oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo;
5) accerta e dichiara che deve restituire a pro quota ai coeredi e CP_1 CP_2
(per la quota 1/3 ciascuno) la somma di euro 13.500,00 indebitamente prelevata Parte_1
dal conto corrente della de cuius (ossia euro 4.500,00 a testa) oltre agli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo;
6) compensa tra le parti le spese processuali;
le spese di CTU (già liquidate) sono definitivamente poste pagina 7 di 8 a carico dei tre coeredi, ciascuno per la sua quota di 1/3;
7) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Sassari, l'8 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. capitolazione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc: CP_
Capo 1) Vero che nel 1980 la MA unitamente al padre ed ai fratelli ebbe a frazionare nel proprio Persona_1 terreno in Regione Viziliu un lotto di 400 metri quadrati circa, apponendo i relativi termini con il proprio terreno residuo;
Capo 2) Vero che nel 1980 in Loc. Viziliu il iniziò l'edificazione della casa nella quale abita da allora ad oggi CP_1 sul terreno adiacente alla casa dei genitori all'interno del terreno intestato alla MA;
Persona_1
Capo 3) Vero che la costruzione venne eseguita dall con materiali acquistati dallo stesso e con muratori dallo CP_1 stesso Testimone_1
Capo 4) Vero che da allora il e la sua famiglia hanno sempre vissuto in quella casa in Via Maccia di la Faba n. CP_1 3/5 /C.