Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 693.
(Diritti e obblighi dell'istituito).
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
(Diritti e obblighi dell'istituito).
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Commentari • 4
- 1. La sostituzione fedecommissariaAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 agosto 2020 · 19.312876
[…] I poteri dell'istituito Ai sensi dell'art. 693 c.c. l'istituito ha solo il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2025, n. 713Provvedimento: […] La domanda attorea è parzialmente fondata. È irrilevante (ai fini della validità del mandato al c.t.u. e dell'interruzione della prescrizione) il fatto che nel ricorso per a.t.p. non fosse menzionata tale disposizione, perché ai sensi dell'art. 693 c.c. l'esposizione della domanda di merito deve essere solo sommaria e comunque si tratta di questione relativa alla qualificazione della domanda, che va fatta d'ufficio (C. 7537/2004).Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- prescrizione e decadenza·
- vizi e difetti di costruzione·
- direttore dei lavori·
- art. 1669 c.c.·
- solidarietà tra responsabili·
- azione di responsabilità·
- responsabilità extracontrattuale·
- appaltatore·
- art. 2055 c.c.