Articolo 693 del Codice civile
Articolo 692Articolo 728
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 693.

(Diritti e obblighi dell'istituito).

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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